Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 99. Edifici rurali ad uso abitativo

1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, la costruzione di nuovi edifici rurali è disciplinata dalle leggi e regolamenti in materia.

2. Hanno titolo alla realizzazione di nuove residenze rurali le Aziende agricole in relazione alle esigenze abitative:

  • * dell'imprenditore agricolo professionale;
  • * dei familiari coadiuvanti e salariati fissi.

3. Non è consentito l'accorpamento di volumetrie tra Comuni anche contermini, né il trasferimento di queste.

4. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, è soggetta:

  • * all'approvazione da parte del comune del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, presentato esclusivamente da Aziende Agricole, dove si dimostri che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;

5. La nuova residenza agricola deve essere collocata nel pieno rispetto dei criteri insediativi di seguito indicati:

  • * ubicazione nel rispetto della viabilità territoriale e poderale esistente e con opere edilizie che garantiscano una continuità con le proprietà tipologiche e morfologiche dell'edilizia agricolo esistente;
  • * mantenimento, a seguito degli interventi edilizi, della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
  • * ubicazione dei nuovi interventi edilizi solo in prossimità dei nuclei poderali, se esistenti, e lungo strade esistenti, tanto che non sarà consentita l'apertura di nuove strade se non strettamente funzionali e di accesso ai fondi agricoli;
  • * predisposizione degli accorgimenti necessari alla riduzione degli impatti per i nuovi interventi da realizzare;
  • * rispetto della conformazione morfologica dei siti; in particolare i limiti superiori delle coperture non dovranno superare le linee di crinale o le vette dei poggi nelle aree collinari.
  • * dimostrazione della fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse e alle problematiche di natura idrogeologica;
  • * applicazione dei criteri costruttivi atti a ridurre i consumi ed i fabbisogni energetici.

6. Le dimensioni massime dell'abitazione agricolo sono di seguito determinate.

7. La volumetria massima dovrà comunque essere contenuta nei limiti dei mc 600 comprensiva di accessori; nel caso di aggregazione di più unità abitative potrà raggiungersi la volumetria massima di mc 1.000 per edificio, ammettendo anche più edifici da realizzare secondo i criteri insediativi di cui alla presente norma. È altresì possibile accorpare volumetrie per uso abitativo, con altre destinate ad annessi agricoli, purché rimangano ben differenziati funzionalmente i due utilizzi.

8. Nel caso di fondi edificati nei quali siano presenti più edifici, il nuovo edificio dovrà comunque inserirsi in modo organico nell'insediamento esistente e richiamarsi, nella sua localizzazione, ai rapporti esistenti fra l'edificio principale e i fienili, le stalle o i ricoveri già presenti nel fondo.

9. La forma architettonica del nuovo edificio dovrà essere il più possibile compatta, con facciate dove vi sia una prevalenza dei pieni sui vuoti, con finestre e porte disposte a distanze regolari.

10. La copertura dovrà essere a falde, realizzata con tegole marsigliesi o tegole e coppi, con pendenza tra il 25% e il 30%, con tetti a padiglione o a capanna con linea di colmo parallela al lato più lungo del manufatto e con sporgenze alla gronda massimo di ml 0,70.

11. Le finiture delle facciate saranno in intonaco civile o in muratura facciavista. È vietato l'uso di materiali plastici o al quarzo.

12. Gli infissi potranno essere realizzati in legno, in pvc tipo legno o in metallo, quest'ultimo purché verniciato.

13. Il sottotetto non potrà essere utilizzato a fini abitativi, ma solo per locali con destinazione di deposito occasionale con possibile realizzazione di un servizio igienico. Sono altresì ammessi affacci diretti verso l'esterno ma non le terrazze incassate nelle falde di copertura.

14. È ammessa la costruzione di scale esterne che dovranno essere realizzate con rampe aderenti all'edificio e con parapetto in muratura.

15. Le logge possono essere realizzate all'interno del corpo di fabbrica con una superficie non maggiore del 20% di quella utile abitabile, di profondità non maggiore di m 3.00, e su due soli lati della costruzione.

16. Possono essere realizzati pergolati le cui strutture potranno essere appoggiate e fissate alle pareti murarie esterne dei fabbricati. La superficie coperta di queste strutture non potrà essere superiore al 30% della superficie coperta dell'edificio a cui sono afferenti. Dovranno essere di forma rettangolare o quadrata con una profondità massima di ml 3.00, disposti parallelamente al massimo a due lati dell'edificio, con strutture totalmente lignea, non continue sui due lati.

17. È possibile la realizzazione di porticati disposti preferibilmente secondo l'asse della linea di colmo della copertura dell'edificio e con le superfici di cui al precedente comma. Essi potranno essere disposti parallelamente al massimo a due lati dell'edificio. Potranno avere struttura totalmente lignea oppure realizzata con pilastri di muratura facciavista o intonacata a sezione regolare, rettangolare o quadrata e con coperture a vista in legno o laterizio e rivestimento di tegole o coppi. La loro copertura non potrà in ogni caso sovrapporsi alla copertura dell'edificio a cui sono affiancati.

18. I nuovi edifici rurali ad uso abitativo devono essere realizzati con materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento all'edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed i fabbricati tradizionali nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con il P.I.E.R. e con il P.I.T., ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C.P.

Art. 100. Nuovi Annessi agricoli stabili

1. Gli annessi agricoli stabili sono costruzioni destinate in via esclusiva ad usi agricolo - produttivi o di supporto alle attività aziendali, ivi comprese quelle faunistico - venatorie, e prive di dotazioni idonee ad utilizzo abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo e sono regolamentati dalle leggi e regolamenti statali e regionali in materia.

