Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

CAPO I CONTENUTI E ARTICOLAZIONI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

Art. 1. Contenuti del Regolamento urbanistico

1. Il Regolamento urbanistico definisce le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo e territoriale disciplinando le trasformazioni urbanistiche, edilizie e infrastrutturali con esse compatibili. A tale scopo specifica e conferisce efficacia operativa ai contenuti statutari del Piano Strutturale e ad una parte significativa delle strategie in esso contenute, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile definiti dalle vigenti norme in materia di governo del territorio.

2. Il R.U. contiene:

a. la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, che individua e definisce:

  • - il perimetro aggiornato dei centri abitati, quale delimitazione continua comprendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
  • - la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico, sulla base di un quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato dell'edificato
  • - l'individuazione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto dei parametri definiti dal Piano Strutturale con riferimento agli standard urbanistici minimi imposti dalle vigenti norme statali e regionali in materia di governo del territorio;
  • - le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento;
  • - l'individuazione del patrimonio edilizio esistente sul quale sono consentiti interventi di ampliamento;
  • - la disciplina del territorio agricolo, nel rispetto delle vigenti norme regionali in materia;

b. la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, che individua e definisce:

  • - le aree interessate da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
  • - gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, presuppongono la preventiva approvazione di Piani attuativi;
  • - il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche;
  • - le infrastrutture da realizzare e le aree ad esse destinate;
  • - i beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

3. Il Regolamento urbanistico contiene altresì:

  • a. la disciplina riferita all'integrità fisica del territorio, mediante la quale le previsioni relative alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi sono poste in relazione con un compendio selezionato e coordinato delle previsioni e disposizioni vigenti in materia geologica e idraulica;
  • b. la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi, anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui alle vigenti norme regionali, in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica contenuti nel Piano strutturale;
  • c. le disposizioni di tutela riferite alle invarianti strutturali del territorio individuate dal Piano strutturale;
  • d. le discipline speciali finalizzate alla tutela, valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, ambientale, storico-culturale ed insediativa del patrimonio territoriale, urbanistico ed edilizio;
  • e. gli indirizzi progettuali e le indicazioni operative per la riqualificazione e/o la caratterizzazione dello spazio pubblico.

4. Con riferimento alla lettera b) del precedente comma 2 sono dimensionate sulla base del "Quadro previsionale strategico quinquennale" - elaborato dall'Amministrazione Comunale per i cinque anni successivi all'approvazione del Regolamento urbanistico - le seguenti previsioni:

  • - aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi
  • - aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi
  • - aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali

5. Il Regolamento urbanistico è costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATOQUADRO CONOSCITIVOSCALA
QC01NVincoli di tutela1:10.000
QC01SVincoli di tutela1:10.000
QC02NInquadramento delle tavolette della schedatura del patrimonio edilizio esistente1:10.000
QC02SInquadramento delle tavolette della schedatura del patrimonio edilizio esistente1:10.000
QC02aTavolette della schedatura del patrimonio edilizio esistente
QC03Schede del patrimonio edilizio esistente
ELABORATOPREVISIONI DI R.U.SCALA
PR01aNDisciplina del paesaggio e delle invarianti strutturali1:10.000
PR01aSDisciplina del paesaggio e delle invarianti strutturali1:10.000
PR01bNDisciplina del paesaggio e delle invarianti strutturali1:10.000
PR01bSDisciplina del paesaggio e delle invarianti strutturali1:10.000
PR02NDisciplina degli insediamenti e del territorio aperto. Classificazione del relativo patrimonio edilizio esistente1:10.000
PR02SDisciplina degli insediamenti e del territorio aperto. Classificazione del relativo patrimonio edilizio esistente1:10.000
PR03aDisciplina degli insediamenti e del territorio aperto. Classificazione del relativo patrimonio edilizio esistente1:2.000
PR03bDisciplina degli insediamenti e del territorio aperto. Classificazione del relativo patrimonio edilizio esistente1:2.000
PR04Atlante dei sistemi e delle U.T.O.E.
PR05Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero
PR06Relazione generale e quadro previsionale strategico quinquennale
PR07Norme tecniche di attuazione - Allegato A - “Programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche”
PR08Valutazione di incidenza
ASPETTI GEOLOGICI
GEO_01Carta della pericolosità geomorfologica1:10.000
GEO_02Carta pericolosità idraulica1:10.000
GEO_03Carta della microzonazione sismica: Tavole 1, 2 e 31:5.000
GEO_04Relazione geologica di fattibilità
GEO_05NTutela delle risorse idriche1:10.000
GEO_05STutela delle risorse idriche1:10.000
ASPETTI DELLA VALUTAZIONE
VAS01Documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
VAS02Rapporto ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
VAS03Relazione di Sintesi non tecnica della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
Parere motivato dell’Autorità competente (allegato A e allegato 1,
dichiarazione di sintesi

