Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 32. Edifici e beni storico - architettonici

1. Gli edifici e i manufatti in genere sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS su base C.T.R. in scala 1: 10.000. L'individuazione discende dai vincoli esistenti e dalla specifica ricerca condotta dal P.T.C.P. di Siena, nonché alle variazioni intercorse con l'approvazione del P.S.

2. Sono elementi di invarianza:

  • * i caratteri morfo tipologici di impianto esistenti;
  • * gli elementi della connotazione stilistico - architettonica;
  • * gli elementi decorativi artistici e architettonici;
  • * le sistemazioni esterne e i giardini anche quando non individuate tra le invarianti di cui all'art. 45;
  • * gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti degli edifici e dei loro resedi con il contesto paesaggistico.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.

4. La disciplina di cui al Titolo III della Parte II delle presenti norme e le previsioni sulle classi di intervento ammesse contenute nell'elaborato QC03 garantiscono la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli elementi di invarianza di cui al comma 2.

Art. 33. Siti archeologici

1. I siti archeologici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS su base C.T.R. in scala 1:10.000. Sono i siti individuati dal P.S. sulla base di una ricognizione delle fonti disponibili.

2. Sono elementi di invarianza i reperti da mantenersi in sito su parere delle autorità competenti e le eventuali sistemazioni delle aree contermini aventi con essi rapporti contestuali.

3. Gli elementi di invarianza, ancorché non sottoposti a vincolo archeologico, sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle tracce e sistemazioni del suolo e sottosuolo e alla loro valorizzazione culturale.

4. Ogni azione di trasformazione, sia connessa ad interventi urbanistico - edilizi, sia che attenga al mantenimento delle sistemazioni agrarie e dell'assetto ambientale e paesaggistico esistente, è condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte.

5. Ogni azione di trasformazione connessa ad interventi urbanistico - edilizi atti ad intaccare il sottosuolo è condizionata altresì da una valutazione sul rischio archeologico da effettuare in fase pre - progettuale per valutare la probabilità di presenze di invarianti strutturali di cui al presente capo. Tale valutazione definisce la linea d'intervento per l'esecuzione di indagini archeologiche preventive sulle aree in trasformazione.

6. Le risultanze di tali indagini costituiscono un elemento imprescindibile per la valutazione della fattibilità tecnica ed economica dell'azione di trasformazione connessa ad interventi urbanistico - edilizi atti ad incidere sul sottosuolo.

7. I risultati delle indagini archeologiche preventive concorreranno altresì con gli interventi degli organi preposti ad assicurare la tutela e valorizzazione delle invarianti strutturali di cui al presente capo, ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

8. I risultati delle indagini dovranno essere contenuti in una relazione tecnica da allegare al progetto edilizio nella quale sono dettate le regole per la realizzazione e conduzione del cantiere, e/o le fasi di attuazione degli interventi che interessano i siti di cui al presente articolo. Il Regolamento edilizio potrà dettare ulteriori specifiche disposizioni in merito alla documentazione da allegare ai progetti che interessano le aree di attenzione archeologica, nonché le relative forme di sorveglianza.

9. Al fine di accertare tempestivamente eventuali emergenze, gli organi competenti possono accedere in qualunque momento, previo preavviso, nelle proprietà private, nei cantieri, sui luoghi di lavoro. Successivamente, al fine di garantire la tutela e valorizzazione dei reperti, l'Amministrazione Comunale può richiedere l'avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aree di attenzione archeologica rinvenute in data successiva all'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico.

Art. 34. Patrimonio edilizio presente al 1954

1. È riconosciuto quale invariante strutturale del territorio il patrimonio edilizio presente al 1954, in quanto espressione consolidata di un principio insediativo complessivamente coerente, successivamente in parte destrutturato ad opera delle forme di espansione e trasformazione del periodo compreso tra gli anni '60 e gli anni '80 del XX secolo. Il patrimonio edilizio presente al 1954 è individuato con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • * le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo definite dalle caratteristiche plano altimetriche del terreno e delle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
  • * le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
  • * le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo definite dagli allineamenti plano altimetrici e dagli assetti morfo tipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.).

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.

4. La disciplina di cui al Titolo III della Parte II delle presenti norme e le previsioni sulle classi di intervento ammesse contenute nell'elaborato QC03 garantiscono la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli elementi di invarianza di cui al comma 2.

Art. 35. Tracciati viari fondativi

1. Tali tracciati sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1:10.000. Sono percorsi in genere di antica formazione espressione di un ruolo fondativo nei confronti dei centri o delle frazioni, nonché di una modalità compatibile rispetto alla morfologia del suolo, leggibile nelle opere d'arte e nelle sistemazioni del terreno, ancora presenti per la maggior parte del loro tracciato e con prestazioni in atto nell'attuale sistema della mobilità.

2. Costituiscono parte integrante di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

3. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:

  • * i caratteri plano altimetrici generali dei tracciati;
  • * le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • * le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • * le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • * le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • * la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.

5. I progetti relativi ad interventi di modifica di tratti stradali appartenenti a tracciati viari fondativi, alla realizzazione di aree di sosta e di connessi sentieri pedonali e ciclabili sono corredati da specifica documentazione di dettaglio sullo stato di fatto del tracciato (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti, etc.) al fine ad evidenziare la coerenza della modifica proposta con il contesto di riferimento.

6. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle contenute nel P.T.C.P., per le parti di tracciati viari fondativi costituenti "Tracciati di interesse paesistico". In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

7. In coerenza al P.S., la presenza dei tracciati viari fondativi deriva da lettura indiretta di tipo cartografico e fotografico. Ulteriori documentati studi in sede di progettazione definitiva o procedimento edilizio potranno confermare o modificare tale attribuzione, ovvero indicare un tratto parzialmente diverso della viabilità, senza che ciò comporti necessaria variante al P.S. e/o al Regolamento urbanistico.

