Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Titolo I PRINCIPI E RIFERIMENTI GENERALI

CAPO I CONTENUTI E ARTICOLAZIONI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

Art. 1. Contenuti del Regolamento urbanistico

1. Il Regolamento urbanistico definisce le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo e territoriale disciplinando le trasformazioni urbanistiche, edilizie e infrastrutturali con esse compatibili. A tale scopo specifica e conferisce efficacia operativa ai contenuti statutari del Piano Strutturale e ad una parte significativa delle strategie in esso contenute, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile definiti dalle vigenti norme in materia di governo del territorio.

2. Il R.U. contiene:

a. la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, che individua e definisce:

  • - il perimetro aggiornato dei centri abitati, quale delimitazione continua comprendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
  • - la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico, sulla base di un quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato dell'edificato
  • - l'individuazione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto dei parametri definiti dal Piano Strutturale con riferimento agli standard urbanistici minimi imposti dalle vigenti norme statali e regionali in materia di governo del territorio;
  • - le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento;
  • - l'individuazione del patrimonio edilizio esistente sul quale sono consentiti interventi di ampliamento;
  • - la disciplina del territorio agricolo, nel rispetto delle vigenti norme regionali in materia;

b. la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, che individua e definisce:

  • - le aree interessate da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
  • - gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, presuppongono la preventiva approvazione di Piani attuativi;
  • - il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche;
  • - le infrastrutture da realizzare e le aree ad esse destinate;
  • - i beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

3. Il Regolamento urbanistico contiene altresì:

  • a. la disciplina riferita all'integrità fisica del territorio, mediante la quale le previsioni relative alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi sono poste in relazione con un compendio selezionato e coordinato delle previsioni e disposizioni vigenti in materia geologica e idraulica;
  • b. la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi, anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui alle vigenti norme regionali, in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica contenuti nel Piano strutturale;
  • c. le disposizioni di tutela riferite alle invarianti strutturali del territorio individuate dal Piano strutturale;
  • d. le discipline speciali finalizzate alla tutela, valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, ambientale, storico-culturale ed insediativa del patrimonio territoriale, urbanistico ed edilizio;
  • e. gli indirizzi progettuali e le indicazioni operative per la riqualificazione e/o la caratterizzazione dello spazio pubblico.

4. Con riferimento alla lettera b) del precedente comma 2 sono dimensionate sulla base del "Quadro previsionale strategico quinquennale" - elaborato dall'Amministrazione Comunale per i cinque anni successivi all'approvazione del Regolamento urbanistico - le seguenti previsioni:

  • - aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi
  • - aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi
  • - aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali

5. Il Regolamento urbanistico è costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATOQUADRO CONOSCITIVOSCALA
QC01NVincoli di tutela1:10.000
QC01SVincoli di tutela1:10.000
QC02NInquadramento delle tavolette della schedatura del patrimonio edilizio esistente1:10.000
QC02SInquadramento delle tavolette della schedatura del patrimonio edilizio esistente1:10.000
QC02aTavolette della schedatura del patrimonio edilizio esistente
QC03Schede del patrimonio edilizio esistente
ELABORATOPREVISIONI DI R.U.SCALA
PR01aNDisciplina del paesaggio e delle invarianti strutturali1:10.000
PR01aSDisciplina del paesaggio e delle invarianti strutturali1:10.000
PR01bNDisciplina del paesaggio e delle invarianti strutturali1:10.000
PR01bSDisciplina del paesaggio e delle invarianti strutturali1:10.000
PR02NDisciplina degli insediamenti e del territorio aperto. Classificazione del relativo patrimonio edilizio esistente1:10.000
PR02SDisciplina degli insediamenti e del territorio aperto. Classificazione del relativo patrimonio edilizio esistente1:10.000
PR03aDisciplina degli insediamenti e del territorio aperto. Classificazione del relativo patrimonio edilizio esistente1:2.000
PR03bDisciplina degli insediamenti e del territorio aperto. Classificazione del relativo patrimonio edilizio esistente1:2.000
PR04Atlante dei sistemi e delle U.T.O.E.
PR05Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero
PR06Relazione generale e quadro previsionale strategico quinquennale
PR07Norme tecniche di attuazione - Allegato A - “Programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche”
PR08Valutazione di incidenza
ASPETTI GEOLOGICI
GEO_01Carta della pericolosità geomorfologica1:10.000
GEO_02Carta pericolosità idraulica1:10.000
GEO_03Carta della microzonazione sismica: Tavole 1, 2 e 31:5.000
GEO_04Relazione geologica di fattibilità
GEO_05NTutela delle risorse idriche1:10.000
GEO_05STutela delle risorse idriche1:10.000
ASPETTI DELLA VALUTAZIONE
VAS01Documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
VAS02Rapporto ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
VAS03Relazione di Sintesi non tecnica della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
Parere motivato dell’Autorità competente (allegato A e allegato 1,
dichiarazione di sintesi

6. In caso di incongruenze o di non perfetta corrispondenza tra le elaborazioni cartografiche eseguite su base C.T.R. in scala 1:2.000 e quelle eseguite su base C.T.R. in scala 1:10.000, riferite a medesimi tematismi, prevalgono ai fini applicativi le indicazioni cartografiche alla scala di maggior dettaglio in ragione del più elevato grado di definizione della base cartografica utilizzata.

7. In caso di incongruenze o di non perfetta corrispondenza tra le norme di zona e la classificazione degli edifici vale la norma di zona.

8. Il Regolamento edilizio e le altre disposizioni regolamentari comunali riferite o attinenti alla materia urbanistico - edilizia concorrono alla disciplina del territorio comunale e del patrimonio edilizio esistente, in coordinamento con le disposizioni di cui alle presenti norme e relativi allegati. In caso di contrasto prevalgono le previsioni contenute nel Regolamento Urbanistico.

Art. 2. Articolazione del regolamento urbanistico

1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni del Regolamento urbanistico, ed alla luce dei contenuti statutari e strategici del Piano strutturale, nelle tavole PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000 è riportata la seguente ripartizione del territorio comunale:

  • a. "aree urbane", ovvero la porzione di territorio interna alle U.T.O.E. ovvero al perimetro aggiornato dei centri abitati e/o dei nuclei, inteso come delimitazione continua comprendente tutte le aree edificate, i lotti interclusi e le aree oggetto di previsioni edificatorie nel Regolamento urbanistico;
  • b. "territorio agricolo", ovvero la porzione di territorio esterna alla perimetrazione delle "aree urbane" e costituente il principale ambito di applicazione delle vigenti norme regionali in materia di tutela e valorizzazione delle aree con esclusiva o prevalente funzione agricola.

2. Fermo restando quanto specificato al successivo comma 3, le "aree urbane" di cui al comma 1 lett. a) si articolano, in ragione delle diversità insediative, funzionali e storico-morfologiche, nonché sulla base degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano strutturale per ciascuna U.T.O.E., nei seguenti tessuti ed aree, distinte con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02a e PR02b su base C.T.R. in scala 1: 2.000:

  • - tessuto storico (art. 53);
  • - tessuto consolidato prevalentemente residenziale / commerciale (art. 54);
  • - tessuto consolidato prevalentemente produttivo (art. 55).