6. In caso di incongruenze o di non perfetta corrispondenza tra le elaborazioni cartografiche eseguite su base C.T.R. in scala 1:2.000 e quelle eseguite su base C.T.R. in scala 1:10.000, riferite a medesimi tematismi, prevalgono ai fini applicativi le indicazioni cartografiche alla scala di maggior dettaglio in ragione del più elevato grado di definizione della base cartografica utilizzata.

7. In caso di incongruenze o di non perfetta corrispondenza tra le norme di zona e la classificazione degli edifici vale la norma di zona.

8. Il Regolamento edilizio e le altre disposizioni regolamentari comunali riferite o attinenti alla materia urbanistico - edilizia concorrono alla disciplina del territorio comunale e del patrimonio edilizio esistente, in coordinamento con le disposizioni di cui alle presenti norme e relativi allegati. In caso di contrasto prevalgono le previsioni contenute nel Regolamento Urbanistico.

Art. 2. Articolazione del regolamento urbanistico

1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni del Regolamento urbanistico, ed alla luce dei contenuti statutari e strategici del Piano strutturale, nelle tavole PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000 è riportata la seguente ripartizione del territorio comunale:

  • a. "aree urbane", ovvero la porzione di territorio interna alle U.T.O.E. ovvero al perimetro aggiornato dei centri abitati e/o dei nuclei, inteso come delimitazione continua comprendente tutte le aree edificate, i lotti interclusi e le aree oggetto di previsioni edificatorie nel Regolamento urbanistico;
  • b. "territorio agricolo", ovvero la porzione di territorio esterna alla perimetrazione delle "aree urbane" e costituente il principale ambito di applicazione delle vigenti norme regionali in materia di tutela e valorizzazione delle aree con esclusiva o prevalente funzione agricola.

2. Fermo restando quanto specificato al successivo comma 3, le "aree urbane" di cui al comma 1 lett. a) si articolano, in ragione delle diversità insediative, funzionali e storico-morfologiche, nonché sulla base degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano strutturale per ciascuna U.T.O.E., nei seguenti tessuti ed aree, distinte con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02a e PR02b su base C.T.R. in scala 1: 2.000:

  • - tessuto storico (art. 53);
  • - tessuto consolidato prevalentemente residenziale / commerciale (art. 54);
  • - tessuto consolidato prevalentemente produttivo (art. 55).

3. Le "aree urbane" sono disciplinate dall'art. 52 e dalle ulteriori disposizioni ivi richiamate.

4. Il "territorio agricolo" si articola in "aree a prevalente funzione agricola" (art. 85), "aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva" (art. 86), distinte con apposito segno grafico negli elaborati cartografici P01N, PR01S, PR02a e PR02b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

5. Il "territorio agricolo" è disciplinato dalla Parte IV delle presenti norme e dalle ulteriori disposizioni ivi richiamate.

6. Sulla base degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano strutturale, sono distinti, all'interno del territorio comunale, con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico PR01N e, PR01S su base C.T.R. in scala 1: 10.000 i seguenti sistemi e sub - sistemi territoriali, disciplinati alla successiva Parte IV, Titolo I, Capo II:

a. Sistema dei Monti del Chianti:

  • - Sub - sistema dei boschi
  • - Sub - sistema dei coltivi delle arenarie

b. Sistema del bacino del fiume Pesa;

c. Sistema del crinale di Radda in Chianti;

d. Sistema delle colline meridionali del fiume Pesa:

  • - Sub - sistema della formazione calcarenitica di Monte Morello
  • - Sub - sistema del macigno del versante di Vagliagli.

