Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 30. Contenuti e finalità

1. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio dal vigente Piano Strutturale gli elementi fisici, economici, sociali e culturali costituenti espressione qualificata del perdurare di rapporti spaziali, produttivi, sociali e culturali del territorio comunale, che, nella lunga durata, ne hanno determinato l'assetto costituendo gli elementi cardine dell'identità dei luoghi

2. In applicazione dei contenuti statutari del Piano strutturale, il Regolamento urbanistico detta specifici criteri di utilizzo e, ove necessari, limiti di trasformabilità delle invarianti strutturali di cui al presente Titolo al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione.

3. Ogni attività, uso o intervento posto in essere in applicazione del presente Regolamento urbanistico deve perseguire il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali dei beni e delle risorse individuati quali invarianti strutturali del territorio.

4. La disciplina di cui al presente Titolo è integrata dalle altre disposizioni contenute nelle presenti Norme di attuazione. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

5. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano alle "Aree CM / completamento di margine degli assetti insediativi"; "Aree CI / completamento interstiziale degli assetti insediativi" ed alle "Aree RC / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali" i cui Piani Attuativi siano stati approvati prima della data di adozione del Regolamento Urbanistico.

Art. 31. Verifica di compatibilità paesaggistica

1. Il presente Regolamento urbanistico declina le tutele ed individua gli obiettivi desumibili dalla Scheda di paesaggio n. 32 del P.I.T. / P.P.R. adottato con deliberazione C.R. n. 32 del 16 giugno 2009, attraverso il riconoscimento delle invarianti strutturali di cui al presente titolo.

CAPO I INVARIANZA STORICO - INSEDIATIVA

Art. 32. Edifici e beni storico - architettonici

1. Gli edifici e i manufatti in genere sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS su base C.T.R. in scala 1: 10.000. L'individuazione discende dai vincoli esistenti e dalla specifica ricerca condotta dal P.T.C.P. di Siena, nonché alle variazioni intercorse con l'approvazione del P.S.

2. Sono elementi di invarianza:

  • * i caratteri morfo tipologici di impianto esistenti;
  • * gli elementi della connotazione stilistico - architettonica;
  • * gli elementi decorativi artistici e architettonici;
  • * le sistemazioni esterne e i giardini anche quando non individuate tra le invarianti di cui all'art. 45;
  • * gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti degli edifici e dei loro resedi con il contesto paesaggistico.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.

4. La disciplina di cui al Titolo III della Parte II delle presenti norme e le previsioni sulle classi di intervento ammesse contenute nell'elaborato QC03 garantiscono la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli elementi di invarianza di cui al comma 2.

Art. 33. Siti archeologici

1. I siti archeologici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS su base C.T.R. in scala 1:10.000. Sono i siti individuati dal P.S. sulla base di una ricognizione delle fonti disponibili.

2. Sono elementi di invarianza i reperti da mantenersi in sito su parere delle autorità competenti e le eventuali sistemazioni delle aree contermini aventi con essi rapporti contestuali.

3. Gli elementi di invarianza, ancorché non sottoposti a vincolo archeologico, sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle tracce e sistemazioni del suolo e sottosuolo e alla loro valorizzazione culturale.

4. Ogni azione di trasformazione, sia connessa ad interventi urbanistico - edilizi, sia che attenga al mantenimento delle sistemazioni agrarie e dell'assetto ambientale e paesaggistico esistente, è condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte.

5. Ogni azione di trasformazione connessa ad interventi urbanistico - edilizi atti ad intaccare il sottosuolo è condizionata altresì da una valutazione sul rischio archeologico da effettuare in fase pre - progettuale per valutare la probabilità di presenze di invarianti strutturali di cui al presente capo. Tale valutazione definisce la linea d'intervento per l'esecuzione di indagini archeologiche preventive sulle aree in trasformazione.

6. Le risultanze di tali indagini costituiscono un elemento imprescindibile per la valutazione della fattibilità tecnica ed economica dell'azione di trasformazione connessa ad interventi urbanistico - edilizi atti ad incidere sul sottosuolo.

