Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 16. Modalità di attuazione del Regolamento urbanistico e disposizioni generali sui Piani attuativi

1. Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano mediante:

  • * interventi urbanistico - edilizi diretti. Nelle fattispecie espressamente indicate, il titolo potrà essere subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo;
  • * piani attuativi.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, è subordinata alla previa approvazione di Piani Attuativi la realizzazione delle previsioni riferite ai seguenti ambiti di sviluppo del territorio:

  • * aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi di cui all'art. 71;
  • * aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi di cui all'art. 72;
  • * aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art. 73;

3. Tali aree sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000 e sono regolate agli artt. 72, 73 e 74.

4. Le schede normative e di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR05 di cui agli artt. 71, 72 e 73 precisano i casi in cui, per la modesta rilevanza dell'intervento, le previsioni ivi contenute e concernenti le aree indicate al precedente comma 2 sono attuate con intervento urbanistico edilizio diretto previa stipula della convenzione di cui al successivo art. 40 comma 2.

5. La realizzazione degli interventi è condizionata alla verifica e applicazione della disciplina delle Invarianti strutturali nelle norme tecniche di attuazione, individuate negli elaborati cartografici PR01aN, PR01aS, PR01bN, PR01bS in scala 1: 10.000.

6. Il Piano attuativo è corredato da specifici studi di inserimento dal punto di vista del contesto e da una definizione di dettaglio delle sistemazioni esterne previste. In particolare la progettazione degli spazi di verde e parcheggio pubblico e delle aree private di pertinenza del nuovo edificio (o complesso edilizio) deve contribuire a caratterizzare qualitativamente l'assetto delle aree adiacenti.

7. Il Regolamento urbanistico specifica puntualmente le previsioni, ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma 2, che per la loro rilevanza sono soggette a Piano attuativo.

8. L'individuazione e la delimitazione cartografica redatta su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1: 10.000 delle aree da assoggettare a Piani Attuativi potrà subire, in fase di redazione dei detti atti, modifiche dimensionali non sostanziali conseguenti agli studi di maggior dettaglio senza che ciò comporti variante al Regolamento urbanistico.

Art. 17. Piani attuativi

1. Le tipologie di Piani attuativi previste dal presente Regolamento urbanistico sono le seguenti:

  • * Piano Attuativo di iniziativa pubblica;
  • * Piano Attuativo di iniziativa privata;
  • * Piano per l'Edilizia Economica e Popolare;
  • * Piano di Recupero;
  • * P.A.P.M.A.A. con valore di Piano attuativo.

2. Le parti destinate alla realizzazione di viabilità pubblica o ad uso pubblico identificate espressamente negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a, PR03b e PR05 su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000 nei perimetri delle aree soggette alla preventiva redazione ed approvazione di Piani Attuativi, o ad interventi diretti con convenzione hanno valore prescrittivo.

3. Le "Aree RC / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali" sono assoggettate dal Regolamento Urbanistico a Piano Attuativo, in ragione delle particolari caratteristiche e/o della rilevanza degli interventi di recupero previsti.

4. Negli interventi di nuova realizzazione o di ristrutturazione urbanistica da realizzarsi in aree soggette a Piano Attuativo devono essere rispettate le prescrizioni di carattere ambientale definite dall'elaborato PR05.

5. I P.A.P.M.A.A. hanno valore di Piano attuativo ai sensi del vigente Piano strutturale e dell'art. 111 delle presenti norme

Art. 18. Intervento diretto, comprese fattispecie convenzionate o soggette a sottoscrizione di atto d'obbligo

1. Si attuano mediante intervento diretto tutte le previsioni del Regolamento urbanistico non subordinate alla preventiva approvazione dei Piani attuativi.

2. L'adozione e/o l'efficacia del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione, registrata e trascritta a cura e spese dell'interessato nel caso in cui l'intervento:

  • * interessi le aree di cui al precedente art. 16 comma 2 che risultano assoggettate, ai sensi dell'art. 16 comma 4, ad intervento diretto;
  • * comporti la preventiva o contestuale esecuzione di opere di urbanizzazione da parte del/dei titolare/i del titolo abilitativo a scomputo del contributo dovuto per i relativi oneri;
  • * interessi un'area per servizi pubblici di interesse comune di progetto o altra area a destinazione pubblica, fatta eccezione per gli interventi privati ivi consentiti nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento urbanistico;
  • * consista in opere da eseguirsi in attuazione di un P.A.P.M.A.A. approvato;
  • * comporti l'esecuzione di interventi di sistemazione ambientale;
  • * interessi le aree per il deposito o l'esposizione di merci e/o materiali all'aperto;
  • * interessi le aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione;
  • * rientri in altre fattispecie per le quali la stipula di una convenzione sia prevista dalle presenti norme o dalle vigenti leggi.

