Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 124. Procedimenti in itinere

1. Le norme del Piano di Protezione Civile, all'approvazione, prevarranno rispetto alle determinazioni e localizzazioni del presente Regolamento Urbanistico.

Art. 125. Aree sottoposte a Piani Attuativi già approvati o recepiti dalla strumentazione urbanistica generale previgente

1. Sono confermate e fatte salve - e possono pertanto trovare attuazione per le eventuali parti non ancora realizzate, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 2 - le previsioni dei Piani Attuativi approvati in applicazione delle previsioni del previgente P.R.G.C., con interventi già realizzati, in corso o in via di realizzazione alla data di adozione del Regolamento Urbanistico. A seguito dell'adozione del presente Regolamento Urbanistico le eventuali varianti a tali strumenti sono comunque subordinate alla verifica di conformità con le disposizioni del presente Regolamento Urbanistico. Sono altresì confermati e fatti salvi i contenuti degli strumenti complessi di programmazione attuativa approvati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico.

2. Sono recepite e riproposte dal Regolamento Urbanistico, con le necessarie modifiche e/o integrazioni, le previsioni della previgente strumentazione urbanistica riferite ai Piani Attuativi valutati e fatti salvi dal Piano Strutturale e non adottati al momento dell'adozione del R.U. Le relative perimetrazioni sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000. La disciplina riferita a ciascuna delle aree di completamento o di recupero è contenuta nelle rispettive "Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero" di cui all'allegato PR05.

3. Fermo restando quanto specificato ai commi 1 e 2, le previsioni degli altri Piani attuativi approvati e/o variati in data antecedente all'approvazione del previgente P.R.G.C. ed ancora vigenti alla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico sono confermate per le sole parti attuate. Nelle aree in cui tali strumenti urbanistici di dettaglio non hanno trovato attuazione si applicano direttamente le previsioni contenute nel Regolamento Urbanistico.

Art. 126. Attività agricole esistenti nelle aree urbane

1. Nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni dettate dal presente articolo sono ammessi la permanenza e l'esercizio di attività agricole aziendali o amatoriali esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico nelle aree urbane di cui all'art. 51 delle presenti norme.

1. Indipendentemente dai termini temporali stabiliti dal successivo comma 3, nelle aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune e nelle aree destinate a usi specialistici di cui agli artt. 62, 67 e 74 nonché nelle aree previste dalle schede normative quali aree a destinazione pubblica o di interesse pubblico la permanenza delle eventuali attività agricole esistenti è consentita solo fino all'attuazione delle previsioni urbanistiche ivi localizzate.

2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, nelle aree urbane è consentita la permanenza delle attività agricole aziendali esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico. Per tali attività non è consentita la realizzazione o l'installazione di annessi o manufatti di qualsivoglia tipologia fatto salvo quanto previsto dagli art. 64 e 65 per le aree disciplinate da tali norme. È tuttavia consentito il mantenimento e l'utilizzo di eventuali annessi agricoli stabili e serre fisse esistenti legittimati da titoli abilitativi di natura edilizia, nonché l'utilizzo di serre a copertura stagionale o pluri stagionale.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04