Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

CAPO I MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Art. 16. Modalità di attuazione del Regolamento urbanistico e disposizioni generali sui Piani attuativi

1. Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano mediante:

  • * interventi urbanistico - edilizi diretti. Nelle fattispecie espressamente indicate, il titolo potrà essere subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo;
  • * piani attuativi.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, è subordinata alla previa approvazione di Piani Attuativi la realizzazione delle previsioni riferite ai seguenti ambiti di sviluppo del territorio:

  • * aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi di cui all'art. 71;
  • * aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi di cui all'art. 72;
  • * aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art. 73;

3. Tali aree sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000 e sono regolate agli artt. 72, 73 e 74.

4. Le schede normative e di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR05 di cui agli artt. 71, 72 e 73 precisano i casi in cui, per la modesta rilevanza dell'intervento, le previsioni ivi contenute e concernenti le aree indicate al precedente comma 2 sono attuate con intervento urbanistico edilizio diretto previa stipula della convenzione di cui al successivo art. 40 comma 2.

5. La realizzazione degli interventi è condizionata alla verifica e applicazione della disciplina delle Invarianti strutturali nelle norme tecniche di attuazione, individuate negli elaborati cartografici PR01aN, PR01aS, PR01bN, PR01bS in scala 1: 10.000.

6. Il Piano attuativo è corredato da specifici studi di inserimento dal punto di vista del contesto e da una definizione di dettaglio delle sistemazioni esterne previste. In particolare la progettazione degli spazi di verde e parcheggio pubblico e delle aree private di pertinenza del nuovo edificio (o complesso edilizio) deve contribuire a caratterizzare qualitativamente l'assetto delle aree adiacenti.

7. Il Regolamento urbanistico specifica puntualmente le previsioni, ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma 2, che per la loro rilevanza sono soggette a Piano attuativo.

8. L'individuazione e la delimitazione cartografica redatta su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1: 10.000 delle aree da assoggettare a Piani Attuativi potrà subire, in fase di redazione dei detti atti, modifiche dimensionali non sostanziali conseguenti agli studi di maggior dettaglio senza che ciò comporti variante al Regolamento urbanistico.

Art. 17. Piani attuativi

1. Le tipologie di Piani attuativi previste dal presente Regolamento urbanistico sono le seguenti:

  • * Piano Attuativo di iniziativa pubblica;
  • * Piano Attuativo di iniziativa privata;
  • * Piano per l'Edilizia Economica e Popolare;
  • * Piano di Recupero;
  • * P.A.P.M.A.A. con valore di Piano attuativo.

2. Le parti destinate alla realizzazione di viabilità pubblica o ad uso pubblico identificate espressamente negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a, PR03b e PR05 su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000 nei perimetri delle aree soggette alla preventiva redazione ed approvazione di Piani Attuativi, o ad interventi diretti con convenzione hanno valore prescrittivo.

3. Le "Aree RC / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali" sono assoggettate dal Regolamento Urbanistico a Piano Attuativo, in ragione delle particolari caratteristiche e/o della rilevanza degli interventi di recupero previsti.

4. Negli interventi di nuova realizzazione o di ristrutturazione urbanistica da realizzarsi in aree soggette a Piano Attuativo devono essere rispettate le prescrizioni di carattere ambientale definite dall'elaborato PR05.

5. I P.A.P.M.A.A. hanno valore di Piano attuativo ai sensi del vigente Piano strutturale e dell'art. 111 delle presenti norme

Art. 18. Intervento diretto, comprese fattispecie convenzionate o soggette a sottoscrizione di atto d'obbligo

1. Si attuano mediante intervento diretto tutte le previsioni del Regolamento urbanistico non subordinate alla preventiva approvazione dei Piani attuativi.

2. L'adozione e/o l'efficacia del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione, registrata e trascritta a cura e spese dell'interessato nel caso in cui l'intervento:

  • * interessi le aree di cui al precedente art. 16 comma 2 che risultano assoggettate, ai sensi dell'art. 16 comma 4, ad intervento diretto;
  • * comporti la preventiva o contestuale esecuzione di opere di urbanizzazione da parte del/dei titolare/i del titolo abilitativo a scomputo del contributo dovuto per i relativi oneri;
  • * interessi un'area per servizi pubblici di interesse comune di progetto o altra area a destinazione pubblica, fatta eccezione per gli interventi privati ivi consentiti nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento urbanistico;
  • * consista in opere da eseguirsi in attuazione di un P.A.P.M.A.A. approvato;
  • * comporti l'esecuzione di interventi di sistemazione ambientale;
  • * interessi le aree per il deposito o l'esposizione di merci e/o materiali all'aperto;
  • * interessi le aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione;
  • * rientri in altre fattispecie per le quali la stipula di una convenzione sia prevista dalle presenti norme o dalle vigenti leggi.