7. Le infrastrutture e le aree per attrezzature e per servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale di seguito elencate possono ricadere sia nelle "aree urbane" che nel "territorio agricolo", secondo quanto specificato nelle relative previsioni delle presenti norme e/o negli elaborati cartografici del Regolamento urbanistico:

  • a. aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori;
  • b. linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  • c. impianti per la distribuzione dei carburanti;
  • d. aree e attrezzature, per servizi pubblici e/o di interesse comune;
  • e. aree cimiteriali e relative fasce di rispetto;
  • f. reti ed impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica;
  • g. impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione;
  • h. impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

8. Completano le previsioni del Regolamento urbanistico e sono riferite all'intero territorio comunale:

  • a. la disciplina delle invarianti strutturali, in applicazione dei contenuti statutari del Piano Strutturale;
  • b. la classificazione del patrimonio edilizio esistente;
  • c. le disposizioni riferite alle aree destinate ad usi particolari;
  • d. le disposizioni finali e transitorie.

9. Con riferimento alle vigenti norme in materia di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione del presente atto di governo del territorio, si individuano le seguenti corrispondenze:

Zona omogenea ‘A'Tessuto storico
Zona omogenea ‘B’Tessuto consolidato prevalentemente residenziale / commerciale
Zona omogenea ‘C’CM / Aree di completamento di margine degli assetti insediativi; CI / Aree di completamento interstiziale degli assetti insediativi
Zona omogenea ‘D’Tessuto consolidato prevalentemente produttivo
Zona omogenea ‘E’Territorio agricolo
Zona omogenea ‘F’ (attrezzature di interesse territoriale)Aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune (aree standard), aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad essi accessori, ecc.
Zona di recuperoRC / Aree di recupero degli assetti insediativi e/ ambientali

10. Ogni adeguamento degli elaborati conseguente a studi e analisi più approfondite, errori cartografici, refusi ed errori di digitazione o rappresentazione è compiuto con deliberazione del Consiglio comunale senza che ciò costituisca variante al presente Regolamento urbanistico.

CAPO II DISCIPLINE E PIANI DI SETTORE / RELAZIONI CON IL REGOLAMENTO URBANISTICO

Art. 3. Piani di settore di competenza comunale

1. Concorrono al governo del territorio e degli insediamenti, coordinandosi con il presente Regolamento urbanistico, tutti i piani e programmi di settore di competenza comunale aventi incidenza sugli assetti territoriali. Tra questi assumono particolare rilievo i seguenti strumenti:

  • * "Piano comunale di classificazione acustica";
  • * "Piano comunale di protezione civile".

2. I piani e programmi di settore approvati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento urbanistico (ivi comprese le varianti sostanziali ai piani e programmi vigenti):

  • * sono elaborati in coerenza con i contenuti statutari e strategici del vigente Piano strutturale;
  • * perseguono una organizzazione degli spazi e delle funzioni che favorisca una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale.

CAPO III DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI INSEDIATIVI

Art. 4. Parametri urbanistici ed edilizi

1. Ai fini dell'attuazione del Regolamento urbanistico i parametri urbanistici ed edilizi sono definiti dal Regolamento Edilizio vigente e sono integrati con i contenuti di cui ai seguenti articoli.

Art. 5. Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  • a. nuova edificazione;
  • b. ristrutturazione urbanistica;
  • c. sostituzione edilizia;
  • d. ampliamenti volumetrici di edifici esistenti comportanti incremento di superficie utile lorda (S.u.l.), ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3.

2. Per gli interventi di parziale sostituzione edilizia (lett. c) e per gli ampliamenti volumetrici (lett. d) deve essere comunque verificato, con riferimento alla porzione residua dell'immobile, il rispetto delle dotazioni di parcheggio dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario.

3. Qualora gli interventi di cui alla lett. d) del comma 2 dovessero consistere nella realizzazione di un locale accessorio o nell'ampliamento di un vano esistente è consentita la monetizzazione delle quote di parcheggio di cui al presente articolo.