3. Le "aree urbane" sono disciplinate dall'art. 52 e dalle ulteriori disposizioni ivi richiamate.

4. Il "territorio agricolo" si articola in "aree a prevalente funzione agricola" (art. 85), "aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva" (art. 86), distinte con apposito segno grafico negli elaborati cartografici P01N, PR01S, PR02a e PR02b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

5. Il "territorio agricolo" è disciplinato dalla Parte IV delle presenti norme e dalle ulteriori disposizioni ivi richiamate.

6. Sulla base degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano strutturale, sono distinti, all'interno del territorio comunale, con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico PR01N e, PR01S su base C.T.R. in scala 1: 10.000 i seguenti sistemi e sub - sistemi territoriali, disciplinati alla successiva Parte IV, Titolo I, Capo II:

a. Sistema dei Monti del Chianti:

  • - Sub - sistema dei boschi
  • - Sub - sistema dei coltivi delle arenarie

b. Sistema del bacino del fiume Pesa;

c. Sistema del crinale di Radda in Chianti;

d. Sistema delle colline meridionali del fiume Pesa:

  • - Sub - sistema della formazione calcarenitica di Monte Morello
  • - Sub - sistema del macigno del versante di Vagliagli.

7. Le infrastrutture e le aree per attrezzature e per servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale di seguito elencate possono ricadere sia nelle "aree urbane" che nel "territorio agricolo", secondo quanto specificato nelle relative previsioni delle presenti norme e/o negli elaborati cartografici del Regolamento urbanistico:

  • a. aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori;
  • b. linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  • c. impianti per la distribuzione dei carburanti;
  • d. aree e attrezzature, per servizi pubblici e/o di interesse comune;
  • e. aree cimiteriali e relative fasce di rispetto;
  • f. reti ed impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica;
  • g. impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione;
  • h. impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

8. Completano le previsioni del Regolamento urbanistico e sono riferite all'intero territorio comunale:

  • a. la disciplina delle invarianti strutturali, in applicazione dei contenuti statutari del Piano Strutturale;
  • b. la classificazione del patrimonio edilizio esistente;
  • c. le disposizioni riferite alle aree destinate ad usi particolari;
  • d. le disposizioni finali e transitorie.

9. Con riferimento alle vigenti norme in materia di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione del presente atto di governo del territorio, si individuano le seguenti corrispondenze:

Zona omogenea ‘A'Tessuto storico
Zona omogenea ‘B’Tessuto consolidato prevalentemente residenziale / commerciale
Zona omogenea ‘C’CM / Aree di completamento di margine degli assetti insediativi; CI / Aree di completamento interstiziale degli assetti insediativi
Zona omogenea ‘D’Tessuto consolidato prevalentemente produttivo
Zona omogenea ‘E’Territorio agricolo
Zona omogenea ‘F’ (attrezzature di interesse territoriale)Aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune (aree standard), aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad essi accessori, ecc.
Zona di recuperoRC / Aree di recupero degli assetti insediativi e/ ambientali

10. Ogni adeguamento degli elaborati conseguente a studi e analisi più approfondite, errori cartografici, refusi ed errori di digitazione o rappresentazione è compiuto con deliberazione del Consiglio comunale senza che ciò costituisca variante al presente Regolamento urbanistico.

CAPO II DISCIPLINE E PIANI DI SETTORE / RELAZIONI CON IL REGOLAMENTO URBANISTICO

Art. 3. Piani di settore di competenza comunale

1. Concorrono al governo del territorio e degli insediamenti, coordinandosi con il presente Regolamento urbanistico, tutti i piani e programmi di settore di competenza comunale aventi incidenza sugli assetti territoriali. Tra questi assumono particolare rilievo i seguenti strumenti:

  • * "Piano comunale di classificazione acustica";
  • * "Piano comunale di protezione civile".

2. I piani e programmi di settore approvati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento urbanistico (ivi comprese le varianti sostanziali ai piani e programmi vigenti):

  • * sono elaborati in coerenza con i contenuti statutari e strategici del vigente Piano strutturale;
  • * perseguono una organizzazione degli spazi e delle funzioni che favorisca una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale.

CAPO III DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI INSEDIATIVI

Art. 4. Parametri urbanistici ed edilizi

1. Ai fini dell'attuazione del Regolamento urbanistico i parametri urbanistici ed edilizi sono definiti dal Regolamento Edilizio vigente e sono integrati con i contenuti di cui ai seguenti articoli.

Art. 5. Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  • a. nuova edificazione;
  • b. ristrutturazione urbanistica;
  • c. sostituzione edilizia;
  • d. ampliamenti volumetrici di edifici esistenti comportanti incremento di superficie utile lorda (S.u.l.), ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3.

2. Per gli interventi di parziale sostituzione edilizia (lett. c) e per gli ampliamenti volumetrici (lett. d) deve essere comunque verificato, con riferimento alla porzione residua dell'immobile, il rispetto delle dotazioni di parcheggio dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario.

3. Qualora gli interventi di cui alla lett. d) del comma 2 dovessero consistere nella realizzazione di un locale accessorio o nell'ampliamento di un vano esistente è consentita la monetizzazione delle quote di parcheggio di cui al presente articolo.

4. All'interno dei tessuti consolidati prevalentemente produttivi di cui al Titolo II Capo II della Parte II, nel rispetto di quanto ivi specificato negli articoli riferiti alle diverse tipologie di tessuti, il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è altresì prescritto anche in relazione ad interventi quali:

  • a. demolizione e ricostruzione (parziale o totale) delle consistenze edilizie esistenti;
  • b. incremento del numero di unità immobiliari;
  • c. ristrutturazione edilizia con realizzazione di superficie utile lorda (S.u.l.) aggiuntiva;
  • d. modifica della destinazione d'uso.

5. Nelle aree diverse dai tessuti consolidati prevalentemente produttivi di cui sopra non è prescritto il reperimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale negli interventi di frazionamento immobiliare, ovvero per nuove attività o usi derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di edifici esistenti.

6. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale sono differenziate in funzione delle diverse destinazioni d'uso nel modo seguente:

  • a. residenza: 1 mq di parcheggio ogni 3 mq di superficie utile lorda (S.u.l.), garantendo comunque almeno 1 posto auto effettivo per ogni unità immobiliare. All'interno del 'tessuto storico' di cui all'art. 53 delle presenti norme si applicano i minimi di legge;
  • b. attività industriali e artigianali: 0,80 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie utile lorda (S.u.l.);
  • c. commercio al dettaglio e pubblici esercizi: 1 mq di parcheggio per ogni 10 mc di volume virtuale (Vv), come definito dal REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE. La superficie così ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Per le destinazioni di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui all'art. 6;
  • d. commercio all'ingrosso: 1 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie utile lorda (S.u.l.). La superficie così ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Per la destinazione di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui all'art. 6;
  • e. attività direzionali: 1 mq di parcheggio ogni 2,50 mq di superficie utile lorda (S.u.l.). All'interno dei 'tessuti storici' di cui all'art. 53 delle presenti norme si applicano i minimi di legge;
  • f. attività turistico - ricettive: 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di superficie utile lorda (S.u.l.), garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera. Ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico - ricettiva, esso viene equiparato ai pubblici esercizi ai fini delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione.