7. I risultati delle indagini archeologiche preventive concorreranno altresì con gli interventi degli organi preposti ad assicurare la tutela e valorizzazione delle invarianti strutturali di cui al presente capo, ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

8. I risultati delle indagini dovranno essere contenuti in una relazione tecnica da allegare al progetto edilizio nella quale sono dettate le regole per la realizzazione e conduzione del cantiere, e/o le fasi di attuazione degli interventi che interessano i siti di cui al presente articolo. Il Regolamento edilizio potrà dettare ulteriori specifiche disposizioni in merito alla documentazione da allegare ai progetti che interessano le aree di attenzione archeologica, nonché le relative forme di sorveglianza.

9. Al fine di accertare tempestivamente eventuali emergenze, gli organi competenti possono accedere in qualunque momento, previo preavviso, nelle proprietà private, nei cantieri, sui luoghi di lavoro. Successivamente, al fine di garantire la tutela e valorizzazione dei reperti, l'Amministrazione Comunale può richiedere l'avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aree di attenzione archeologica rinvenute in data successiva all'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico.

Art. 34. Patrimonio edilizio presente al 1954

1. È riconosciuto quale invariante strutturale del territorio il patrimonio edilizio presente al 1954, in quanto espressione consolidata di un principio insediativo complessivamente coerente, successivamente in parte destrutturato ad opera delle forme di espansione e trasformazione del periodo compreso tra gli anni '60 e gli anni '80 del XX secolo. Il patrimonio edilizio presente al 1954 è individuato con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • * le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo definite dalle caratteristiche plano altimetriche del terreno e delle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
  • * le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
  • * le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo definite dagli allineamenti plano altimetrici e dagli assetti morfo tipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.).

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.

4. La disciplina di cui al Titolo III della Parte II delle presenti norme e le previsioni sulle classi di intervento ammesse contenute nell'elaborato QC03 garantiscono la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli elementi di invarianza di cui al comma 2.

Art. 35. Tracciati viari fondativi

1. Tali tracciati sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1:10.000. Sono percorsi in genere di antica formazione espressione di un ruolo fondativo nei confronti dei centri o delle frazioni, nonché di una modalità compatibile rispetto alla morfologia del suolo, leggibile nelle opere d'arte e nelle sistemazioni del terreno, ancora presenti per la maggior parte del loro tracciato e con prestazioni in atto nell'attuale sistema della mobilità.

2. Costituiscono parte integrante di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

3. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:

  • * i caratteri plano altimetrici generali dei tracciati;
  • * le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • * le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • * le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • * le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • * la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.

5. I progetti relativi ad interventi di modifica di tratti stradali appartenenti a tracciati viari fondativi, alla realizzazione di aree di sosta e di connessi sentieri pedonali e ciclabili sono corredati da specifica documentazione di dettaglio sullo stato di fatto del tracciato (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti, etc.) al fine ad evidenziare la coerenza della modifica proposta con il contesto di riferimento.

6. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle contenute nel P.T.C.P., per le parti di tracciati viari fondativi costituenti "Tracciati di interesse paesistico". In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

7. In coerenza al P.S., la presenza dei tracciati viari fondativi deriva da lettura indiretta di tipo cartografico e fotografico. Ulteriori documentati studi in sede di progettazione definitiva o procedimento edilizio potranno confermare o modificare tale attribuzione, ovvero indicare un tratto parzialmente diverso della viabilità, senza che ciò comporti necessaria variante al P.S. e/o al Regolamento urbanistico.

Art. 36. Viabilità vicinale

1. La viabilità vicinale risulta dall'apposito Repertorio comunale approvato con delibera C.C. 21 novembre 1968, n. 48 e s.m.i.

2. Le strade vicinali costituiscono una trama di percorribilità pubblica integrativa della viabilità principale, di fondamentale importanza per collegare edifici isolati, borghi e centri abitati. Raggiungono inoltre ambiti di paesaggio agrario storico, siti archeologici e storici, aree boscate, luoghi di visuali aperte ed ambienti di rilevanza paesistica ed ambientale, costituendo perciò risorsa strategica del territorio.

3. Costituiscono parte integrante delle strade vicinali le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesaggistica:

  • * i caratteri plano altimetrici generali dei tracciati;
  • * le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • * le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • * le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • * le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • * la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.

5. In sede di progettazione definitiva o di procedimento edilizio potrà essere valutata la compatibilità di eventuali proposte di modifica del tracciato con gli elementi di invarianza, in forza di specifici approfondimenti storico-paesaggistici, qualora il percorso:

  • * attraversi nuclei abitati;
  • * la strada costituisce interruzione dello spazio definito tra due o più edifici della stessa proprietà;
  • * le pendenze e/o i raggi di curvatura costituiscono pericolo alla circolazione veicolare;
  • * il tracciato è frutto di modifiche apportate successivamente alla II Guerra Mondiale.
  • * necessiti di interventi di messa in sicurezza o altri adeguamenti idraulici o strutturali.