3. L'adozione e/o l'efficacia del titolo abilitativo è subordinata alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto a cura e spese dell'interessato ove l'intervento:

  • * sia riferito agli edifici esistenti a destinazione turistico - ricettiva;
  • * interessi le aree per attività culturali e/o ricreative all'aperto;
  • * interessi gli opifici ed impianti per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli;
  • * interessi le aree per impianti di autodemolizione;
  • * rientri in altre fattispecie per le quali la sottoscrizione di un atto d'obbligo sia prevista dalle presenti norme, o dalle vigenti leggi.

4. Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni contenute nei piani di settore di cui all'art. 3 delle presenti norme, ovvero nel Regolamento edilizio, in ordine ai procedimenti dagli stessi disciplinati.

5. Negli interventi di nuova realizzazione da realizzarsi in aree soggette a intervento diretto devono essere rispettate le prescrizioni di carattere ambientale definite dall'elaborato PR05.

Art. 19. Verifica generale del dimensionamento residenziale massimo - monitoraggio dell'Ufficio comunale.

1. Ai sensi dell'art. 6 del vigente Piano strutturale, ferma restando la S.u.l. massima indicata per ciascun Sistema e Sub sistema territoriale ai sensi del successivo Titolo I, Parte IV, l'incremento massimo sostenibile di nuovi abitanti, conseguente anche ad interventi sull'esistente comportanti mutamento in residenziale della pregressa, diversa destinazione d'uso, è fissato in 400 abitanti. In ordine a quanto suddetto, l'elaborato PR04 - Atlante dei Sistemi e delle U.T.O.E. ha pertanto natura prescrittiva.

Tabella riepilogativa del dimensionamento residenziale del R.U.:

Previsione totale P.S. 19.253,86 mq

Prelievo totale I R.U. 8.921,2 mq + le deruralizzazioni da monitorare alla fine del quinquennio

2. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al precedente comma, è stabilita dal Piano strutturale la seguente equivalenza:

  • a. nel perimetro del centro abitato, quale desumibile dagli elaborati cartografici PR02N e PR02S su base C.T.R. in scala 1: 10.000, 50 mq di S.u.l. conseguente a nuova edificazione con destinazione residenziale ovvero a modifica in residenziale di pregressa, diversa destinazione equivalgono ad un abitante (50 mq = 1ab);
  • b. all'esterno del perimetro del centro abitato, quale desumibile dagli elaborati cartografici PR02N e PR02S, 70 mq di S.u.l. conseguente a nuova edificazione con destinazione residenziale ovvero a modifica in residenziale di pregressa, diversa destinazione equivalgono ad un abitante (70 mq = 1ab).

3. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al comma 1, assume rilevanza esclusivamente la destinazione d'uso residenziale, con esclusione espressa dalla residenza rurale, in quanto destinazione d'uso agricola.

4. Ai fini della verifica di disponibilità di dimensionamento di cui al comma 1, l'Ufficio comunale predispone apposita tabella di monitoraggio, suscettibile di aggiornamento in ragione dell'attività edificatoria assentita nel tempo con atto abilitativo comunque denominato (permesso di costruire o S.C.I.A.).

5. Accertato, a cura dell'Ufficio comunale, il raggiungimento del dimensionamento massimo dei 400 abitanti di cui al comma 1:

  • a. non possono essere assentiti ulteriori interventi di nuova edificazione con destinazione residenziale ovvero comportanti la modifica in residenziale di pregresse, diverse destinazioni d'uso;
  • c. l'Ufficio predispone apposita relazione alla Giunta comunale in ordine alla necessità della approvazione di variante allo strumento della pianificazione vigente.

6. La tabella di monitoraggio di cui al precedente comma 4, integrata con il monitoraggio degli edifici che hanno mutato la destinazione d'uso agricola nei cinque anni precedenti, assume rilevanza ai fini della redazione della relazione quinquennale ai sensi dell'art. 95, comma 14, L.R. 65/2014 e s.m.i...

CAPO II EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

Art. 20. Edilizia residenziale sociale - E.R.S.

1. Per edilizia residenziale sociale si intende:

  • a. edilizia residenziale pubblica;
  • b. edilizia convenzionata per la vendita a prezzo calmierato;
  • c. edilizia convenzionata per la locazione a canone calmierato; anche nelle forme con patto di futura vendita.

