Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Titolo I DISCIPLINA DELLE INVARIANTI STRUTTURALI

Art. 30. Contenuti e finalità

1. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio dal vigente Piano Strutturale gli elementi fisici, economici, sociali e culturali costituenti espressione qualificata del perdurare di rapporti spaziali, produttivi, sociali e culturali del territorio comunale, che, nella lunga durata, ne hanno determinato l'assetto costituendo gli elementi cardine dell'identità dei luoghi

2. In applicazione dei contenuti statutari del Piano strutturale, il Regolamento urbanistico detta specifici criteri di utilizzo e, ove necessari, limiti di trasformabilità delle invarianti strutturali di cui al presente Titolo al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione.

3. Ogni attività, uso o intervento posto in essere in applicazione del presente Regolamento urbanistico deve perseguire il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali dei beni e delle risorse individuati quali invarianti strutturali del territorio.

4. La disciplina di cui al presente Titolo è integrata dalle altre disposizioni contenute nelle presenti Norme di attuazione. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

5. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano alle "Aree CM / completamento di margine degli assetti insediativi"; "Aree CI / completamento interstiziale degli assetti insediativi" ed alle "Aree RC / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali" i cui Piani Attuativi siano stati approvati prima della data di adozione del Regolamento Urbanistico.

Art. 31. Verifica di compatibilità paesaggistica

1. Il presente Regolamento urbanistico declina le tutele ed individua gli obiettivi desumibili dalla Scheda di paesaggio n. 32 del P.I.T. / P.P.R. adottato con deliberazione C.R. n. 32 del 16 giugno 2009, attraverso il riconoscimento delle invarianti strutturali di cui al presente titolo.

CAPO I INVARIANZA STORICO - INSEDIATIVA

Art. 32. Edifici e beni storico - architettonici

1. Gli edifici e i manufatti in genere sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS su base C.T.R. in scala 1: 10.000. L'individuazione discende dai vincoli esistenti e dalla specifica ricerca condotta dal P.T.C.P. di Siena, nonché alle variazioni intercorse con l'approvazione del P.S.

2. Sono elementi di invarianza:

  • * i caratteri morfo tipologici di impianto esistenti;
  • * gli elementi della connotazione stilistico - architettonica;
  • * gli elementi decorativi artistici e architettonici;
  • * le sistemazioni esterne e i giardini anche quando non individuate tra le invarianti di cui all'art. 45;
  • * gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti degli edifici e dei loro resedi con il contesto paesaggistico.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.

4. La disciplina di cui al Titolo III della Parte II delle presenti norme e le previsioni sulle classi di intervento ammesse contenute nell'elaborato QC03 garantiscono la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli elementi di invarianza di cui al comma 2.

Art. 33. Siti archeologici

1. I siti archeologici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS su base C.T.R. in scala 1:10.000. Sono i siti individuati dal P.S. sulla base di una ricognizione delle fonti disponibili.

2. Sono elementi di invarianza i reperti da mantenersi in sito su parere delle autorità competenti e le eventuali sistemazioni delle aree contermini aventi con essi rapporti contestuali.

3. Gli elementi di invarianza, ancorché non sottoposti a vincolo archeologico, sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle tracce e sistemazioni del suolo e sottosuolo e alla loro valorizzazione culturale.

4. Ogni azione di trasformazione, sia connessa ad interventi urbanistico - edilizi, sia che attenga al mantenimento delle sistemazioni agrarie e dell'assetto ambientale e paesaggistico esistente, è condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte.

5. Ogni azione di trasformazione connessa ad interventi urbanistico - edilizi atti ad intaccare il sottosuolo è condizionata altresì da una valutazione sul rischio archeologico da effettuare in fase pre - progettuale per valutare la probabilità di presenze di invarianti strutturali di cui al presente capo. Tale valutazione definisce la linea d'intervento per l'esecuzione di indagini archeologiche preventive sulle aree in trasformazione.

6. Le risultanze di tali indagini costituiscono un elemento imprescindibile per la valutazione della fattibilità tecnica ed economica dell'azione di trasformazione connessa ad interventi urbanistico - edilizi atti ad incidere sul sottosuolo.

7. I risultati delle indagini archeologiche preventive concorreranno altresì con gli interventi degli organi preposti ad assicurare la tutela e valorizzazione delle invarianti strutturali di cui al presente capo, ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

8. I risultati delle indagini dovranno essere contenuti in una relazione tecnica da allegare al progetto edilizio nella quale sono dettate le regole per la realizzazione e conduzione del cantiere, e/o le fasi di attuazione degli interventi che interessano i siti di cui al presente articolo. Il Regolamento edilizio potrà dettare ulteriori specifiche disposizioni in merito alla documentazione da allegare ai progetti che interessano le aree di attenzione archeologica, nonché le relative forme di sorveglianza.

9. Al fine di accertare tempestivamente eventuali emergenze, gli organi competenti possono accedere in qualunque momento, previo preavviso, nelle proprietà private, nei cantieri, sui luoghi di lavoro. Successivamente, al fine di garantire la tutela e valorizzazione dei reperti, l'Amministrazione Comunale può richiedere l'avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aree di attenzione archeologica rinvenute in data successiva all'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico.

Art. 34. Patrimonio edilizio presente al 1954

1. È riconosciuto quale invariante strutturale del territorio il patrimonio edilizio presente al 1954, in quanto espressione consolidata di un principio insediativo complessivamente coerente, successivamente in parte destrutturato ad opera delle forme di espansione e trasformazione del periodo compreso tra gli anni '60 e gli anni '80 del XX secolo. Il patrimonio edilizio presente al 1954 è individuato con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • * le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo definite dalle caratteristiche plano altimetriche del terreno e delle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
  • * le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
  • * le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo definite dagli allineamenti plano altimetrici e dagli assetti morfo tipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.).

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.

4. La disciplina di cui al Titolo III della Parte II delle presenti norme e le previsioni sulle classi di intervento ammesse contenute nell'elaborato QC03 garantiscono la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli elementi di invarianza di cui al comma 2.

Art. 35. Tracciati viari fondativi

1. Tali tracciati sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1:10.000. Sono percorsi in genere di antica formazione espressione di un ruolo fondativo nei confronti dei centri o delle frazioni, nonché di una modalità compatibile rispetto alla morfologia del suolo, leggibile nelle opere d'arte e nelle sistemazioni del terreno, ancora presenti per la maggior parte del loro tracciato e con prestazioni in atto nell'attuale sistema della mobilità.

2. Costituiscono parte integrante di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

3. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:

  • * i caratteri plano altimetrici generali dei tracciati;
  • * le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • * le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • * le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • * le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • * la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.

5. I progetti relativi ad interventi di modifica di tratti stradali appartenenti a tracciati viari fondativi, alla realizzazione di aree di sosta e di connessi sentieri pedonali e ciclabili sono corredati da specifica documentazione di dettaglio sullo stato di fatto del tracciato (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti, etc.) al fine ad evidenziare la coerenza della modifica proposta con il contesto di riferimento.

6. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle contenute nel P.T.C.P., per le parti di tracciati viari fondativi costituenti "Tracciati di interesse paesistico". In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

7. In coerenza al P.S., la presenza dei tracciati viari fondativi deriva da lettura indiretta di tipo cartografico e fotografico. Ulteriori documentati studi in sede di progettazione definitiva o procedimento edilizio potranno confermare o modificare tale attribuzione, ovvero indicare un tratto parzialmente diverso della viabilità, senza che ciò comporti necessaria variante al P.S. e/o al Regolamento urbanistico.

Art. 36. Viabilità vicinale

1. La viabilità vicinale risulta dall'apposito Repertorio comunale approvato con delibera C.C. 21 novembre 1968, n. 48 e s.m.i.

2. Le strade vicinali costituiscono una trama di percorribilità pubblica integrativa della viabilità principale, di fondamentale importanza per collegare edifici isolati, borghi e centri abitati. Raggiungono inoltre ambiti di paesaggio agrario storico, siti archeologici e storici, aree boscate, luoghi di visuali aperte ed ambienti di rilevanza paesistica ed ambientale, costituendo perciò risorsa strategica del territorio.

3. Costituiscono parte integrante delle strade vicinali le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesaggistica:

  • * i caratteri plano altimetrici generali dei tracciati;
  • * le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • * le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • * le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • * le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • * la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.

5. In sede di progettazione definitiva o di procedimento edilizio potrà essere valutata la compatibilità di eventuali proposte di modifica del tracciato con gli elementi di invarianza, in forza di specifici approfondimenti storico-paesaggistici, qualora il percorso:

  • * attraversi nuclei abitati;
  • * la strada costituisce interruzione dello spazio definito tra due o più edifici della stessa proprietà;
  • * le pendenze e/o i raggi di curvatura costituiscono pericolo alla circolazione veicolare;
  • * il tracciato è frutto di modifiche apportate successivamente alla II Guerra Mondiale.
  • * necessiti di interventi di messa in sicurezza o altri adeguamenti idraulici o strutturali.

6. Fatte salve le ipotesi contemplate al precedente comma 5, le strade vicinali devono conservare le originali caratteristiche di tracciato, di giacitura e di sezione, evitando l'introduzione di componenti incongrue e/o estranee quali marciapiedi, cordonati, zanelle, slarghi-parcheggio etc.. Eventuali inadeguatezze della sezione stradale, che determinino rilevanti problemi di fluidità del traffico veicolare, possono essere superate attraverso la realizzazione di piazzole di scambio.

7. In ogni caso le variazioni di tracciato non devono apportare fratture nelle strutture consolidate del paesaggio agrario. I nuovi tratti devono pertanto aderire alle geometrie fondiarie esistenti secondo criteri di coerenza con il sistema dei segni naturali e antropici che costituiscono la tessitura territoriale storicizzata, ed in particolare:

  • * recuperare percorsi o tracce di percorsi preesistenti;
  • * allinearsi plano altimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno, evitando significativi movimenti di terra;
  • * riproporre gli stessi caratteri tipologici e costruttivi del tratto principale.

8. Le sedi carrabili non più utilizzate devono essere in ogni caso conservate nella loro connotazione di viabilità vicinale preesistente, in quanto testimonianza del patrimonio territoriale storicizzato.

9. Per gli interventi di manutenzione è prescritto l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. La sede carrabile, ove non già asfaltata, deve conservare il fondo bianco. Per particolari e documentate esigenze prestazionali e/o di sicurezza essa può essere pavimentata con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte tipico dei luoghi

10. Il drenaggio delle acque meteoriche è assolto da canalette trasversali alla carreggiata e/o da fossette laterali parallele al percorso. Sono comunque soggetti a conservazione i tabernacoli e le croci votive ancorché non individuate dalle tavole grafiche del Regolamento Urbanistico.

11. Sulle strade vicinali deve essere garantito il pubblico transito: è pertanto fatto divieto di chiuderne o interromperne i tracciati, ancorché per tratti limitati.

12. Per le strade vicinali, o parti di esse, costituenti itinerari di interesse storico-culturale, le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate da quelle contenute nell'art. 48. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

Art. 37. Spazi pubblici centrali

1. Sono la componente fondamentale dello spazio pubblico degli insediamenti esistenti.

2. Sono elementi di invarianza:

  • * la fruibilità pubblica;
  • * l'utilizzazione per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose;
  • * le pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica;
  • * le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.

3. Gli elementi di invarianza sono oggetto di valorizzazione culturale e sociale in quanto luoghi della centralità urbana e di identificazione della comunità locale.

4. All'interno dei "Tessuti storici" di cui al successivo art. 53 il R.U. detta gli indirizzi per una specifica disciplina relativa all'arredo urbano, all'illuminazione pubblica, alle insegne ed alle vetrine degli esercizi pubblici e commerciali, all'uso del suolo pubblico.

5. Nel rispetto degli elementi di invarianza di cui al comma 2, negli insiemi spaziali di cui al presente articolo è favorito l'esercizio delle seguenti attività:

  • * il pubblico transito pedonale, con eventuale esclusione dei veicoli a motore;
  • * la sosta connessa a relazioni di tipo sociale, culturale, economico, etc.;
  • * le manifestazioni pubbliche, sociali, culturali e religiose;
  • * i mercati all'aperto;
  • * l'uso del suolo pubblico per pubblici esercizi.

6. Nel rispetto degli elementi di invarianza di cui al comma 2, gli insiemi spaziali di cui al presente articolo assumono preminente rilevanza ai fini della formazione del Centri commerciali naturali di cui al Capo XIII della legge regionale n. 28/2005 e s.m.i.

7. Il R.U. riconosce l'area coincidente con lo spazio all'interno dei "Tessuti storici", di cui al successivo art. 53, di Radda in Chianti con il perimetro del Centro commerciale naturale.

CAPO II INVARIANZA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE

Art. 38. S.I.C. "Monti del Chianti"

1. L'area del S.I.C. "Monti del Chianti" è distinta in cartografia con apposito segno grafico nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e disciplinata anche dall'art. 45 delle N.T.A. del P.S.

2. Il sito è caratterizzato da boschi di latifoglie termofile (boschi di quercine) e da residui di mesofile (castagneti) oltre ad arbusteti.

3. Sono elementi di invarianza, le caratteristiche vegetali e animali del sito, costituenti elementi peculiari del contesto paesaggistico.

4. Gli elementi di invarianza soggetti a tutela sono disciplinati ai sensi dell'art. 87 delle presenti norme.

Art. 39. Area del Chianti

1. L'area del Chianti è distinta in cartografia con apposito simbolo grafico nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS su base C.T.R. in scala1: 10.000.

2. Il territorio individuato ai sensi del comma 1 costituisce rilevante fattore identitario locale sotto il profilo culturale, ambientale, storico e economico ed è pertanto individuato come invariante strutturale del territorio.

3. Sono elementi di invarianza:

  • * le pratiche agricole di coltivazione della vite;
  • * l'equilibrio storicamente determinato tra gli areali della viticoltura e quelli delle altre forme tradizionali di coltivazione;
  • * i luoghi e i toponimi esplicitamente riferiti all'appartenenza al Chianti Classico.

Art. 40. Infrastrutturazione ecologica

1. Si configurano come fasce di consistenza variabile, a prevalente caratterizzazione naturale, disposte come rete continua che interessa i diversi Sistemi Territoriali. Sono distinti in cartografia con apposito segno grafico nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. Sono parti di territorio riconosciute di valore strategico sotto il profilo ecologico, idrologico, ambientale e naturale in genere.

3. Sono elementi di invarianza, in conformità con le specifiche disposizioni dettate dagli enti competenti:

  • * la qualità fisico-chimica dei corpi fluidi quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci di cui alla normativa vigente;
  • * le sistemazioni plano altimetriche del terreno quando costituiscano elementi di connettività ecologica;
  • * le formazioni arboree di ripa e golena;
  • * le superfici libere golenali;

* la continuità ambientale longitudinale necessaria agli spostamenti della fauna.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica e soggetti a valorizzazione culturale in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio.

5. Sono fatti salvi gli interventi degli enti preposti alla regimazione idraulica e alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua.

Art. 41. Sistemazioni agrarie storiche (vigneti, oliveti, muri a secco, terrazzamenti)

1. La presenza di tali sistemazioni è distinta con apposito segno grafico nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. Sono le parti del territorio in cui sono visibili le sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole. Tali sistemazioni consistono in terrazzamenti, muri di contenimento a secco, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie.

