Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 21. Definizione degli interventi sul patrimonio edilizio e di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro / risanamento conservativo e ristrutturazione urbanistica (rinvio).

1. La definizione degli interventi di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro / risanamento conservativo, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica ed i relativi regimi abilitativi, sono definiti dalle vigenti fonti legislative statali e regionali.

2. Eventuali prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi sono desumibili dalla Classificazione del patrimonio edilizio esistente (Parte II, Titolo III)

Art. 22. Articolazione degli interventi di ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

1. Sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione anche quelli di ricostruzione di edifici, o parti di essi, crollati, demoliti o diruti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, purché non comportanti incremento di volume rispetto all'edificio preesistente , calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e purché sussistano i seguenti requisiti concorrenti:

  • a. esistenza del perimetro murario, ancorché parzialmente diruto;
  • b. produzione da parte dell'avente titolo di documentazione in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario.

2. La consistenza planivolumetrica deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco nonché da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell'edificio, anche di carattere tipologico-filologico.

3. L'intervento di ricostruzione deve riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell'uso dei materiali e nelle tecniche di finitura, un corretto inserimento nel contesto di riferimento.

4. Le funzioni ammesse sono quelle del tessuto in cui il rudere ricade o quelle stabilite per il territorio rurale se ricade nel territorio aperto.

5. L'intervento non può comportare traslazione del fabbricato originario.

6. Gli organismi edilizi, a seguito delle trasformazioni consentite dal presente articolo, saranno oggetto di nuova classificazione.

Art. 23. Interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti

1. Il recupero dei sottotetti è consentito per i volumi legittimamente esistenti in edifici di classe 1, 2, 3, 4 e 5 ricadenti all'interno delle aree del territorio di cui agli artt. 53, 53, 54 e 55 aventi le caratteristiche tecniche contenute nella specifica normativa regionale di riferimento (L.R.T. 5/2010 e s.m.i.).

Art. 24. Addizioni volumetriche

1. Le addizioni volumetriche sono definite all'art. 134, comma 1, lettera g), l.r. 10 novembre 2014, n. 65.

2. Le addizioni volumetriche, laddove consentite dalla disciplina delle Classi e dei Tessuti di cui alla Disciplina dei tessuti e delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (Parte II, Titolo II e III), possono essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche:

  • - siano collocate in aderenza, ovvero - se non ricomprese nel perimetro del tessuto storico- in sopraelevazione all'unità immobiliare di riferimento;
  • - rispettino i limiti e parametri fissati dal Regolamento Edilizio vigente in relazione alle distanze, altezze, rapporto di copertura (Rc) etc.;
  • - l'intervento sia proposto da tutti i proprietari delle unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio o dell'edificio esistente;
  • - l'incremento volumetrico una tantum è richiedibile da tutti i proprietari delle unità immobiliari facenti parte di un complesso edilizio o dell'edificio esistente attraverso un progetto unitario, attuabile attraverso la redazione di più pratiche edilizie.

3. Ogni unità immobiliare di riferimento può essere interessata, nel corso della vigenza del presente Regolamento urbanistico, da un solo intervento di addizione, laddove consentito dalla disciplina dei tessuti di cui alla successiva Parte II, Titolo II Capo II.

Art. 25. Interventi pertinenziali

1. Gli interventi pertinenziali, quali descritti all'art. 135, comma 2, lett. e), l.r. 10 novembre 2014, n. 65, costituiscono opere, manufatti e consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e non suscettibili di utilizzo autonomo e presentano le seguenti caratteristiche:

  • - accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
  • - non assumono autonomo valore di mercato.

2. Gli interventi di cui al precedente comma non comportano un incremento del carico urbanistico e necessitano dell'assenso di tutti i proprietari delle unità ricomprese nell'edificio principale.

3. Gli interventi pertinenziali che non presentino le caratteristiche specificate al precedente comma 1 sono identificati come "addizioni volumetriche" e disciplinate, ove consentite dal Regolamento urbanistico, dal precedente articolo 23 ("Addizioni volumetriche").

4. La realizzazione degli interventi pertinenziali di cui al presente articolo - ivi compresi quelli realizzabili in deroga alle disposizioni del Regolamento Urbanistico ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali - presuppone comunque il rispetto delle eventuali limitazioni e/o prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui alla Parte II, III, IV e V delle presenti norme. La tipologia, la struttura e la forma delle consistenze edilizie proposte e realizzate quali interventi pertinenziali devono essere comunque conformi e coerenti con la funzione dichiarata.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04