6. Fatte salve le ipotesi contemplate al precedente comma 5, le strade vicinali devono conservare le originali caratteristiche di tracciato, di giacitura e di sezione, evitando l'introduzione di componenti incongrue e/o estranee quali marciapiedi, cordonati, zanelle, slarghi-parcheggio etc.. Eventuali inadeguatezze della sezione stradale, che determinino rilevanti problemi di fluidità del traffico veicolare, possono essere superate attraverso la realizzazione di piazzole di scambio.

7. In ogni caso le variazioni di tracciato non devono apportare fratture nelle strutture consolidate del paesaggio agrario. I nuovi tratti devono pertanto aderire alle geometrie fondiarie esistenti secondo criteri di coerenza con il sistema dei segni naturali e antropici che costituiscono la tessitura territoriale storicizzata, ed in particolare:

  • * recuperare percorsi o tracce di percorsi preesistenti;
  • * allinearsi plano altimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno, evitando significativi movimenti di terra;
  • * riproporre gli stessi caratteri tipologici e costruttivi del tratto principale.

8. Le sedi carrabili non più utilizzate devono essere in ogni caso conservate nella loro connotazione di viabilità vicinale preesistente, in quanto testimonianza del patrimonio territoriale storicizzato.

9. Per gli interventi di manutenzione è prescritto l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. La sede carrabile, ove non già asfaltata, deve conservare il fondo bianco. Per particolari e documentate esigenze prestazionali e/o di sicurezza essa può essere pavimentata con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte tipico dei luoghi

10. Il drenaggio delle acque meteoriche è assolto da canalette trasversali alla carreggiata e/o da fossette laterali parallele al percorso. Sono comunque soggetti a conservazione i tabernacoli e le croci votive ancorché non individuate dalle tavole grafiche del Regolamento Urbanistico.

11. Sulle strade vicinali deve essere garantito il pubblico transito: è pertanto fatto divieto di chiuderne o interromperne i tracciati, ancorché per tratti limitati.

12. Per le strade vicinali, o parti di esse, costituenti itinerari di interesse storico-culturale, le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate da quelle contenute nell'art. 48. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

Art. 37. Spazi pubblici centrali

1. Sono la componente fondamentale dello spazio pubblico degli insediamenti esistenti.

2. Sono elementi di invarianza:

  • * la fruibilità pubblica;
  • * l'utilizzazione per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose;
  • * le pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica;
  • * le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.

3. Gli elementi di invarianza sono oggetto di valorizzazione culturale e sociale in quanto luoghi della centralità urbana e di identificazione della comunità locale.

4. All'interno dei "Tessuti storici" di cui al successivo art. 53 il R.U. detta gli indirizzi per una specifica disciplina relativa all'arredo urbano, all'illuminazione pubblica, alle insegne ed alle vetrine degli esercizi pubblici e commerciali, all'uso del suolo pubblico.

5. Nel rispetto degli elementi di invarianza di cui al comma 2, negli insiemi spaziali di cui al presente articolo è favorito l'esercizio delle seguenti attività:

  • * il pubblico transito pedonale, con eventuale esclusione dei veicoli a motore;
  • * la sosta connessa a relazioni di tipo sociale, culturale, economico, etc.;
  • * le manifestazioni pubbliche, sociali, culturali e religiose;
  • * i mercati all'aperto;
  • * l'uso del suolo pubblico per pubblici esercizi.

6. Nel rispetto degli elementi di invarianza di cui al comma 2, gli insiemi spaziali di cui al presente articolo assumono preminente rilevanza ai fini della formazione del Centri commerciali naturali di cui al Capo XIII della legge regionale n. 28/2005 e s.m.i.

7. Il R.U. riconosce l'area coincidente con lo spazio all'interno dei "Tessuti storici", di cui al successivo art. 53, di Radda in Chianti con il perimetro del Centro commerciale naturale.

CAPO II INVARIANZA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE

Art. 38. S.I.C. "Monti del Chianti"

1. L'area del S.I.C. "Monti del Chianti" è distinta in cartografia con apposito segno grafico nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e disciplinata anche dall'art. 45 delle N.T.A. del P.S.