7. Fermo restando quanto stabilito alla lettera c) del precedente comma 6, è comunque prescritto il rispetto delle dotazioni minime di legge, ove superiori a quelle ricavate in applicazione del presente articolo.

8. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale non può essere inferiore ad un posto auto effettivo ogni 25 mq di superficie di parcheggio.

9. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale su aree pubbliche o ad uso pubblico.

10. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.

11. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto nella misura minima di un albero ogni 80 mq di superficie netta dei posti auto, al netto degli spazi di accesso e manovra. Tale disposizione non è comunque prescrittiva:

* per le aree a parcheggio di pertinenza di edifici residenziali;

* per le aree a parcheggio da realizzarsi nelle aree di completamento e nelle aree di recupero di cui agli artt. 72, 73 e 74. In tali aree la dotazione di alberature di alto fusto è definita in sede di elaborazione del Piano Attuativo.

12. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate le specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale. Nel caso di parcheggi soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

Art. 6. Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è prescritto in tutto il territorio comunale per gli esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso derivanti dai seguenti interventi:

  • * nuova edificazione;
  • * ristrutturazione urbanistica;
  • * sostituzione edilizia.

2. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è altresì prescritto in caso di:

  • * mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale;
  • * ampliamento della superficie di vendita (Sv) di esercizi commerciali esistenti.

3. Ai fini del reperimento delle dotazioni di parcheggio di cui al presente articolo sono assimilati agli esercizi commerciali al dettaglio:

  • * i pubblici esercizi,
  • * le attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona (barbiere, calzolaio, etc.).

4. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione - da intendersi aggiuntive rispetto a quelle relative alla sosta stanziale di cui all'art. 5 - sono definite nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia, ed in funzione:

  • * delle varie tipologie di esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture, grandi strutture di vendita);
  • * della superficie di vendita (Sv).

5. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio.

6. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione su aree pubbliche o ad uso pubblico.

7. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.

8. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto nella misura minima di un albero ogni 80 mq di parcheggio. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate le specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale. Nel caso di parcheggi soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

9. All'interno del tessuto storico di cui all'art. 53 delle presenti norme, ove sia comprovata l'impossibilità obiettiva di reperimento degli spazi per la sosta di relazione di cui al presente articolo e per la sosta stanziale di cui all'art. 5, è consentita la monetizzazione delle quote di parcheggio dovute.

Art. 7. Contenimento dell'impermeabilizzazione superficiale e smaltimento delle acque meteoriche

1. Le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti ad interventi urbanistico-edilizi comportanti la realizzazione di nuovi edifici (compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, etc.), ed ampliamenti volumetrici di edifici esistenti con incremento di superficie coperta (S.c.), ovvero derivanti dalla realizzazione di piazzali e parcheggi ad uso privato, sistemazioni esterne e loro modifiche, devono essere compensate mediante:

  • * il mantenimento di un quantitativo minimo del 25% di superficie permeabile di pertinenza (S.p.p.), come definita dal REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE;
  • * modalità costruttive e materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi di tipologia idonea a consentire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo;
  • * opere di autocontenimento, quando non sia verificata l'efficienza delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall'intervento.

2. I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza o di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici.

3. Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua superficiali deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, a condizione che non si determinino danni conseguenti a ristagno e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo, e di erosione.

4. In tutti i nuovi edifici e negli interventi rilevanti sugli edifici esistenti che prevedano l'istallazione, l'aumento o il rinnovo degli impianti idrici e sanitari, l'acqua fornita dall'acquedotto pubblico è riservata esclusivamente agli usi potabili e igienici, questi limitatamente alle abluzioni personali, al lavaggio della biancheria e delle stoviglie.

5. Sono esclusi dal precedente comma 4 gli interventi su edifici ricadenti nel tessuto storico di cui all'art. 53 delle presenti norme, nonché su edifici vincolati o notificati.

Art. 8. Distanze minime tra fabbricati

1. La distanza minima tra fabbricati è quella prevista dalle leggi e dal REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE.

2. Possono essere ammesse distanze minime inferiori a ml 10,00 negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, negli ampliamenti di fabbricati esistenti, ed in tutti gli interventi urbanistico - edilizi comunque modificativi della sagoma esistente:

  • * all'interno del "tessuto storico" di cui all'art. 53, purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o testimoniale;
  • * fra edifici o gruppi di edifici ricompresi nei perimetri delle aree assoggettate ai Piani Attuativi.

Art. 9. Distanze minime dei fabbricati dai confini

1. Sono ammesse distanze dai confini del lotto di pertinenza inferiori a quelle stabilite nel REI, oltre ai casi specificati nello stesso:

  • * all'interno del "tessuto storico" purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o testimoniale;
  • * negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, o di sostituzione edilizia, per i quali risulti opportuno l'adeguamento agli allineamenti sul fronte strada dettati dagli edifici adiacenti;
  • * nel caso di costruzione in aderenza ad un edificio esistente.

2. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, eventuali allineamenti obbligatori prescritti nelle schede di cui all'elaborato PR05 allegato alle presenti norme.

Art. 10. Individuazione delle destinazioni d'uso

1. Ai fini del presente regolamento urbanistico si individuano le seguenti destinazioni d'uso:

a. residenziale urbana, comprensiva:

  • * degli immobili per civile abitazione;
  • * degli esercizi di vicinato;
  • * del terziario e direzionale;
  • * dei volumi secondari (quali garage, depositi, ed altri) a servizio dei punti precedenti;

b. turistico - ricettivo;

c. industriale - artigianale, comprensivo dell'attività commerciale all'ingrosso e relativi depositi;

d. commerciale relativo a medie di strutture di vendita, per fattispecie non riconducibili agli esercizi di vicinato di cui alla lett. a) ed alle strutture commerciali all'ingrosso di cui alla lett. c);

e. agricolo, comprensivo:

  • * dei manufatti destinati all'agricoltura e comunque strumentali alla conduzione del fondo;
  • * della residenza rurale;
  • * delle strutture per agriturismo.

2. Salva diversa specificazione contenuta nel Capo I, Titolo I, Parte III, il dimensionamento attribuito alle diverse funzioni è da intendersi riferito alla destinazione d’uso nel suo insieme, comprensiva anche delle sotto categorie.