2. È ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli per la corretta gestione e conduzione dell'azienda, previa dimostrazione della impossibilità di recuperare la funzionalità di strutture ed annessi esistenti.

3. La costruzione di nuovi annessi agricoli è regolamentata dalle leggi e regolamenti statali e regionali in materia.

4. Nel rispetto dei valori agrari, l'edificazione degli annessi e dei manufatti è consentita a condizione che non comporti rilevante modificazione della morfologia dei luoghi e non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo. È privilegiata la dislocazione degli stessi in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l'impegno di suolo per creazione viabilità ed altre strutture di servizio, evitando la frammentazione dei fondi ed il dislocamento incondizionato di edifici nel territorio aperto. In particolare, non è consentito posizionare nuovi annessi agricoli in posizioni di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari.

5. Non è consentito realizzare annessi agricoli all'interno delle aree sotto elencate:

  • * siti archeologici;
  • * aree interessate dalla infrastrutturazione ecologica di cui all'art. 40 delle presenti norme;
  • * aree boscate di cui all'art. 43 delle presenti norme;
  • * linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  • * fascia di 100 ml dal piede esterno dell'argine del fiume Pesa;
  • * negli ambiti di cui all'art. 42 delle presenti norme;
  • * fasce di rispetto cimiteriale.

6. I nuovi manufatti dovranno avere una S.u.l. non superiore ai 1.000 mq per quanto riguarda i fienili o gli annessi adibiti all'allevamento o ricovero del bestiame. I fienili potranno avere altezza massima di mt 6,00 in gronda, gli altri annessi un'altezza massima di m 5,00 in gronda; le stalle potranno avere altezza massima di mt 3,50 in gronda.

7. Nelle more della redazione del nuovo Regolamento edilizio gli annessi agricoli possono configurarsi, in tutto o in parte, come locali interrati o seminterrati, costituendo volumetrie computate in egual misura ai locali fuori terra.

8. Gli annessi agricoli devono essere di norma realizzati in prossimità di strade o viabilità vicinali o poderali esistenti, limitando al massimo la realizzazione di nuovi tracciati. È comunque fatta salva la facoltà dell'Amm.ne Comunale - in sede di valutazione dei progetti edilizi - di impartire indicazioni in senso diverso al fine di mitigare il più possibile l'effetto visivo generato dai nuovi annessi.

9. In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme regionali in materia di linee elettriche, in sede di progettazione di nuovi annessi agricoli deve essere tenuto conto degli eventuali corridoi infrastrutturali individuati per gli elettrodotti. Se previsti in prossimità di linee elettriche già esistenti, tali interventi devono in ogni caso garantire il rispetto del valore di qualità per il campo magnetico fissato dalla normativa vigente, anche con il ricorso ad opere di mitigazione e contenimento dell'intensità del campo magnetico stesso.

10. I nuovi manufatti devono essere ubicati al suolo rispettando l'andamento naturale dei terreni, conseguendo aggregazione significante con i fabbricati esistenti, evitando movimenti di terra che alterino sostanzialmente la struttura morfologica complessiva del sito.

11. Le nuove costruzioni devono essere realizzate in muratura o in legno, con materiali di finitura il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni a uso abitativo.

12. Gli infissi e le serrande devono essere in legno o in metallo verniciato di colore marrone verde o nero.

13. È ammessa la realizzazione di locali interrati per finalità produttive (cantine, depositi). L'accesso a tali locali dovrà essere assicurato mediante scale, rampe della larghezza massima di ml 4,00, ovvero montacarichi ubicati all'interno della proiezione a terra della superficie coperta dell'edificio.

14. La copertura dovrà essere a capanna o a padiglione con falde inclinate con una pendenza compresa tra il 25% e 30% e con un aggetto di gronda non superiore a ml 0,70. La copertura dovrà essere realizzata in tegole di laterizio o in lastre verniciate in colore rosso mattone prestampate collegabili, sia in metallo che in fibrocemento.

15. La volumetria è determinata moltiplicando la superficie coperta per l'altezza media definita dall'intradosso del solaio di copertura, ancorché siano presenti controsoffittature o elementi orizzontali.

16. Non possono essere realizzati loggiati e porticati; è ammessa la sola realizzazione di pergolati di superficie coperta non superiore al 30% di quella dell'annesso. Non sono ammesse pensiline ad eccezione di quelle a protezione dei vani porta, da realizzare con aggetto massimo di ml. 1,00, con larghezza pari a quella dei vani porta più ml. 0,30 per lato, coperte con lo stesso materiale della copertura dell'annesso.

17. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi della presente norma non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

18. La modifica della destinazione d'uso degli annessi agricoli stabili realizzati dopo l'entrata in vigore della L.R. 14.04.1995 n° 64 - con esclusione di quelli i cui lavori siano iniziati dopo l'entrata in vigore delle norme di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 03.01.2005 n° 1 - è ammessa allorché sia trascorso un periodo di almeno 30 (trenta) anni dalla data di ultimazione dei lavori.

19. Gli annessi agricoli devono essere realizzati con particolare riferimento all'edilizia sostenibile nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con il P.I.E.R. e con il P.I.T., ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C.P.

Art. 101. Manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti a P.A.P.M.A.A.

1. I manufatti aziendali non temporanei di cui all'art. 3 del DPGR 63R sono soggetti al rilascio di Permesso di Costruire, non sono computati tra i beni aziendali e non possono essere trasformati o riutilizzati per usi diversi da quelli dichiarati. Cessata la loro funzione devono essere rimossi pena l'applicazione dell'art. 196 della L.R. 65/2014.

2. I permessi rilasciati sono trasmessi ad ARTEA ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe regionale delle aziende.