3. Sono elementi di invarianza:

  • * le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni;
  • * le opere di contenimento (muri a secco, terrazzamenti, ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato di consistenza formale e funzionale;
  • * le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
  • * le alberature segnaletiche;
  • * il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, geomorfologica e idraulica, ad azioni di ripristino di parti mancanti o degradate e a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale e d'uso. Gli elementi costitutivi dei manufatti devono essere conservati, nei loro caratteri formali e funzionali di presidio idrogeologico, come struttura costitutiva del paesaggio agrario storico.

5. Le tavole di cui al comma 1 individuano gli areali interessati da sistemazioni agrarie storiche ove consentire la nuova edificazione stabile e l'installazione di annessi temporanei e/o manufatti precari.

6. In tali aree non sono consentite:

  • * le trasformazioni delle sistemazioni agrarie esistenti;
  • * la costruzione di nuove strade fatti salvi gli interventi a scala comunale e provinciale giustificati da pubblica necessità;
  • * le trasformazioni morfologiche e ambientali;
  • * le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura;

7. In tali aeree sono consentite:

  • * il ripristino, la manutenzione e il recupero della rete sentieristica e delle strade vicinali e di servizio;
  • * le opere di consolidamento dei terreni attraverso interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale;
  • * le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse, purché interrate, quali: le reti di trasporto energetico, le reti di acque potabili ed irrigue, le reti di acque luride, ecc.; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
  • * il recupero del patrimonio edilizio esistente;
  • * la costruzione di fabbricati agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo I Parte IV.

Art. 42. Ambiti per l'istituzione di A.N.P.I.L., riserve e parchi

1. È l'area distinta in cartografia con apposito segno grafico simbolo nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000, e precisamente delinea le parti di territorio situate intorno all'asta del fiume Pesa.

2. Sono caratterizzate da qualità ambientali idonee ad una loro fruizione pubblica nell'ambito del tempo libero, delle attività sportivo-motorie, culturali e ricreative, termali, della osservazione e studio dei fenomeni naturali.

Art. 43. Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale

1. Tali boschi sono distinti in cartografia con apposito simbolo nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. Sono le formazioni forestali e boschive che emergono per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, per il governo a fustaia, e per la diversificazione ed articolazione delle specie arboreo-arbustive presenti.

3. Sono elementi di invarianza:

  • * la destinazione forestale del suolo;
  • * la composizione floristica del soprassuolo;
  • * l'assetto delle sistemazioni idraulico-forestali;
  • * la rete dei sentieri e della viabilità forestale interna alle aree.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione degli assetti boschivi ai sensi delle vigenti norme forestali regionali e provinciali. Sono favoriti interventi di valorizzazione collegati all'attività di governo del bosco, alla prevenzione degli incendi e agli usi plurimi della risorsa forestale.

5. Rettifiche di minima entità all'uso del suolo disciplinato dal presente articolo sono ammesse anche in sede di formazione degli atti di governo del territorio nel caso di discordanze tra lo stato esistente e quello cartografato, previa dimostrazione dell'effettiva consistenza del soprassuolo vegetazionale ed accertamento da parte degli Enti competenti, senza che ciò costituisca variante al P.S.

Art. 44. Patriarchi vegetali e formazioni arboree decorative

1. Sono individui vegetali adulti che rappresentano una importante testimonianza dei caratteri biologici locali e del rapporto uomo/ambiente. Sono distinti in cartografia nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • * la vita naturale dell'individuo vegetale;
  • * la visibilità prossima e remota;
  • * l'accessibilità esistente;
  • * la tutela dall'inquinamento luminoso.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica e a valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio.

Art. 45. Pertinenze paesaggistiche dei centri, degli aggregati e dei beni storico architettonici individuate dal P.T.C.P. e modificate nel P.S.

1. Sono le aree prevalentemente inedificate circostanti edifici e complessi invarianti, le cui sistemazioni artificiali e naturali esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio/suolo/paesaggio. Sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alle tavole PR01aN e PR01aS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. Sono elementi di invarianza quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:

  • * la trama fondiaria e le articolazioni colturali;
  • * le opere di sistemazione del terreno;
  • * le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
  • * le sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
  • * gli accessi e le recinzioni;
  • * gli arredi fissi in genere;
  • * le aperture visuali.

3. La disciplina degli elementi di invarianza di cui ai commi precedenti che ricadono nelle aree di cui agli artt. 13.12, 13.13 e 13.14 delle norme del P.T.C.P. dovrà essere elaborata in ossequio ai criteri di tutela desumibili dalle medesime norme tecniche dello strumento provinciale.

4. Le disposizioni delle presenti norme sono integrate da quelle contenute nel P.T.C.P., per le parti delle aree di pertinenza di cui al precedente comma.

5. Per quanto riguarda la disciplina degli aggregati e delle rispettive aree di pertinenza, in cui deve essere conservata la tessitura e le sistemazioni agrarie esistenti, la struttura geomorfologica, la rete scolante, la viabilità storica, i percorsi campestri e i sentieri, la vegetazione non colturale, e mantenuto il ruolo di cintura rurale e l'elevato valore paesaggistico, potrà essere prevista la nuova edificazione nel rispetto di prescrizioni finalizzate a:

  • - tutelate le visuali degli aggregati e dei nuclei. In particolare dovranno essere tutelate le visuali percepite da assi viari esistenti o da significativi punti panoramici identificati nelle cartografie esistenti del P.S.;
  • - rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito anche articolandosi in più manufatti, preferibilmente realizzati in contiguità secondo un assetto planimetrico che eviti l'eccessivo uso di suolo;
  • - a privilegiare, nella scelta delle aree, quelle servite dalla viabilità esistente;
  • - ad adottare soluzioni coerenti con la morfologia dei luoghi, limitando gli interventi di sbancamento;
  • - a ricorrere a proposte progettuali tecnologiche e materiali che assicurino una migliore integrazione paesaggistica. A tal fine deve essere prioritario, ove esistono, il recupero o l'eventuale ampliamento, a fini agricoli, di edifici o manufatti privi di valore storico, mal utilizzati o sotto utilizzati, ovvero l'utilizzo di porzioni di complessi già adibiti a funzioni di servizio.

6. Nelle aree di pertinenza degli aggregati non potrà essere consentito realizzare frazionamenti attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto), piccoli manufatti con funzioni accessorie, non destinate alla permanenza di persone e collocate nelle aree di pertinenza degli edifici ad uso ripostigli/attrezzi e interventi e sistemazioni esterne che introducono caratteri urbani nel paesaggio agrario. Mentre potrà essere consentito realizzare:

  • - nuovi annessi e manufatti che non richiedono P.A.P.M.A.A;
  • - la demolizione di edifici incongrui o parti di essi, nell'ambito di applicazione della L.R. 65/2014, ai fini del loro trasferimento della volumetria a parità di SUL anche all'interno delle stesse aree di pertinenza; gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) purché sia previsto l'impiego di materiali tradizionali e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio; eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi per i quali si prescrive il ricorso alle specie autoctone e tipiche del paesaggio locale; le piscine realizzate non in rilevato e relativi locali interrati per impianti tecnologici, o attrezzature sportive nel rispetto dei criteri definiti dalle N.T.A.;
  • - i pergolati, gazebo da giardino, arredi e impianti fotovoltaici a terra; le pensiline fotovoltaiche, intese quali strutture realizzate in legno con copertura permeabile realizzata tramite pannelli fotovoltaici distanziati tra loro di almeno 10 cm e privi di volumi tecnici accessori;
  • - le aree a parcheggio pubblico o privato;
  • - la installazione di serre temporanee e stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

7. Per quanto riguarda la disciplina dei Beni storico architettonici del territorio aperto (B.S.A.) e delle loro pertinenze in cui devono essere conservate le relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative, il Comune di concerto con la Provincia, in sede di P.A.P.M.A.A. con valore di "Piano Attuativo" potrà valutare l'effetto non dannoso degli interventi tramite comparazione di almeno tre soluzioni, una delle quali priva di edificazione e solo con interventi di sistemazione ambientale, effettuate sulla base dei criteri, di cui all'art. 13.14 della disciplina del P.T.C.P. (utilizzo delle infrastrutture esistenti; in caso vi siano aree a seminativi deve essere prevista una (o più) fascia arborea tra l'edificato e il seminativo; equilibri dimensionale dei volumi riconducibili a comportamenti storicamente e culturalmente consolidati, in grado di assicurare validi o almeno accettabili esisti percettivi, alle diverse scale di lettura, anche in situazioni di non particolare eccellenza; collocazione dei nuovi edifici palesemente coerente con i processi storici ma di formazione del nucleo; collocazione in prossimità di annessi agricoli ove preesistenti, razionalizzando l'utilizzo della viabilità di accesso e delle aie/piazzali già in uso).

8. Nelle aree di pertinenza dei B.S.A. non potrà essere consentita la realizzazione dei frazionamenti attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto); di piccoli manufatti con funzioni accessorie, non destinate alla permanenza di persone collocate nelle aree pertinenza degli edifici ad uso ripostigli/attrezzi; di interventi e sistemazioni esterne che introducono caratteri urbani nel paesaggio agrario; di addizioni volumetriche; di interventi pertinenziali.

9. Nelle aree di pertinenza dei B.S.A. potrà essere consentita la realizzazione:

  • - di nuovi annessi e manufatti che non richiedono P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 70 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;
  • - di interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, etc.) purché sia previsto l'impiego di materiali tradizionali e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio; di eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi per i quali si prescrive il ricorso alle specie autoctone e tipiche del paesaggio locale; di piscine realizzate non in rilevato e relativi locali interrati per impianti tecnologici, o attrezzature sportive; la demolizione di edifici incongrui o parti di essi, nell'ambito di applicazione dell'art. 71 comma 2 lett. b) della L.R. 65/2014 ai fini del loro trasferimento in aree esterne alle pertinenze dei B.S.A.;
  • - di pergolati, gazebo da giardino, arredi e impianti fotovoltaici a terra e di pensiline fotovoltaiche, intese quali strutture realizzate in legno con copertura permeabile realizzata tramite pannelli fotovoltaici distanziati tra loro di almeno 10 cm e privi di volumi tecnici accessori e l'istallazione di serre temporanee e stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
  • - Gli interventi suddetti non potranno alterare le visuali dei B.S.A., in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o da significati punti panoramici individuati dalle specifiche cartografie del P.S.; comportare la modifica della morfologia dei luoghi con elementi o tecniche estranee al contesto di riferimento (eliminazione di terrazzamenti, realizzazione di terrapieni rivestiti in pietra che per altezza, tipologia e collocazione e materiali appaiano estranei al contesto di riferimento) e creare cesure tra la parte edificata e il contesto rurale in cui si inseriscono. Gli impianti solari e fotovoltaici non potranno essere collocati nelle coperture degli edifici ricadenti all'interno dell'area di tutela, fatta eccezione di quei casi in cui le falde del tetto, interessate dall'intervento, non interferiscono o non sono visibili né da punti panoramici, né dalla viabilità principale esistente né dal bene generatore. Tali impianti dovranno essere completamente integrati nel manto di copertura. Tali prescrizioni si applicano integralmente nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico

10. In linea di massima i progetti relativi alle opere sopra elencate, in riferimento ai BSA, esaminano il contesto di riferimento, le emergenze di valore storico architettonico che conferiscono al bene valore aggiungo (pavimentazione, merlature, cornici, marcapiano...), l'impianto architettonico, il rapporto tra vuoti e pieni (edifici, aie, strade, giardini....), la gerarchia tra gli edifici (podere principale e annessi...), le visuali dalla viabilità esistente e dall'alto (foto aerea); inseriscono le opere/impianti tenendo conto sia degli elementi rilevati che delle visuali dalla viabilità esistente e dall'alto; adottano materiali tipologie e forme adeguante al contesto di riferimento; propongono sistemazioni ambientali che contribuiscono al corretto inserimento delle opere/impianti; valutano le cromie da adottare per eventuali elementi di arredo al fine di ridurre l'impatto visivo del manufatto/impianto; prediligono aree che appaiano decontestualizzate per la presenza di immobili, pertinenze o sistemazioni e propongono soluzioni di ricucitura con il contesto rurale e il costruito di riferimento; limitano il consumo di suolo e la dispersione edilizia e propongono opere di valorizzazione, recupero o manutenzione di emergenze ambientali (strade bianche, terrazzamenti, manufatti minori....) ricadenti in tali pertinenze, tramite redazione di un elaborato progettuale che individui le stesse e la sottoscrizione di atto d'obbligo disciplinante i tempi e le modalità di esecuzione.

11. La verifica della compatibilità degli interventi, ammissibili dalla presente disciplina (addizioni volumetriche, annessi agricoli precari e non e tutti gli interventi di cui ai precedenti commi, ecc.), nelle aree di cui all'art 13.14 del P.T.C.P., per le quali sussiste di norma una inedificabilità, potrà essere valutata dalla Commissione paesaggistica con successivo invio di report informativo ai fini del monitoraggio delle attività.

12. In ordine generale gli interventi ammessi per i B.S.A. sono tesi alla tutela dei complessi censiti nell'atlante del P.T.C.P. (V - Ville, ES - edifici specialistici) e pertanto atterranno alla manutenzione ordinaria; alla manutenzione straordinaria; al restauro e risanamento conservativo; agli interventi per il superamento delle barriere architettoniche non comportando modifica alla sagoma; alla ristrutturazione edilizia conservativa e al mutamento della destinazione d'uso a fini agricoli o residenziali.

Art. 46. Pozzi e sorgenti

1. Sono i punti di emergenza delle acque assunti come risorsa suscettibile di uso idropotabile o con valore termale che deve essere tutelata nelle sue caratteristiche fisico-chimiche e preservata da alterazioni dell'ambiente prossimo e da usi impropri. Sono distinti in cartografia nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • * lo stato fisico dei luoghi, fatte salve le eventuali opere di captazione;
  • * la natura di risorsa con l'attribuzione della qualifica di acque pubbliche.

Art. 47. Doline

1. Sono le forme carsiche doliniformi con fondo eluviale di Vescine - Cavallarino e costituiscono una componente del paesaggio del territorio comunale di Radda in Chianti. Sono distinte in cartografia nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • * la naturalità della evoluzione morfologica;
  • * la naturalità del deflusso delle acque.

3. Le doline sono oggetto di tutela e salvaguardia integrale, evitando manomissioni di qualsiasi natura.

Art. 48. Siti e percorsi di eccezionale apertura visiva e aree di eccezionale visibilità

1. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi. Sono distinti in cartografia nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. Sono luoghi assunti storicamente come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità. Sono costituiti da tratti di viabilità vicinale di cui all'art. 34 e da tratti di tracciati viari fondativi di cui all'art. 35.

3. Sono elementi di invarianza:

  • * la libera accessibilità dei luoghi,
  • * l'assenza di ostacoli alla visione;
  • * la tutela dall'inquinamento luminoso.

4. Gli atti abilitativi, comunque denominati, agli interventi edilizi ricadenti nelle aree di eccezionale visibilità quali perimetrate nelle tavole di cui al comma 1, ove consentiti dalle presenti norme, dovranno essere preceduti da specifico approfondimento paesaggistico comprovante l'incidenza dell'intervento sulla relazione visiva tra sito di osservazione e areale di riferimento. Nella localizzazione degli interventi, ove consentiti, dovranno in ogni caso essere privilegiate soluzioni il quanto possibile distanti dal punto di osservazione quale individuato nelle tavole suddette.

5. Gli approfondimenti ed i criteri di corretto inserimento di cui al comma 4 non possono, in ogni caso, ostare alla localizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti e/o stazioni di servizio lungo la viabilità pubblica.