CAPO IV EDILIZIA SOSTENIBILE / INCENTIVI ECONOMICI E URBANISTICI

Art. 11. Principi generali e campo di applicazione

1. Le norme del presente capo disciplinano e incentivano gli interventi di edilizia sostenibile che presentano caratteri di qualità dello spazio fisico e dell'ambiente, rispettando i principi di eco efficienza e di eco compatibilità. Gli interventi di trasformazione edilizia devono raggiungere livelli di qualità energetico - ambientale degli spazi scoperti e di quelli edificati, al fine di renderli compatibili con le esigenze antropiche e con l'equilibrio delle risorse ambientali in ordine al D.P.R. 59/2009.

2. La qualità insediativa ed edilizia deve pertanto essere l'obiettivo principale della progettazione e deve contenere un rinnovato approccio verso uno sviluppo del territorio che consideri:

  • * la compatibilità ambientale;
  • * la eco efficienza energetica;
  • * il comfort abitativo;
  • * la salvaguardia della salute dei cittadini.

3. Gli interventi di nuova edificazione, nonché quelli di ristrutturazione edilizia riferiti all'intero organismo edilizio, devono tener conto dei requisiti tecnico costruttivi, tipologici e impiantistici in materia di edilizia sostenibile di cui alle Linee Guida regionali (Delibera G.R.T. n. 322 del 28.02.2005 e alla D.G.R.T. n. 218 del 03.04.2006 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché del D.Lgs. 115/2008).

4. Le valutazioni dei progetti degli interventi di cui al comma 3 e la loro rispondenza ai principi della edilizia sostenibile sono effettuate sulla base delle linee guida regionali di cui alla Delibera G.R.T. n. 322 del 28.02.2005 e alla deliberazione G.R.T. n. 218 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni secondo il sistema di valutazione in esse contenuto. In particolare, il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia, urbanistica e sostenibilità ambientale deve attuarsi attraverso un sistema di progettazione e verifica di tipo prestazionale.

5. Le opere edilizie devono rispondere a specifici requisiti secondo parametri oggettivi e misurabili, in base ai quali verranno verificati i livelli di prestazione delle stesse.

Art. 12. Progettazione integrata

1. Al fine di integrare la progettazione degli edifici con i fattori climatici, sfruttando i benefici di quelli favorevoli e proteggendo le costruzioni da quelli che incidono negativamente sul comfort abitativo e sul risparmio energetico, i progetti dei nuovi edifici devono eseguire le seguenti verifiche:

  • * calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria dell'immobile (ovvero certificato di qualificazione energetica e successivamente l'attestato di prestazione energetica);
  • * verifica dell'abbattimento di tale fabbisogno nel periodo invernale attraverso gli apporti gratuiti di energia derivanti dall'irraggiamento solare;
  • * verifica dell'abbattimento di tale fabbisogno nel periodo estivo attraverso il controllo del soleggiamento e l'adozione dei sistemi di raffrescamento passivo, con il raggiungimento almeno della qualità prestazionale III calcolato coma da norma UNI TS 11300.

2. La disposizione interna dei locali deve tenere conto della compatibilità tra funzioni dei locali ed orientamento, in riferimento ad illuminazione, calore e ventilazione.

3. Al fine di garantire il rispetto e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali locali nella progettazione si deve tener conto della possibilità di utilizzo di materiali eco e bio-compatibili, facendo ricorso prioritariamente a materiali locali e riciclabili.

4. In caso di oggettiva impossibilità ad osservare le verifiche di cui sopra, il professionista incaricato del progetto deve specificare puntualmente le motivazioni e proporre idonee alternative.

5. Le norme del presente articolo si applicano anche per i progetti di ristrutturazione edilizia riferiti all'intero organismo ove gli stessi siano redatti secondo i principi dell'edilizia sostenibile.

Art. 13. Requisiti minimi obbligatori e istituto della premialità

1. I requisiti minimi disciplinati dal presente regolamento sono finalizzati al risparmio delle risorse ambientali, quale obiettivo primario della sostenibilità; pertanto sono considerati obbligatori il risparmio energetico ed idrico secondo la tabella di cui al comma 3.

2. Con le presenti norme viene introdotto l'istituto della premialità, prevedendo la possibilità di ridurre gli oneri concessori al fine di promuovere l'edilizia bio-climatica ed il risparmio energetico. Tali incentivi sono graduati in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ambientale dell'intervento, e delle tecnologie utilizzate. Gli incentivi sono relativi agli interventi di nuova costruzione e alle ristrutturazioni edilizie, secondo le tabelle di cui al comma 3.

3. Sono di seguito riportate le tabelle dei requisiti minimi obbligatori e di quelli per ottenere l'incentivo per la riduzione degli oneri concessori, distinte per gli interventi di nuova edificazione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia riferiti all'intero organismo:

Nuova edificazione
ObiettivoRequisiti ObbligatoriRequisiti per accedere
all’incentivo
Incentivo
Riduzione del
consumo di acqua
potabile
Realizzazione di impianto
idrico duale con il
raggiungimento del
punteggio 2 della scheda 3.1
della Delibera di Giunta
Regionale n. 322 del
28/02/2005
Realizzazione di impianto
idrico duale con il
raggiungimento del
punteggio 5 della scheda
3.1 della Delibera di Giunta
Regionale n. 322 del
28/02/2005
Aumento della SUL
prevista per il comparto
di 1 mq. Per unità
abitativa o 5 mq. Sul
totale
Riduzione del
consumo di acqua
potabile tramite
riutilizzo delle
acque grigie
Realizzazione di impianto
idrico duale con il
raggiungimento del
punteggio 2 della scheda
3.2 della Delibera di Giunta
Regionale n. 322 del
28/02/2005
Realizzazione di impianto
idrico duale con il
raggiungimento del
punteggio 5 della scheda
3.2 della Delibera di Giunta
Regionale n. 322 del
28/02/2005
Aumento della SUL
prevista per il comparto
di 1 mq. Per unità
abitativa o 5 mq. Sul
totale
Ristrutturazione
ObiettivoRequisiti ObbligatoriRequisiti per accedere
all’incentivo
Incentivo
Riduzione del consumo di
acqua potabile
Realizzazione di impianto
idrico duale con il
raggiungimento del
punteggio 3 della scheda 3.1
della Delibera di Giunta
Regionale n. 322 del
28/02/2005
Nei casi in cui la ristrutturazione
preveda la realizzazione
dell’ampliamento una tantum:
aumento della SUL prevista per il
comparto di 1 mq. Per unità
abitativa o 5 mq. Sul totale.
In alternativa riduzione degli
oneri di urbanizzazione
secondaria del 20%
Riduzione del consumo di
acqua potabile tramite
riutilizzo delle acque grigie
Realizzazione di impianto
idrico duale con il
raggiungimento del
punteggio 3 della scheda 3.1
della Delibera di Giunta
Regionale n. 322 del
28/02/2005
Nei casi in cui la ristrutturazione
preveda la realizzazione
dell’ampliamento una tantum:
aumento della SUL prevista per il
comparto di 1 mq. Per unità
abitativa o 5 mq. Sul totale.
In alternativa riduzione degli
oneri di urbanizzazione
secondaria del 20%
Riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio
esistente
Raggiungimento della classe
energetica B ai sensi
Riduzione degli oneri di
urbanizzazione secondaria del
10%
Riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio
esistente
Raggiungimento della classe
energetica A ai sensi
Riduzione degli oneri di
urbanizzazione secondaria del
20%

4. L'ottenimento dell'incentivo è subordinato alla stipula di apposito atto d'obbligo firmato a carico del proprietario secondo il fac-simile fornito dall'amministrazione comunale, ove sia riportato:

  • * le indicazioni tecniche dei requisiti a cui si fa riferimento per la richiesta di incentivo;
  • * il valore dell'incentivo.