Art. 102. Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A. o eccedenti le capacità produttive aziendali

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli minimi, di cui alle leggi e regolamenti in vigore, strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale è consenta per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli aventi complessivamente superficie coperta inferiore a 300 mq.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative relative alle attività di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La costruzione di nuovi annessi agricoli di cui al presente articolo è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. per una S.u.l. massima di 300 mq.;
  • b. sempreché l'azienda agricola mantenga in produzione terreni per superfici maggiori od uguali al 50% della superficie fondiaria di proprietà tramite atto d'obbligo unilaterale.
  • c. la costruzione di tali annessi non è consentita all'interno di:
  • * siti archeologici;
  • * aree interessate dalla infrastrutturazione ecologica di cui all'art. 40 delle presenti norme;
  • * aree boscate di cui all'art. 43 delle presenti norme;
  • * linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  • * fascia di 100 ml dal piede esterno dell'argine del fiume Pesa;
  • * negli ambiti di cui all'art. 42 delle presenti norme;
  • * fasce di rispetto cimiteriale.
  • d. per tipologie costruttive coerenti con i caratteri paesaggistici del territorio.

4. La costruzione di nuovi annessi agricoli deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda.

5. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo, in coerenza con i contenuti del P.I.E.R. e del P.I.T./P.P.R. della Regione Toscana, ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C.P. della Provincia di Siena, devono essere realizzati con materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento all'edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed i fabbricati tradizionali nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili.

6. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli esercitanti in via prevalente una delle seguenti attività:

  • a. allevamento intensivo di bestiame (15 mq. a capo);
  • b. trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  • c. allevamento di fauna selvatica;
  • d. cinotecnica;
  • e. allevamenti zootecnici minori.

7. Per le attività di cui alle lettere (b, (c, (d, ed (e, del precedente comma, la dimensione massima dei nuovi annessi non potrà superare i 150 mq. di S.u.l.

Art. 103. Installazione di manufatti aziendali temporanei e di serre

1. I manufatti aziendali temporanei sono manufatti realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie la cui installazione è consentita agli imprenditori agricoli per lo svolgimento delle attività agricole

2. Le serre sono manufatti finalizzati alla produzione agricola o florovivaistica, costituiti da componenti in tutto o in parte trasparenti, atte a consentire il passaggio della luce e la protezione delle colture dagli agenti atmosferici, attraverso una separazione, totale o parziale, dall'ambiente esterno.

3. L'installazione dei manufatti in oggetto è consentita con le modalità e secondo le disposizioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore.

4. L'installazione per periodi superiori a due anni di serre e di altri manufatti per lo svolgimento delle attività agricole è consentita agli imprenditori agricoli previa presentazione di SCIA di cui all'art. 135 della L.R: 65/2014 e s.m.i. corredata della documentazione specificata al comma 3 e 4 dell'art.2 del DPGR 63/2016."

Art. 104. Annessi agricoli reversibili per la coltura amatoriale o per piccole produzioni agricole

1. Gli annessi agricoli reversibili destinati all'agricoltura amatoriale o per piccole produzioni sono normati dalle leggi e regolamenti in vigore e possono essere costruiti:

  • a. interamente in legno o altri materiali leggeri, ancorati al suolo senza opere di fondazione, basamenti e/o opere permanenti in muratura;
  • b. con materiali tradizionali tipici della zona, purché l'intervento non comporti opere di fondazione invasive e di difficile rimozione.

2. Gli annessi agricoli reversibili hanno esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli e di ricovero animali, e sono privi di dotazioni idonee ad utilizzo, tassativamente vietato, abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

3. L'installazione di annessi agricoli reversibili è consentita, in ogni caso previa demolizione delle eventuali consistenze abusive esistenti:

  • a. se non sussistono sul fondo costruzioni stabili legittime utilizzabili allo stesso scopo;
  • b. se sul fondo è presente una costruzione stabile legittima di dimensioni inferiori a quelle massime consentite ai sensi del successivo comma 8 dalla superficie utile lorda (S.u.l.) dell'annesso agricolo reversibile deve essere detratta la superficie utile lorda (S.u.l.) della costruzione stabile legittima già presente;
  • c. Il posizionamento dell'annesso deve limitare al massimo l'impatto paesaggistico complessivo.

4. Il posizionamento dell'annesso deve essere contestualizzato con l'assetto agrario esistente.

5. I soggetti abilitati all'installazione degli annessi agricoli di cui al presente articolo sono:

  • a. gli operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero, ovvero privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo;

6. La superficie degli annessi agricoli non può comunque superare i 40 mq di S.u.l. compresa la superficie eventualmente occupata da tettoie.

7. In caso di trasferimenti parziali dei fondi l'installazione degli annessi di cui al presente articolo sarà consentita solo se trascorsi dieci anni successivi dal frazionamento; sono fatte salve le disposizioni normative vigenti al momento del frazionamento.

8. L'installazione degli annessi di cui al presente articolo è soggetta a atto abilitativo, previa presentazione di una istanza e di un progetto che dimostri la effettiva necessità delle realizzazioni e le finalità ad esse correlate.

9. Non è ammessa l'installazione qualora l'Amministrazione abbia già rilasciato, al titolare e/o sul fondo, una concessione per la realizzazione di un annesso per lo svolgimento dell'attività agricola a titolo amatoriale.

10. La realizzazione del nuovo annesso è consentita, previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà. L'atto d'obbligo dovrà contenere anche:

  • a. l'impegno a mantenere in ordinaria coltivazione i terreni cui l'annesso è riferito;
  • b. l'impegno alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo, fondo ovvero in caso di modifica dell'assetto colturale del fondo stesso ovvero nel caso che vengano meno i minimi previsti dalle precedenti tabelle;
  • c. le relative forme di garanzia;
  • d. la verifica di conformità alle norme generali e del presente regolamento.