4. All'interno dei tessuti consolidati prevalentemente produttivi di cui al Titolo II Capo II della Parte II, nel rispetto di quanto ivi specificato negli articoli riferiti alle diverse tipologie di tessuti, il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è altresì prescritto anche in relazione ad interventi quali:

  • a. demolizione e ricostruzione (parziale o totale) delle consistenze edilizie esistenti;
  • b. incremento del numero di unità immobiliari;
  • c. ristrutturazione edilizia con realizzazione di superficie utile lorda (S.u.l.) aggiuntiva;
  • d. modifica della destinazione d'uso.

5. Nelle aree diverse dai tessuti consolidati prevalentemente produttivi di cui sopra non è prescritto il reperimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale negli interventi di frazionamento immobiliare, ovvero per nuove attività o usi derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di edifici esistenti.

6. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale sono differenziate in funzione delle diverse destinazioni d'uso nel modo seguente:

  • a. residenza: 1 mq di parcheggio ogni 3 mq di superficie utile lorda (S.u.l.), garantendo comunque almeno 1 posto auto effettivo per ogni unità immobiliare. All'interno del 'tessuto storico' di cui all'art. 53 delle presenti norme si applicano i minimi di legge;
  • b. attività industriali e artigianali: 0,80 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie utile lorda (S.u.l.);
  • c. commercio al dettaglio e pubblici esercizi: 1 mq di parcheggio per ogni 10 mc di volume virtuale (Vv), come definito dal REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE. La superficie così ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Per le destinazioni di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui all'art. 6;
  • d. commercio all'ingrosso: 1 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie utile lorda (S.u.l.). La superficie così ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Per la destinazione di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui all'art. 6;
  • e. attività direzionali: 1 mq di parcheggio ogni 2,50 mq di superficie utile lorda (S.u.l.). All'interno dei 'tessuti storici' di cui all'art. 53 delle presenti norme si applicano i minimi di legge;
  • f. attività turistico - ricettive: 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di superficie utile lorda (S.u.l.), garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera. Ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico - ricettiva, esso viene equiparato ai pubblici esercizi ai fini delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione.

7. Fermo restando quanto stabilito alla lettera c) del precedente comma 6, è comunque prescritto il rispetto delle dotazioni minime di legge, ove superiori a quelle ricavate in applicazione del presente articolo.

8. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale non può essere inferiore ad un posto auto effettivo ogni 25 mq di superficie di parcheggio.

9. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale su aree pubbliche o ad uso pubblico.

10. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.

11. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto nella misura minima di un albero ogni 80 mq di superficie netta dei posti auto, al netto degli spazi di accesso e manovra. Tale disposizione non è comunque prescrittiva:

* per le aree a parcheggio di pertinenza di edifici residenziali;

* per le aree a parcheggio da realizzarsi nelle aree di completamento e nelle aree di recupero di cui agli artt. 72, 73 e 74. In tali aree la dotazione di alberature di alto fusto è definita in sede di elaborazione del Piano Attuativo.

12. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate le specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale. Nel caso di parcheggi soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

Art. 6. Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è prescritto in tutto il territorio comunale per gli esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso derivanti dai seguenti interventi:

  • * nuova edificazione;
  • * ristrutturazione urbanistica;
  • * sostituzione edilizia.

2. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è altresì prescritto in caso di:

  • * mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale;
  • * ampliamento della superficie di vendita (Sv) di esercizi commerciali esistenti.

3. Ai fini del reperimento delle dotazioni di parcheggio di cui al presente articolo sono assimilati agli esercizi commerciali al dettaglio:

  • * i pubblici esercizi,
  • * le attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona (barbiere, calzolaio, etc.).

4. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione - da intendersi aggiuntive rispetto a quelle relative alla sosta stanziale di cui all'art. 5 - sono definite nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia, ed in funzione:

  • * delle varie tipologie di esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture, grandi strutture di vendita);
  • * della superficie di vendita (Sv).

5. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio.

6. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione su aree pubbliche o ad uso pubblico.

7. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.

8. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto nella misura minima di un albero ogni 80 mq di parcheggio. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate le specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale. Nel caso di parcheggi soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

9. All'interno del tessuto storico di cui all'art. 53 delle presenti norme, ove sia comprovata l'impossibilità obiettiva di reperimento degli spazi per la sosta di relazione di cui al presente articolo e per la sosta stanziale di cui all'art. 5, è consentita la monetizzazione delle quote di parcheggio dovute.