5. Dovrà essere altresì prodotta idonea garanzia assicurativa a copertura del valore degli oneri non corrisposti, da svincolarsi previa verifica dei lavori eseguiti secondo le modalità delle presenti norme.

6. Il Consiglio Comunale dovrà annualmente individuare i requisiti e gli incentivi connessi all' installazione di pannelli fotovoltaici per il conseguimento di un risparmio energetico. È facoltà del Consiglio Comunale disporre altri incentivi economici per ulteriori e particolari interventi di edilizia sostenibile. Tali incentivi consistono nella riduzione degli oneri di urbanizzazione e/o oneri fiscali, fino ad un massimo del 70%, in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di risparmio idrico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, nonché dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti.

7. L'entità, i requisiti e le casistiche per l'applicazione di tali incentivi sono disposte con apposito provvedimento consiliare, ovvero anche in sede di approvazione di singoli Piani Attuativi che includano ulteriori e particolari interventi di edilizia sostenibile.

Art. 14. Procedimento di verifica

1. Gli elaborati di progettazione e verifica degli adempimenti e degli obblighi devono garantire:

  • * l'adeguatezza al contesto ambientale e climatico del sito in cui si interviene;
  • * il coordinamento tra il progetto architettonico e i progetti degli impianti, del verde, della viabilità ecc.
  • * la realizzazione dell'opera secondo i criteri e le tecniche costruttive biocompatibili dei coefficienti;
  • * la verifica dei risultati e la loro permanenza nel tempo.

2. Per quanto sopra, gli elaborati obbligatori da produrre nel procedimento edilizio, dalla progettazione all'uso del fabbricato, sono:

  • a. analisi del sito, propedeutica alla progettazione dei nuovi edifici, contenente tutti i dati relativi all'ambiente in cui si inserisce la costruzione; (fattori fisici, fattori climatici, fattori ambientali);
  • b. gli elaborati tecnici, atti a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti;
  • c. il programma delle manutenzioni;
  • d. il manuale d'uso per gli utenti contenente le prestazioni, le verifiche effettuate sulle opere realizzate, i certificati, i collaudi ed il programma di manutenzione e le istruzioni d'uso del fabbricato.

1. Gli elaborati di cui alle lett. a) e b) sono presentati con il progetto delle opere al momento della presentazione dell'istanza. Gli elaborati di cui alle lett. c) e d) sono presentati nella fase di abitabilità/agibilità. L'elenco degli elaborati di cui sopra è aggiornabile periodicamente con semplice determinazione dirigenziale senza che ciò costituisca variante al presente Regolamento Urbanistico.

3 Le verifiche sulla regolarità delle opere eseguite devono essere effettuate, principalmente nella fase di abitabilità/agibilità degli edifici. A tale scopo il direttore dei lavori deve produrre le certificazioni, i collaudi e le misurazioni necessarie a verificare la rispondenza dell'opera al livello di qualità indicato nel progetto, sia per i livelli obbligatori che per quelli che hanno dato diritto agli incentivi. Le verifiche sulle tecniche costruttive, la posa in opera di materiali, sono eseguite in corso d'opera dal direttore dei lavori al fine di garantire l'efficacia delle verifiche e certificazioni finali. Le verifiche di cui sopra sono riportate nel Manuale d'uso per l'utente.

4 La mancata rispondenza di quanto previsto nel progetto approvato rende difformi le opere realizzate.

Art. 15. Sanzioni e deroghe

1. Per le opere realizzate in difformità al progetto approvato accertate dagli organi competenti per interventi che abbiano ottenuto incentivi si applicano le sanzioni di cui all'art. 192 della L.R. 65/2014 e s.m.i. per omesso versamento dei contributi.

2. In applicazione dell'art. 220 comma 2 della L.R. 65/2014 e s.m.i., sono esclusi dai computi urbanistici (S.C., Volume, S.u.l.) le seguenti parti degli edifici destinati ad uso residenziale commerciale turistico ricettivo, direzionale e di servizio se espressamente finalizzate all'ottenimento del comfort ambientale e risparmio energetico, attraverso il miglioramento dell'isolamento termico e lo sfruttamento del massimo soleggiamento durante la stagione più fredda:

  • * verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sudest a sudovest con funzione di captazione solare che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per almeno il settanta per cento. Il volume delle serre non può superare il 20% del volume riscaldato dell'edificio; deve in ogni caso essere accuratamente previsto l'adattamento delle serre alla stagione più calda mediante schermature, aperture etc.;
  • * spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo del venticinque per cento della superficie coperta dell'edificio.

3. L'esclusione dei sopra citati volumi dagli indici urbanistici previsti dal regolamento urbanistico ed in generale dagli atti del governo del territorio, è subordinata alla certificazione del "Bilancio Energetico", nella quale si dà atto del guadagno energetico previsto, tenuto conto dell'irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento.

4. Le norme del presente Capo IV si applicano compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi.

Titolo II ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

CAPO I MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Art. 16. Modalità di attuazione del Regolamento urbanistico e disposizioni generali sui Piani attuativi

1. Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano mediante:

  • * interventi urbanistico - edilizi diretti. Nelle fattispecie espressamente indicate, il titolo potrà essere subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo;
  • * piani attuativi.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, è subordinata alla previa approvazione di Piani Attuativi la realizzazione delle previsioni riferite ai seguenti ambiti di sviluppo del territorio:

  • * aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi di cui all'art. 71;
  • * aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi di cui all'art. 72;
  • * aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art. 73;

3. Tali aree sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000 e sono regolate agli artt. 72, 73 e 74.

4. Le schede normative e di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR05 di cui agli artt. 71, 72 e 73 precisano i casi in cui, per la modesta rilevanza dell'intervento, le previsioni ivi contenute e concernenti le aree indicate al precedente comma 2 sono attuate con intervento urbanistico edilizio diretto previa stipula della convenzione di cui al successivo art. 40 comma 2.

5. La realizzazione degli interventi è condizionata alla verifica e applicazione della disciplina delle Invarianti strutturali nelle norme tecniche di attuazione, individuate negli elaborati cartografici PR01aN, PR01aS, PR01bN, PR01bS in scala 1: 10.000.

6. Il Piano attuativo è corredato da specifici studi di inserimento dal punto di vista del contesto e da una definizione di dettaglio delle sistemazioni esterne previste. In particolare la progettazione degli spazi di verde e parcheggio pubblico e delle aree private di pertinenza del nuovo edificio (o complesso edilizio) deve contribuire a caratterizzare qualitativamente l'assetto delle aree adiacenti.