6. Ove i tratti di viabilità vicinale di cui all'art. 36 e i tratti di tracciati fondativi di cui all'art. 35, riconosciuti come percorsi di eccezionale apertura visiva, assumano anche valore di tracciato di interesse paesaggistico europeo, quali individuati dal vigente P.T.C.P., il competente Ufficio comunale potrà prevedere, in coerenza con lo strumento provinciale, la realizzazione di aree di sosta e di connessi sentieri pedonali e ciclabili, nonché le strutture di arredo (gazebo e capanni; panchine; aree pic-nic; rastrelliere; etc.) da allocare, anche in difetto di espressa previsione del presente Regolamento, sulle aree pubbliche circostanti.

Art. 49. Bacini e invasi artificiali

1. Le esistenti opere di invaso di acque superficiali rappresentano la potenziale fonte di affrancamento per far fronte al bisogno di acqua, tutelando le risorse idriche alternative a quelle attualmente in uso, da utilizzare nel caso in cui rapidi cambiamenti climatici possano far diminuire la disponibilità d'acqua. Sono distinti in cartografia nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. La tutela, la protezione e l'utilizzo di tali elementi sono disciplinati ai sensi dell'art. 65 delle N.T.A. del P.S.

CAPO III INVARIANZA SOCIO - CULTURALE

Art. 50. Sagre, feste paesane, fiere, mercati

1. Le manifestazioni tradizionali quali feste periodiche, sagre e mercati, costituiscono un forte fattore di identità della società locale e definiscono profili di continuità tra la tradizione agricolo del passato e gli scenari socio-economici contemporanei.

2. Il mercato costituisce altresì un significativo e ricorrente momento di confronto e di discussione della società locale sui temi strategici dello sviluppo del territorio.

3. Sono elementi di invarianza:

  • * la periodicità delle manifestazioni;
  • * la centralità e la rilevanza quantitativa e qualitativa degli spazi dedicati;
  • * le attività culturali connesse;
  • * il ruolo dell'Amministrazione comunale.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza amministrativa ed economica, e oggetto di valorizzazione negli elementi della tradizione.

5. Nei luoghi interessati dagli elementi di invarianza di cui al presente articolo e nelle aree limitrofe possono essere installati, in occasione delle manifestazioni, o comunque nei periodi di maggiore affluenza turistica, gazebo, capanni ed altre strutture precarie di servizio anche in deroga alle destinazioni di zona, destinate a permanere per un periodo comunque non eccedente i novanta giorni.

Art. 51. Percorso ciclistico: l'Eroica

1. Il tracciato dell'Eroica è un viaggio in bicicletta lungo 200 Km attraverso il Chianti e le Crete senesi con un percorso molto impegnativo che si sviluppa oltre la metà su strade bianche.

2. Sono elementi di invarianza:

  • * la periodicità della manifestazione;
  • * le attività culturali connesse;
  • * il ruolo dell'Amministrazione comunale.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza amministrativa ed economica, e oggetto di valorizzazione negli elementi della tradizione.

4. Lungo il tracciato dell'Eroica e nelle aree limitrofe, possono essere installati, in occasione delle manifestazioni sportive, o comunque nei periodi di maggiore affluenza turistica, gazebo, capanni ed altre strutture precarie di servizio anche in deroga alle destinazioni di zona, destinate a permanere per un periodo comunque non eccedente i novanta giorni.

Titolo II DISCIPLINA DEI TESSUTI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 52. Aree urbane e/o di interesse urbano - contenuti e finalità

1. Sono le parti di territorio in cui la continuità e la densità dell'edificazione, insieme alla presenza di spazi pubblici ed attrezzature collettive ed al riconoscimento collettivo, configurano una modalità insediativa accentrata di tipo morfologico e qualitativo urbano. Tali aree sono perimetrate negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000 e costituiscono il centro abitato ai sensi di legge.

2. All'interno di tali aree, sono garantiti:

  • * la dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria;
  • * la qualità e la quantità degli interventi per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali;
  • * la dotazione di esercizi commerciali (in particolare quelli di vicinato), attività terziarie, direzionali, turistico - ricettive;
  • * la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, nonché il riutilizzo delle acque reflue;
  • * la dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti;
  • * la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia di utenza;
  • * l'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche.

3. Le aree urbane e/o di interesse urbano comprendono insediamenti anche molto recenti, nei quali sono riconoscibili assetti insediativi coerenti che organizzano i rapporti tra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, attrezzature e servizi, attività produttive, ambiti di trasformazione per la realizzazione di nuove aree, maglia viaria, nonché le parti degli insediamenti prive di ordinamenti morfologici intenzionali e riconoscibili, incluse parti non edificate interstiziali o marginali, in cui si registrano talora usi incongrui e/o situazioni di degrado localizzato, formando margini incompiuti in cui non risulta completamente definito il rapporto tra insediamenti e territorio aperto. Le aree urbane e/o di interesse urbano individuano altresì le parti contigue agli insediamenti, prevalentemente inedificate, di norma caratterizzate da formazioni paesaggistiche o ambientali di pregio, o comunque destinate alla tutela dei rapporti tra insediamenti e paesaggio, coerenti con le aree e con la disciplina cui agli artt. 13.12 e 13.13 delle Norme del P.T.C.P. Sono compresi in queste parti anche i plessi insediativi ad impianto preordinato, indipendentemente dall'epoca di costruzione.

4. Le aree urbane e/o di interesse urbano, individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000, comprendono:

  • * il capoluogo (Radda in Chianti e La Croce);
  • * i centri abitati storici di Volpaia e Selvole;
  • * i centri abitati minori di La Villa e Lucarelli;
  • * il nucleo di Badiaccia a Montemuro.

5. Ricadono o interessano altresì le aree urbane e/o di interesse urbano i seguenti ambiti strategici di sviluppo del territorio:

  • * aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi di cui all'art. 71;
  • * aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi di cui all'art. 72;
  • * aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art. 73.

6. All'interno delle aree urbane e/ di interesse urbano le categorie di intervento edilizio consentite e le destinazioni d'uso ammesse sono desumibili dal combinato della disciplinata sui tessuti di cui successivo Capo II del presente Titolo e della classificazione del patrimonio edilizio esistente di cui al successivo Titolo III.

7. Il Comune, nel concepire i rifiuti solidi come risorsa, partecipa alla politica sovracomunale di ambito per la corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi nei modi e nei luoghi stabiliti dal Piano provinciale dei rifiuti ed in ordine alle infrastrutture già presenti ed attive sul territorio.

8. Nel caso in cui, l'esistente centro di raccolta non risultasse idoneo al carico urbanistico esistente e di previsione ne saranno installate dove possibile di nuove. È comunque obbligatorio l'utilizzo di campane e cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

9. L'ubicazione delle isole ecologiche e/o delle campane e cassonetti per la raccolta differenziata, dovrà essere tale da garantire il facile raggiungimento da parte dell'utenza, compatibilmente con le esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta.

10. A fronte della progressiva utilizzazione del patrimonio edilizio presente in territorio rurale, e quindi di un incremento dimensionale conseguente, sarà valutata la necessità di inserimento di nuove aree con contenitori per la raccolta di rifiuti.

11. In occasione dell'ampliamento o della realizzazione di cantine dovranno essere presentati piani rivolti alla riduzione dei rifiuti.

12. Il Comune con l'obiettivo di ridurre al minimo la produzione di rifiuti pro-capite, in continuità con l'attività sinora svolta, conferma il sostegno, anche in collaborazione con i gestori dei servizi, per le azioni e le iniziative volte ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza della popolazione su temi relativi alla produzione di rifiuti ed al loro smaltimento.

CAPO II TESSUTI INSEDIATIVI

Art. 53. Tessuto storico

1. Sono le parti degli insediamenti interne alle aree urbane e/o di interesse urbano, in cui prevale una edificazione ottocentesca di epoca preindustriale con porzioni di edificato riferibili alla metà del secolo scorso, che esprimono qualità storiche, artistiche e testimoniali, caratterizzate dalla coerenza generale dell'impianto insediativo nelle sue configurazioni principali relative al rapporto con la trama viaria, lo spazio pubblico e capaci di definire una forma compiuta del centro abitato.

2. Nelle aree centrali essi definiscono altresì spazi pubblici costituenti componente fondamentale ed identitaria degli insediamenti esistenti, nonché sede privilegiata delle relazioni sociali, culturali ed economiche della comunità locale. Gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono pertanto essenzialmente finalizzati alla conservazione e valorizzazione:

  • * degli elementi caratterizzanti gli assetti morfologici e tipologici del patrimonio edilizio esistente;
  • * della configurazione e degli elementi costitutivi e qualificanti dello spazio pubblico.

3. Ove compatibili con le norme di cui al Titoli I e III della Parte II, nel "Tessuto storico" sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • * residenziale;
  • * direzionale;
  • * artigianale di servizio;
  • * commerciale, esclusa la media e la grande distribuzione;
  • * turistico - ricettive;
  • * ospitalità extralberghiera;
  • * agricola ed attività connesse;
  • * pubbliche o di interesse pubblico;
  • * parcheggio pubblico e/o privato;

4. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico - edilizi previsti dal Titolo III della Parte II, sulla base della classificazione ad essi attribuita, nel rispetto delle disposizioni dettate dai rispettivi articoli:

5. Nell'attuazione degli interventi deve essere garantito il rispetto delle regole insediative consolidate nel contesto storicizzato di riferimento (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti sugli spazi pubblici, etc.);

Gli eventuali ampliamenti volumetrici ammessi in base alla classe di appartenenza degli edifici sono realizzabili solamente a condizione che:

  • * la volumetria aggiuntiva sia collocata in aderenza alla facciata posteriore dell'edificio, o comunque a facciate non visibili dalla pubblica via, ovvero in sopraelevazione, interessando esclusivamente o prevalentemente la falda tergale di copertura. Sono ammessi interventi sulle falde frontali di copertura solo a condizione che le modifiche proposte non comportino rialzamenti della linea di gronda superiori a cm 30 e non determinino alterazioni dell'equilibrio compositivo della facciata principale;
  • * l'intervento risulti compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento: a tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti plano altimetrici dell'intervento sia con l'edificio che con il tessuto circostante (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti, etc.);
  • * le eventuali verande contemplate dall'intervento siano collocate sulla facciata posteriore dell'edificio, o comunque su facciate non visibili dalla pubblica via;
  • * dal volume (V) aggiuntivo di cui sopra deve essere detratto l'eventuale volume (V) una tantum già realizzato in applicazione delle disposizioni di cui al previgente strumento urbanistico;
  • * con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento, è consentita la realizzazione di balconi e terrazze.

6. È ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

7. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo III della Parte II7 per le fattispecie in esso disciplinate, nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi sono altresì consentiti i seguenti interventi:

  • a. interventi urbanistico - edilizi su legittimi edifici secondari aventi funzione accessoria e di servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62- Edifici ricompresi nella Classe 6 - Volumi secondari;
  • b. realizzazione di edifici secondari di pertinenza fuori terra (ripostigli esterni, locali di servizio, volumi tecnici, etc.), anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti, a condizione che i nuovi manufatti abbiano una superficie non superiore a 10 mq, un'altezza utile interna non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienico-sanitari per la permanenza continuativa di persone. Non è consentita la realizzazione di intercapedini sotto la copertura;
  • c. realizzazione di cantine e volumi tecnici interrati o seminterrati sotto la proiezione dell'edificio principale di riferimento;
  • d. realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate, senza limiti di superficie (S.n.r.), sotto la proiezione dell'edificio principale di riferimento;
  • e. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

8. Gli interventi di cui sopra devono garantire per caratteri morfo tipologici, tecniche costruttive e materiali usati - un corretto inserimento nel contesto storicizzato di riferimento. I relativi progetti prendono in considerazione l'intera area di pertinenza dell'edificio o complesso edilizio di riferimento. Ove la superficie permeabile di pertinenza (S.p.p.) legittimamente esistente sia inferiore al 25% tali interventi non devono determinare riduzione della S.p.p. medesima.

9. All'interno del tessuto storico si dovrà sempre tendere ad una armonizzazione degli interventi in funzione dell'ambito urbano e dell'edificio in cui si collocano. Per l'intero fronte di ogni singolo edificio l'intervento dovrà essere omogeneo e coerente con il carattere stesso del fabbricato. In particolare dovrà perseguirsi tale criterio nelle piazze, piazzette, slarghi e incroci principali per i quali ambiti urbani l'amministrazione Comunale si riserva particolari piano di riassetto figurativo.

10. All'interno del "Tessuto storico" gli insiemi spaziali sono soggetti alle seguenti disposizioni:

  • * le insegne e le vetrine degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi devono contribuire alla valorizzazione del contesto urbano di riferimento, attraverso il ricorso a soluzioni equilibrate ed armoniche per dimensioni, materiali, colorazioni, tecniche di illuminazione e progetto grafico;
  • * l'illuminazione pubblica, l'arredo urbano, le installazioni pubblicitarie, gli spazi verdi, l'uso e la sistemazione del suolo pubblico sono oggetto di specifica pianificazione e progettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, anche mediante predisposizione di appositi strumenti di settore.
  • * Nelle more della predisposizione di detto Piano, nella scelta e nel posizionamento degli elementi illuminanti è opportuno privilegiare tipologie adeguate ai diversi tipi di fruizione dello spazio. In particolare è consigliabile orientare la progettazione verso soluzioni compatibili con un uso pedonale e ciclabile degli spazi. Per quanto attiene l'arredo urbano (sedute e attrezzature), può essere introdotta l'installazione delle tradizionali attrezzature di arredo urbano di sostegno alla fruizione degli spazi e allo svolgimento di attività di socializzazione. Per quanto attiene la vegetazione si consiglia un utilizzo degli elementi vegetazionali autoctoni limitato alla selezione di alberature particolarmente adatte ai margini stradali per sottolineare gli allineamenti. La scelta di elementi arborei deve tenere conto della tipologia di essenze rilevate in prossimità dell'area. Si prevede comunque la possibilità di introdurre piante ornamentali funzionali al progetto o alla caratterizzazione dei luoghi.
  • * Mobilità e segnaletica. La realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili costituisce un segmento della rete della mobilità alternativa dell'area urbana nel territorio comunale. Rafforza la caratterizzazione del progetto dello spazio pubblico, costituendo un collegamento fra spazi verdi, attrezzature collettive e centralità urbane. Tende a soddisfare in particolare le esigenze di un'utenza differenziata con particolare riguardo per quelle di bambini e dei ragazzi. Per facilitare lo scambio fra la mobilità ordinaria e mobilità alternativa si suggerisce la predisposizione di una segnaletica che illustri opportunamente i percorsi e i punti focali che le piste ciclabili o la viabilità pedonale congiungono. Si consiglia di utilizzare le seguenti tipologie: percorso a quota del marciapiede, striscia in bordo strada; uso ciclabile di aree pedonali;
  • * la pavimentazione deve essere oggetto di differenziazione al fine di distinguere gli ambiti di fruizione, ponendo particolare attenzione alla coerenza degli interventi per gli ambiti di utilizzo individuati, adottando soluzioni progettuali che garantiscano una maggiore integrazione fra diversi tipi di pavimentazioni. Al fine di unificare lo spazio e permetterne un uso flessibile si consiglia inoltre di non utilizzare differenze di quota nella messa a punto del progetto.

Art. 54. Tessuto consolidato prevalentemente residenziale / commerciale

1. Sono le parti degli insediamenti di formazione anche molto recente nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi consolidati che organizzano in varia forma i rapporti tra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, attrezzature e servizi, maglia viaria. All'interno del 'Tessuto consolidato prevalentemente residenziale', individuato con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000, gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono essenzialmente finalizzati:

  • * alla riqualificazione degli assetti morfologici e tipologici del tessuto urbanistico - edilizio e degli spazi pubblici;
  • * all'adeguamento del patrimonio edilizio residenziale agli standard qualitativi e prestazionali contemporanei;
  • * a favorire, anche mediante appositi strumenti incentivanti, il ridisegno e/o la sostituzione dei tessuti edilizi postbellici di scarsa qualità estetica e costruttiva, privilegiando i linguaggi dell'architettura contemporanea.