2. Il sito è caratterizzato da boschi di latifoglie termofile (boschi di quercine) e da residui di mesofile (castagneti) oltre ad arbusteti.

3. Sono elementi di invarianza, le caratteristiche vegetali e animali del sito, costituenti elementi peculiari del contesto paesaggistico.

4. Gli elementi di invarianza soggetti a tutela sono disciplinati ai sensi dell'art. 87 delle presenti norme.

Art. 39. Area del Chianti

1. L'area del Chianti è distinta in cartografia con apposito simbolo grafico nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS su base C.T.R. in scala1: 10.000.

2. Il territorio individuato ai sensi del comma 1 costituisce rilevante fattore identitario locale sotto il profilo culturale, ambientale, storico e economico ed è pertanto individuato come invariante strutturale del territorio.

3. Sono elementi di invarianza:

  • * le pratiche agricole di coltivazione della vite;
  • * l'equilibrio storicamente determinato tra gli areali della viticoltura e quelli delle altre forme tradizionali di coltivazione;
  • * i luoghi e i toponimi esplicitamente riferiti all'appartenenza al Chianti Classico.

Art. 40. Infrastrutturazione ecologica

1. Si configurano come fasce di consistenza variabile, a prevalente caratterizzazione naturale, disposte come rete continua che interessa i diversi Sistemi Territoriali. Sono distinti in cartografia con apposito segno grafico nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. Sono parti di territorio riconosciute di valore strategico sotto il profilo ecologico, idrologico, ambientale e naturale in genere.

3. Sono elementi di invarianza, in conformità con le specifiche disposizioni dettate dagli enti competenti:

  • * la qualità fisico-chimica dei corpi fluidi quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci di cui alla normativa vigente;
  • * le sistemazioni plano altimetriche del terreno quando costituiscano elementi di connettività ecologica;
  • * le formazioni arboree di ripa e golena;
  • * le superfici libere golenali;

* la continuità ambientale longitudinale necessaria agli spostamenti della fauna.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica e soggetti a valorizzazione culturale in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio.

5. Sono fatti salvi gli interventi degli enti preposti alla regimazione idraulica e alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua.

Art. 41. Sistemazioni agrarie storiche (vigneti, oliveti, muri a secco, terrazzamenti)

1. La presenza di tali sistemazioni è distinta con apposito segno grafico nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. Sono le parti del territorio in cui sono visibili le sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole. Tali sistemazioni consistono in terrazzamenti, muri di contenimento a secco, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie.

3. Sono elementi di invarianza:

  • * le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni;
  • * le opere di contenimento (muri a secco, terrazzamenti, ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato di consistenza formale e funzionale;
  • * le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
  • * le alberature segnaletiche;
  • * il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, geomorfologica e idraulica, ad azioni di ripristino di parti mancanti o degradate e a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale e d'uso. Gli elementi costitutivi dei manufatti devono essere conservati, nei loro caratteri formali e funzionali di presidio idrogeologico, come struttura costitutiva del paesaggio agrario storico.

5. Le tavole di cui al comma 1 individuano gli areali interessati da sistemazioni agrarie storiche ove consentire la nuova edificazione stabile e l'installazione di annessi temporanei e/o manufatti precari.

6. In tali aree non sono consentite:

  • * le trasformazioni delle sistemazioni agrarie esistenti;
  • * la costruzione di nuove strade fatti salvi gli interventi a scala comunale e provinciale giustificati da pubblica necessità;
  • * le trasformazioni morfologiche e ambientali;
  • * le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura;

7. In tali aeree sono consentite:

  • * il ripristino, la manutenzione e il recupero della rete sentieristica e delle strade vicinali e di servizio;
  • * le opere di consolidamento dei terreni attraverso interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale;
  • * le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse, purché interrate, quali: le reti di trasporto energetico, le reti di acque potabili ed irrigue, le reti di acque luride, ecc.; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
  • * il recupero del patrimonio edilizio esistente;
  • * la costruzione di fabbricati agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo I Parte IV.

Art. 42. Ambiti per l'istituzione di A.N.P.I.L., riserve e parchi

1. È l'area distinta in cartografia con apposito segno grafico simbolo nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000, e precisamente delinea le parti di territorio situate intorno all'asta del fiume Pesa.

