Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 20. Edilizia residenziale sociale - E.R.S.

1. Per edilizia residenziale sociale si intende:

  • a. edilizia residenziale pubblica;
  • b. edilizia convenzionata per la vendita a prezzo calmierato;
  • c. edilizia convenzionata per la locazione a canone calmierato; anche nelle forme con patto di futura vendita.

2. L'edilizia convenzionata di cui alle precedenti lettere b) e c) è riservata alle categorie sociali più deboli nonché a soggetti che non possono accedere ai prezzi del mercato privato delle abitazioni, benché appartenenti ad una fascia di reddito che ne preclude l'accesso alle disponibilità del patrimonio abitativo dell'edilizia residenziale pubblica.

3. Per gli alloggi E.R.S.:

  • a. i criteri per la determinazione del prezzo di cessione e del canone di locazione calmierato sono stabiliti dall'Amministrazione comunale; l'amministrazione provvederà a determinare anche la durata minima della locazione;
  • b. è disposto il precipuo obbligo di stipula dei contratti di vendita o locazione con i soggetti selezionati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto dalla stessa delegato.

4. Le convenzioni destinate a regolamentare la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale sono corredate da specifiche prescrizioni e da idonee forme di garanzia con l'individuazione:

* degli alloggi destinati alla locazione a canone calmierato e/o gli alloggi destinati alla vendita a prezzo calmierato, la cui rappresentazione deve risultare anche da estratto planimetrico in scala adeguata allegato alla convenzione medesima;

  • * dei canoni di locazione e i criteri di relativo aggiornamento e/o i prezzi di cessione degli alloggi;
  • * delle modalità di individuazione dei cessionari degli alloggi, riservate all'Amministrazione Comunale o a soggetti dalla stessa delegati;
  • * dell'assunzione dell'obbligo, da parte del soggetto attuatore, di sottoscrivere i contratti di locazione con i soggetti indicati dall'Amministrazione Comunale;
  • * delle garanzie per il rispetto delle pattuizioni contenute nella convenzione;
  • * delle modalità e le garanzie per la opponibilità agli eventuali terzi aventi causa del soggetto attuatore degli obblighi contenuti nella convenzione.

5. È facoltà dell'Amministrazione comunale di gestire direttamente, o tramite soggetto affidatario, gli alloggi destinati alla locazione a canone calmierato di cui al presente articolo. In tal caso, nella convenzione dovrà essere indicata la quota parte del canone di locazione riservato riscosso al proprietario degli immobili di cui trattasi che dovrà essere corrisposto al Comune, o al soggetto affidatario, a remunerazione dei costi di gestione sostenuti.

6. È facoltà del Consiglio comunale disporre l'applicazione di incentivi economici (abbattimento oneri concessori e imposte comunali) per gli interventi di trasformazione che prevedano la realizzazione di edilizia residenziale sociale. La natura, l'entità e le modalità di erogazione di tali incentivi sono disposte in sede di approvazione dei relativi Piani Attuativi, o con separato provvedimento consiliare.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04