Art. 7. Contenimento dell'impermeabilizzazione superficiale e smaltimento delle acque meteoriche

1. Le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti ad interventi urbanistico-edilizi comportanti la realizzazione di nuovi edifici (compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, etc.), ed ampliamenti volumetrici di edifici esistenti con incremento di superficie coperta (S.c.), ovvero derivanti dalla realizzazione di piazzali e parcheggi ad uso privato, sistemazioni esterne e loro modifiche, devono essere compensate mediante:

  • * il mantenimento di un quantitativo minimo del 25% di superficie permeabile di pertinenza (S.p.p.), come definita dal REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE;
  • * modalità costruttive e materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi di tipologia idonea a consentire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo;
  • * opere di autocontenimento, quando non sia verificata l'efficienza delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall'intervento.

2. I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza o di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici.

3. Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua superficiali deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, a condizione che non si determinino danni conseguenti a ristagno e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo, e di erosione.

4. In tutti i nuovi edifici e negli interventi rilevanti sugli edifici esistenti che prevedano l'istallazione, l'aumento o il rinnovo degli impianti idrici e sanitari, l'acqua fornita dall'acquedotto pubblico è riservata esclusivamente agli usi potabili e igienici, questi limitatamente alle abluzioni personali, al lavaggio della biancheria e delle stoviglie.

5. Sono esclusi dal precedente comma 4 gli interventi su edifici ricadenti nel tessuto storico di cui all'art. 53 delle presenti norme, nonché su edifici vincolati o notificati.

Art. 8. Distanze minime tra fabbricati

1. La distanza minima tra fabbricati è quella prevista dalle leggi e dal REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE.

2. Possono essere ammesse distanze minime inferiori a ml 10,00 negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, negli ampliamenti di fabbricati esistenti, ed in tutti gli interventi urbanistico - edilizi comunque modificativi della sagoma esistente:

  • * all'interno del "tessuto storico" di cui all'art. 53, purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o testimoniale;
  • * fra edifici o gruppi di edifici ricompresi nei perimetri delle aree assoggettate ai Piani Attuativi.

Art. 9. Distanze minime dei fabbricati dai confini

1. Sono ammesse distanze dai confini del lotto di pertinenza inferiori a quelle stabilite nel REI, oltre ai casi specificati nello stesso:

  • * all'interno del "tessuto storico" purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o testimoniale;
  • * negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, o di sostituzione edilizia, per i quali risulti opportuno l'adeguamento agli allineamenti sul fronte strada dettati dagli edifici adiacenti;
  • * nel caso di costruzione in aderenza ad un edificio esistente.

2. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, eventuali allineamenti obbligatori prescritti nelle schede di cui all'elaborato PR05 allegato alle presenti norme.

Art. 10. Individuazione delle destinazioni d'uso

1. Ai fini del presente regolamento urbanistico si individuano le seguenti destinazioni d'uso:

a. residenziale urbana, comprensiva:

  • * degli immobili per civile abitazione;
  • * degli esercizi di vicinato;
  • * del terziario e direzionale;
  • * dei volumi secondari (quali garage, depositi, ed altri) a servizio dei punti precedenti;

b. turistico - ricettivo;

c. industriale - artigianale, comprensivo dell'attività commerciale all'ingrosso e relativi depositi;

d. commerciale relativo a medie di strutture di vendita, per fattispecie non riconducibili agli esercizi di vicinato di cui alla lett. a) ed alle strutture commerciali all'ingrosso di cui alla lett. c);

e. agricolo, comprensivo:

  • * dei manufatti destinati all'agricoltura e comunque strumentali alla conduzione del fondo;
  • * della residenza rurale;
  • * delle strutture per agriturismo.

2. Salva diversa specificazione contenuta nel Capo I, Titolo I, Parte III, il dimensionamento attribuito alle diverse funzioni è da intendersi riferito alla destinazione d’uso nel suo insieme, comprensiva anche delle sotto categorie.