Art. 36. Viabilità vicinale

1. La viabilità vicinale risulta dall'apposito Repertorio comunale approvato con delibera C.C. 21 novembre 1968, n. 48 e s.m.i.

2. Le strade vicinali costituiscono una trama di percorribilità pubblica integrativa della viabilità principale, di fondamentale importanza per collegare edifici isolati, borghi e centri abitati. Raggiungono inoltre ambiti di paesaggio agrario storico, siti archeologici e storici, aree boscate, luoghi di visuali aperte ed ambienti di rilevanza paesistica ed ambientale, costituendo perciò risorsa strategica del territorio.

3. Costituiscono parte integrante delle strade vicinali le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesaggistica:

  • * i caratteri plano altimetrici generali dei tracciati;
  • * le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • * le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • * le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • * le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • * la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.

5. In sede di progettazione definitiva o di procedimento edilizio potrà essere valutata la compatibilità di eventuali proposte di modifica del tracciato con gli elementi di invarianza, in forza di specifici approfondimenti storico-paesaggistici, qualora il percorso:

  • * attraversi nuclei abitati;
  • * la strada costituisce interruzione dello spazio definito tra due o più edifici della stessa proprietà;
  • * le pendenze e/o i raggi di curvatura costituiscono pericolo alla circolazione veicolare;
  • * il tracciato è frutto di modifiche apportate successivamente alla II Guerra Mondiale.
  • * necessiti di interventi di messa in sicurezza o altri adeguamenti idraulici o strutturali.

6. Fatte salve le ipotesi contemplate al precedente comma 5, le strade vicinali devono conservare le originali caratteristiche di tracciato, di giacitura e di sezione, evitando l'introduzione di componenti incongrue e/o estranee quali marciapiedi, cordonati, zanelle, slarghi-parcheggio etc.. Eventuali inadeguatezze della sezione stradale, che determinino rilevanti problemi di fluidità del traffico veicolare, possono essere superate attraverso la realizzazione di piazzole di scambio.

7. In ogni caso le variazioni di tracciato non devono apportare fratture nelle strutture consolidate del paesaggio agrario. I nuovi tratti devono pertanto aderire alle geometrie fondiarie esistenti secondo criteri di coerenza con il sistema dei segni naturali e antropici che costituiscono la tessitura territoriale storicizzata, ed in particolare:

  • * recuperare percorsi o tracce di percorsi preesistenti;
  • * allinearsi plano altimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno, evitando significativi movimenti di terra;
  • * riproporre gli stessi caratteri tipologici e costruttivi del tratto principale.

8. Le sedi carrabili non più utilizzate devono essere in ogni caso conservate nella loro connotazione di viabilità vicinale preesistente, in quanto testimonianza del patrimonio territoriale storicizzato.

9. Per gli interventi di manutenzione è prescritto l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. La sede carrabile, ove non già asfaltata, deve conservare il fondo bianco. Per particolari e documentate esigenze prestazionali e/o di sicurezza essa può essere pavimentata con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte tipico dei luoghi

10. Il drenaggio delle acque meteoriche è assolto da canalette trasversali alla carreggiata e/o da fossette laterali parallele al percorso. Sono comunque soggetti a conservazione i tabernacoli e le croci votive ancorché non individuate dalle tavole grafiche del Regolamento Urbanistico.

11. Sulle strade vicinali deve essere garantito il pubblico transito: è pertanto fatto divieto di chiuderne o interromperne i tracciati, ancorché per tratti limitati.

12. Per le strade vicinali, o parti di esse, costituenti itinerari di interesse storico-culturale, le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate da quelle contenute nell'art. 48. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

Art. 37. Spazi pubblici centrali

1. Sono la componente fondamentale dello spazio pubblico degli insediamenti esistenti.

2. Sono elementi di invarianza:

  • * la fruibilità pubblica;
  • * l'utilizzazione per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose;
  • * le pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica;
  • * le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.

3. Gli elementi di invarianza sono oggetto di valorizzazione culturale e sociale in quanto luoghi della centralità urbana e di identificazione della comunità locale.

4. All'interno dei "Tessuti storici" di cui al successivo art. 53 il R.U. detta gli indirizzi per una specifica disciplina relativa all'arredo urbano, all'illuminazione pubblica, alle insegne ed alle vetrine degli esercizi pubblici e commerciali, all'uso del suolo pubblico.

5. Nel rispetto degli elementi di invarianza di cui al comma 2, negli insiemi spaziali di cui al presente articolo è favorito l'esercizio delle seguenti attività:

  • * il pubblico transito pedonale, con eventuale esclusione dei veicoli a motore;
  • * la sosta connessa a relazioni di tipo sociale, culturale, economico, etc.;
  • * le manifestazioni pubbliche, sociali, culturali e religiose;
  • * i mercati all'aperto;
  • * l'uso del suolo pubblico per pubblici esercizi.

6. Nel rispetto degli elementi di invarianza di cui al comma 2, gli insiemi spaziali di cui al presente articolo assumono preminente rilevanza ai fini della formazione del Centri commerciali naturali di cui al Capo XIII della legge regionale n. 28/2005 e s.m.i.

7. Il R.U. riconosce l'area coincidente con lo spazio all'interno dei "Tessuti storici", di cui al successivo art. 53, di Radda in Chianti con il perimetro del Centro commerciale naturale.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04