11. L'atto d'obbligo unilaterale contiene

* la specificazione degli interventi di sistemazione ambientale tesi al mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché alla tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;

* l'inalienabilità degli annessi di cui al primo comma separatamente dall'intera superficie di proprietà.

Art. 105. Manufatti precari

1. I manufatti precari sono strutture leggere - diverse dagli annessi agricoli reversibili necessari per utilizzazioni di breve durata strettamente legati all'attività agricola aziendale o alla stagione venatoria e che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • a. non alterano in modo permanente il terreno su cui vengono installati, né i suoi caratteri storicizzati (non presuppongono cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, manomissioni delle sistemazioni idraulico-agrarie storiche o tradizionali, alterazioni al sistema drenante superficiale, etc.);
  • b. risultano semplicemente appoggiati sul terreno o, eventualmente, ancorati ad esso, senza opere di fondazione, basamenti e/o opere permanenti in muratura;
  • c. sono adibiti a deposito, protezione o ricovero temporaneo di cose e/o animali, o ad usi connessi alla stagione venatoria, nonché alla eventuale vendita diretta di prodotti aziendali;
  • d. sono realizzati in legno o altri materiali leggeri;
  • e. la durata della loro installazione deve essere comunque inferiore ad un anno.
  • a. sono privi di dotazioni idonee ad utilizzo, tassativamente vietato, abitativo, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

2. L'installazione dei manufatti precari per lo svolgimento dell'attività agricola è consentita, previa comunicazione al Comune e in coerenza con il P.T.C.P. e con il P.I.T.

3. L'installazione dei manufatti precari è ammessa solo a condizione che nel fondo agricolo non esistano già costruzioni stabili o temporanee utilizzabili allo stesso scopo e che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano rimosse.

4. Ove perdurino le esigenze produttive e/o venatorie, i manufatti precari, previa ulteriore comunicazione, possono essere:

  • a. mantenuti per un tempo complessivo comunque non superiore ad un anno;
  • b. reinstallati, previa rimozione, anche in parti diverse della superficie aziendale, se è decorso il termine annuale. La nuova installazione non può avere durata superiore a un anno. È fatta salva la facoltà, in esito alla doverosa rimozione, di riproposizione della comunicazione.

5. È consentita la realizzazione di "Punti Vendita aziendali" realizzati in forma di tettoia o chiosco aperto in legno, a carattere essenzialmente stagionale, finalizzati allo sviluppo delle attività commerciali di filiera corta, ove le aziende possono, a seguito delle acquisizioni delle autorizzazioni sanitarie necessarie, procedere alla esposizione e vendita dei prodotti semplici e/o trasformati in accordo con le normative di settore.

  • * Il punto vendita, di dimensione non superiore a 20 mq, potrà essere realizzato anche in terreni estranei all'azienda, purché detenuti con titolo legittimo, avrà carattere stagionale o pluri stagionale, comunque per una permanenza non superiore a 12 mesi, dopodiché andrà rimosso.
  • * Il posizionamento del punto vendita aziendale dovrà rispettare le norme di sicurezza del codice della strada.
  • * La realizzazione dei punti vendita, comprese le caratteristiche degli stessi, è soggetta a comunicazione al Comune.

6. Per i manufatti precari ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono comunque fatte salve le competenze degli enti ed organismi preposti.

7. Non è consentito realizzare manufatti precari all'interno delle aree sotto elencate:

  • * siti archeologici;
  • * aree interessate dalla infrastrutturazione ecologica di cui all'art. 40 delle presenti norme;
  • * aree boscate di cui all'art. 43 delle presenti norme;
  • * linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  • * fascia di 100 ml dal piede esterno dell'argine del fiume Pesa;
  • * negli ambiti di cui all'art. 42 delle presenti norme;
  • * fasce di rispetto cimiteriale.

Art. 106. Interventi sul patrimonio edilizio esistente in territorio agricolo con destinazione d'uso agricola

1. Fatte salve le ulteriori limitazioni desumibili dal precedente Titolo I in relazione ai diversi sistemi e sub sistemi, sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso agricola sono ammessi gli interventi indicati al Titolo III, Parte II sulla base della classificazione attribuita a ciascun edificio dagli elaborati cartografici PR02N e PR02S su base C.T.R. in scala 1: 10.000, con le precisazioni ed integrazioni contenute nei successivi commi. In caso di contrasto tra le norme del presente articolo e quelle del Titolo III, Parte II si applicano le disposizioni più restrittive.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo dovranno conservare quanto più possibile i caratteri architettonici e decorativi storici degli edifici, evitando la loro alterazione formale e materica. La conservazione avverrà prioritariamente attraverso la manutenzione e la sostituzione di parti rovinate. La sostituzione e il rinnovo dovranno avvenire con forme, materiali e modalità costruttive della cultura locale secondo forme semplici e a disegno regolare, evitando tuttavia ogni mimetismo e ogni riproposizione in stile. Tali interventi sono ammessi in assenza di P.A.P.M.A.A. e sempre che non comportino mutamento di destinazione d'uso agricola.

