Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 127. Aree interessate dalle previsioni del" Piano comunale di protezione civile"

1. L'area interessata dalle previsioni del vigente "Piano comunale di protezione civile" recepite dal Regolamento Urbanistico è individuata con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000. Tale area deve essere mantenuta permanentemente in condizioni idonee a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze organizzative delle unità di intervento ed ai provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l'assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.

2. Salvo diverse disposizioni del piano di cui al comma 1, nelle aree di cui trattasi possono essere esercitate tutte le attività consentite dal presente Regolamento Urbanistico, a condizione che non comportino:

  • * alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  • * realizzazione di consistenze edilizie;
  • * installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
  • * depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • * altre modifiche o trasformazioni in genere che comunque rechino pregiudizio o riducano l'efficacia delle previsioni contenute nel vigente "Piano comunale di protezione civile".

3. Le disposizioni di cui sopra si applicano nelle more dell'approvazione del "Piano di protezione civile".

Art. 128. Barriere architettoniche

1. Alle presenti norme è allegato il "Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche" (Allegato A) inerente la rilevazione e classificazione delle barriere architettoniche presenti in ambito urbano e sugli adeguamenti tecnici per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni.

2. Il censimento comprende l'analisi degli spazi pubblici ed una planimetria con l'individuazione delle zone della città da rendere accessibili attraverso la realizzazione di rampe dotate di pavimentazioni tattili Loges o altro.

3. Il censimento dovrà essere aggiornato ed eventualmente integrato sulla base degli interventi attuati e della realizzazione di nuove strutture di uso pubblico e di spazi comuni.

4. I tempi e le modalità di attuazione degli interventi saranno definiti nell'ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche.

5. I contenuti dell'Allegato A - "Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche" costituiscono la disciplina per il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 129. Installazione di strutture per lo spettacolo viaggiante

1. L'installazione di circhi equestri e/o di strutture per spettacoli viaggianti e attività di divertimento e simili è consentita, nel rispetto delle vigenti norme in materia, esclusivamente su aree di proprietà comunale, ricadenti nelle aree per servizi pubblici e di interesse comune.

2. La localizzazione delle suddette installazioni non deve risultare in contrasto con le norme regolamentari comunali, nonché con le specifiche disposizioni contenute nel vigente "Piano comunale di classificazione acustica".

3. L'Amministrazione Comunale può comunque negare l'autorizzazione all'installazione ove l'area prescelta non sia dotata di idonea accessibilità veicolare e/o di adeguati spazi di parcheggio in loco o nelle immediate vicinanze.

4. L'installazione non può protrarsi oltre il termine temporale assegnato dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento delle manifestazioni.

Art. 130. Attività e forme di utilizzazione in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal Regolamento Urbanistico

1. Fatte salve diverse disposizioni eventualmente dettate dalle presenti Norme per l'Attuazione (ivi comprese le "Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero" di cui all'Allegato PR05), gli edifici, le unità immobiliari e/o le aree legittimamente adibite all'esercizio di attività, o a forme di utilizzazione, che risultino in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal presente Regolamento Urbanistico, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

2. Le limitazioni di cui al precedente comma 1 si applicano a tutti gli interventi che non comportino la contestuale modifica della destinazione d'uso in adeguamento a quelle previste dal Regolamento Urbanistico.

Art. 131. Edifici non schedati - proposta di classificazione

1. Sugli edifici legittimi esistenti privi di una specifica scheda, nelle more dell'approvazione della medesima attraverso una variante semplificata di cui alla L.R. 65/2014 e s.m.i., sono possibili le seguenti trasformazioni:

  • - interventi fino alla ristrutturazione semplice;
  • - alla ricostruzione di rudere;
  • - ampliamento per la realizzazione di locali non computabili ai fini della s.u.l. nella dimensione massima del 20% del volume esistente legittimo.

Art. 132. Monitoraggio

1. Il Comune provvede al monitoraggio del Regolamento Urbanistico al fine di aggiornare, il quadro conoscitivo in relazione alle modifiche intervenute.

  • * verificare lo stato della progettazione ed attuazione degli interventi pubblici e privati negli ambiti strategici di completamento, recupero, riqualificazione e ripristino comunque denominati;
  • * programmare e selezionare gli interventi pubblici nel tempo e precisare le risorse economiche per la relativa realizzazione;
  • * redigere il bilancio degli interventi realizzati in relazione al dimensionamento previsto;

aggiornare, con le modalità di cui all'art. 2, comma 10, il quadro conoscitivo in relazione alle modifiche intervenute.

Art. 133. Disciplina transitoria nelle more di approvazione del Programma comunale degli impianti per le telecomunicazioni e radiotelevisivi

1. Nelle more di approvazione del nuovo Programma comunale per la realizzazione di impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazioni la disciplina rimane quella dello specifico Piano di settore denominato "Piano comunale per la telefonia mobile" approvato con DCC n. 37/2003.

2. In ogni caso, nelle more di approvazione del Programma comunale non è consentita l'installazione di impianti all'interno delle seguenti aree:

  • * nelle aree adiacenti a scuole, ospedali, case di cura strutture di accoglienza sociale ed edifici pubblici per un raggio di almeno 200 mt.;
  • * nel tessuto storico;
  • * sugli edifici di classe 1, 2 e 3.

3. Fatte salve le localizzazioni di cui al "Piano comunale per la telefonia mobile" approvato con D.C.C. n. 37/2003, non è altresì consentita la realizzazione di impianti e installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione all'interno delle seguenti aree di invarianza paesaggistico ambientale, così come perimetrate negli elaborati cartografici PR01aN, PR01aS, PR01bN, PR01bS su base C.T.R. in scala 1: 10.000 ed in un raggio di ml. 100 misurati a partire dal relativo perimetro:

  • * edifici e beni storico - architettonici e il patrimonio edilizio presente al 1954;
  • * infrastrutturazione ecologica;
  • * siti e percorsi di eccezionale apertura visiva e aree di eccezionale visibilità;
  • * in adiacenza o in prossimità di aree con sistemazioni agrarie storiche e di filari alberati individuati quali sistemi di invarianza paesaggistico ambientale.

4. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, la progettazione di interventi urbanistico - edilizi in prossimità di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione esistenti, è in ogni caso subordinata alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai valori limite e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo elettromagnetico.

Art. 134. Recepimento normativa del PAI Ombrone e PAI Arno

1. Sono recepite integralmente le norme del PAI Ombrone e PAI Arno.

Art. 135. Recepimento normativa del P.I.T.

1. Ai sensi del P.I.T. il presente atto di governo del territorio non consente, in ogni caso, nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di ml. 10 dal piede esterno dell'argine o in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali, individuati dal quadro conoscitivo del P.I.T.

2. Eventuali modifiche della disciplina regionale saranno recepite automaticamente senza necessita di apposita variante al presente R.U.

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Comune di radda in chianti

Norme tecniche di attuazione

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Comune di radda in chianti - variante al regolamento urbanistico

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PR07_var - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Comune di radda in chianti - variante al regolamento urbanistico

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Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04