2. Sono caratterizzate da qualità ambientali idonee ad una loro fruizione pubblica nell'ambito del tempo libero, delle attività sportivo-motorie, culturali e ricreative, termali, della osservazione e studio dei fenomeni naturali.

Art. 43. Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale

1. Tali boschi sono distinti in cartografia con apposito simbolo nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. Sono le formazioni forestali e boschive che emergono per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, per il governo a fustaia, e per la diversificazione ed articolazione delle specie arboreo-arbustive presenti.

3. Sono elementi di invarianza:

  • * la destinazione forestale del suolo;
  • * la composizione floristica del soprassuolo;
  • * l'assetto delle sistemazioni idraulico-forestali;
  • * la rete dei sentieri e della viabilità forestale interna alle aree.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione degli assetti boschivi ai sensi delle vigenti norme forestali regionali e provinciali. Sono favoriti interventi di valorizzazione collegati all'attività di governo del bosco, alla prevenzione degli incendi e agli usi plurimi della risorsa forestale.

5. Rettifiche di minima entità all'uso del suolo disciplinato dal presente articolo sono ammesse anche in sede di formazione degli atti di governo del territorio nel caso di discordanze tra lo stato esistente e quello cartografato, previa dimostrazione dell'effettiva consistenza del soprassuolo vegetazionale ed accertamento da parte degli Enti competenti, senza che ciò costituisca variante al P.S.

Art. 44. Patriarchi vegetali e formazioni arboree decorative

1. Sono individui vegetali adulti che rappresentano una importante testimonianza dei caratteri biologici locali e del rapporto uomo/ambiente. Sono distinti in cartografia nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • * la vita naturale dell'individuo vegetale;
  • * la visibilità prossima e remota;
  • * l'accessibilità esistente;
  • * la tutela dall'inquinamento luminoso.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica e a valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio.

Art. 45. Pertinenze paesaggistiche dei centri, degli aggregati e dei beni storico architettonici individuate dal P.T.C.P. e modificate nel P.S.

1. Sono le aree prevalentemente inedificate circostanti edifici e complessi invarianti, le cui sistemazioni artificiali e naturali esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio/suolo/paesaggio. Sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alle tavole PR01aN e PR01aS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. Sono elementi di invarianza quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:

  • * la trama fondiaria e le articolazioni colturali;
  • * le opere di sistemazione del terreno;
  • * le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
  • * le sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
  • * gli accessi e le recinzioni;
  • * gli arredi fissi in genere;
  • * le aperture visuali.

3. La disciplina degli elementi di invarianza di cui ai commi precedenti che ricadono nelle aree di cui agli artt. 13.12, 13.13 e 13.14 delle norme del P.T.C.P. dovrà essere elaborata in ossequio ai criteri di tutela desumibili dalle medesime norme tecniche dello strumento provinciale.

4. Le disposizioni delle presenti norme sono integrate da quelle contenute nel P.T.C.P., per le parti delle aree di pertinenza di cui al precedente comma.

5. Per quanto riguarda la disciplina degli aggregati e delle rispettive aree di pertinenza, in cui deve essere conservata la tessitura e le sistemazioni agrarie esistenti, la struttura geomorfologica, la rete scolante, la viabilità storica, i percorsi campestri e i sentieri, la vegetazione non colturale, e mantenuto il ruolo di cintura rurale e l'elevato valore paesaggistico, potrà essere prevista la nuova edificazione nel rispetto di prescrizioni finalizzate a:

  • - tutelate le visuali degli aggregati e dei nuclei. In particolare dovranno essere tutelate le visuali percepite da assi viari esistenti o da significativi punti panoramici identificati nelle cartografie esistenti del P.S.;
  • - rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito anche articolandosi in più manufatti, preferibilmente realizzati in contiguità secondo un assetto planimetrico che eviti l'eccessivo uso di suolo;
  • - a privilegiare, nella scelta delle aree, quelle servite dalla viabilità esistente;
  • - ad adottare soluzioni coerenti con la morfologia dei luoghi, limitando gli interventi di sbancamento;
  • - a ricorrere a proposte progettuali tecnologiche e materiali che assicurino una migliore integrazione paesaggistica. A tal fine deve essere prioritario, ove esistono, il recupero o l'eventuale ampliamento, a fini agricoli, di edifici o manufatti privi di valore storico, mal utilizzati o sotto utilizzati, ovvero l'utilizzo di porzioni di complessi già adibiti a funzioni di servizio.