2. L'edilizia convenzionata di cui alle precedenti lettere b) e c) è riservata alle categorie sociali più deboli nonché a soggetti che non possono accedere ai prezzi del mercato privato delle abitazioni, benché appartenenti ad una fascia di reddito che ne preclude l'accesso alle disponibilità del patrimonio abitativo dell'edilizia residenziale pubblica.

3. Per gli alloggi E.R.S.:

  • a. i criteri per la determinazione del prezzo di cessione e del canone di locazione calmierato sono stabiliti dall'Amministrazione comunale; l'amministrazione provvederà a determinare anche la durata minima della locazione;
  • b. è disposto il precipuo obbligo di stipula dei contratti di vendita o locazione con i soggetti selezionati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto dalla stessa delegato.

4. Le convenzioni destinate a regolamentare la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale sono corredate da specifiche prescrizioni e da idonee forme di garanzia con l'individuazione:

* degli alloggi destinati alla locazione a canone calmierato e/o gli alloggi destinati alla vendita a prezzo calmierato, la cui rappresentazione deve risultare anche da estratto planimetrico in scala adeguata allegato alla convenzione medesima;

  • * dei canoni di locazione e i criteri di relativo aggiornamento e/o i prezzi di cessione degli alloggi;
  • * delle modalità di individuazione dei cessionari degli alloggi, riservate all'Amministrazione Comunale o a soggetti dalla stessa delegati;
  • * dell'assunzione dell'obbligo, da parte del soggetto attuatore, di sottoscrivere i contratti di locazione con i soggetti indicati dall'Amministrazione Comunale;
  • * delle garanzie per il rispetto delle pattuizioni contenute nella convenzione;
  • * delle modalità e le garanzie per la opponibilità agli eventuali terzi aventi causa del soggetto attuatore degli obblighi contenuti nella convenzione.

5. È facoltà dell'Amministrazione comunale di gestire direttamente, o tramite soggetto affidatario, gli alloggi destinati alla locazione a canone calmierato di cui al presente articolo. In tal caso, nella convenzione dovrà essere indicata la quota parte del canone di locazione riservato riscosso al proprietario degli immobili di cui trattasi che dovrà essere corrisposto al Comune, o al soggetto affidatario, a remunerazione dei costi di gestione sostenuti.

6. È facoltà del Consiglio comunale disporre l'applicazione di incentivi economici (abbattimento oneri concessori e imposte comunali) per gli interventi di trasformazione che prevedano la realizzazione di edilizia residenziale sociale. La natura, l'entità e le modalità di erogazione di tali incentivi sono disposte in sede di approvazione dei relativi Piani Attuativi, o con separato provvedimento consiliare.

CAPO III ARTICOLAZIONE DI SPECIFICHE CATEGORIE O TIPOLOGIE DI INTERVENTO URBANISTICO-EDILIZIO

Art. 21. Definizione degli interventi sul patrimonio edilizio e di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro / risanamento conservativo e ristrutturazione urbanistica (rinvio).

1. La definizione degli interventi di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro / risanamento conservativo, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica ed i relativi regimi abilitativi, sono definiti dalle vigenti fonti legislative statali e regionali.

2. Eventuali prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi sono desumibili dalla Classificazione del patrimonio edilizio esistente (Parte II, Titolo III)

Art. 22. Articolazione degli interventi di ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

1. Sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione anche quelli di ricostruzione di edifici, o parti di essi, crollati, demoliti o diruti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, purché non comportanti incremento di volume rispetto all'edificio preesistente , calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e purché sussistano i seguenti requisiti concorrenti:

  • a. esistenza del perimetro murario, ancorché parzialmente diruto;
  • b. produzione da parte dell'avente titolo di documentazione in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario.

2. La consistenza planivolumetrica deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco nonché da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell'edificio, anche di carattere tipologico-filologico.

3. L'intervento di ricostruzione deve riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell'uso dei materiali e nelle tecniche di finitura, un corretto inserimento nel contesto di riferimento.

4. Le funzioni ammesse sono quelle del tessuto in cui il rudere ricade o quelle stabilite per il territorio rurale se ricade nel territorio aperto.

5. L'intervento non può comportare traslazione del fabbricato originario.

6. Gli organismi edilizi, a seguito delle trasformazioni consentite dal presente articolo, saranno oggetto di nuova classificazione.

Art. 23. Interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti

1. Il recupero dei sottotetti è consentito per i volumi legittimamente esistenti in edifici di classe 1, 2, 3, 4 e 5 ricadenti all'interno delle aree del territorio di cui agli artt. 53, 53, 54 e 55 aventi le caratteristiche tecniche contenute nella specifica normativa regionale di riferimento (L.R.T. 5/2010 e s.m.i.).