2. Nel rispetto degli obiettivi di riqualificazione dettati dal Titolo III della Parte II, e ferme restando le disposizioni di tutela e valorizzazione dettate dalle norme di cui al Titolo I e della Parte II, nel 'Tessuto consolidato prevalentemente residenziale' sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • * residenza;
  • * attività turistico - ricettive, ad eccezione dei campeggi;
  • * attività direzionali;
  • * attività di servizio;
  • * attività commerciali ad eccezione delle grandi strutture di vendita.

3. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico - edilizi previsti dal Titolo III della Parte II, sulla base della classificazione ad essi attribuita, nel rispetto delle disposizioni dettate dai rispettivi articoli:

  • a) Gli eventuali incrementi sono realizzabili solamente a condizione che:

* la volumetria aggiuntiva sia collocata preferibilmente in aderenza alla facciata posteriore dell'edificio, o comunque preferibilmente a facciate non visibili dalla pubblica via, ovvero in sopraelevazione, interessando preferibilmente la sola falda tergale di copertura;

* l'intervento sia compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento. A tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti plano altimetrici sia con l'edificio che con l'edificato circostante (allineamenti, profili, etc.);

* le eventuali verande contemplate dall'intervento siano collocate preferibilmente sulla facciata posteriore dell'edificio, o comunque preferibilmente su facciate non visibili dalla pubblica via.

l'eventuale incremento volumetrico può essere ricompreso in un eventuale intervento di demolizione (parziale o totale) e successiva ricostruzione solo nell'ambito di un progetto proposto da tutti gli aventi titolo che prenda in considerazione unitariamente l'intero lotto urbanistico di riferimento con sensibile miglioramento dei valori architettonici e dei livelli prestazionali rispetto all'edificio preesistente.

  • b) dal volume (V) aggiuntivo previsto all'art. 23, comma 1 deve essere detratto l'eventuale volume (V) una tantum già realizzato in applicazione delle disposizioni di cui al previgente strumento urbanistico;

4. Con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento, è consentita la realizzazione di balconi e terrazze, ivi comprese quelle a tasca preferibilmente sul fronte tergale.

5. Nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi ricadenti nei tessuti di cui al presente articolo sono altresì consentiti, i seguenti interventi:

  • a. interventi urbanistico-edilizi su legittimi edifici secondari aventi funzione accessoria e di servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.61 -Edifici ricompresi nella Classe 6 - Volumi secondari;
  • b. realizzazione di edifici secondari di pertinenza fuori terra (ripostigli esterni, locali di servizio, volumi tecnici, piccoli volumi per attività di giardinaggio, etc.), anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti, a condizione che i nuovi manufatti abbiano altezza utile interna non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienico-sanitari per la permanenza continuativa di persone. Non è consentita la realizzazione di intercapedini sotto la copertura;
  • c. realizzazione di cantine e volumi tecnici interrati sotto la proiezione dell'edificio principale di riferimento;
  • d. realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate o seminterrate, senza limiti di superficie (S.n.r.), sotto della proiezione dell'edificio principale di riferimento;
  • e. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

6. Gli interventi di cui sopra sono attuati con criteri e tecniche costruttive che garantiscono un corretto inserimento nel contesto di riferimento e contribuiscono alla riqualificazione estetico - funzionale delle aree pertinenziali interessate, anche ai fini della valorizzazione dello spazio pubblico. Per gli interventi di cui alla lett. c) e d) del precedente comma deve essere garantito il ripristino degli impianti arborei esistenti e comunque la risistemazione a verde della copertura, se preesistente. I relativi progetti prendono in considerazione l'intera area di pertinenza dell'edificio o complesso edilizio di riferimento e sono sottoscritti da tutti i soggetti aventi titolo, ovvero proposti o assentiti dal condominio, ove costituito. Ove la superficie permeabile di pertinenza (S.p.p.) legittimamente esistente sia inferiore al 25% tali interventi non devono determinare riduzione della S.p.p. medesima.

7. Il completamento di lotti interstiziali presenti nel "Tessuto consolidato prevalentemente residenziale" e ancorché non individuati nella cartografia del presente Regolamento Urbanistico, è ammesso quando ricorrano i seguenti requisiti:

  • * già dotata di opere di urbanizzazione primaria (rete idrica, rete fognaria, viabilità, ecc);
  • * adeguata capacità delle infrastrutture per la mobilità carrabile e l'accessibilità (raccolta nettezza urbana, mezzi di soccorso, ecc.);
  • * sia assicurato il reperimento degli standard a parcheggio (sosta stanziale e di relazione);
  • * l'intervento si inserisca in maniera adeguata nel contesto di riferimento per tipologia, materiali e sagoma.
  • * la superficie totale sia maggiore o uguale a mq. 750. Ai lotti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma è assegnata una tantum una S.u.l. residenziale pari a mq. 240,00 distribuita su due piani con altezza massima 7,50 ml. Nei lotti di completamento di cui al presente comma devono essere rispettate le dotazioni di parcheggio pertinenziale privato previsti dall'art. 6 delle presenti norme.
  • * I lotti appartenenti a piani di lottizzazione decaduti, potranno essere edificati nel rispetto dei parametri edilizi, allineamenti e tipologia approvati nel piano di lottizzazione di appartenenza sempre che l'area risulti correttamente urbanizzata.

Art. 55. Tessuto consolidato prevalentemente produttivo

1. Sono le parti dei tessuti insediativi a carattere produttivo nelle quali alle tipologie edilizie destinate alla produzione (artigianale o industriale) fanno da complemento in misura significativa edifici per uffici e/o unità immobiliari ad uso residenziale, in genere utilizzate dalla famiglia del titolare dell'azienda insediata. All'interno del 'Tessuto consolidato prevalentemente produttivo' di cui al presente articolo, individuato con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000, gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono essenzialmente finalizzati:

  • * alla riqualificazione degli assetti insediativi e degli spazi pubblici, anche mediante miglioramento dei valori estetici e dei livelli prestazionali dei singoli edifici e/o complessi edilizi, privilegiando i linguaggi dell'architettura contemporanea;
  • * a determinare una maggiore integrazione con i tessuti residenziali adiacenti o limitrofi, consentendo l'insediamento di attività complementari alla produzione compatibili con la residenza.

2. Nel rispetto degli obiettivi di riqualificazione dettati dal Titolo III della Parte II in funzione dalla classificazione attribuita ai singoli edifici - e ferme restando le disposizioni di tutela e valorizzazione dettate dalle norme di cui al Titolo I della Parte II, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • * attività industriali o artigianali;
  • * attività direzionali;
  • * attività commerciali;
  • * attività di servizio;
  • * residenza.

3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui ai Titoli I della Parte II e alla Parte V, e fatte salve le previsioni richiamate al successivo comma 7, sono ammessi, in aggiunta alle disposizioni dettate dalle norme di cui al Titolo III Parte II in funzione della classificazione attribuita ai singoli edifici e/o complessi edilizi, gli interventi urbanistico - edilizi di seguito elencati. Per tali interventi è prescritto il rispetto delle seguenti condizioni e parametri:

  • a. incremento del numero di unità immobiliari, nei limiti specificati al successivo comma 5, lett. a);
  • b. realizzazione di edifici secondari di pertinenza fuori terra (locali di servizio, tettoie, volumi tecnici, autorimesse, etc.), anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti;
  • c. pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico - architettonica;
  • d. realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate, senza limiti di superficie (S.n.r.), anche fuori della proiezione dell'edificio e/o complesso edilizio;
  • e. realizzazione di volumi tecnici interrati;
  • f. ampliamento di S.u.l;
  • g. interventi di ristrutturazione edilizia su legittimi volumi secondari aventi funzione accessoria e di servizio;
  • h. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

4. Gli interventi di cui sopra sono attuati con criteri e tecniche costruttive che garantiscono un corretto inserimento nel contesto di riferimento e contribuiscono alla riqualificazione estetico - funzionale delle aree pertinenziali interessate, anche ai fini della valorizzazione dello spazio pubblico.

5. Gli interventi urbanistico - edilizi consentiti all'interno del 'Tessuto prevalentemente produttivo e/o commerciale' devono in ogni caso garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

a. le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale definite dall'art. 5 sono dovute:

  • * in ragione della superficie utile lorda (S.u.l.) ricostruita, negli interventi comportanti demolizione e ricostruzione (parziale o totale) delle consistenze edilizie esistenti. In caso di parziale demolizione e ricostruzione, sulla porzione residua deve essere verificato il rispetto delle dotazioni di parcheggio ad uso privato dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario;
  • * in ragione della superficie utile lorda (S.u.l.) aggiuntiva, negli interventi di ristrutturazione edilizia o negli ampliamenti da realizzarsi mediante incremento volumetrico. Sulla porzione residua deve essere altresì verificato il rispetto delle dotazioni di parcheggio ad uso privato dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario;
  • * la modifica della destinazione d'uso con inserimento di esercizi commerciali o di attività ad essi assimilate comporta il reperimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione, determinate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6;
  • * incremento delle unità immobiliari.

La dotazione minima di parcheggio richiesta può essere monetizzata se viene dimostrata l'impossibilità di reperire tali aree, nell'area di pertinenza o nelle immediate vicinanze del fabbricato.

6. Gli interventi urbanistico - edilizi consentiti all'interno del 'Tessuto consolidato prevalentemente produttivo devono in ogni caso garantire il rispetto dei seguenti parametri, come definiti Titolo I Capo III Parte I delle presenti norme:

  • * Rapporto di copertura: 50% R.C.- max per le nuove costruzioni
  • * Altezza massima: H max ml 10,00

7. Per quanto riguarda le distanze minime tra fabbricati e le distanze minime dai confini, si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle presenti norme.

8. È permessa un'altezza maggiore di quella sopra indicata per attrezzature tecnologiche, magazzini a gestione automatizzata, e per gli altri speciali impianti necessari alle attività produttive.

9. Il completamento di lotti interstiziali esistenti nel presente tessuto ancorché non individuati nella cartografia del presente Regolamento Urbanistico, è ammesso quando ricorrano i seguenti requisiti:

  • * già dotata di opere di urbanizzazione primaria (rete idrica, rete fognaria, viabilità, ecc.);
  • * adeguata capacità delle infrastrutture per la mobilità carrabile e l'accessibilità (raccolta nettezza urbana, mezzi di soccorso, ecc.);
  • * sia assicurato il reperimento degli standard a parcheggio (sosta stanziale e di relazione);
  • * l'intervento si inserisca in maniera adeguata nel contesto di riferimento per tipologia, materiali e sagoma;
  • * la superficie totale sia maggiore o uguale a mq. 1200.

10. Ai lotti in possesso dei requisiti di cui sopra è assegnata una tantum una S.u.l. produttiva pari a mq. 400,00.

11. Nei lotti di completamento di cui al presente comma devono essere rispettate le dotazioni di parcheggio pertinenziale privato previsti dalla normativa vigente.

Titolo III CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 56. Classificazione del patrimonio edilizio. Contenuti e finalità

1. Il Regolamento Urbanistico, sulla base di una dettagliata campagna di rilevazione del patrimonio edilizio presente sul territorio comunale, definisce la classificazione dei singoli edifici, complessi edilizi, e consistenze edilizie in genere, sulla base di una valutazione combinata della qualità architettonica, delle valenze storico - testimoniali, delle caratteristiche morfo tipologiche delle costruzioni, nonché del loro rapporto con il tessuto di riferimento.

2. La documentazione di analisi del patrimonio edilizio esistente, di supporto alla classificazione di cui al presente Titolo, è contenuta nelle schede del patrimonio edilizio esistente di cui all'elaborato QC03 che sono state elaborate secondo la scheda tipo allegate alla Relazione, elaborato PR06.

3. Il patrimonio edilizio presente sul territorio comunale è distinto nelle seguenti classi di valore, in ragione delle quali sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000:

  • * Edifici ricompresi nella Classe 1 - Edifici o complessi di rilevante valore storico - architettonico dichiarati di interesse culturale ai sensi del D.lgs. 42/2004;
  • * Edifici ricompresi nella Classe 2 - Edifici o complessi di elevato valore storico - architettonico antecedenti al 1954;
  • * Edifici ricompresi nella Classe 3 - Edifici o complessi di modesto interesse architettonico e/o storico - testimoniale antecedenti al 1954;
  • * Edifici ricompresi nella Classe 4 - Edifici o complessi edilizi di interesse di formazione successiva al 1954;
  • * Edifici ricompresi nella Classe 5 - Edifici produttivi, commerciali o specialistici
  • * Edifici ricompresi nella Classe 6 - Volumi secondari ed edifici e manufatti a trasformabilità limitata.

4. Non sono classificati dal Regolamento Urbanistico:

  • * i manufatti e le consistenze edilizie interrate;
  • * gli edifici e i manufatti non presenti nella cartografia aerofotogrammetrica di base, se non presenti nell'aggiornamento cartografico speditivo.

5. Salvo quanto previsto per i ruderi all'art. 22, ed in particolare in relazione alla ristrutturazione edilizia conservativa ovunque consentita negli edifici non classificati sono ammessi gli interventi consentiti dalla classe 5, se trattasi di edifici aziendali o produttivi, ovvero per gli edifici di classe 6, se destinati a funzioni accessorie e/ o di servizio. Per tali edifici non è ammessa in alcun caso il mutamento della destinazione d'uso a fini residenziali.

6. Sulla base delle classi di valore elencate al comma 3 sono specificati nel presente Titolo gli interventi ammissibili sui singoli edifici e/o complessi edilizi, con riferimento alle singole categorie e/o tipologie di intervento urbanistico - edilizio definite dalle vigenti norme statali e regionali, come ulteriormente articolate e dettagliate dalle disposizioni di cui al Titolo II Capo III della Parte I delle presenti norme. Le disposizioni di cui al presente Titolo sono integrate dalle limitazioni e/o prescrizioni di cui all'art. 28, per gli edifici e le consistenze edilizie legittimati a seguito di provvedimenti di sanatoria straordinaria, e da quelle di cui all'art. 29 per gli edifici e le consistenze edilizie oggetto di sanzioni sostitutive della rimessa in pristino. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

7. Il patrimonio edilizio presente al 1954 è riconosciuto quale invariante strutturale del territorio ai sensi del vigente Piano Strutturale. Le norme di cui al presente Titolo, riferite agli edifici e/o complessi edilizi appartenenti alle Classi 1-2-3 costituiscono la normativa applicativa di dettaglio dei principi generali dettati dall'art. 33.

8. Agli edifici e/o complessi edilizi residenziali realizzati dopo l'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico in applicazione delle previsioni riferite alle "aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi", alle "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" e/o "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali" si applicano le disposizioni di cui alla Classe 4 a condizione che non comportino incrementi di superficie utile lorda (S.u.l.) e/o di volume (V).. Resta confermato il limite di superficie utile lorda (S.u.l.) per le singole unità immobiliari ad uso abitativo fissato dalle singole schede della disciplina di cui all'elaborato PR05.Il frazionamento di edifici non può comportare la realizzazione di unità immobiliari ad uso abitativo, con superficie utile lorda (S.u.l.) media (media minima) inferiore a mq. 65 nel territorio aperto (sia per le abitazioni civili che per quelle rurali).