6. Nelle aree di pertinenza degli aggregati non potrà essere consentito realizzare frazionamenti attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto), piccoli manufatti con funzioni accessorie, non destinate alla permanenza di persone e collocate nelle aree di pertinenza degli edifici ad uso ripostigli/attrezzi e interventi e sistemazioni esterne che introducono caratteri urbani nel paesaggio agrario. Mentre potrà essere consentito realizzare:

  • - nuovi annessi e manufatti che non richiedono P.A.P.M.A.A;
  • - la demolizione di edifici incongrui o parti di essi, nell'ambito di applicazione della L.R. 65/2014, ai fini del loro trasferimento della volumetria a parità di SUL anche all'interno delle stesse aree di pertinenza; gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) purché sia previsto l'impiego di materiali tradizionali e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio; eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi per i quali si prescrive il ricorso alle specie autoctone e tipiche del paesaggio locale; le piscine realizzate non in rilevato e relativi locali interrati per impianti tecnologici, o attrezzature sportive nel rispetto dei criteri definiti dalle N.T.A.;
  • - i pergolati, gazebo da giardino, arredi e impianti fotovoltaici a terra; le pensiline fotovoltaiche, intese quali strutture realizzate in legno con copertura permeabile realizzata tramite pannelli fotovoltaici distanziati tra loro di almeno 10 cm e privi di volumi tecnici accessori;
  • - le aree a parcheggio pubblico o privato;
  • - la installazione di serre temporanee e stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

7. Per quanto riguarda la disciplina dei Beni storico architettonici del territorio aperto (B.S.A.) e delle loro pertinenze in cui devono essere conservate le relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative, il Comune di concerto con la Provincia, in sede di P.A.P.M.A.A. con valore di "Piano Attuativo" potrà valutare l'effetto non dannoso degli interventi tramite comparazione di almeno tre soluzioni, una delle quali priva di edificazione e solo con interventi di sistemazione ambientale, effettuate sulla base dei criteri, di cui all'art. 13.14 della disciplina del P.T.C.P. (utilizzo delle infrastrutture esistenti; in caso vi siano aree a seminativi deve essere prevista una (o più) fascia arborea tra l'edificato e il seminativo; equilibri dimensionale dei volumi riconducibili a comportamenti storicamente e culturalmente consolidati, in grado di assicurare validi o almeno accettabili esisti percettivi, alle diverse scale di lettura, anche in situazioni di non particolare eccellenza; collocazione dei nuovi edifici palesemente coerente con i processi storici ma di formazione del nucleo; collocazione in prossimità di annessi agricoli ove preesistenti, razionalizzando l'utilizzo della viabilità di accesso e delle aie/piazzali già in uso).

8. Nelle aree di pertinenza dei B.S.A. non potrà essere consentita la realizzazione dei frazionamenti attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto); di piccoli manufatti con funzioni accessorie, non destinate alla permanenza di persone collocate nelle aree pertinenza degli edifici ad uso ripostigli/attrezzi; di interventi e sistemazioni esterne che introducono caratteri urbani nel paesaggio agrario; di addizioni volumetriche; di interventi pertinenziali.

9. Nelle aree di pertinenza dei B.S.A. potrà essere consentita la realizzazione:

  • - di nuovi annessi e manufatti che non richiedono P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 70 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;
  • - di interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, etc.) purché sia previsto l'impiego di materiali tradizionali e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio; di eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi per i quali si prescrive il ricorso alle specie autoctone e tipiche del paesaggio locale; di piscine realizzate non in rilevato e relativi locali interrati per impianti tecnologici, o attrezzature sportive; la demolizione di edifici incongrui o parti di essi, nell'ambito di applicazione dell'art. 71 comma 2 lett. b) della L.R. 65/2014 ai fini del loro trasferimento in aree esterne alle pertinenze dei B.S.A.;
  • - di pergolati, gazebo da giardino, arredi e impianti fotovoltaici a terra e di pensiline fotovoltaiche, intese quali strutture realizzate in legno con copertura permeabile realizzata tramite pannelli fotovoltaici distanziati tra loro di almeno 10 cm e privi di volumi tecnici accessori e l'istallazione di serre temporanee e stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
  • - Gli interventi suddetti non potranno alterare le visuali dei B.S.A., in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o da significati punti panoramici individuati dalle specifiche cartografie del P.S.; comportare la modifica della morfologia dei luoghi con elementi o tecniche estranee al contesto di riferimento (eliminazione di terrazzamenti, realizzazione di terrapieni rivestiti in pietra che per altezza, tipologia e collocazione e materiali appaiano estranei al contesto di riferimento) e creare cesure tra la parte edificata e il contesto rurale in cui si inseriscono. Gli impianti solari e fotovoltaici non potranno essere collocati nelle coperture degli edifici ricadenti all'interno dell'area di tutela, fatta eccezione di quei casi in cui le falde del tetto, interessate dall'intervento, non interferiscono o non sono visibili né da punti panoramici, né dalla viabilità principale esistente né dal bene generatore. Tali impianti dovranno essere completamente integrati nel manto di copertura. Tali prescrizioni si applicano integralmente nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico