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono rispettare le seguenti limitazioni:

  • * le nuove scale esterne devono essere realizzate secondo i tipi tradizionali e con il parapetto in muratura;
  • * la modifica della distribuzione delle aperture sui fronti esterni non deve alterare sensibilmente il rapporto tra pieni e vuoti sulle facciate dove esiste una prevalenza dei pieni sui vuoti,
  • * sono vietate, per le abitazioni, avere finestre a nastro e la dimensione delle aperture deve essere maggiore in altezza che in larghezza;
  • * è ammessa la creazione di loggiati o porticati compresi nell'involucro esistente e la cui superficie non deve essere superiore al 20% della superficie utile del piano;
  • * è ammessa la realizzazione di pergolati le cui strutture potranno essere appoggiate e fissate alle pareti murarie esterne dei fabbricati, senza alcun incastro nella muratura esistente. La superficie coperta di queste strutture non potrà essere superiore al 30% della superficie coperta dell'edificio a cui sono afferenti. Devono essere di forma rettangolare o quadrata con una profondità massima di ml 3.00, disposti parallelamente al massimo a due lati dell'edificio, con strutture totalmente lignea;
  • * ad esclusione degli edifici di classe 1, 2 e 3 è ammessa la realizzazione di porticati disposti preferibilmente secondo l'asse della linea di colmo della copertura dell'edificio e con le medesime superfici dei pergolati. Essi devono essere disposti parallelamente al massimo a due lati dell'edificio. Devono avere struttura totalmente lignea ovvero realizzata con pilastri di muratura facciavista o intonacata a sezione regolare, rettangolare o quadrata e con coperture a vista in legno o laterizio e rivestimento di tegole o coppi. La loro copertura non può in ogni caso sovrapporsi alla copertura dell'edificio a cui sono affiancati;
  • * non è ammesso l'inserimento di nuovi balconi aggettanti o terrazze che non siano coperte a tetto;
  • * non sono ammesse terrazze ricavate nelle falde del tetto;
  • * non sono ammesse pensiline ad eccezione di quelle a protezione dei portoni degli edifici abitativi, da realizzare con aggetto massimo di ml. 1,00, con larghezza pari a quella dei portoni più ml. 0,30 per lato, coperte a tegole di laterizio.
  • * la sostituzione di coperture piane con coperture a capanna o a padiglione è ammessa a condizione che non determini incremento di volumetria. La nuova copertura deve avere la stessa inclinazione di quelle già esistenti nello stesso organismo edilizio oppure un'inclinazione compresa tra il 25% e il 30% se isolate; il manto di copertura dovrà essere in tegole o in coppi. Si precisa che l'innalzamento della quota di imposta della falda non verrà considerato come ampliamento volumetrico ove la distanza massima sui muri perimetrali tra l'estradosso dell'ultimo solaio abitabile e l'intradosso della falda inclinata di copertura sia contenuta nei cm. 30;
  • * il sottotetto non può essere utilizzato a fini abitativi ma solo per locali con destinazione di deposito occasionale con possibile realizzazione di un wc, senza alterazione della copertura esistente.

4. Nei soli edifici di classe 4, 5 e 6 sono ammessi interventi di sostituzione edilizia. Tali interventi sono soggetti alle seguenti limitazioni:

  • * gli edifici ricostruiti seguono, nella realizzazione, le indicazioni contenute all'art. 97 per le nuove abitazioni e all'art. 98 per i nuovi annessi;
  • * l'edificio ricostruito deve insistere, per lo meno in parte, sull'area di sedime dell'edificio preesistente, fatti salvi gli spostamenti necessari al rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada e di eventuali vincoli di inedificabilità assoluta posti eventualmente sull'area interessata.

5. Nei soli edifici di classe 4, 5 e 6 sono ammessi interventi di trasferimento, mediante demolizione e ricostruzione, di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc, di volume ricostruito. Tali interventi devono rispettare i seguenti limiti:

  • * gli interventi di ricostruzione devono essere indirizzati alla ricomposizione di un'unitarietà formale cercando di rendere maggiormente leggibile la struttura originaria;
  • * i nuovi volumi devono comunque essere coerenti con le caratteristiche architettoniche e i materiali di finitura del volume preesistente, devono avere facciate con prevalenza dei pieni sui vuoti, con finestre e porte poste a distanza regolare e di dimensioni uguali tra loro, con infissi in legno o metallo purché verniciato. La copertura deve essere a falde con tegole o coppi;
  • * negli edifici di classe 3 che hanno mantenuto invariate e leggibili le caratteristiche originarie, le opere di demolizione e ricostruzione devono comunque comportare la ricomposizione dell'unità formale di tutto l'edificio rispettando le prescrizioni contenute nel presente articolo;
  • * nella demolizione e ricostruzione ex novo di interi edifici, questi seguono, nella realizzazione, le indicazioni per i nuovi annessi e per le nuove abitazioni di cui agli artt. 97 e 98.

6. Per i soli edifici di classe 4, 5 e 6 sono ammessi, anche unitamente agli interventi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, interventi di ampliamento una tantum secondo i seguenti limiti:

  • * per le abitazioni rurali: ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 mc purché tale intervento non comporti aumento delle unità abitative. Lo stesso dovrà rispettare i criteri per le nuove residenze rurali di cui all'art. 97 presente regolamento;
  • * per gli annessi agricoli: ampliamento "una tantum" fino ad un massimo di 300 mc, comunque nei limiti del 10% del volume esistente. Tale intervento dovrà rispettare i criteri per i nuovi annessi agricoli di cui di cui all'art. 98 del presente regolamento.

7. Gli interventi di ampliamento volumetrico dovranno tendere a una regolarizzazione della forma complessiva dell'edificio.

