Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 26. Interventi di manutenzione straordinaria con carattere di urgenza

1. In ipotesi eccezionali di comprovata necessità di eseguire - senza obiettiva possibilità di dilazione temporale - interventi di manutenzione straordinaria con carattere di urgenza sotto il profilo della sicurezza, è facoltà dell'avente titolo di iniziare i relativi lavori previa semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale. La comunicazione deve attestare i motivi dell'urgenza mediante idonea descrizione e documentazione fotografica.

2. Dopo la comunicazione, possono essere eseguiti i soli interventi edilizi necessari all'eliminazione della causa di pericolo.

3. Entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 1, l'avente titolo deve inoltrare all'Amministrazione Comunale la pratica edilizia relativa all'intervento iniziato in via d'urgenza: in difetto, le opere eseguite saranno ritenute poste in essere in assenza di titolo e troveranno applicazione le ordinarie misure sanzionatorie.

4. Prima dell'acquisizione dei relativi nulla-osta e/o atti di assenso comunque denominati, in forza dei quali si sia prodotta l'efficacia del relativo titolo abilitativo, gli interventi di manutenzione straordinaria eseguibili in via d'urgenza:

  • - non possono comportare modifiche esterne su immobili soggetti a vincolo paesaggistico;
  • - devono limitarsi a semplici opere provvisorie - o comunque facilmente reversibili senza danno al bene tutelato - ove riguardanti gli edifici sottoposti alla normativa di tutela dei beni culturali ai sensi del Titolo I della Parte Seconda del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", o comunque gli edifici e/o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico di cui alla Classe 1 ai sensi dell'art. 57 delle presenti norme.

Art. 27. Interventi e/o manufatti a carattere temporaneo

1. Costituiscono attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 136, comma 2 lettera c) della L.R. 65/2014 le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

2. È facoltà del Sindaco (o dell'Assessore delegato), per comprovati motivi di necessità e/o per esigenze di carattere pubblico o generale, di consentire la realizzazione di interventi e/o manufatti aventi carattere di temporaneità, facilmente reversibili, non conformi alla disciplina del Regolamento Urbanistico.

3. L'autorizzazione amministrativa a carattere temporaneo relativa agli interventi di cui al comma 2 deve indicare con precisione i termini temporali di efficacia, ed è comunque subordinata alla produzione di apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, e di idonee garanzie fidejussorie per la rimozione dei manufatti e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, cui deve provvedere a sua cura e spese l'interessato scaduti i termini dell'autorizzazione.

4. I manufatti temporanei, di cui al presente articolo, dovranno rispettare la distanza minima di mt. 5,00 dal confine e una volta rimossi, potranno essere nuovamente reinstallati con le stesse caratteristiche e localizzazione, soltanto se trascorsi sei mesi dalla data di rimozione, previa semplice richiesta di rinnovo del nulla osta.

Art. 28. Interventi ammissibili su edifici e/o consistenze edilizie legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria straordinaria

1. Alle consistenze edilizie e/o agli edifici esistenti legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria edilizia di carattere straordinario, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Parte II delle presenti norme in funzione della classificazione ad essi attribuita dal Regolamento Urbanistico, fatte salve le specifiche disposizioni, limitazioni e/o prescrizioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. In caso di contrasto con la disciplina di cui al Titolo III, Parte II, o con altre disposizioni contenute nelle presenti norme, si applicano le disposizioni più restrittive.

3. Non possono comunque eccedere la manutenzione straordinaria - previa esplicita rinuncia da parte dell'avente titolo al plusvalore derivante dalle opere realizzate - gli interventi su edifici, consistenze edilizie e/o manufatti oggetto di sanatoria straordinaria ricadenti nelle seguenti aree:

  • * aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori;
  • * fasce di rispetto stradale;
  • * aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune;
  • * aree cimiteriali;
  • * aree comunque destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.

4. Il volume (V) delle consistenze edilizie di cui al presente articolo realizzate successivamente al 31.12.1993 in aderenza o in sopraelevazione ad edifici per i quali il Regolamento Urbanistico consenta la realizzazione di incrementi volumetrici una tantum è portato in detrazione al dimensionamento degli incrementi stessi.

5. Ferme restando le limitazioni di cui ai commi precedenti, gli interventi sugli edifici, le consistenze edilizie e/o i manufatti di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono finalizzati:

  • * al miglioramento estetico e funzionale dei manufatti sanati, ai fini di un più armonico inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale di riferimento;
  • * al superamento di situazioni di degrado igienico, architettonico, ambientale, paesaggistico, anche mediante l'eliminazione di elementi dissonanti e/o consistenze incongrue, il contenimento della superficie coperta (S.c.), l'incremento delle superfici permeabili di pertinenza (S.p.p.).

6. Il Regolamento edilizio può dettare specifiche disposizioni in ordine ai materiali, alle finiture e alle modalità costruttive da osservare negli interventi urbanistico - edilizi.

7. Gli edifici, le consistenze edilizie e i manufatti legittimati mediante atti di sanatoria edilizia a carattere straordinario rilasciati dall'Amministrazione Comunale in applicazione di leggi statali o regionali emanate successivamente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

Art. 29. Interventi ammissibili su consistenze edilizie oggetto di sanzioni sostitutive della rimessa in pristino

1. Le consistenze edilizie che siano state oggetto di sanzioni amministrative sostitutive della rimessa in pristino, ai sensi degli artt. 200, comma 6 e 206, comma 2, L.R. 65/2014 e s.m.i., possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di interventi urbanistico edilizi sulla base della classificazione attribuita dal Regolamento urbanistico alla porzione legittima dell'edificio del quale costituiscono modifica o ampliamento.

2. Le consistenze edilizie di cui al comma 1 costituenti incremento di volume (V) rispetto alla porzione legittima dell'edificio sono portate in detrazione al dimensionamento degli incrementi volumetrici consentiti dal Regolamento urbanistico.

3. In ipotesi di interventi edilizi comportanti demolizione e ricostruzione del manufatto, le consistenze edilizie di cui al comma 1 costituenti incremento di volume (V) rispetto alla porzione legittima dell'edificio non possono essere oggetto di ricostruzione.

4. La realizzazione di interventi urbanistico - edilizi sulle consistenze di cui al presente articolo è consentita solo dopo l'integrale corresponsione all'Amministrazione Comunale dell'importo della sanzione pecuniaria.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04