10. In linea di massima i progetti relativi alle opere sopra elencate, in riferimento ai BSA, esaminano il contesto di riferimento, le emergenze di valore storico architettonico che conferiscono al bene valore aggiungo (pavimentazione, merlature, cornici, marcapiano...), l'impianto architettonico, il rapporto tra vuoti e pieni (edifici, aie, strade, giardini....), la gerarchia tra gli edifici (podere principale e annessi...), le visuali dalla viabilità esistente e dall'alto (foto aerea); inseriscono le opere/impianti tenendo conto sia degli elementi rilevati che delle visuali dalla viabilità esistente e dall'alto; adottano materiali tipologie e forme adeguante al contesto di riferimento; propongono sistemazioni ambientali che contribuiscono al corretto inserimento delle opere/impianti; valutano le cromie da adottare per eventuali elementi di arredo al fine di ridurre l'impatto visivo del manufatto/impianto; prediligono aree che appaiano decontestualizzate per la presenza di immobili, pertinenze o sistemazioni e propongono soluzioni di ricucitura con il contesto rurale e il costruito di riferimento; limitano il consumo di suolo e la dispersione edilizia e propongono opere di valorizzazione, recupero o manutenzione di emergenze ambientali (strade bianche, terrazzamenti, manufatti minori....) ricadenti in tali pertinenze, tramite redazione di un elaborato progettuale che individui le stesse e la sottoscrizione di atto d'obbligo disciplinante i tempi e le modalità di esecuzione.

11. La verifica della compatibilità degli interventi, ammissibili dalla presente disciplina (addizioni volumetriche, annessi agricoli precari e non e tutti gli interventi di cui ai precedenti commi, ecc.), nelle aree di cui all'art 13.14 del P.T.C.P., per le quali sussiste di norma una inedificabilità, potrà essere valutata dalla Commissione paesaggistica con successivo invio di report informativo ai fini del monitoraggio delle attività.

12. In ordine generale gli interventi ammessi per i B.S.A. sono tesi alla tutela dei complessi censiti nell'atlante del P.T.C.P. (V - Ville, ES - edifici specialistici) e pertanto atterranno alla manutenzione ordinaria; alla manutenzione straordinaria; al restauro e risanamento conservativo; agli interventi per il superamento delle barriere architettoniche non comportando modifica alla sagoma; alla ristrutturazione edilizia conservativa e al mutamento della destinazione d'uso a fini agricoli o residenziali.

Art. 46. Pozzi e sorgenti

1. Sono i punti di emergenza delle acque assunti come risorsa suscettibile di uso idropotabile o con valore termale che deve essere tutelata nelle sue caratteristiche fisico-chimiche e preservata da alterazioni dell'ambiente prossimo e da usi impropri. Sono distinti in cartografia nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • * lo stato fisico dei luoghi, fatte salve le eventuali opere di captazione;
  • * la natura di risorsa con l'attribuzione della qualifica di acque pubbliche.

Art. 47. Doline

1. Sono le forme carsiche doliniformi con fondo eluviale di Vescine - Cavallarino e costituiscono una componente del paesaggio del territorio comunale di Radda in Chianti. Sono distinte in cartografia nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • * la naturalità della evoluzione morfologica;
  • * la naturalità del deflusso delle acque.

3. Le doline sono oggetto di tutela e salvaguardia integrale, evitando manomissioni di qualsiasi natura.

Art. 48. Siti e percorsi di eccezionale apertura visiva e aree di eccezionale visibilità

1. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi. Sono distinti in cartografia nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. Sono luoghi assunti storicamente come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità. Sono costituiti da tratti di viabilità vicinale di cui all'art. 34 e da tratti di tracciati viari fondativi di cui all'art. 35.