Art. 24. Addizioni volumetriche

1. Le addizioni volumetriche sono definite all'art. 134, comma 1, lettera g), l.r. 10 novembre 2014, n. 65.

2. Le addizioni volumetriche, laddove consentite dalla disciplina delle Classi e dei Tessuti di cui alla Disciplina dei tessuti e delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (Parte II, Titolo II e III), possono essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche:

  • - siano collocate in aderenza, ovvero - se non ricomprese nel perimetro del tessuto storico- in sopraelevazione all'unità immobiliare di riferimento;
  • - rispettino i limiti e parametri fissati dal Regolamento Edilizio vigente in relazione alle distanze, altezze, rapporto di copertura (Rc) etc.;
  • - l'intervento sia proposto da tutti i proprietari delle unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio o dell'edificio esistente;
  • - l'incremento volumetrico una tantum è richiedibile da tutti i proprietari delle unità immobiliari facenti parte di un complesso edilizio o dell'edificio esistente attraverso un progetto unitario, attuabile attraverso la redazione di più pratiche edilizie.

3. Ogni unità immobiliare di riferimento può essere interessata, nel corso della vigenza del presente Regolamento urbanistico, da un solo intervento di addizione, laddove consentito dalla disciplina dei tessuti di cui alla successiva Parte II, Titolo II Capo II.

Art. 25. Interventi pertinenziali

1. Gli interventi pertinenziali, quali descritti all'art. 135, comma 2, lett. e), l.r. 10 novembre 2014, n. 65, costituiscono opere, manufatti e consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e non suscettibili di utilizzo autonomo e presentano le seguenti caratteristiche:

  • - accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
  • - non assumono autonomo valore di mercato.

2. Gli interventi di cui al precedente comma non comportano un incremento del carico urbanistico e necessitano dell'assenso di tutti i proprietari delle unità ricomprese nell'edificio principale.

3. Gli interventi pertinenziali che non presentino le caratteristiche specificate al precedente comma 1 sono identificati come "addizioni volumetriche" e disciplinate, ove consentite dal Regolamento urbanistico, dal precedente articolo 23 ("Addizioni volumetriche").

4. La realizzazione degli interventi pertinenziali di cui al presente articolo - ivi compresi quelli realizzabili in deroga alle disposizioni del Regolamento Urbanistico ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali - presuppone comunque il rispetto delle eventuali limitazioni e/o prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui alla Parte II, III, IV e V delle presenti norme. La tipologia, la struttura e la forma delle consistenze edilizie proposte e realizzate quali interventi pertinenziali devono essere comunque conformi e coerenti con la funzione dichiarata.

CAPO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 26. Interventi di manutenzione straordinaria con carattere di urgenza

1. In ipotesi eccezionali di comprovata necessità di eseguire - senza obiettiva possibilità di dilazione temporale - interventi di manutenzione straordinaria con carattere di urgenza sotto il profilo della sicurezza, è facoltà dell'avente titolo di iniziare i relativi lavori previa semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale. La comunicazione deve attestare i motivi dell'urgenza mediante idonea descrizione e documentazione fotografica.

2. Dopo la comunicazione, possono essere eseguiti i soli interventi edilizi necessari all'eliminazione della causa di pericolo.

3. Entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 1, l'avente titolo deve inoltrare all'Amministrazione Comunale la pratica edilizia relativa all'intervento iniziato in via d'urgenza: in difetto, le opere eseguite saranno ritenute poste in essere in assenza di titolo e troveranno applicazione le ordinarie misure sanzionatorie.

4. Prima dell'acquisizione dei relativi nulla-osta e/o atti di assenso comunque denominati, in forza dei quali si sia prodotta l'efficacia del relativo titolo abilitativo, gli interventi di manutenzione straordinaria eseguibili in via d'urgenza:

  • - non possono comportare modifiche esterne su immobili soggetti a vincolo paesaggistico;
  • - devono limitarsi a semplici opere provvisorie - o comunque facilmente reversibili senza danno al bene tutelato - ove riguardanti gli edifici sottoposti alla normativa di tutela dei beni culturali ai sensi del Titolo I della Parte Seconda del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", o comunque gli edifici e/o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico di cui alla Classe 1 ai sensi dell'art. 57 delle presenti norme.