1. I limiti di cui sopra non si applicano alle unità immobiliari con una diversa destinazione d'uso dal residenziale (turistico - ricettiva, terziario - direzionale, agrituristica, commerciale, pubblici esercizi, etc.). È comunque fatta salva la facoltà dell'autorità comunale competente di concedere deroghe, limitatamente a specifici casi in cui sia comprovato che il rispetto del limite di superficie utile lorda (S.u.l.) sopra specificato risulta incompatibile con le esigenze di tutela dell'immobile dettate dai singoli articoli del presente Titolo.

9. Per gli incrementi volumetrici una tantum realizzabili in applicazione della disciplina di cui alle presenti norme deve essere preso a riferimento lo stato di fatto legittimato dei singoli immobili, indipendentemente dalle modalità di calcolo del volume e degli altri parametri urbanistici ed edilizi risultanti dai rispettivi titoli abilitativi.

10. Per gli edifici e/o manufatti esistenti ricadenti all'interno delle aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi", alle "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" e/o "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali", si applicano le norme di cui al presente Titolo con riferimento alla classificazione attribuita a tali edifici e/o manufatti.

11. In concomitanza delle fasi di monitoraggio del R.U. l'Amministrazione valuta la possibilità di attivare le procedure di variante ai fini dell'aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio esistente con variante semplificata istituita dalla L.R. 65/2014 e ss.mm. ii..

12. In mancanza di titolo abilitativo, ancorché in sanatoria, l'attribuzione da parte del Regolamento Urbanistico di una classe di valore ad edifici e/o manufatti realizzati abusivamente non costituisce in alcun modo legittimazione degli stessi. Tali consistenze edilizie, in quanto soggette alle sanzioni di cui alle vigenti norme in materia di disciplina dell'attività edilizia, non possono essere oggetto di interventi urbanistico - edilizi.

13. Le disposizioni di cui al presente Titolo sono integrate dalle limitazioni e/o prescrizioni riferite a ciascun tessuto di cui al Titolo II della presente Parte.

Art. 57. Edifici ricompresi nella Classe 1 - Edifici o complessi di rilevante valore storico - architettonico dichiarati di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004

1. Ferma restando la normativa nazionale e regionale per le zone agricole e la sua prevalenza sulle presenti norme:

1. È attribuita la Classe 1 agli edifici e/o complessi edilizi ai quali, per rilevanza storica e architettonica, si riconosce un particolare valore di testimonianza di cultura materiale. Tali edifici e complessi edilizi, unitamente alle loro pertinenze, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio e capisaldi degli assetti insediativi e paesaggistici. La Classe 1 comprende gli immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" nonché gli edifici e/o complessi edilizi ad essi equiparati dal Regolamento Urbanistico. Qualora il vincolo sia apposto parzialmente sull'immobile, si applica sulle parti rimanenti, la classe 2. Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

2. Sugli edifici di Classe 1 sono consentiti gli interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - interventi pertinenziali nei limiti di cui al comma 7 del presente articolo.

3. Gli interventi sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 sono comunque finalizzati alla conservazione dell'integrità materiale e al recupero degli organismi edilizi, alla loro protezione, alla trasmissione dei loro valori culturali. Sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche, morfologiche sull'edificio o complesso edilizio, e assicurano pertanto piena compatibilità con:

  • * l'impianto morfo tipologico dell'edificio e/o del complesso edilizio;
  • * la conservazione dei materiali, dei caratteri costruttivi, degli elementi decorativi originari;
  • * i caratteri spaziali e formali dell'edificio (o dei singoli edifici del complesso);
  • * la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio e/o del complesso edilizio.

4. Nel tessuto storico non è consentita la modifica dei prospetti sugli spazi pubblici se non per interventi di modesta entità che risultino del tutto coerenti con i caratteri architettonici e formali dell'edificio.

5. Fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 56, comma 9, relativamente ai limiti di superficie utile lorda (S.u.l.) per ciascuna unità abitativa, l'eventuale frazionamento in più unità immobiliari non deve introdurre separazioni e/o elementi incongrui nelle parti dell'edificio o del complesso edilizio dotate di una propria individualità e unitarietà architettonica e funzionale, né si pongano in contraddizione con le stratificazioni aggregative che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'immobile.

6. È ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

7. Non è consentita la realizzazione di cantine e vani accessori interrati o seminterrati in genere. La realizzazione di volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, è consentita solo ove le vigenti norme non consentano l'utilizzazione di vani esistenti. In tal caso i volumi tecnici devono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante.

8. Ferme restando eventuali limitazioni e/o prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui alla al Titolo II Parte II, sono ammesse le destinazioni d'uso previste dalle presenti norme per i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali in cui ricadono gli edifici, a condizione che la destinazione prevista risulti compatibile con le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

9. Conformemente ai metodi e alle tecniche del restauro, i progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti sotto il profilo storico, morfologico e paesaggistico, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive. Può essere prescritta l'adozione di particolari materiali, tipologie e modalità di intervento, coerenti e compatibili con quelle originarie, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

10. Fatta eccezione per interventi localizzati di manutenzione ordinaria o straordinaria, gli elaborati tecnici di progetto riferiti ad edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 devono contenere la rappresentazione delle rispettive aree di pertinenza (parchi storici, giardini formali, pertinenze paesistiche storicizzate o meno) con la individuazione e la descrizione dei caratteri identificativi e degli elementi qualificanti (pavimentazioni, arredi, formazioni arboree decorative, terrazzamenti, etc.), nonché una dettagliata descrizione dei relativi interventi di conservazione e/o di valorizzazione, ove previsti, da attuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo comma 11.

11. Nelle aree di pertinenza degli edifici o complessi ricadenti in Classe 1:

  • * non sono consentite nuove recinzioni, o sistemazioni in genere, che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto);
  • * non possono essere realizzati frazionamenti attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualunque natura. Tale disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative;
  • * gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio;
  • * per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale.

Art. 58. Edifici ricompresi nella Classe 2 - Edifici o complessi di elevato valore storico architettonico antecedenti al 1954

1. Ferma restando la normativa nazionale e regionale per le zone agricole e la sua prevalenza sulle presenti norme:

1. È attribuita la Classe 2 agli edifici o complessi di epoca preindustriale (Catasto Generale Toscano, 1822) e comunque antecedenti al 1954, ai quali, per rilevanza storica e architettonica, si riconosce un particolare valore di testimonianza di cultura materiale. Tali edifici e complessi edilizi, unitamente alle loro pertinenze, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio e capisaldi degli assetti insediativi e paesaggistici.

2. È attribuita la Classe 2 agli edifici o complessi edilizi:

  • a. i beni architettonici individuati vigente P.T.C.P.,
  • b. altri edifici, edificati anteriormente al 1954, riconosciuti dal R.U. di particolare valore storico-architettonico.

3. Gli edifici o complessi edilizi di Classe 2 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

4. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 2 sono consentite, con le limitazioni di cui ai successivi commi, le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • a. manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'immobile;
  • b. restauro e risanamento conservativo, ove gli edifici in classe 2 siano ricompresi all'interno di beni storico architettonico disciplinati da piani sovraordinati e all'interno dei centri storici come individuati negli strumenti urbanistici;
  • c. ristrutturazione edilizia conservativa, come definita dalla legge regionale, negli altri casi.
  • d. per porzioni di edifici con evidenti problematiche statiche, comprovate da apposita relazione asseverata da parte di tecnico abilitato, ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione degli edifici esistenti nella stessa collocazione de ingombro planivolumetrico, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
  • e. interventi pertinenziali nei limiti di cui al comma 11 del presente articolo

5. Nel tessuto Storico: non è consentita, di norma, la modifica dei prospetti sugli spazi pubblici se non per interventi di modesta entità che risultino del tutto coerenti con i caratteri architettonici e formali dell'edificio e del contesto di riferimento.

6. Nel Tessuto prevalentemente residenziale e commerciale è consentita la modifica dei prospetti, purché si tratti di interventi di modesta entità che non comportino l'introduzione di eventuali elementi disarmonici e che per quanto possibile contribuiscano ad elevare la qualità estetiche e / o i livelli prestazionali dell'edificio.

7. È altresì ammessa la realizzazione di soppalchi, come definiti dalle vigenti norme regionali, anche comportanti incremento di superficie utile abitabile a condizione che:

  • a. l'inserimento del soppalco risulti compatibile con la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile, ed in particolare con i caratteri spaziali del vano oggetto di intervento e con gli eventuali elementi formali e decorativi in esso presenti;
  • b. l'intervento sia eseguito nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie dettate dal Regolamento Edilizio.

8. Per esigenze di miglioramento funzionale e/o di adeguamento alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, ed esclusivamente per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti e simili) ricadenti all'interno delle aree urbane e/o di interesse urbano di cui all'art. 52, è altresì consentita una tantum l'installazione di infissi per tamponamento di logge, tettoie e porticati esistenti, a condizione che l'intervento risulti pienamente compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento, a giudizio insindacabile della Commissione Integrata comunale.

9. Fermo restando il rispetto di quanto disposto relativamente ai limiti di superficie utile abitabile per ciascuna unità abitativa, è consentito il frazionamento in più unità immobiliari, nel rispetto delle superfici minime stabilite all'art. 56 delle presenti norme, purché realizzato con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento. In particolare l'intervento di frazionamento tiene conto:

  • a. del processo di formazione dell'edificio (sincronico, diacronico) e delle eventuali trasformazioni che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'edificio (o dei singoli edifici del complesso);
  • b. delle parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale.

10. Non è consentita la realizzazione di balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca. È ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

11. La realizzazione di cantine e/o di vani accessori interrati comunque denominati è ammessa entro il resede di riferimento.

12. I progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti sotto il profilo storico, morfologico e paesaggistico, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dall'art. 64 per il verde privato vincolato:

  • a. le aree di pertinenza, comunque configurate, possono essere frazionate solo mediante specifiche soluzioni progettuali - inquadrate in complessivi interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia 'R1' - che risultino facilmente reversibili e pienamente compatibili con la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'edificio o complesso edilizio e delle sue aree di pertinenza. Non possono comunque essere utilizzate recinzioni con parti in muratura o manufatti che configurino separazioni fisiche a carattere permanente;
  • b. devono essere conservate le componenti storiche del paesaggio agricolo eventualmente presenti nelle aree di pertinenza (terrazzamenti, pavimentazioni, arredi, vegetazione, etc.), che devono costituire il riferimento fondamentale e condizionante per eventuali interventi di risistemazione coerente;
  • c. gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali appropriati e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o complesso edilizio.

14. Fatte salve le determinazioni delle autorità preposte alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, il Regolamento Edilizio può dettare ulteriori disposizioni di dettaglio ad integrazione e specificazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 59. Edifici ricompresi nella Classe 3 - Edifici o complessi di modesto interesse architettonico e/o storico - testimoniale antecedenti al 1954

Ferma restando la normativa nazionale e regionale per le zone agricole e la sua prevalenza sulle presenti norme:

1. È attribuita la Classe 3 agli edifici o complessi edilizi che costituiscono la parte di minor interesse architettonico e/o storico-testimoniale del patrimonio edilizio, riconosciuto quale invariante strutturale del territorio comunale. Tali edifici o complessi edilizi presentano comunque caratteri morfologici di valore strutturante nei confronti dei tessuti edilizi storicizzati o consolidati, o del paesaggio agricolo, con i quali si pongono talora in rapporto disarmonico.

2. Rientrano nella Classe 3 edifici o complessi edilizi analoghi a quelli di Classe 2, ma di minore rilevanza morfo tipologica, nonché fabbricati di origine agricola i cui caratteri originari risultano sensibilmente alterati da successive trasformazioni, ovvero in condizioni di degrado tali da rendere problematici o impraticabili eventuali interventi di recupero.

3. Gli edifici o complessi edilizi di Classe 3 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

4. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 3 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • b) restauro e risanamento conservativo;
  • c) ristrutturazione edilizia come definita dalla legge regionale nel rispetto dei criteri stabiliti, a seconda di dove ricade l'edificio, dalle presenti norme in:
    • - "Disciplina dei Tessuti" - parte II titolo II capo II;
    • - "Disciplina degli usi particolari"; parte II titolo V
    • - "Disciplina del territorio Rurale" parte IV titolo I capo III;

    5. È consentito il frazionamento in più unità immobiliari, purché realizzato con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche originarie dell'edificio oggetto di intervento, nel rispetto delle superfici minime stabilite all'art. 56 delle presenti norme.

6. È consentita la modifica dei prospetti purché gli interventi risultino coerenti con gli elementi tipologici, formali e costruttivi caratterizzanti il contesto di riferimento e contribuiscano all'eliminazione di eventuali elementi disarmonici originati da modifiche apportate in epoche successive a quella di costruzione.

7. È consentita la realizzazione di interventi pertinenziali Con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento, oltre che dei criteri stabiliti nella disciplina dei tessuti, degli usi particolari e del territorio rurale.

8. Gli interventi edilizi, devono caratterizzarsi per modalità progettuali, tecniche di intervento e impiego di materiali tesi al mantenimento o al recupero delle caratteristiche morfo tipologiche originarie dell'organismo edilizio, garantendo altresì la salvaguardia di eventuali elementi architettonici e/o decorativi di interesse testimoniale. Per tali interventi è ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di riqualificazione di cui al presente articolo.

9. Sugli edifici di Classe 3 è consentito una tantum un incremento volumetrico - realizzabile mediante addizioni volumetriche, come definita dall'art. 24 delle presenti norme - finalizzato a migliorare e/o a razionalizzare l'utilizzo dell'immobile. Tale incremento è fissato nella misura di

* Tessuto storico: minore uguale a 75 mc (25 mq di S.U.L.) di volume aggiuntivo per ogni lotto urbanistico di riferimento (desumibile dal catasto d'impianto o da atti abilitativi di natura edilizia); Per i pubblici esercizi o di esercizi commerciali di vicinato legittimamente insediati alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, è assegnato un ulteriore incremento di mq 12 di S.U.L. Le consistenze aggiuntive non devono essere visibili dalla pubblica via;

* Tessuto prevalentemente residenziale commerciale: minore uguale a 150 mc di volume aggiuntivo (pari a 50 mq di S.U.L.) per ogni lotto urbanistico di riferimento. Per i pubblici esercizi o di esercizi commerciali di vicinato legittimamente insediati alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, è assegnato un ulteriore incremento di mq 15 di S.U.L.;

* Territorio agricolo:

  • - per edifici ad uso agricolo:

per le abitazioni rurali: ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 mc purché tale intervento non comporti aumento delle unità abitative. Lo stesso dovrà rispettare i criteri per le nuove residenze rurali di cui all'art.99 Edifici rurali ad uso abitativo del presente regolamento;

  • - per gli annessi agricoli:

ampliamento "una tantum" fino ad un massimo di 300 mc, comunque nei limiti del 10% del volume esistente. Tale intervento dovrà rispettare i criteri per i nuovi annessi agricoli di cui di cui all'art. 102 del presente regolamento.