8. Gli interventi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 sono ammessi in assenza di P.A.P.M.A.A. sempre che non comportino mutamento di destinazione d'uso agricola

9. Su tutti gli edifici sono consentiti interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili.

10. Sui soli edifici agricoli classificati 6 facenti parte di aziende con superfici uguali o superiori ai minimi di cui all'art. 86 sono altresì ammessi, previa approvazione di un P.A.P.M.A.A., i seguenti interventi:

  • a. ristrutturazione urbanistica;
  • b. trasferimento, mediante demolizione e ricostruzione, di volumi oltre i limiti del 10% del volume dei fabbricati aziendali, oltre 600 mc e fino a 1800 mc di volume ricostruito, anche con aumento delle superfici utili o delle unità abitative agricole;
  • c. per le sole abitazioni agricole facenti parte di aziende di elevata e media capacità produttiva: interventi di ampliamento del volume abitativo esistente fino a 50%, per edifici di volumetria superiori a mc. 300 e fino al 75% per edifici di volumetria inferiore a mc. 300;

11. per gli annessi agricoli facenti parte di aziende di elevata e media capacità produttiva: oltre agli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b), interventi di ampliamento della superficie coperta nel rispetto dei limiti dimensionali fissati per la nuova edificazione di annessi agricoli;

12. per gli annessi esistenti di dimensioni superiori a quelle ammesse per la nuova edificazione è possibile un incremento del volume esistente compreso fino al 30%.

13. In caso di interventi di frazionamento resta fermo il limite dimensionale dei mq. 65 minimi previsti dalle presenti norme.

14. Sugli edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzione superficie fondiarie minime superiori a quelle previste dalla legge è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso, solo ove venga dimostrata mediante approvazione di P.A.P.M.A.A., la non necessità dei detti edifici alla conduzione del fondo e sempre che non ostino impegni contrari assunti con l'Amministrazione in forza di atti convenzionali o atti unilaterali d'obbligo.

15. Per gli edifici rurali che fanno parte di aziende inferiori ai minimi e che hanno già perso o che perderanno la funzione agricola il mutamento di destinazione d'uso è ammesso alle condizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore. I relativi progetti edilizi devono prevedere la individuazione delle relative aree pertinenziali. In tutti i casi sono previsti gli interventi di sistemazione ambientale richiesti dalla legge.

16. Il mutamento dovrà avvenire in una delle destinazioni ammissibili. Il mutamento di destinazione verso la ricettività alberghiera sarà subordinato alla sottoscrizione di apposito atto unilaterale d'obbligo con impegno al mantenimento della destinazione d'uso per non meno di venti anni.

17. Gli interventi di mutamento di destinazione d'uso possono essere accompagnati anche dalla esecuzione di opere edilizie ammesse sull'edificio ai sensi dei precedenti commi.

18. Gli edifici adibiti ad annessi agricoli realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento urbanistico non possono essere oggetto di mutamenti di destinazione d'uso funzionali.

19. Gli edifici rurali, a qualunque utilizzo destinati, sia oggetto di condono che di sanatoria, non possono essere soggetti a cambio della destinazione d'uso, ancorché non più facenti parte di aziende agricole.

20. A servizio degli edifici esistenti, possono essere inoltre realizzati gli interventi sulle superfici accessorie previsti dalla classificazione dell'edificio:

  • a. locali interrati o seminterrati destinati a cantine, come definite e disciplinate dal Capo II, Titolo I, Parte I delle presenti norme, purché localizzati entro la proiezione dell'edificio soprastante;
  • b. volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche. Tali volumi devono essere localizzati entro la proiezione dell'edificio soprastante, salvo eccezionali e comprovate ipotesi motivate dal rispetto delle vigenti norme di sicurezza. È fatto salvo quanto disposto all'art. 112 riguardo ai vani tecnici relativi alle piscine.

21. Gli interventi di cui sopra non devono in nessun caso prevedere la realizzazione di rampe di accesso o l'alterazione del profilo morfologico dei terreni.

Art. 107. Interventi sul patrimonio edilizio esistente in territorio agricolo con destinazione d'uso non agricola

1. Sugli edifici esistenti aventi destinazione non agricola sono ammessi gli interventi previsti dalla classificazione dell'edificio.

2. Gli interventi di cui alle precedenti lett. c) d) ed e) possono comportare un incremento massima di un'unità abitativa aggiuntiva a quelle esistente al momento di entrata in vigore del presente piano. Le unità abitative dovranno in ogni caso avere una superficie non inferiore a 65 mq.

3. Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione produttiva è ammesso un incremento, una tantum, nelle misure di cui al Capo I del Titolo III delle presenti norme. Tale ampliamento è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo con il quale l'interessato si impegna, per un periodo di almeno 20 anni, a mantenere la destinazione d'uso in relazione alla quale si è ottenuto l'incremento di superficie una tantum.

4. Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione residenziale è ammesso un incremento della S.u.l. nelle misure di cui al Capo I del Titolo III delle presenti norme, calcolata al netto di precedenti ampliamenti una tantum. Nel caso in cui l'edificio fosse stato oggetto di precedenti ampliamenti sarà possibile usufruire di questo ampliamento nella misura in cui producesse una differenza positiva tra i due incrementi.

5. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, il riutilizzo per scopi non agricoli di manufatti costituenti edifici secondari con volume (V) inferiore a mc 400 può comportare la realizzazione di una sola unità immobiliare per edificio. Al di sopra di tale soglia volumetrica si applicano i limiti minimi di superficie per unità immobiliare dettati dall'art. 56, comma 9.

6. Sugli edifici diruti sono consentiti gli interventi di cui alla L.R. 65/2014 e ss.mm. ii.

Art. 108. Edifici esistenti a destinazione produttiva in territorio agricolo

1. Sono le parti degli insediamenti di formazione anche recente nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi appartenenti al sistema del territorio rurale, costituiti da una serie di edifici per insediamenti produttivi anche agricoli, adibiti ad attività di trasformazione, conservazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti anche agricoli nonché per servizi artigianali compatibili anche con le funzioni agricole del contesto di appartenenza.

2. Per gli edifici di classe 5 e 6 con destinazione produttiva è ammessa la riorganizzazione degli assetti esistenti mediante sportello unico per le attività produttive, con le procedure di cui all'art. 35 della L.R. 65/2014 e s.m.i. La suddetta procedura può prevedere interventi fino alla sostituzione edilizia, nonché incrementi di S.u.l. pari al 40%.