7. Il Regolamento urbanistico specifica puntualmente le previsioni, ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma 2, che per la loro rilevanza sono soggette a Piano attuativo.

8. L'individuazione e la delimitazione cartografica redatta su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1: 10.000 delle aree da assoggettare a Piani Attuativi potrà subire, in fase di redazione dei detti atti, modifiche dimensionali non sostanziali conseguenti agli studi di maggior dettaglio senza che ciò comporti variante al Regolamento urbanistico.

Art. 17. Piani attuativi

1. Le tipologie di Piani attuativi previste dal presente Regolamento urbanistico sono le seguenti:

  • * Piano Attuativo di iniziativa pubblica;
  • * Piano Attuativo di iniziativa privata;
  • * Piano per l'Edilizia Economica e Popolare;
  • * Piano di Recupero;
  • * P.A.P.M.A.A. con valore di Piano attuativo.

2. Le parti destinate alla realizzazione di viabilità pubblica o ad uso pubblico identificate espressamente negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a, PR03b e PR05 su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000 nei perimetri delle aree soggette alla preventiva redazione ed approvazione di Piani Attuativi, o ad interventi diretti con convenzione hanno valore prescrittivo.

3. Le "Aree RC / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali" sono assoggettate dal Regolamento Urbanistico a Piano Attuativo, in ragione delle particolari caratteristiche e/o della rilevanza degli interventi di recupero previsti.

4. Negli interventi di nuova realizzazione o di ristrutturazione urbanistica da realizzarsi in aree soggette a Piano Attuativo devono essere rispettate le prescrizioni di carattere ambientale definite dall'elaborato PR05.

5. I P.A.P.M.A.A. hanno valore di Piano attuativo ai sensi del vigente Piano strutturale e dell'art. 111 delle presenti norme

Art. 18. Intervento diretto, comprese fattispecie convenzionate o soggette a sottoscrizione di atto d'obbligo

1. Si attuano mediante intervento diretto tutte le previsioni del Regolamento urbanistico non subordinate alla preventiva approvazione dei Piani attuativi.

2. L'adozione e/o l'efficacia del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione, registrata e trascritta a cura e spese dell'interessato nel caso in cui l'intervento:

  • * interessi le aree di cui al precedente art. 16 comma 2 che risultano assoggettate, ai sensi dell'art. 16 comma 4, ad intervento diretto;
  • * comporti la preventiva o contestuale esecuzione di opere di urbanizzazione da parte del/dei titolare/i del titolo abilitativo a scomputo del contributo dovuto per i relativi oneri;
  • * interessi un'area per servizi pubblici di interesse comune di progetto o altra area a destinazione pubblica, fatta eccezione per gli interventi privati ivi consentiti nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento urbanistico;
  • * consista in opere da eseguirsi in attuazione di un P.A.P.M.A.A. approvato;
  • * comporti l'esecuzione di interventi di sistemazione ambientale;
  • * interessi le aree per il deposito o l'esposizione di merci e/o materiali all'aperto;
  • * interessi le aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione;
  • * rientri in altre fattispecie per le quali la stipula di una convenzione sia prevista dalle presenti norme o dalle vigenti leggi.

3. L'adozione e/o l'efficacia del titolo abilitativo è subordinata alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto a cura e spese dell'interessato ove l'intervento:

  • * sia riferito agli edifici esistenti a destinazione turistico - ricettiva;
  • * interessi le aree per attività culturali e/o ricreative all'aperto;
  • * interessi gli opifici ed impianti per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli;
  • * interessi le aree per impianti di autodemolizione;
  • * rientri in altre fattispecie per le quali la sottoscrizione di un atto d'obbligo sia prevista dalle presenti norme, o dalle vigenti leggi.

4. Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni contenute nei piani di settore di cui all'art. 3 delle presenti norme, ovvero nel Regolamento edilizio, in ordine ai procedimenti dagli stessi disciplinati.

5. Negli interventi di nuova realizzazione da realizzarsi in aree soggette a intervento diretto devono essere rispettate le prescrizioni di carattere ambientale definite dall'elaborato PR05.

Art. 19. Verifica generale del dimensionamento residenziale massimo - monitoraggio dell'Ufficio comunale.

1. Ai sensi dell'art. 6 del vigente Piano strutturale, ferma restando la S.u.l. massima indicata per ciascun Sistema e Sub sistema territoriale ai sensi del successivo Titolo I, Parte IV, l'incremento massimo sostenibile di nuovi abitanti, conseguente anche ad interventi sull'esistente comportanti mutamento in residenziale della pregressa, diversa destinazione d'uso, è fissato in 400 abitanti. In ordine a quanto suddetto, l'elaborato PR04 - Atlante dei Sistemi e delle U.T.O.E. ha pertanto natura prescrittiva.

Tabella riepilogativa del dimensionamento residenziale del R.U.:

Previsione totale P.S. 19.253,86 mq

Prelievo totale I R.U. 8.921,2 mq + le deruralizzazioni da monitorare alla fine del quinquennio

2. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al precedente comma, è stabilita dal Piano strutturale la seguente equivalenza:

  • a. nel perimetro del centro abitato, quale desumibile dagli elaborati cartografici PR02N e PR02S su base C.T.R. in scala 1: 10.000, 50 mq di S.u.l. conseguente a nuova edificazione con destinazione residenziale ovvero a modifica in residenziale di pregressa, diversa destinazione equivalgono ad un abitante (50 mq = 1ab);
  • b. all'esterno del perimetro del centro abitato, quale desumibile dagli elaborati cartografici PR02N e PR02S, 70 mq di S.u.l. conseguente a nuova edificazione con destinazione residenziale ovvero a modifica in residenziale di pregressa, diversa destinazione equivalgono ad un abitante (70 mq = 1ab).

3. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al comma 1, assume rilevanza esclusivamente la destinazione d'uso residenziale, con esclusione espressa dalla residenza rurale, in quanto destinazione d'uso agricola.

4. Ai fini della verifica di disponibilità di dimensionamento di cui al comma 1, l'Ufficio comunale predispone apposita tabella di monitoraggio, suscettibile di aggiornamento in ragione dell'attività edificatoria assentita nel tempo con atto abilitativo comunque denominato (permesso di costruire o S.C.I.A.).

5. Accertato, a cura dell'Ufficio comunale, il raggiungimento del dimensionamento massimo dei 400 abitanti di cui al comma 1:

  • a. non possono essere assentiti ulteriori interventi di nuova edificazione con destinazione residenziale ovvero comportanti la modifica in residenziale di pregresse, diverse destinazioni d'uso;
  • c. l'Ufficio predispone apposita relazione alla Giunta comunale in ordine alla necessità della approvazione di variante allo strumento della pianificazione vigente.

6. La tabella di monitoraggio di cui al precedente comma 4, integrata con il monitoraggio degli edifici che hanno mutato la destinazione d'uso agricola nei cinque anni precedenti, assume rilevanza ai fini della redazione della relazione quinquennale ai sensi dell'art. 95, comma 14, L.R. 65/2014 e s.m.i...