Art. 27. Interventi e/o manufatti a carattere temporaneo

1. Costituiscono attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 136, comma 2 lettera c) della L.R. 65/2014 le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

2. È facoltà del Sindaco (o dell'Assessore delegato), per comprovati motivi di necessità e/o per esigenze di carattere pubblico o generale, di consentire la realizzazione di interventi e/o manufatti aventi carattere di temporaneità, facilmente reversibili, non conformi alla disciplina del Regolamento Urbanistico.

3. L'autorizzazione amministrativa a carattere temporaneo relativa agli interventi di cui al comma 2 deve indicare con precisione i termini temporali di efficacia, ed è comunque subordinata alla produzione di apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, e di idonee garanzie fidejussorie per la rimozione dei manufatti e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, cui deve provvedere a sua cura e spese l'interessato scaduti i termini dell'autorizzazione.

4. I manufatti temporanei, di cui al presente articolo, dovranno rispettare la distanza minima di mt. 5,00 dal confine e una volta rimossi, potranno essere nuovamente reinstallati con le stesse caratteristiche e localizzazione, soltanto se trascorsi sei mesi dalla data di rimozione, previa semplice richiesta di rinnovo del nulla osta.

Art. 28. Interventi ammissibili su edifici e/o consistenze edilizie legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria straordinaria

1. Alle consistenze edilizie e/o agli edifici esistenti legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria edilizia di carattere straordinario, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Parte II delle presenti norme in funzione della classificazione ad essi attribuita dal Regolamento Urbanistico, fatte salve le specifiche disposizioni, limitazioni e/o prescrizioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. In caso di contrasto con la disciplina di cui al Titolo III, Parte II, o con altre disposizioni contenute nelle presenti norme, si applicano le disposizioni più restrittive.

3. Non possono comunque eccedere la manutenzione straordinaria - previa esplicita rinuncia da parte dell'avente titolo al plusvalore derivante dalle opere realizzate - gli interventi su edifici, consistenze edilizie e/o manufatti oggetto di sanatoria straordinaria ricadenti nelle seguenti aree:

  • * aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori;
  • * fasce di rispetto stradale;
  • * aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune;
  • * aree cimiteriali;
  • * aree comunque destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.

4. Il volume (V) delle consistenze edilizie di cui al presente articolo realizzate successivamente al 31.12.1993 in aderenza o in sopraelevazione ad edifici per i quali il Regolamento Urbanistico consenta la realizzazione di incrementi volumetrici una tantum è portato in detrazione al dimensionamento degli incrementi stessi.

5. Ferme restando le limitazioni di cui ai commi precedenti, gli interventi sugli edifici, le consistenze edilizie e/o i manufatti di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono finalizzati:

  • * al miglioramento estetico e funzionale dei manufatti sanati, ai fini di un più armonico inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale di riferimento;
  • * al superamento di situazioni di degrado igienico, architettonico, ambientale, paesaggistico, anche mediante l'eliminazione di elementi dissonanti e/o consistenze incongrue, il contenimento della superficie coperta (S.c.), l'incremento delle superfici permeabili di pertinenza (S.p.p.).

6. Il Regolamento edilizio può dettare specifiche disposizioni in ordine ai materiali, alle finiture e alle modalità costruttive da osservare negli interventi urbanistico - edilizi.

7. Gli edifici, le consistenze edilizie e i manufatti legittimati mediante atti di sanatoria edilizia a carattere straordinario rilasciati dall'Amministrazione Comunale in applicazione di leggi statali o regionali emanate successivamente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

Art. 29. Interventi ammissibili su consistenze edilizie oggetto di sanzioni sostitutive della rimessa in pristino

1. Le consistenze edilizie che siano state oggetto di sanzioni amministrative sostitutive della rimessa in pristino, ai sensi degli artt. 200, comma 6 e 206, comma 2, L.R. 65/2014 e s.m.i., possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di interventi urbanistico edilizi sulla base della classificazione attribuita dal Regolamento urbanistico alla porzione legittima dell'edificio del quale costituiscono modifica o ampliamento.

2. Le consistenze edilizie di cui al comma 1 costituenti incremento di volume (V) rispetto alla porzione legittima dell'edificio sono portate in detrazione al dimensionamento degli incrementi volumetrici consentiti dal Regolamento urbanistico.

3. In ipotesi di interventi edilizi comportanti demolizione e ricostruzione del manufatto, le consistenze edilizie di cui al comma 1 costituenti incremento di volume (V) rispetto alla porzione legittima dell'edificio non possono essere oggetto di ricostruzione.

4. La realizzazione di interventi urbanistico - edilizi sulle consistenze di cui al presente articolo è consentita solo dopo l'integrale corresponsione all'Amministrazione Comunale dell'importo della sanzione pecuniaria.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04