  • - per edifici ad uso non agricolo:

1. Uso produttivo: 20% della S.U.L. esistente;

2. Turistico ricettivo: 30% della S.U.L. esistente;

3. Residenziale: 30 mq.

10. Tali ampliamenti sono realizzabili solo a condizione che:

  • a. negli edifici ricadenti nelle aree urbane la volumetria aggiuntiva sia collocata in aderenza alla facciata posteriore dell'edificio, o comunque a facciate non visibili dalla pubblica via, ovvero in sopraelevazione, interessando esclusivamente o prevalentemente la falda tergale di copertura. Sono ammessi interventi sulle falde frontali di copertura solo a condizione che le modifiche proposte non determinino alterazioni dell'equilibrio compositivo della facciata principale, ovvero a condizione che contribuiscano ad eliminare situazioni di disarmonia con i caratteri plano altimetrici prevalenti nel contesto edificato di riferimento;
  • b. l'intervento risulti pienamente compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento: a tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti plano altimetrici dell'intervento sia con l'edificio che con il tessuto circostante (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti sugli spazi pubblici, etc.);
  • c. le eventuali verande contemplate dall'intervento siano collocate sulla facciata posteriore dell'edificio, o comunque su facciate non visibili dalla pubblica via;
  • d. nelle aree urbane e/o di interesse urbano di cui all'art. 52 delle presenti norme non sia superato il rapporto di copertura (R.C.) massimo consentito dalle norme che regolano i singoli tessuti insediativi.

Dal volume (V) aggiuntivo di cui sopra deve essere detratto:

  • a. l'eventuale volume (V) una tantum già realizzato considerando anche quello edificato in applicazione delle disposizioni di cui al previgente P.R.G.C.;
  • b. l'eventuale volume (V) realizzato dopo la data di approvazione del previgente P.R.G. e legittimato a seguito di provvedimenti di sanatoria straordinaria (c.d. condono edilizio).

L'incremento volumetrico una tantum di cui sopra può essere realizzato contestualmente ad un eventuale intervento di demolizione (parziale o totale) e successiva fedele ricostruzione, nell'ambito di un progetto proposto da tutti gli aventi titolo che prenda in considerazione unitariamente l'intero lotto urbanistico di riferimento e sia teso al raggiungimento di più elevati livelli qualitativi, sotto il profilo architettonico e prestazionale, rispetto alla situazione preesistente e ad un più equilibrato inserimento dell'edificio nel contesto di riferimento, fermo restando il rispetto degli elementi di invarianza di cui all'art. 55.

L'incremento volumetrico una tantum è richiedibile da tutti i proprietari dell'immobile interessato, attraverso un progetto unitario attuabile anche attraverso la redazione di più pratiche edilizie.

11. Sugli edifici di Classe 3 sono consentiti interventi pertinenziali, come definiti all'art. 24 delle presenti norme in relazione:

  • * Tessuto storico: è ammesso l'ampliamento degli edifici pertinenziali esistenti, ovvero nuova edificazione purché interrati o seminterrati. Le suddette volumetrie non devono in ogni caso alterare i caratteri plano altimetrici del complesso edilizio e degli spazi pertinenziali.
  • * Tessuto prevalentemente residenziale commerciale - La realizzazione di cantine e/o di vani accessori interrati comunque denominati sono ammessi, entro il resede di riferimento, purché non in aderenza;
  • * Nel tessuto prevalentemente produttivo è consentito realizzare le autorimesse interrate, senza limiti di superficie ed anche fuori della proiezione dell'edificio e/o complesso edilizio.
  • * Territorio agricolo: è ammessa la sola demolizione e ricostruzione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio ancorché in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento.

12. I progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive, al fine di garantire un corretto inserimento dell'intervento nel contesto. A tale scopo sono corredati da una ampia documentazione fotografica estesa all'intorno urbano di riferimento.

13. La realizzazione di nuove sistemazioni o elementi di arredo (recinzioni, cancelli, pavimentazioni, sistemazioni arboree, etc.) nelle aree pertinenziali degli edifici o complessi edilizi di Classe 3 è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto e garantisce comunque la salvaguardia di eventuali sistemazioni e/o elementi di arredo aventi rilevanza storica o testimoniale.

14. Sono comunque fatte salve le eventuali diverse previsioni contenute nelle "Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero" di cui all'elaborato PR05 relativamente agli interventi urbanistico - edilizi consentiti sugli edifici o complessi edilizi di Classe 3 ricadenti nelle "aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi" cui all'art. 71 nelle di "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" cui all'art. 72 e nelle "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art. 73", anche ove eccedenti le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 60. Edifici ricompresi nelle Classe 4 - Edifici o complessi di formazione successiva al 1954

1. Ferma restando la normativa nazionale e regionale per le zone agricole e la sua prevalenza sulle presenti norme:

1. E' attribuita la Classe 4 agli edifici di varia tipologia (edifici multipiano in linea, tipologie a torre, a blocco, aggregazioni lineari di case a schiera, etc.) unifamiliari o plurifamiliari, di formazione successiva alla II Guerra Mondiale, che spesso privi di interesse sotto il profilo architettonico e/o morfologico, possono anche presentare elementi di attenzione sotto il profilo morfo tipologico, risultando altresì coerenti o quantomeno in rapporto di compatibilità ed equilibrio con il contesto urbano, periurbano o agricolo di riferimento.

2. Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 4 ricadono in prevalenza nel 'Tessuto consolidato prevalentemente residenziale/commerciale'.

3. Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 4 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

4. Sugli edifici di Classe 4 sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • a. manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • b. restauro e risanamento conservativo;
  • c. ristrutturazione edilizia;
  • d. ampliamenti volumetrici;
  • e. interventi pertinenziali di sostituzione edilizia e altri interventi di demolizione e ricostruzione (parziale o totale) comunque denominati dalle vigenti norme statali e regionali, anche comprensivi di incremento volumetrico una tantum, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo comma 6.

5. Sono consentiti, solo se coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento:

  • a. il frazionamento in più unità immobiliari, nel rispetto delle superfici minime stabilite all'art. 56 delle presenti norme, purché l'intervento non comporti l'introduzione di elementi disarmonici nell'edificio e/o nella sua area di pertinenza, e fermo restando quanto specificato al successivo comma 9. Devono essere comunque garantiti adeguati livelli di qualità sotto il profilo igienico e funzionale alle unità immobiliari derivanti dall'intervento;
  • b. la modifica dei prospetti, che deve per quanto possibile contribuire ad elevare la qualità architettonica e/o i livelli prestazionali dell'edificio e purché, nel caso di interventi su edifici di particolare interesse si tratti di interventi di modesta entità e che non comportino l'introduzione di eventuali elementi disarmonici;
  • c. la realizzazione di balconi e terrazze, ivi comprese quelle a tasca, con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento. Le terrazze a tasca sono consentite solo sulla falda tergale di copertura;
  • d. la realizzazione di cantine, vani accessori e/o volumi tecnici interrati o seminterrati sotto la proiezione dell'edificio (in aggiunta agli interventi consentiti nel lotto urbanistico di riferimento in applicazione delle disposizioni che regolano i singoli tessuti o aree).

6. Sugli edifici di Classe 4, è consentito una tantum un incremento volumetrico - realizzabile mediante addizioni volumetriche, come definite dall'art. 24 delle presenti norme - finalizzato a migliorare e/o a razionalizzare l'utilizzo dell'immobile. Tale incremento è fissato nella misura di:

* Tessuto storico: minor uguale a 75 mc (25 mq di S.U.L.) di volume aggiuntivo per ogni lotto urbanistico di riferimento (desumibile dal catasto d'impianto o da atti abilitativi di natura edilizia); Per i pubblici esercizi o di esercizi commerciali di vicinato legittimamente insediati alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, è assegnato un ulteriore incremento di mq 12 di S.U.L. Le consistenze aggiuntive non devono essere visibili dalla pubblica via;

* Tessuto prevalentemente residenziale commerciale: minore uguale a 150 mc di volume aggiuntivo (pari a 50 mq di S.U.L.) per ogni lotto urbanistico di riferimento. Per i pubblici esercizi o di esercizi commerciali di vicinato legittimamente insediati alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, è assegnato un ulteriore incremento di mq 15 di S.U.L.;

* Territorio agricolo:

per edifici ad uso agricolo:

  • - per le abitazioni rurali: ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 mc purché tale intervento non comporti aumento delle unità abitative. Lo stesso dovrà rispettare i criteri dettati per le nuove residenze rurali di cui al presente regolamento;
  • - per gli annessi agricoli: ampliamento "una tantum" fino ad un massimo di 300 mc, comunque nei limiti del 10% del volume esistente. Tale intervento dovrà rispettare i criteri per i nuovi annessi agricoli di cui di cui al presente regolamento.

per edifici ad uso non agricolo:

1. Uso produttivo: 20 % della S.U.L. esistente;

2. Turistico ricettivo: 30% della S.U.L. esistente;

3. Residenziale: 45 mq

7. Tali ampliamenti sono realizzabili solo a condizione che:

  • a. la volumetria aggiuntiva sia collocata in aderenza alla facciata posteriore dell'edificio, o comunque a facciate non visibili dalla pubblica via, ovvero in sopraelevazione, interessando preferibilmente la sola falda tergale di copertura;
  • b. l'intervento sia compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento. A tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti plano altimetrici dell'intervento sia con l'edificio che con l'edificato circostante (allineamenti, profili, etc.);
  • c. le eventuali verande contemplate dall'intervento siano collocate sulla facciata posteriore dell'edificio, o comunque su facciate non visibili dalla pubblica via;
  • d. nelle aree urbane e/o di interesse urbano di cui all'art. 52 delle presenti norme non sia superato il rapporto di copertura (R.C.) massimo consentito dalle norme che regolano i singoli tessuti insediativi.

L'incremento volumetrico una tantum di cui sopra può essere ricompreso in un eventuale intervento di demolizione (parziale o totale) e successiva ricostruzione solo nell'ambito di un progetto proposto da tutti gli aventi titolo che prenda in considerazione unitariamente l'intero lotto urbanistico di riferimento con sensibile miglioramento dei valori architettonici e dei livelli prestazionali rispetto all'edificio preesistente.

8. Sugli edifici di Classe 4 sono consentiti interventi pertinenziali, come definiti all'art. 24 delle presenti norme in relazione a:

  • - Tessuto storico: sugli edifici pertinenziali è ammesso l'ampliamento degli edifici pertinenziali esistenti, ovvero nuova edificazione purché interrati o seminterrati. Le suddette volumetrie non devono in ogni caso alterare i caratteri plano altimetrici del complesso edilizio e degli spazi pertinenziali
  • - Territorio agricolo: è ammessa la sola demolizione e ricostruzione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio ancorché in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento.

9. I progetti edilizi - in particolare quelli riferiti ad interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione (parziale o totale), nonché quelli comunque comportanti incrementi volumetrici - debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti attraverso soluzioni architettoniche finalizzate a garantire un corretto inserimento dell'intervento nel contesto. A tale scopo sono corredati da una ampia documentazione fotografica estesa all'intorno (urbano, periurbano, agricolo) di riferimento.

10 La realizzazione di interventi pertinenziali, sistemazioni arboree e arbustive, recinzioni, cancelli, pavimentazioni, elementi di arredo etc. nelle aree di pertinenza degli edifici di Classe 4 è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali.

11 Sono comunque fatte salve le eventuali diverse previsioni contenute nelle 'Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero di cui all'elaborato PR05 relativamente agli interventi urbanistico - edilizi consentiti sugli edifici o complessi edilizi di Classe 4 ricadenti nelle "aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi" cui all'art. 71, nelle di "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" cui all'art. 72 e nelle "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art. 73", anche ove eccedenti le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 61. Edifici ricompresi nella Classe 5 - Edifici produttivi, commerciali o specialistici

1. Ferma restando la normativa nazionale e regionale per le zone agricole e la sua prevalenza sulle presenti norme:

1. È attribuita la Classe 5 agli edifici realizzati con caratteri tipologici e morfologici finalizzati allo svolgimento di attività produttive o di tipo specialistico comunque diverse dalla residenza (edifici per uso industriale, artigianale, commerciale, magazzini, depositi, etc.) nei quali si riscontrano elementi di interesse architettonico o morfologico. Ricadono in prevalenza nel 'Tessuto consolidato prevalentemente produttivo'.

2. Gli edifici o complessi edilizi di Classe 5 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

3. Costituendo esito coerente e leggibile - quanto a materiali, caratteri tipologici e plano altimetrici, finiture, sistemazione di pertinenze - di un progetto architettonico concepito unitariamente, gli edifici o complessi edilizi di cui al presente articolo presuppongono modalità corrispondentemente coerenti e possibilmente unitarie nelle trasformazioni ammissibili.

4. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 5 sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • a. manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • b. restauro e risanamento conservativo;
  • c. ristrutturazione edilizia;
  • d. sostituzione edilizia e altri interventi di demolizione e ricostruzione comunque denominati dalle vigenti norme statali e regionali, anche comprensivi di incrementi volumetrici, nel rispetto delle disposizioni sotto specificate.

5. Ampliamenti volumetrici ai sensi dell'art. 124 della L.R. 65/2016 nella misura di cui al successivo comma 8 che comunque assicuri il rispetto dei requisiti stabiliti all'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Gli interventi urbanistico - edilizi sopra elencati sono comunque subordinati al rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme per i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali, laddove comportino:

  • a. Incremento di volume (V)
  • b. incremento di superficie utile lorda (S.u.l.);
  • c. aumento del numero di unità immobiliari;
  • d. modifica della destinazione d'uso.

6. Indipendentemente da quanto disposto dal successivo comma 7, sono comunque consentiti:

  • a. l'accorpamento delle unità immobiliari;
  • b. la realizzazione di scantinati e/o volumi tecnici interrati o seminterrati sotto la proiezione dell'edificio (in aggiunta agli interventi consentiti nel lotto urbanistico di riferimento in applicazione delle disposizioni che regolano i singoli tessuti o aree).

7. Con riferimento a quanto specificato al precedente comma 6, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nonché le addizioni funzionali o volumetriche eventualmente consentite, da eseguirsi sugli edifici o complessi edilizi di cui al presente articolo:

  • a. devono risultare coerenti con gli elementi tipologici, formali e costruttivi caratterizzanti l'edificio;
  • b. non devono comportare l'introduzione di elementi disarmonici nei prospetti dell'edificio o nella sua area di pertinenza.

Modifiche sostanziali all'aspetto esteriore degli edifici sono attuabili solo con riferimento ad interi corpi di fabbrica o intere unità morfo tipologiche.

Le addizioni volumetriche eventualmente consentite perseguono la maggior qualificazione architettonica dell'edificio e delle sue aree di pertinenza. All'interno delle aree urbane e/o di interesse urbano di cui all'art. 52 delle presenti norme tali interventi concorrono per quanto possibile alla riqualificazione o alla valorizzazione dello spazio pubblico.

8. Sugli edifici di Classe 5, è consentito una tantum un incremento volumetrico - realizzabile mediante addizioni volumetriche, come definite dall' art. 24 delle presenti norme - finalizzato a migliorare e/o a razionalizzare l'utilizzo dell'immobile. Tale incremento è fissato nella misura di:

  • * Tessuto storico: non è ammesso:
  • * Tessuto prevalentemente residenziale commerciale: minore uguale a 150 mc di volume aggiuntivo (pari a 50 mq di S.U.L.) per ogni lotto urbanistico di riferimento;
  • * Tessuto prevalentemente produttivo: esclusivamente destinata all'Uso produttivo: 25 % della S.U.L. esistente;
  • * Territorio agricolo:
  • per edifici ad uso agricolo:
  • * per gli annessi agricoli: in assenza di P.A.P.M.A.A., ampliamento "una tantum" fino ad un massimo di 300 mc, comunque nei limiti del 10% del volume esistente. Tale intervento dovrà rispettare i criteri per i nuovi annessi agricoli del presente regolamento.
  • * per edifici ad uso non agricolo: ampliamenti una tantum fino al 20% della S.U.L. esistente.