CAPO II EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

Art. 20. Edilizia residenziale sociale - E.R.S.

1. Per edilizia residenziale sociale si intende:

  • a. edilizia residenziale pubblica;
  • b. edilizia convenzionata per la vendita a prezzo calmierato;
  • c. edilizia convenzionata per la locazione a canone calmierato; anche nelle forme con patto di futura vendita.

2. L'edilizia convenzionata di cui alle precedenti lettere b) e c) è riservata alle categorie sociali più deboli nonché a soggetti che non possono accedere ai prezzi del mercato privato delle abitazioni, benché appartenenti ad una fascia di reddito che ne preclude l'accesso alle disponibilità del patrimonio abitativo dell'edilizia residenziale pubblica.

3. Per gli alloggi E.R.S.:

  • a. i criteri per la determinazione del prezzo di cessione e del canone di locazione calmierato sono stabiliti dall'Amministrazione comunale; l'amministrazione provvederà a determinare anche la durata minima della locazione;
  • b. è disposto il precipuo obbligo di stipula dei contratti di vendita o locazione con i soggetti selezionati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto dalla stessa delegato.

4. Le convenzioni destinate a regolamentare la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale sono corredate da specifiche prescrizioni e da idonee forme di garanzia con l'individuazione:

* degli alloggi destinati alla locazione a canone calmierato e/o gli alloggi destinati alla vendita a prezzo calmierato, la cui rappresentazione deve risultare anche da estratto planimetrico in scala adeguata allegato alla convenzione medesima;

  • * dei canoni di locazione e i criteri di relativo aggiornamento e/o i prezzi di cessione degli alloggi;
  • * delle modalità di individuazione dei cessionari degli alloggi, riservate all'Amministrazione Comunale o a soggetti dalla stessa delegati;
  • * dell'assunzione dell'obbligo, da parte del soggetto attuatore, di sottoscrivere i contratti di locazione con i soggetti indicati dall'Amministrazione Comunale;
  • * delle garanzie per il rispetto delle pattuizioni contenute nella convenzione;
  • * delle modalità e le garanzie per la opponibilità agli eventuali terzi aventi causa del soggetto attuatore degli obblighi contenuti nella convenzione.

5. È facoltà dell'Amministrazione comunale di gestire direttamente, o tramite soggetto affidatario, gli alloggi destinati alla locazione a canone calmierato di cui al presente articolo. In tal caso, nella convenzione dovrà essere indicata la quota parte del canone di locazione riservato riscosso al proprietario degli immobili di cui trattasi che dovrà essere corrisposto al Comune, o al soggetto affidatario, a remunerazione dei costi di gestione sostenuti.

6. È facoltà del Consiglio comunale disporre l'applicazione di incentivi economici (abbattimento oneri concessori e imposte comunali) per gli interventi di trasformazione che prevedano la realizzazione di edilizia residenziale sociale. La natura, l'entità e le modalità di erogazione di tali incentivi sono disposte in sede di approvazione dei relativi Piani Attuativi, o con separato provvedimento consiliare.

CAPO III ARTICOLAZIONE DI SPECIFICHE CATEGORIE O TIPOLOGIE DI INTERVENTO URBANISTICO-EDILIZIO

Art. 21. Definizione degli interventi sul patrimonio edilizio e di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro / risanamento conservativo e ristrutturazione urbanistica (rinvio).

1. La definizione degli interventi di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro / risanamento conservativo, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica ed i relativi regimi abilitativi, sono definiti dalle vigenti fonti legislative statali e regionali.

2. Eventuali prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi sono desumibili dalla Classificazione del patrimonio edilizio esistente (Parte II, Titolo III)

Art. 22. Articolazione degli interventi di ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

1. Sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione anche quelli di ricostruzione di edifici, o parti di essi, crollati, demoliti o diruti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, purché non comportanti incremento di volume rispetto all'edificio preesistente , calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e purché sussistano i seguenti requisiti concorrenti:

  • a. esistenza del perimetro murario, ancorché parzialmente diruto;
  • b. produzione da parte dell'avente titolo di documentazione in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario.

2. La consistenza planivolumetrica deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco nonché da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell'edificio, anche di carattere tipologico-filologico.

3. L'intervento di ricostruzione deve riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell'uso dei materiali e nelle tecniche di finitura, un corretto inserimento nel contesto di riferimento.

4. Le funzioni ammesse sono quelle del tessuto in cui il rudere ricade o quelle stabilite per il territorio rurale se ricade nel territorio aperto.

5. L'intervento non può comportare traslazione del fabbricato originario.

6. Gli organismi edilizi, a seguito delle trasformazioni consentite dal presente articolo, saranno oggetto di nuova classificazione.

Art. 23. Interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti

1. Il recupero dei sottotetti è consentito per i volumi legittimamente esistenti in edifici di classe 1, 2, 3, 4 e 5 ricadenti all'interno delle aree del territorio di cui agli artt. 53, 53, 54 e 55 aventi le caratteristiche tecniche contenute nella specifica normativa regionale di riferimento (L.R.T. 5/2010 e s.m.i.).

Art. 24. Addizioni volumetriche

1. Le addizioni volumetriche sono definite all'art. 134, comma 1, lettera g), l.r. 10 novembre 2014, n. 65.

2. Le addizioni volumetriche, laddove consentite dalla disciplina delle Classi e dei Tessuti di cui alla Disciplina dei tessuti e delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (Parte II, Titolo II e III), possono essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche:

  • - siano collocate in aderenza, ovvero - se non ricomprese nel perimetro del tessuto storico- in sopraelevazione all'unità immobiliare di riferimento;
  • - rispettino i limiti e parametri fissati dal Regolamento Edilizio vigente in relazione alle distanze, altezze, rapporto di copertura (Rc) etc.;
  • - l'intervento sia proposto da tutti i proprietari delle unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio o dell'edificio esistente;
  • - l'incremento volumetrico una tantum è richiedibile da tutti i proprietari delle unità immobiliari facenti parte di un complesso edilizio o dell'edificio esistente attraverso un progetto unitario, attuabile attraverso la redazione di più pratiche edilizie.

3. Ogni unità immobiliare di riferimento può essere interessata, nel corso della vigenza del presente Regolamento urbanistico, da un solo intervento di addizione, laddove consentito dalla disciplina dei tessuti di cui alla successiva Parte II, Titolo II Capo II.

Art. 25. Interventi pertinenziali

1. Gli interventi pertinenziali, quali descritti all'art. 135, comma 2, lett. e), l.r. 10 novembre 2014, n. 65, costituiscono opere, manufatti e consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e non suscettibili di utilizzo autonomo e presentano le seguenti caratteristiche:

  • - accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
  • - non assumono autonomo valore di mercato.

2. Gli interventi di cui al precedente comma non comportano un incremento del carico urbanistico e necessitano dell'assenso di tutti i proprietari delle unità ricomprese nell'edificio principale.