CAPO IV EDILIZIA SOSTENIBILE / INCENTIVI ECONOMICI E URBANISTICI

Art. 11. Principi generali e campo di applicazione

1. Le norme del presente capo disciplinano e incentivano gli interventi di edilizia sostenibile che presentano caratteri di qualità dello spazio fisico e dell'ambiente, rispettando i principi di eco efficienza e di eco compatibilità. Gli interventi di trasformazione edilizia devono raggiungere livelli di qualità energetico - ambientale degli spazi scoperti e di quelli edificati, al fine di renderli compatibili con le esigenze antropiche e con l'equilibrio delle risorse ambientali in ordine al D.P.R. 59/2009.

2. La qualità insediativa ed edilizia deve pertanto essere l'obiettivo principale della progettazione e deve contenere un rinnovato approccio verso uno sviluppo del territorio che consideri:

  • * la compatibilità ambientale;
  • * la eco efficienza energetica;
  • * il comfort abitativo;
  • * la salvaguardia della salute dei cittadini.

3. Gli interventi di nuova edificazione, nonché quelli di ristrutturazione edilizia riferiti all'intero organismo edilizio, devono tener conto dei requisiti tecnico costruttivi, tipologici e impiantistici in materia di edilizia sostenibile di cui alle Linee Guida regionali (Delibera G.R.T. n. 322 del 28.02.2005 e alla D.G.R.T. n. 218 del 03.04.2006 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché del D.Lgs. 115/2008).

4. Le valutazioni dei progetti degli interventi di cui al comma 3 e la loro rispondenza ai principi della edilizia sostenibile sono effettuate sulla base delle linee guida regionali di cui alla Delibera G.R.T. n. 322 del 28.02.2005 e alla deliberazione G.R.T. n. 218 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni secondo il sistema di valutazione in esse contenuto. In particolare, il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia, urbanistica e sostenibilità ambientale deve attuarsi attraverso un sistema di progettazione e verifica di tipo prestazionale.

5. Le opere edilizie devono rispondere a specifici requisiti secondo parametri oggettivi e misurabili, in base ai quali verranno verificati i livelli di prestazione delle stesse.

Art. 12. Progettazione integrata

1. Al fine di integrare la progettazione degli edifici con i fattori climatici, sfruttando i benefici di quelli favorevoli e proteggendo le costruzioni da quelli che incidono negativamente sul comfort abitativo e sul risparmio energetico, i progetti dei nuovi edifici devono eseguire le seguenti verifiche:

  • * calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria dell'immobile (ovvero certificato di qualificazione energetica e successivamente l'attestato di prestazione energetica);
  • * verifica dell'abbattimento di tale fabbisogno nel periodo invernale attraverso gli apporti gratuiti di energia derivanti dall'irraggiamento solare;
  • * verifica dell'abbattimento di tale fabbisogno nel periodo estivo attraverso il controllo del soleggiamento e l'adozione dei sistemi di raffrescamento passivo, con il raggiungimento almeno della qualità prestazionale III calcolato coma da norma UNI TS 11300.

2. La disposizione interna dei locali deve tenere conto della compatibilità tra funzioni dei locali ed orientamento, in riferimento ad illuminazione, calore e ventilazione.

3. Al fine di garantire il rispetto e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali locali nella progettazione si deve tener conto della possibilità di utilizzo di materiali eco e bio-compatibili, facendo ricorso prioritariamente a materiali locali e riciclabili.

4. In caso di oggettiva impossibilità ad osservare le verifiche di cui sopra, il professionista incaricato del progetto deve specificare puntualmente le motivazioni e proporre idonee alternative.

5. Le norme del presente articolo si applicano anche per i progetti di ristrutturazione edilizia riferiti all'intero organismo ove gli stessi siano redatti secondo i principi dell'edilizia sostenibile.

Art. 13. Requisiti minimi obbligatori e istituto della premialità

1. I requisiti minimi disciplinati dal presente regolamento sono finalizzati al risparmio delle risorse ambientali, quale obiettivo primario della sostenibilità; pertanto sono considerati obbligatori il risparmio energetico ed idrico secondo la tabella di cui al comma 3.

2. Con le presenti norme viene introdotto l'istituto della premialità, prevedendo la possibilità di ridurre gli oneri concessori al fine di promuovere l'edilizia bio-climatica ed il risparmio energetico. Tali incentivi sono graduati in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ambientale dell'intervento, e delle tecnologie utilizzate. Gli incentivi sono relativi agli interventi di nuova costruzione e alle ristrutturazioni edilizie, secondo le tabelle di cui al comma 3.