9. All'interno delle aree urbane e/o di interesse urbano di cui all'art. 52 delle presenti norme, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione comunque denominati dalle vigenti norme statali e regionali (anche comprensivi di incremento volumetrico una tantum, ove consentito):

  • a. comportano la maggior qualificazione architettonica dell'edificio, ed in particolare dei prospetti rivolti verso gli spazi pubblici, privilegiando i linguaggi e le tecniche costruttive proprie dell'architettura contemporanea;
  • b. determinano il miglioramento dei livelli prestazionali dell'intero organismo edilizio dal punto di vista della sicurezza antisismica, del contenimento dei consumi energetici, dell'abbattimento delle barriere architettoniche etc.;
  • c. contribuiscono alla valorizzazione o alla riqualificazione dello spazio pubblico, anche attraverso la caratterizzazione o riconfigurazione delle aree di pertinenza dell'edificio.

I relativi progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti attraverso soluzioni architettoniche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sopra specificati. A tale scopo sono corredati da una ampia documentazione grafica e fotografica estesa all'intorno di riferimento.

10. La realizzazione di interventi pertinenziali, sistemazioni arboree e arbustive, recinzioni, cancelli, pavimentazioni, elementi di arredo etc. è attuata con criteri e tecniche costruttive che contribuiscono alla maggior qualificazione estetico - funzionale delle aree pertinenziali interessate - anche ai fini della valorizzazione dello spazio pubblico nelle aree urbane di cui all'art. 52 delle presenti norme - nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali.

11. Sono comunque fatte salve le eventuali diverse previsioni contenute nelle "Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero" di cui all'elaborato PR05 relativamente agli interventi urbanistico - edilizi consentiti sugli edifici o complessi edilizi di Classe 5 ricadenti nelle "aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi" cui all'art. 71, nelle di "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" cui all'art. 72 e nelle "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art. 73", anche ove eccedenti le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 62. Edifici ricompresi nella Classe 6 - Volumi secondari

1. Ferma restando la normativa nazionale e regionale per le zone agricole e la sua prevalenza sulle presenti norme:

1. È attribuita la Classe 6 ai manufatti identificati come 'volumi secondari' (V.S.) ovvero ai manufatti esistenti collocati in aderenza o in prossimità dell'edificio principale di riferimento - o comunque nel lotto urbanistico o nell'area di pertinenza edilizia afferente al medesimo - costituenti superfetazioni, consistenze accessorie coeve o aggiunte successive. Trattasi di consistenze edilizie destinate a funzioni accessorie e/o di servizio, chiaramente individuabili per le diverse caratteristiche - tipologiche, formali e/o costruttive - rispetto all'edificio principale di riferimento.

2. Le consistenze incongrue la cui permanenza e/o il cui consolidamento confliggono con le finalità perseguite dal Regolamento Urbanistico nelle aree interessate, ed in particolare:

  • a. i manufatti e le consistenze di vario genere che presentano caratteristiche costruttive precarie e/o facilmente reversibili (box metallici, tettoie in materiali leggeri, baracche in legno, serre, manufatti in materiali eterogenei, etc.), in genere suscettibili di utilizzo autonomo;
  • b. le consistenze di varia origine, talora realizzate in assenza di titolo abilitativo - ivi compresi edifici che presentano caratteristiche costruttive di stabilità e durevolezza - che autonomamente o in concorrenza con altre costruzioni determinano assetti insediativi incompatibili, dal punto di vista urbanistico, paesaggistico e ambientale, con il contesto di riferimento.

Sono oggetto di limitazioni agli interventi urbanistico-edilizi di trasformazione e alla modifica della destinazione d'uso.

3. Ove gli edifici e manufatti legittimi di cui al presente articolo ricadano all'interno delle "aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi" cui all'art. 71, delle "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" cui all'art. 72 e delle "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art. 73", si applicano le diverse disposizioni contenute nelle rispettive ''Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero" di cui all'elaborato PR05 anche ove eccedenti le disposizioni di cui al presente articolo. Ove le schede non contengano specifiche disposizioni si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

4. I 'volumi secondari' (V.S.) sono identificati con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

5. Sui volumi secondari legittimi esistenti sono consentiti i seguenti interventi:

  • a. manutenzione ordinaria e straordinaria
  • b. restauro e risanamento conservativo
  • c. ristrutturazione edilizia

Gli interventi devono comunque garantire la conservazione dei volumi secondari (V.S.) costituenti componenti di interesse storico o testimoniale degli assetti insediativi di origine agricola.

6. Nelle aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune (aree standard), nelle more della realizzazione delle previsioni di interesse pubblico o generale contenute nel Regolamento Urbanistico gli interventi urbanistico - edilizi sui volumi secondari (V.S.) nelle aree di cui trattasi non possono comunque eccedere la manutenzione straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie, previa esplicita rinuncia da parte dell'avente titolo al plusvalore derivante dalle opere realizzate.

7. Gli interventi urbanistico - edilizi non possono in nessun caso determinare:

  • a. modifica del carattere ed uso accessorio e/o di servizio dei volumi secondari rispetto all'edificio principale di riferimento;
  • b. creazione di superficie utile abitabile o agibile (S.u.a.);
  • c. realizzazione di vani con requisiti igienico-sanitari idonei alla permanenza continuativa di persone;
  • d. realizzazione di servizi igienici.

8. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di volumi secondari (V.S.) prendono in considerazione l'intero lotto urbanistico o area di pertinenza dell'edificio principale di riferimento. L'altezza utile dei volumi secondari (V.S.) ricostruiti non può superare i ml 2,40, senza creazione di controsoffitti o intercapedini, fatta eccezione per gli ambiti urbani storicizzati, o in adiacenza di edifici di valore storico o testimoniale, qualora l'altezza dell'esistente sia superiore, al fine di garantire un più armonico inserimento nel contesto di riferimento, l'altezza utile interna massima di ml 2,40 può essere ottenuta facendo ricorso alla realizzazione di intercapedini delimitate da solai strutturali: in tal caso il volume secondario ricostruito deve essere collocato in aderenza all'edificio principale, su fronti posteriori o laterali.

9. Gli interventi urbanistico - edilizi sui volumi secondari (V.S.), ed in particolare quelli che comportino demolizione e ricostruzione, sono in ogni caso finalizzati:

  • a. all'eliminazione di situazioni di degrado igienico, architettonico, ambientale, paesaggistico;
  • b. al riordino insediativo delle aree interessate, anche mediante il contenimento della superficie coperta (S.c.), l'incremento delle superfici permeabili di pertinenza, l'eliminazione di consistenze incongrue;
  • c. al miglioramento estetico e funzionale dei manufatti, anche ai fini di un più armonico inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale di riferimento.

10. Le consistenze edilizie realizzate mediante gli interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione consentiti sulla base delle presenti disposizioni assumono direttamente la classificazione di 'volumi secondari' (V.S.). Ad esse continuano pertanto ad applicarsi le disposizioni di cui al presente articolo.

11. Nei casi in cui -sulla base di documentazione comprovante prodotta dall'interessato- all'identificazione cartografica riferita a 'volumi secondari' (V.S.) corrispondano consistenze edilizie di carattere primario o siano legate ad una attività produttiva (unità immobiliari con destinazione d'uso artigianale, etc.), su tali consistenze sono consentiti interventi urbanistico - edilizi di cui alla classe 5, comprensivi del mutamento della destinazione d'uso.

Titolo IV DISCIPLINA DELLE ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COMUNE

CAPO I ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE COMUNE

Art. 63. Aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune (aree standard)

1. Sono le aree ove insistono o possono essere realizzate attrezzature e spazi pubblici nonché attrezzature e servizi di interesse comune, volte al soddisfacimento delle esigenze sociali, culturali, religiose, ricreative, formative e sanitarie dei cittadini, nonché a favorire le relazioni sociali ed economiche e ad ospitare le manifestazioni pubbliche della collettività insediata.

2. Le aree ad edificazione speciale per standard sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

3. Le aree ad edificazione speciale per standard sono articolate nei suddetti elaborati grafici nelle seguenti tipologie:

  • * aree per l'istruzione;
  • * aree per attrezzature di interesse comune;
  • * aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;
  • * aree per parcheggi pubblici.

Gli elaborati grafici specificano per ogni tipologia le funzioni ammesse.

4. La realizzazione, la trasformazione o l'ampliamento delle attrezzature, impianti, servizi e infrastrutture ricadenti nelle aree di cui al presente articolo è correlata e proporzionata alle esigenze funzionali degli Enti competenti o soggetti gestori. Le attrezzature e gli impianti possono comprendere spazi per portierato e sorveglianza o residenze per i custodi. Gli interventi devono in ogni caso perseguire il contenimento dell'impatto paesaggistico e ambientale, nonché assicurare il rispetto:

  • * delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
  • * dei limiti di esposizione umana ai campi elettromagnetici;
  • * delle disposizioni di cui alla disciplina delle invarianti strutturali (Titolo I della Parte II) delle presenti norme,
  • * delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.

5. Gli interventi di nuova edificazione nonché le trasformazioni comportanti significativi incrementi di superficie utile lorda (S.u.l.) o di volume (V), o rilevanti potenziamenti impiantistici, ove il soggetto realizzatore/gestore non sia un Ente pubblico, sono subordinati alla preventiva approvazione di un Piano Attuativo, nel rispetto delle disposizioni vigenti, - ove il soggetto realizzatore/gestore non sia un Ente pubblico - nonché all'assunzione di specifici obblighi, registrati e trascritti, in ordine al corretto utilizzo dell'attrezzatura e/o dell'impianto e al mantenimento della destinazione d'uso delle strutture realizzate.

6. Nelle aree di cui al presente articolo possono essere ammesse tutte le categorie di intervento di cui alla Parte I, Titolo II, Capo III nella misura necessaria a garantire:

  • * la rispondenza alle esigenze di pubblica utilità, per i nuovi edifici, impianti e/o servizi;
  • * il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali, per gli edifici, impianti e/o servizi esistenti.

7. Nelle aree di cui al presente articolo gli interventi sono riservati all'Amministrazione Comunale (o all'Ente proprietario, se diverso dall'Amministrazione Comunale), che può attivare i procedimenti espropriativi di legge.

8. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla Parte V delle presenti norme, nelle aree di cui trattasi è tuttavia ammesso l'intervento di soggetti privati aventi titolo, secondo le seguenti modalità:

  • a. interventi nel sottosuolo da parte del soggetto privato avente titolo, ammessi purché vengano contestualmente realizzate nel soprasuolo le attrezzature e/o i servizi pubblici e/o di interesse pubblico previsti dal Regolamento Urbanistico, fatte salve le infrastrutture di collegamento tra i livelli. Per i manufatti realizzati dal privato in sottosuolo, oltre ad attrezzature di interesse comune sono ammesse destinazioni di interesse privato quali autorimesse, box - auto, depositi, nonché spazi per commercio al dettaglio, attività direzionali o simili, fermo restando il rispetto delle norme regolamentari comunali in materia igienico-sanitaria e delle specifiche disposizioni statali e regionali per ciascuna destinazione d'uso.

In tali casi l'intervento è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale, con la quale sono disciplinati:

  • * le modalità, i tempi e le adeguate garanzie riferite alla realizzazione delle opere in soprasuolo, da eseguirsi da parte del privato avente titolo a propria cura e spese;
  • * il regime giuridico del suolo, con obbligo di cessione gratuita dell'area all'Amministrazione Comunale, salva la proprietà privata del sottosuolo eventualmente interessato dalle opere e/o manufatti privati.
  • b. interventi nel soprasuolo da parte del soggetto privato avente titolo, finalizzati a realizzare le opere e/o le attrezzature di uso pubblico o di interesse comune, previste dal Regolamento Urbanistico per ciascuna area ad edificazione speciale per standard "di progetto". Tali interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, con la quale sono disciplinati il regime giuridico del suolo, le modalità attuative dell'intervento, nonché le forme di utilizzazione e le competenze sulla manutenzione delle opere realizzate, con adeguate garanzie a tutela dell'interesse pubblico.

9. L'assetto delle singole aree è definito in ragione dell'interesse pubblico, tenuto conto delle indicazioni eventualmente contenute nelle "Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero" di cui all'elaborato PR05.

10. In presenza di invarianti strutturali e/o di discipline speciali i progetti di sistemazione delle aree devono garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo I della Parte II delle presenti norme.

11. Gli accessi esistenti ai lotti privati che ricadono all'interno di aree di cui al presente articolo possono essere mantenuti nella fase attuativa - nella ubicazione attuale o in altra ritenuta più idonea dall'Amministrazione Comunale - previa stipula di un'apposita convenzione regolante l'attribuzione degli oneri di realizzazione e di manutenzione degli stessi.

12. Nelle aree destinate a verde attrezzato e a verde sportivo è consentita la realizzazione di attrezzature e sistemazioni per attività sportive, ricreative e/o culturali.

13. Nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico, gli aventi titolo su aree per standard "di progetto" possono disporre delle stesse per uso privato, purché tali forme di utilizzazione non comportino:

* alterazioni significative alla morfologia dei terreni;

* realizzazione di consistenze edilizie;

* installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;

* depositi di merci e materiali a cielo libero;

* realizzazione di muri di cinta o recinzioni con parti in muratura;

* opere eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici o manufatti legittimi esistenti.

14. Nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico ogni intervento privato nelle aree di cui trattasi è inoltre subordinato alla produzione di un atto unilaterale d'obbligo con esplicita rinuncia al plus-valore derivante dalle opere realizzate.

15. Le dotazioni minime obbligatorie di standard da realizzarsi all'interno delle "aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi" e delle di "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" si intendono soddisfatte per non meno di 24 mq/ab salva diversa previsione delle "Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero".

16. Le dotazioni minime obbligatorie di standard da realizzarsi all'interno delle "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali, si intendono soddisfatte per non meno di 18 mq/ab.

17. Le dotazioni obbligatorie di standard da realizzarsi all'interno delle "aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi", nelle di "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" e nelle "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali", sono definite e disciplinate direttamente dai relativi Piani Attuativi nel rispetto dei quantitativi e delle disposizioni contenute nelle corrispondenti "Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero".

Art. 64. Aree cimiteriali e relative fasce di rispetto

1. Le aree cimiteriali, comprendenti sia gli insediamenti cimiteriali esistenti che le porzioni di terreno adiacenti destinate a futuri ampliamenti sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

2. All'interno delle aree sono consentiti esclusivamente interventi di adeguamento e/o di ampliamento degli insediamenti cimiteriali. L'intervento su dette aree è riservato all'Amministrazione Comunale.

3. Attorno alle aree cimiteriali sono da considerarsi le relative fasce di rispetto consistenti in 200 ml.

4. All'interno della fascia di rispetto sono ammessi, previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, i seguenti interventi pubblici e/o di interesse pubblico:

  • * futuri ampliamenti cimiteriali non diversamente localizzati
  • * parcheggi pubblici e aree verdi e/o pavimentate a servizio del cimitero;
  • * interventi per la riduzione del rischio idraulico;
  • * opere di adeguamento stradale;
  • * reti infrastrutturali e/o impianti tecnologici
  • * i chioschi per la vendita dei fiori e degli arredi cimiteriali.

5. Sono altresì ammessi i seguenti interventi e/o attività a carattere privato:

  • * pratiche agricole (ivi comprese, nel territorio aperto, quelle aziendali).

6. Nelle fasce di rispetto:

  • * non è consentita la realizzazione e/o la installazione di costruzioni o manufatti di qualsivoglia tipologia, ancorché interrati o reversibili;
  • * sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico - edilizi previsti dalla classificazione ad essi attribuita, purché non comportanti incremento superficie coperta (S.c.) o di volume (V).