3. Gli interventi pertinenziali che non presentino le caratteristiche specificate al precedente comma 1 sono identificati come "addizioni volumetriche" e disciplinate, ove consentite dal Regolamento urbanistico, dal precedente articolo 23 ("Addizioni volumetriche").

4. La realizzazione degli interventi pertinenziali di cui al presente articolo - ivi compresi quelli realizzabili in deroga alle disposizioni del Regolamento Urbanistico ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali - presuppone comunque il rispetto delle eventuali limitazioni e/o prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui alla Parte II, III, IV e V delle presenti norme. La tipologia, la struttura e la forma delle consistenze edilizie proposte e realizzate quali interventi pertinenziali devono essere comunque conformi e coerenti con la funzione dichiarata.

CAPO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 26. Interventi di manutenzione straordinaria con carattere di urgenza

1. In ipotesi eccezionali di comprovata necessità di eseguire - senza obiettiva possibilità di dilazione temporale - interventi di manutenzione straordinaria con carattere di urgenza sotto il profilo della sicurezza, è facoltà dell'avente titolo di iniziare i relativi lavori previa semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale. La comunicazione deve attestare i motivi dell'urgenza mediante idonea descrizione e documentazione fotografica.

2. Dopo la comunicazione, possono essere eseguiti i soli interventi edilizi necessari all'eliminazione della causa di pericolo.

3. Entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 1, l'avente titolo deve inoltrare all'Amministrazione Comunale la pratica edilizia relativa all'intervento iniziato in via d'urgenza: in difetto, le opere eseguite saranno ritenute poste in essere in assenza di titolo e troveranno applicazione le ordinarie misure sanzionatorie.

4. Prima dell'acquisizione dei relativi nulla-osta e/o atti di assenso comunque denominati, in forza dei quali si sia prodotta l'efficacia del relativo titolo abilitativo, gli interventi di manutenzione straordinaria eseguibili in via d'urgenza:

  • - non possono comportare modifiche esterne su immobili soggetti a vincolo paesaggistico;
  • - devono limitarsi a semplici opere provvisorie - o comunque facilmente reversibili senza danno al bene tutelato - ove riguardanti gli edifici sottoposti alla normativa di tutela dei beni culturali ai sensi del Titolo I della Parte Seconda del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", o comunque gli edifici e/o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico di cui alla Classe 1 ai sensi dell'art. 57 delle presenti norme.

Art. 27. Interventi e/o manufatti a carattere temporaneo

1. Costituiscono attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 136, comma 2 lettera c) della L.R. 65/2014 le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

2. È facoltà del Sindaco (o dell'Assessore delegato), per comprovati motivi di necessità e/o per esigenze di carattere pubblico o generale, di consentire la realizzazione di interventi e/o manufatti aventi carattere di temporaneità, facilmente reversibili, non conformi alla disciplina del Regolamento Urbanistico.

3. L'autorizzazione amministrativa a carattere temporaneo relativa agli interventi di cui al comma 2 deve indicare con precisione i termini temporali di efficacia, ed è comunque subordinata alla produzione di apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, e di idonee garanzie fidejussorie per la rimozione dei manufatti e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, cui deve provvedere a sua cura e spese l'interessato scaduti i termini dell'autorizzazione.

4. I manufatti temporanei, di cui al presente articolo, dovranno rispettare la distanza minima di mt. 5,00 dal confine e una volta rimossi, potranno essere nuovamente reinstallati con le stesse caratteristiche e localizzazione, soltanto se trascorsi sei mesi dalla data di rimozione, previa semplice richiesta di rinnovo del nulla osta.

Art. 28. Interventi ammissibili su edifici e/o consistenze edilizie legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria straordinaria

1. Alle consistenze edilizie e/o agli edifici esistenti legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria edilizia di carattere straordinario, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Parte II delle presenti norme in funzione della classificazione ad essi attribuita dal Regolamento Urbanistico, fatte salve le specifiche disposizioni, limitazioni e/o prescrizioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. In caso di contrasto con la disciplina di cui al Titolo III, Parte II, o con altre disposizioni contenute nelle presenti norme, si applicano le disposizioni più restrittive.

3. Non possono comunque eccedere la manutenzione straordinaria - previa esplicita rinuncia da parte dell'avente titolo al plusvalore derivante dalle opere realizzate - gli interventi su edifici, consistenze edilizie e/o manufatti oggetto di sanatoria straordinaria ricadenti nelle seguenti aree:

  • * aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori;
  • * fasce di rispetto stradale;
  • * aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune;
  • * aree cimiteriali;
  • * aree comunque destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.

4. Il volume (V) delle consistenze edilizie di cui al presente articolo realizzate successivamente al 31.12.1993 in aderenza o in sopraelevazione ad edifici per i quali il Regolamento Urbanistico consenta la realizzazione di incrementi volumetrici una tantum è portato in detrazione al dimensionamento degli incrementi stessi.

5. Ferme restando le limitazioni di cui ai commi precedenti, gli interventi sugli edifici, le consistenze edilizie e/o i manufatti di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono finalizzati:

  • * al miglioramento estetico e funzionale dei manufatti sanati, ai fini di un più armonico inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale di riferimento;
  • * al superamento di situazioni di degrado igienico, architettonico, ambientale, paesaggistico, anche mediante l'eliminazione di elementi dissonanti e/o consistenze incongrue, il contenimento della superficie coperta (S.c.), l'incremento delle superfici permeabili di pertinenza (S.p.p.).

6. Il Regolamento edilizio può dettare specifiche disposizioni in ordine ai materiali, alle finiture e alle modalità costruttive da osservare negli interventi urbanistico - edilizi.

7. Gli edifici, le consistenze edilizie e i manufatti legittimati mediante atti di sanatoria edilizia a carattere straordinario rilasciati dall'Amministrazione Comunale in applicazione di leggi statali o regionali emanate successivamente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

Art. 29. Interventi ammissibili su consistenze edilizie oggetto di sanzioni sostitutive della rimessa in pristino

1. Le consistenze edilizie che siano state oggetto di sanzioni amministrative sostitutive della rimessa in pristino, ai sensi degli artt. 200, comma 6 e 206, comma 2, L.R. 65/2014 e s.m.i., possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di interventi urbanistico edilizi sulla base della classificazione attribuita dal Regolamento urbanistico alla porzione legittima dell'edificio del quale costituiscono modifica o ampliamento.

2. Le consistenze edilizie di cui al comma 1 costituenti incremento di volume (V) rispetto alla porzione legittima dell'edificio sono portate in detrazione al dimensionamento degli incrementi volumetrici consentiti dal Regolamento urbanistico.

3. In ipotesi di interventi edilizi comportanti demolizione e ricostruzione del manufatto, le consistenze edilizie di cui al comma 1 costituenti incremento di volume (V) rispetto alla porzione legittima dell'edificio non possono essere oggetto di ricostruzione.

4. La realizzazione di interventi urbanistico - edilizi sulle consistenze di cui al presente articolo è consentita solo dopo l'integrale corresponsione all'Amministrazione Comunale dell'importo della sanzione pecuniaria.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04