3. Sono di seguito riportate le tabelle dei requisiti minimi obbligatori e di quelli per ottenere l'incentivo per la riduzione degli oneri concessori, distinte per gli interventi di nuova edificazione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia riferiti all'intero organismo:

Nuova edificazione
ObiettivoRequisiti ObbligatoriRequisiti per accedere
all’incentivo
Incentivo
Riduzione del
consumo di acqua
potabile
Realizzazione di impianto
idrico duale con il
raggiungimento del
punteggio 2 della scheda 3.1
della Delibera di Giunta
Regionale n. 322 del
28/02/2005
Realizzazione di impianto
idrico duale con il
raggiungimento del
punteggio 5 della scheda
3.1 della Delibera di Giunta
Regionale n. 322 del
28/02/2005
Aumento della SUL
prevista per il comparto
di 1 mq. Per unità
abitativa o 5 mq. Sul
totale
Riduzione del
consumo di acqua
potabile tramite
riutilizzo delle
acque grigie
Realizzazione di impianto
idrico duale con il
raggiungimento del
punteggio 2 della scheda
3.2 della Delibera di Giunta
Regionale n. 322 del
28/02/2005
Realizzazione di impianto
idrico duale con il
raggiungimento del
punteggio 5 della scheda
3.2 della Delibera di Giunta
Regionale n. 322 del
28/02/2005
Aumento della SUL
prevista per il comparto
di 1 mq. Per unità
abitativa o 5 mq. Sul
totale
Ristrutturazione
ObiettivoRequisiti ObbligatoriRequisiti per accedere
all’incentivo
Incentivo
Riduzione del consumo di
acqua potabile
Realizzazione di impianto
idrico duale con il
raggiungimento del
punteggio 3 della scheda 3.1
della Delibera di Giunta
Regionale n. 322 del
28/02/2005
Nei casi in cui la ristrutturazione
preveda la realizzazione
dell’ampliamento una tantum:
aumento della SUL prevista per il
comparto di 1 mq. Per unità
abitativa o 5 mq. Sul totale.
In alternativa riduzione degli
oneri di urbanizzazione
secondaria del 20%
Riduzione del consumo di
acqua potabile tramite
riutilizzo delle acque grigie
Realizzazione di impianto
idrico duale con il
raggiungimento del
punteggio 3 della scheda 3.1
della Delibera di Giunta
Regionale n. 322 del
28/02/2005
Nei casi in cui la ristrutturazione
preveda la realizzazione
dell’ampliamento una tantum:
aumento della SUL prevista per il
comparto di 1 mq. Per unità
abitativa o 5 mq. Sul totale.
In alternativa riduzione degli
oneri di urbanizzazione
secondaria del 20%
Riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio
esistente
Raggiungimento della classe
energetica B ai sensi
Riduzione degli oneri di
urbanizzazione secondaria del
10%
Riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio
esistente
Raggiungimento della classe
energetica A ai sensi
Riduzione degli oneri di
urbanizzazione secondaria del
20%

4. L'ottenimento dell'incentivo è subordinato alla stipula di apposito atto d'obbligo firmato a carico del proprietario secondo il fac-simile fornito dall'amministrazione comunale, ove sia riportato:

  • * le indicazioni tecniche dei requisiti a cui si fa riferimento per la richiesta di incentivo;
  • * il valore dell'incentivo.

5. Dovrà essere altresì prodotta idonea garanzia assicurativa a copertura del valore degli oneri non corrisposti, da svincolarsi previa verifica dei lavori eseguiti secondo le modalità delle presenti norme.

6. Il Consiglio Comunale dovrà annualmente individuare i requisiti e gli incentivi connessi all' installazione di pannelli fotovoltaici per il conseguimento di un risparmio energetico. È facoltà del Consiglio Comunale disporre altri incentivi economici per ulteriori e particolari interventi di edilizia sostenibile. Tali incentivi consistono nella riduzione degli oneri di urbanizzazione e/o oneri fiscali, fino ad un massimo del 70%, in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di risparmio idrico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, nonché dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti.