3. Negli interventi che comportano una modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, deve essere assicurata la coerenza architettonica dell'edificio ed il suo corretto rapporto con le altre costruzioni realizzate in forza del piano attuativo.

4. Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione produttiva è ammessa una addizione volumetrica purché compatibile con la classificazione attribuita all'edificio, previa sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo con il quale l'interessato si obbliga a mantenere, per un periodo di almeno 20 anni, la destinazione d'uso dell'immobile.

Art. 109. Interventi di sistemazione ambientale

1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l'insieme delle opere di riqualificazione da attuarsi su terreni ad uso agricolo costituenti aree di pertinenza - di dimensioni non inferiori a un ettaro - di edifici che hanno mutato o sono soggetti a procedimenti in itinere sottesi al cambio della destinazione d'uso agricola.

2. Tali interventi devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle invarianti strutturali e delle risorse naturali e/o essenziali esistenti nelle aree interessate, concorrendo in tal modo al presidio e alla conservazione degli assetti agrari e ambientali. A tale fine non è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici a terra.

3. Il relativo progetto costituisce parte integrante della apposita convenzione, da stipularsi obbligatoriamente nei seguenti casi:

  • a. per interventi che comportino la modifica della destinazione d'uso di edifici agricoli;
  • b. per interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi su immobili con destinazione d'uso non agricola.

4. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale, da elaborarsi a cura di professionisti abilitati, devono prioritariamente prevedere opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica. Essi riguardano esclusivamente le aree di pertinenza dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, appositamente individuate dal progetto edilizio correlato.

5. Lo scomputo degli specifici oneri, previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio agricolo, è consentito solo a fronte di interventi di rilevanza pubblica o di interesse pubblico e/o generale, quali:

  • c. il recupero e la conservazione delle sistemazioni idraulico - agrarie di impianto storicizzato;
  • d. la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di strade vicinali normalmente aperte al passo pubblico;
  • e. la manutenzione di percorsi pedonali aperti al pubblico;
  • f. la tutela dei manufatti di rilevanza storico - culturale o testimoniale;
  • g. la tutela delle formazioni arboree decorative, nonché delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;
  • h. il recupero, anche attraverso operazioni di reimpianto, di fasce arborate - arbustate di valenza naturalistica al fine di accrescere la biodiversità di ambiti agricoli intensamente coltivati;

6. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale devono essere corredati dalla seguente documentazione minima:

  • a. relazione tecnica di progetto;
  • b. riporto cartografico su catastale in scala minima 1:2.000 e su topografico in scala minima 1: 5.000 della ubicazione delle opere;
  • c. particolari costruttivi per opere edilizie e murature in scala minima 1:500;
  • d. sezioni e piani quotati per le opere che prevedono movimenti di terreno;
  • e. documentazione fotografica dei luoghi prima degli interventi con riprese da punti noti;
  • f. computo metrico estimativo redatto su prezzari ufficiali.

7. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo relativo agli interventi urbanistico edilizi da attuarsi sul fabbricato di riferimento è in ogni caso subordinata alla stipula di una apposita convenzione, con idonee garanzie fideiussorie circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto.

8. Al termine dei lavori, al fine di ottenere lo svincolo della polizza fidejussoria, il titolare dell'autorizzazione deve presentare, a firma di professionista abilitato:

  • * relazione finale di asseveramento, con documentazione fotografica, attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto iniziale;
  • * elaborati cartografici alle scale di cui sopra;
  • * computo metrico a consuntivo.

9. Nel caso di aree di pertinenza inferiori all'ettaro non si dà luogo alla sottoscrizione della convenzione, o dell'atto d'obbligo, e sono previamente corrisposti specifici oneri stabiliti dal Comune e connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo e in misura comunque non inferiore a alla quota massima stabilita per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima stabilita per gli interventi di nuova edificazione.

10. Gli interventi interferenti con il SIC Monti del Chianti dovranno perseguire gli obiettivi e le misure di conservazione individuati dal D.G.R. 644/2004 e dal D.G.R. 1223/2015.

Art. 110. Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.)

1. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (di seguito P.A.P.M.A.A.) contiene gli elaborati previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio agricolo, la definizione motivata e la descrizione specifica delle opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica previste nella superficie aziendale, in coerenza con i contenuti statutari e strategici del vigente Piano Strutturale, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014 e suo Regolamento di attuazione D.P.G.R. 63/R/2016.

2. Gli interventi interferenti con il SIC Monti del Chianti dovranno perseguire gli obiettivi e le misure di conservazione individuati dal D.G.R. 644/2004 e dal D.G.R. 1223/2015.

Art. 111. Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) con valore di Piano Attuativo

1. Il P.A.P.M.A.A. assume valore di Piano Attuativo nei casi in cui prevede:

  • * nuova edificazione o cambio di destinazione pari o superiori a 600 mc, ove interessanti, anche parzialmente, aree soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
  • * nuova edificazione o cambio di destinazione pari o superiori a 1.200 mc. nel caso di aree non vincolate paesaggisticamente;
  • * in ogni caso, se interessanti i beni enumerati all'art. 45 delle presenti norme;
  • * nuova edificazione con realizzazione di unità abitative rurali;

2. Nei casi di cui al comma 1, la documentazione prevista dagli artt. 74 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e art. 7 D.P.G. 63/R/2016 è integrata dagli elaborati planivolumetrici, dalle norme di attuazione, nonché dagli altri elaborati richiesti per gli strumenti urbanistici di dettaglio. Tale documentazione è predisposta da professionisti abilitati per le rispettive competenze.