Titolo V DISCIPLINA DEGLI USI PARTICOLARI

CAPO I VERDE PRIVATO VINCOLATO

Art. 65. Verde privato vincolato

1. Le aree inedificate ricadenti all'interno del perimetro delle U.T.O.E. sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

2. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, 3 e 4 è prescritta la sistemazione a verde.

3. È consentita la realizzazione di parcheggi a raso, purché non siano previste opere di impermeabilizzazione del terreno tramite bitumazione e/o interventi similari e sia comunque prevista un'adeguata schermatura a verde con essenze autoctone.

4. Nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni dettate dal presente articolo sono ammessi la permanenza e l'esercizio di attività agricole aziendali o amatoriali esistenti alla data di adozione del R.U. I terreni pertanto potranno essere oggetto di P.A.P.M.A.A. fermo restando il divieto per le aziende agricole di realizzare nelle presenti aree edifici, annessi e manufatti di qualsivoglia tipo.

5. Sugli edifici legittimamente esistenti all'interno di tali aree sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla classificazione dell'edificio stesso.

CAPO II USI SPECIALISTICI

Art. 66. Usi specialistici / Contenuti e finalità

1. Il presente Capo ed i successivi Capi III e IV contengono specifiche disposizioni per l'uso e/o la trasformazione di immobili ed aree destinate o destinabili ad usi e/o attività di carattere specialistico condotte da soggetti privati, singoli o associati. In ragione del carattere permanente, temporaneo o reversibile di tali usi e/o attività, negli articoli che disciplinano le singole aree sono specificate a seconda dei casi:

  • * i limiti di intervento consentiti;
  • * le garanzie per la completa esecuzione degli interventi e per la corretta conduzione delle attività previste;
  • * le garanzie circa il mantenimento della destinazione d'uso, ovvero per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi in caso di cessazione dell'attività.

2. Le disposizioni di cui al presente Capo e dei successivi Capi III e IV concorrono alla disciplina dell'uso dei suoli e/o del patrimonio edilizio esistente nel territorio comunale, costituendo integrazione e complemento della disciplina contenuta nella Parte II e IV delle presenti norme. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

3. Le disposizioni di cui al cui al presente Capo e dei successivi Capi III e IV sono integrate dalle specifiche disposizioni di dettaglio dettate dal Regolamento Edilizio.

CAPO III USI E/O ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE O RICREATIVE

Art. 67. Edificazione esistente a destinazione turistico - ricettiva alberghiera

1. Sugli edifici esistenti adibiti ad attività turistico - ricettive - alberghiere (Alberghi e R.T.A.) ricadenti nelle aree urbane o nel territorio aperto sono ammessi gli interventi urbanistico - edilizi previsti dal Titolo III della Parte II sulla base della classificazione ad essi attribuita, a condizione che non comportino modifiche della destinazione d'uso.

2. Fermo restando quanto specificato al comma 1, sono consentiti, purché compatibili con la classificazione attribuita all'edificio, ampliamenti una tantum pari ad un massimo del 30% della superficie utile lorda (S.u.l.) legittima esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico - realizzabili anche nel quadro di un complessivo intervento di sostituzione edilizia, limitatamente agli edifici o parti di essi per i quali esso sia consentito sulla base della disciplina di cui al Titolo III Parte II - ma comunque nel rispetto di un'altezza massima (Hmax) non superiore a quella degli edifici immediatamente adiacenti. Gli ampliamenti volumetrici sono consentiti in conformità alle presenti norme. L'incremento volumetrico una tantum è richiedibile da tutti i proprietari delle unità immobiliari facenti parte di un complesso edilizio o dell'edificio esistente attraverso un progetto unitario, attuabile attraverso la redazione di più pratiche edilizie.

3. Gli ampliamenti proposti in forma di addizioni volumetriche sono consentiti solo ove l'intervento risulti pienamente compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento. L'ampliamento di cui al presente periodo è comunque ammesso, anche se non previsto dalla classificazione attribuita all'immobile, ove realizzato in interrato.

4. L'ampliamento è ammesso al fine di rivalutare le prestazioni di qualità delle strutture turistico - ricettive, quali le funzioni accessorie necessarie al mantenimento e/o alla variazione della categoria assegnata, come centri benessere, palestre, ecc., nonché agli interventi necessari a mantenere in efficienza o ad adeguare alle normali esigenze di servizio gli impianti tecnologici esistenti.

5. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi riferiti ad interventi comportanti incrementi di superficie utile lorda (S.u.l.) è subordinato alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, con l'impegno alla gestione unitaria e al mantenimento della destinazione d'uso turistico - ricettiva per non meno di 20 anni. Per tali interventi devono essere inoltre assicurate le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale previste dalla legge per la specifica destinazione d'uso, nonché, ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico - ricettiva, le dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione.

6. Per gli edifici disciplinati da apposita scheda normativa di cui all'elaborato PR05 sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla medesima scheda.

Art. 68. Aree per attività culturali e/o ricreative all'aperto

1. Negli spazi e piazze pubbliche il Comune può consentire la conduzione di attività culturali e/o ricreative all'aperto gestite da soggetti privati, singoli o associati.

2. A supporto delle attività di cui al comma 1 sono utilizzate le eventuali consistenze legittime esistenti adatte allo scopo, sulle quali sono ammessi interventi urbanistico - edilizi non eccedenti la ristrutturazione edilizia. In assenza di edifici o manufatti legittimi esistenti utilizzabili allo scopo possono essere installate attrezzature dimensionate a seconda delle esigenze delle attività culturali o ricreative svolte per la comunità da approvarsi da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima dell'60%.

4. Il rilascio dei titoli abilitativi per la sistemazione delle aree e l'esercizio dell'attività è in ogni caso condizionata:

  • * all'eliminazione di eventuali condizioni di degrado e/o di consistenze edilizie incongrue;
  • * alla contestuale realizzazione di sistemazioni a verde che si rendano eventualmente necessarie per garantire un adeguato inserimento nel contesto di riferimento, facendo ricorso alle specie arboree e arbustive indicate dal Regolamento Edilizio;
  • * alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, a garanzia della completa esecuzione degli interventi di cui sopra, nonché della corretta conduzione dell'attività da parte degli aventi titolo. L'atto d'obbligo garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture eventualmente installate) e l'esecuzione di eventuali operazioni di recupero ambientale.

5. Nelle more dell'insediamento delle attività consentite dal presente articolo, ovvero in caso di cessazione di tali attività (fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 3), nelle aree di cui trattasi si applicano le disposizioni relative ai singoli tessuti, aree o ambiti territoriali individuati negli elaborati cartografici su base C.T.R. in scala 1: 2.000 e 1: 10.000. Sugli eventuali edifici o manufatti legittimi esistenti si applicano le disposizioni di cui al Titolo III della Parte II delle presenti norme in funzione della classificazione ad essi attribuita.

CAPO IV USI E/O ATTIVITÀ PRODUTTIVE E/O COMMERCIALI

Art. 69. Aree per il deposito o l'esposizione di merci e/o materiali all'aperto

1. Nelle aree legittimamente utilizzate quali deposito e/o ad esposizione all'aperto di merci, mezzi e/o materiali ingombranti, (quali a titolo esemplificativo arredi e attrezzature da giardino; materiali edili; manufatti reversibili per agricoltura amatoriale; autoveicoli, motoveicoli, autocaravan, natanti; macchine agricole) sono consentiti gli interventi di cui ai successivi commi.

2. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, sulle eventuali consistenze edilizie legittime esistenti nell'area dell'insediamento sono consentite le seguenti categorie di intervento urbanistico edilizio:

  • * manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • * ristrutturazione edilizia;
  • * sostituzione edilizia anche a parità di volume (V), fermo restando il rispetto dei parametri indicati al comma 4.

3. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, a servizio delle attività di cui al presente articolo, è altresì consentita:

  • a. per attività di deposito e/o esposizione, senza commercializzazione in sito delle merci esposte: l'installazione di box e/o tettoie in materiali leggeri facilmente asportabili, con altezza massima (Hmax) di ml 3,50. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti (o ricavate mediante interventi di sostituzione edilizia), l'installazione di tali manufatti deve rispettare un rapporto di copertura (R.c.) complessivamente non superiore al 10% dell'area dell'insediamento, e comunque una superficie coperta (S.c.) non eccedente i 40 mq complessivi. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 75%;
  • b. per attività di deposito e/o esposizione con commercializzazione in sito delle merci esposte: l'installazione di tettoie e/o strutture in materiali leggeri facilmente asportabili, con altezza massima (Hmax) di ml 4,00. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti (o ricavate mediante interventi di sostituzione edilizia), l'installazione di tali manufatti deve rispettare un rapporto di copertura (R.c.) complessivamente non superiore al 25% dell'area dell'insediamento, e comunque una superficie coperta (S.c.) non eccedente gli 80 mq complessivi. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 50%.

4 Nelle aree, o porzioni di esse, ricadenti nelle fasce di rispetto previste dal vigente Codice della Strada sono vietati gli interventi di sostituzione edilizia, l'installazione delle consistenze edilizie di cui al comma 3, nonché qualsiasi intervento comportante incremento di volume (V) o di superficie coperta (S.c.). In tali fasce sono comunque fatte salve le competenze degli Enti ed organismi preposti in ordine agli usi ed interventi consentiti dal presente articolo.

5 Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui ai Titoli I e III della Parte II e della Parte V - e con esclusivo riferimento alle aree di cui al presente articolo - è consentito previo rilascio di titolo abilitativo il mantenimento di eventuali consistenze edilizie realizzate sulla base di autorizzazioni amministrative a carattere temporaneo rilasciate in data antecedente all'adozione del Regolamento Urbanistico, a condizione che:

  • * l'insediamento venga corredato delle dotazioni di parcheggio previste dagli artt. 5 e 6 per la specifica destinazione d'uso;
  • * siano rispettati i limiti prescritti dal precedente comma 3
  • * per quanto riguarda il rapporto di copertura (R.c.), l'altezza massima (Hmax), e la superficie permeabile di pertinenza (S.p.p.);
  • * sia ottemperato a quanto disposto dal successivo comma 6;
  • * sia integralmente corrisposto il contributo per oneri di urbanizzazione (compreso il contributo sul costo di costruzione, se dovuto).

6 Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi per la realizzazione dell'insediamento e l'esercizio dell'attività è in ogni caso condizionata:

  • * alla realizzazione o all'adeguamento della viabilità di accesso al lotto in relazione alle attività presenti o da insediare. Tale viabilità deve essere debitamente asfaltata o comunque realizzata con tecniche e materiali atti ad evitare il sollevamento delle polveri da parte degli automezzi in transito;
  • * alla contestuale esecuzione - all'interno dell'area dell'insediamento e/o nelle aree immediatamente circostanti - di interventi finalizzati a garantire un adeguato inserimento nel contesto di riferimento, anche mediante sistemazioni a verde finalizzate alla compensazione ambientale e alla mitigazione degli impatti visuali, facendo ricorso alle specie arboree e arbustive indicate dal Regolamento Edilizio. Tali interventi sono oggetto di specifici studi progettuali a cura e spese del privato;
  • * all'installazione di pannellature, o di altri sistemi di pari efficacia, allo scopo di abbattere sensibilmente i livelli di inquinamento acustico per le eventuali abitazioni presenti in loco
  • * alla stipula di un'apposita convenzione registrata e trascritta a garanzia della completa esecuzione degli interventi di inserimento paesaggistico di cui sopra, nonché della corretta conduzione dell'attività da parte di soggetti in possesso di idonei requisiti. La convenzione, registrata e trascritta, garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate) e l'esecuzione di operazioni di recupero ambientale.

7 Per gli edifici disciplinati da apposita scheda normativa di cui all'elaborato PR05 sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla medesima scheda.

Art. 70. Aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione

1. Nelle aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili legittimamente esistenti fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dal Titolo III e dal Titolo II della Parte II, sono ammessi esclusivamente:

  • * il deposito e lo stoccaggio a cielo libero di inerti e materiali edili (fatta eccezione per box prefabbricati e container per attività di cantiere), non a fini di esposizione o di commercializzazione;
  • * la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione.

2. È tassativamente escluso il deposito o lo stoccaggio di tutto ciò che deve essere obbligatoriamente conferito nelle discariche autorizzate allo scopo, nonché di ogni altro tipo di merci, materiali o mezzi.

3. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, a servizio delle attività di cui trattasi è ammessa l'installazione di box e/o tettoie in materiali leggeri facilmente asportabili, con altezza massima di ml 5,00. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti (o ricavate mediante interventi di sostituzione edilizia), l'installazione di tali manufatti deve rispettare un rapporto di copertura (R.c.) complessivamente non superiore al 10% dell'area dell'insediamento, e comunque una superficie coperta (S.c.) non eccedente i 100 mq complessivi per ciascuna perimetrazione individuata dal Regolamento Urbanistico. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 75%.

4. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 5, sulle eventuali consistenze edilizie legittime esistenti nell'area dell'insediamento sono consentite le seguenti categorie di intervento urbanistico - edilizio:

  • * manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • * ristrutturazione edilizia;
  • * sostituzione edilizia anche a parità di volume (V), fermo restando il rispetto dei parametri indicati nel presente articolo

1.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle eventuali diverse disposizioni dettate dalle norme di cui al Titolo III della Parte II sulla base della classificazione attribuita alle consistenze edilizie esistenti.

6. Nelle more della stipula della convenzione di cui al comma 8, sulle consistenze edilizie legittime eventualmente esistenti nelle aree di cui al presente articolo sono comunque consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

7. Nelle aree, o porzioni di esse, ricadenti nelle fasce di rispetto stradale sono vietati gli interventi di sostituzione edilizia, l'installazione dei box e/o delle tettoie di cui al comma 3, nonché qualsiasi intervento comportante incremento di volume (V) o di superficie coperta (S.c.). Sono comunque fatte salve le competenze degli Enti ed organismi preposti. I manufatti esistenti necessari all'attività possono essere mantenuti anche all'interno delle fasce di rispetto stradali di cui all'art. 76.

8. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi per la realizzazione dell'insediamento e l'esercizio dell'attività è in ogni caso condizionata:

  • * al rispetto delle disposizioni di cui alla Parte V delle presenti norme;
  • * all'esistenza di viabilità di accesso al lotto idonea per il transito di automezzi pesanti ovvero, in difetto, alla sua realizzazione o adeguamento. Tale viabilità deve essere debitamente asfaltata o comunque realizzata con tecniche e materiali atti ad evitare il sollevamento delle polveri da parte degli automezzi in transito;
  • * alla dimostrazione della piena accessibilità degli eventuali fondi agricoli retrostanti l'area dell'insediamento;
  • * all'esecuzione di adeguati interventi di mitigazione degli impatti ambientali all'interno dell'area dell'insediamento o nelle aree immediatamente circostanti, secondo le specifiche dettate dal Regolamento Edilizio. Tali interventi comprendono l'installazione di pannellature, o di altri sistemi di pari efficacia, allo scopo di abbattere sensibilmente i livelli di inquinamento acustico per le eventuali abitazioni presenti in loco;
  • * alla stipula di un'apposita convenzione a garanzia della completa esecuzione degli interventi di mitigazione di cui sopra nonché della corretta conduzione dell'attività da parte di soggetti in possesso di idonei requisiti. La convenzione garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività, l'integrale rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate) e l'esecuzione di operazioni di recupero ambientale.

9. È facoltà dei competenti uffici comunali di dettare specifiche prescrizioni atte a garantire che gli interventi da realizzarsi non rechino alterazioni all'ecosistema e che l'attività sia condotta nel rispetto dell'ambiente, in ottemperanza alle vigenti norme in materia.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04