7. L'entità, i requisiti e le casistiche per l'applicazione di tali incentivi sono disposte con apposito provvedimento consiliare, ovvero anche in sede di approvazione di singoli Piani Attuativi che includano ulteriori e particolari interventi di edilizia sostenibile.

Art. 14. Procedimento di verifica

1. Gli elaborati di progettazione e verifica degli adempimenti e degli obblighi devono garantire:

  • * l'adeguatezza al contesto ambientale e climatico del sito in cui si interviene;
  • * il coordinamento tra il progetto architettonico e i progetti degli impianti, del verde, della viabilità ecc.
  • * la realizzazione dell'opera secondo i criteri e le tecniche costruttive biocompatibili dei coefficienti;
  • * la verifica dei risultati e la loro permanenza nel tempo.

2. Per quanto sopra, gli elaborati obbligatori da produrre nel procedimento edilizio, dalla progettazione all'uso del fabbricato, sono:

  • a. analisi del sito, propedeutica alla progettazione dei nuovi edifici, contenente tutti i dati relativi all'ambiente in cui si inserisce la costruzione; (fattori fisici, fattori climatici, fattori ambientali);
  • b. gli elaborati tecnici, atti a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti;
  • c. il programma delle manutenzioni;
  • d. il manuale d'uso per gli utenti contenente le prestazioni, le verifiche effettuate sulle opere realizzate, i certificati, i collaudi ed il programma di manutenzione e le istruzioni d'uso del fabbricato.

1. Gli elaborati di cui alle lett. a) e b) sono presentati con il progetto delle opere al momento della presentazione dell'istanza. Gli elaborati di cui alle lett. c) e d) sono presentati nella fase di abitabilità/agibilità. L'elenco degli elaborati di cui sopra è aggiornabile periodicamente con semplice determinazione dirigenziale senza che ciò costituisca variante al presente Regolamento Urbanistico.

3 Le verifiche sulla regolarità delle opere eseguite devono essere effettuate, principalmente nella fase di abitabilità/agibilità degli edifici. A tale scopo il direttore dei lavori deve produrre le certificazioni, i collaudi e le misurazioni necessarie a verificare la rispondenza dell'opera al livello di qualità indicato nel progetto, sia per i livelli obbligatori che per quelli che hanno dato diritto agli incentivi. Le verifiche sulle tecniche costruttive, la posa in opera di materiali, sono eseguite in corso d'opera dal direttore dei lavori al fine di garantire l'efficacia delle verifiche e certificazioni finali. Le verifiche di cui sopra sono riportate nel Manuale d'uso per l'utente.

4 La mancata rispondenza di quanto previsto nel progetto approvato rende difformi le opere realizzate.

Art. 15. Sanzioni e deroghe

1. Per le opere realizzate in difformità al progetto approvato accertate dagli organi competenti per interventi che abbiano ottenuto incentivi si applicano le sanzioni di cui all'art. 192 della L.R. 65/2014 e s.m.i. per omesso versamento dei contributi.

2. In applicazione dell'art. 220 comma 2 della L.R. 65/2014 e s.m.i., sono esclusi dai computi urbanistici (S.C., Volume, S.u.l.) le seguenti parti degli edifici destinati ad uso residenziale commerciale turistico ricettivo, direzionale e di servizio se espressamente finalizzate all'ottenimento del comfort ambientale e risparmio energetico, attraverso il miglioramento dell'isolamento termico e lo sfruttamento del massimo soleggiamento durante la stagione più fredda:

  • * verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sudest a sudovest con funzione di captazione solare che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per almeno il settanta per cento. Il volume delle serre non può superare il 20% del volume riscaldato dell'edificio; deve in ogni caso essere accuratamente previsto l'adattamento delle serre alla stagione più calda mediante schermature, aperture etc.;
  • * spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo del venticinque per cento della superficie coperta dell'edificio.

3. L'esclusione dei sopra citati volumi dagli indici urbanistici previsti dal regolamento urbanistico ed in generale dagli atti del governo del territorio, è subordinata alla certificazione del "Bilancio Energetico", nella quale si dà atto del guadagno energetico previsto, tenuto conto dell'irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento.

4. Le norme del presente Capo IV si applicano compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04