3. Sono elementi di invarianza:

  • * la libera accessibilità dei luoghi,
  • * l'assenza di ostacoli alla visione;
  • * la tutela dall'inquinamento luminoso.

4. Gli atti abilitativi, comunque denominati, agli interventi edilizi ricadenti nelle aree di eccezionale visibilità quali perimetrate nelle tavole di cui al comma 1, ove consentiti dalle presenti norme, dovranno essere preceduti da specifico approfondimento paesaggistico comprovante l'incidenza dell'intervento sulla relazione visiva tra sito di osservazione e areale di riferimento. Nella localizzazione degli interventi, ove consentiti, dovranno in ogni caso essere privilegiate soluzioni il quanto possibile distanti dal punto di osservazione quale individuato nelle tavole suddette.

5. Gli approfondimenti ed i criteri di corretto inserimento di cui al comma 4 non possono, in ogni caso, ostare alla localizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti e/o stazioni di servizio lungo la viabilità pubblica.

6. Ove i tratti di viabilità vicinale di cui all'art. 36 e i tratti di tracciati fondativi di cui all'art. 35, riconosciuti come percorsi di eccezionale apertura visiva, assumano anche valore di tracciato di interesse paesaggistico europeo, quali individuati dal vigente P.T.C.P., il competente Ufficio comunale potrà prevedere, in coerenza con lo strumento provinciale, la realizzazione di aree di sosta e di connessi sentieri pedonali e ciclabili, nonché le strutture di arredo (gazebo e capanni; panchine; aree pic-nic; rastrelliere; etc.) da allocare, anche in difetto di espressa previsione del presente Regolamento, sulle aree pubbliche circostanti.

Art. 49. Bacini e invasi artificiali

1. Le esistenti opere di invaso di acque superficiali rappresentano la potenziale fonte di affrancamento per far fronte al bisogno di acqua, tutelando le risorse idriche alternative a quelle attualmente in uso, da utilizzare nel caso in cui rapidi cambiamenti climatici possano far diminuire la disponibilità d'acqua. Sono distinti in cartografia nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. La tutela, la protezione e l'utilizzo di tali elementi sono disciplinati ai sensi dell'art. 65 delle N.T.A. del P.S.

CAPO III INVARIANZA SOCIO - CULTURALE

Art. 50. Sagre, feste paesane, fiere, mercati

1. Le manifestazioni tradizionali quali feste periodiche, sagre e mercati, costituiscono un forte fattore di identità della società locale e definiscono profili di continuità tra la tradizione agricolo del passato e gli scenari socio-economici contemporanei.

2. Il mercato costituisce altresì un significativo e ricorrente momento di confronto e di discussione della società locale sui temi strategici dello sviluppo del territorio.

3. Sono elementi di invarianza:

  • * la periodicità delle manifestazioni;
  • * la centralità e la rilevanza quantitativa e qualitativa degli spazi dedicati;
  • * le attività culturali connesse;
  • * il ruolo dell'Amministrazione comunale.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza amministrativa ed economica, e oggetto di valorizzazione negli elementi della tradizione.

5. Nei luoghi interessati dagli elementi di invarianza di cui al presente articolo e nelle aree limitrofe possono essere installati, in occasione delle manifestazioni, o comunque nei periodi di maggiore affluenza turistica, gazebo, capanni ed altre strutture precarie di servizio anche in deroga alle destinazioni di zona, destinate a permanere per un periodo comunque non eccedente i novanta giorni.

Art. 51. Percorso ciclistico: l'Eroica

1. Il tracciato dell'Eroica è un viaggio in bicicletta lungo 200 Km attraverso il Chianti e le Crete senesi con un percorso molto impegnativo che si sviluppa oltre la metà su strade bianche.

2. Sono elementi di invarianza:

  • * la periodicità della manifestazione;
  • * le attività culturali connesse;
  • * il ruolo dell'Amministrazione comunale.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza amministrativa ed economica, e oggetto di valorizzazione negli elementi della tradizione.

4. Lungo il tracciato dell'Eroica e nelle aree limitrofe, possono essere installati, in occasione delle manifestazioni sportive, o comunque nei periodi di maggiore affluenza turistica, gazebo, capanni ed altre strutture precarie di servizio anche in deroga alle destinazioni di zona, destinate a permanere per un periodo comunque non eccedente i novanta giorni.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04