3. L'adozione e/o l'efficacia del titolo abilitativo è subordinata alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto a cura e spese dell'interessato ove l'intervento:

  • * sia riferito agli edifici esistenti a destinazione turistico - ricettiva;
  • * interessi le aree per attività culturali e/o ricreative all'aperto;
  • * interessi gli opifici ed impianti per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli;
  • * interessi le aree per impianti di autodemolizione;
  • * rientri in altre fattispecie per le quali la sottoscrizione di un atto d'obbligo sia prevista dalle presenti norme, o dalle vigenti leggi.

4. Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni contenute nei piani di settore di cui all'art. 3 delle presenti norme, ovvero nel Regolamento edilizio, in ordine ai procedimenti dagli stessi disciplinati.

5. Negli interventi di nuova realizzazione da realizzarsi in aree soggette a intervento diretto devono essere rispettate le prescrizioni di carattere ambientale definite dall'elaborato PR05.

Art. 19. Verifica generale del dimensionamento residenziale massimo - monitoraggio dell'Ufficio comunale.

1. Ai sensi dell'art. 6 del vigente Piano strutturale, ferma restando la S.u.l. massima indicata per ciascun Sistema e Sub sistema territoriale ai sensi del successivo Titolo I, Parte IV, l'incremento massimo sostenibile di nuovi abitanti, conseguente anche ad interventi sull'esistente comportanti mutamento in residenziale della pregressa, diversa destinazione d'uso, è fissato in 400 abitanti. In ordine a quanto suddetto, l'elaborato PR04 - Atlante dei Sistemi e delle U.T.O.E. ha pertanto natura prescrittiva.

Tabella riepilogativa del dimensionamento residenziale del R.U.:

Previsione totale P.S. 19.253,86 mq

Prelievo totale I R.U. 8.921,2 mq + le deruralizzazioni da monitorare alla fine del quinquennio

2. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al precedente comma, è stabilita dal Piano strutturale la seguente equivalenza:

  • a. nel perimetro del centro abitato, quale desumibile dagli elaborati cartografici PR02N e PR02S su base C.T.R. in scala 1: 10.000, 50 mq di S.u.l. conseguente a nuova edificazione con destinazione residenziale ovvero a modifica in residenziale di pregressa, diversa destinazione equivalgono ad un abitante (50 mq = 1ab);
  • b. all'esterno del perimetro del centro abitato, quale desumibile dagli elaborati cartografici PR02N e PR02S, 70 mq di S.u.l. conseguente a nuova edificazione con destinazione residenziale ovvero a modifica in residenziale di pregressa, diversa destinazione equivalgono ad un abitante (70 mq = 1ab).

3. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al comma 1, assume rilevanza esclusivamente la destinazione d'uso residenziale, con esclusione espressa dalla residenza rurale, in quanto destinazione d'uso agricola.

4. Ai fini della verifica di disponibilità di dimensionamento di cui al comma 1, l'Ufficio comunale predispone apposita tabella di monitoraggio, suscettibile di aggiornamento in ragione dell'attività edificatoria assentita nel tempo con atto abilitativo comunque denominato (permesso di costruire o S.C.I.A.).

5. Accertato, a cura dell'Ufficio comunale, il raggiungimento del dimensionamento massimo dei 400 abitanti di cui al comma 1:

  • a. non possono essere assentiti ulteriori interventi di nuova edificazione con destinazione residenziale ovvero comportanti la modifica in residenziale di pregresse, diverse destinazioni d'uso;
  • c. l'Ufficio predispone apposita relazione alla Giunta comunale in ordine alla necessità della approvazione di variante allo strumento della pianificazione vigente.

6. La tabella di monitoraggio di cui al precedente comma 4, integrata con il monitoraggio degli edifici che hanno mutato la destinazione d'uso agricola nei cinque anni precedenti, assume rilevanza ai fini della redazione della relazione quinquennale ai sensi dell'art. 95, comma 14, L.R. 65/2014 e s.m.i...

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04