3. Il dimensionamento della nuova edificazione prevista dal P.A.P.M.A.A. è determinato in base al prioritario criterio di ampliamento o recupero delle consistenze legittime esistenti.

4. Il P.A.P.M.A.A. con valore di Piano Attuativo:

  • * individua gli edifici da realizzare in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, volumi e superfici utili, tipologia, caratteristiche costruttive e porzioni dell'azienda cui ciascun edificio è riferito;
  • * definisce le modalità di razionalizzazione dell'uso delle acque potabili e per uso irriguo attraverso corrette modalità di captazione e/o di uso dei pozzi e delle sorgenti secondo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali;
  • * prevede, ove possibile, la realizzazione di reti idriche duali, anche attraverso la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche.

5. I P.A.P.M.A.A. con valore di Piano Attuativo definiscono le modalità atte a razionalizzare l'uso delle acque - potabili e per uso irriguo (attraverso corrette modalità di captazione e/o di uso dei pozzi e delle sorgenti secondo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali) - e di norma devono prevedere la realizzazione di reti idriche duali, anche attraverso la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche.

Art. 112. Disciplina di impianti per animali da affezione, canili e ricovero di equini.

1. Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo i concentramenti di cani in numero superiore a 5 soggetti adulti e di gatti in numero superiore a 10 capi adulti.

2. Le attività inerenti la cinotecnica sono esercitate da imprenditori agricoli che potranno realizzare e/o recuperare volumetrie allo scopo destinate nel rispetto di quanto indicato nelle norme del presente Titolo per gli annessi agricoli.

3. Per l'attività di pensione, ricovero, spazi per commercio o addestramento degli animali domestici, non equiparabile alla attività agricola, devono essere utilizzate esclusivamente volumetrie esistenti e non è consentita la realizzazione di nuove volumetrie.

4. È altresì ammessa la realizzazione, nel territorio agricolo, di ricoveri per equini detenuti a scopo amatoriale. Il relativo progetto deve evidenziare le strutture da realizzare, la loro ubicazione ed i materiali costruttivi nel rispetto di quanto segue:

  • * il materiale da costruzione è in legno;
  • * i ricoveri potranno ospitare fino ad un massimo di sei cavalli adulti.
  • * il richiedente dovrà sottoscrivere apposito atto unilaterale d'obbligo con cui si impegna a rimuovere le strutture al cessare delle esigenze per cui sono state autorizzate.

Art. 113. Piscine ed altre opere autonome a corredo degli edifici

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistico - edilizia incidenti sulle risorse essenziali del territorio le opere autonome a corredo di edifici comportanti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate a titolo esemplificativo:

  • * piscine;
  • * campi da tennis;
  • * campi da calcetto;
  • * maneggi.

2. È consentita la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo (piscina, o campo da tennis, o maneggio, o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso privato) per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Una seconda opera autonoma di corredo è consentita solo nel caso di complessi edilizi unitari il cui volume totale risulti superiore a mc 3.000. Sono da considerarsi 'complessi edilizi unitari':

  • * i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui di origine coeva e/o legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati;
  • * i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui, non legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ma con evidenti relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico.

3. In ipotesi di pluralità di proprietari è richiesto esplicito atto di assenso da parte di tutti gli aventi titolo.

4. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:

  • * non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato da allegare al progetto);
  • * non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  • * si mostrino coerenti con la semiologia dei luoghi rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.);
  • * non prevedano volumetrie che fuoriescano sensibilmente dal profilo originario del terreno, ad eccezione del superamento di piccoli dislivelli di terreno;
  • * garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  • * usufruiscano di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico;
  • * prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.

5. In deroga a quanto previsto dall'art. 115 del Regolamento edilizio vigente, la superficie massima delle piscine, (superficie netta della vasca) è:

  • * ad uso privato, pari a mq 100;
  • * a servizio dei complessi agrituristici, pari a mq 150;
  • * a servizio delle strutture turistico - ricettive, pari a mq 200.

6. La profondità massima consentita è pari a ml 2,00. Il vano tecnico deve essere interrato ed avere una superficie utile lorda (S.u.l.) strettamente necessaria a contenere le strumentazioni occorrenti al funzionamento della piscina, rispettando le norme ed i regolamenti in materia, con una altezza tra pavimento e intradosso del solaio di copertura non superiore a ml 2,20. Il ciclo idraulico deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale.

7. La piscina deve presentare colore di rivestimento interno intonato all'ambiente circostante, con preferenza per i verdi e le terre ed esclusi in ogni caso l'azzurro, il verde - azzurro, il turchese e l'acquamarina. La pavimentazione dei rivestimenti esterni deve essere in cotto e/o pietra locale.

8. I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 4,00 ml.

9. Il fondo dei campi da tennis deve essere realizzato in terra battuta o in erba.

10. I maneggi ad uso privato sono ammessi solo all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica, e devono essere recintati esclusivamente con staccionate in legno di altezza adeguata.

11. Ogni intervento consentito, sotto il profilo della coerenza paesaggistica e della qualità architettonica, deve essere conforme ai contenuti del P.I.T ed in particolare della scheda di paesaggio Ambito 10 del Chianti.

12. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:

  • a. da uno studio di inserimento (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
  • b. dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
  • c. da una relazione geologico - tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

Art. 114. Recinzioni

1. Ai fini della tutela e della valorizzazione del paesaggio, e della protezione delle colture di pregio, nel territorio rurale sono consentite nuove recinzioni, di altezza massima complessiva non superiore a 1.80 m., e realizzate con pali in legno e rete metallica a maglia larga o cavi elettrificati nel rispetto dei seguenti criteri:

  • a. limitare l'accorpamento dei campi coltivati;
  • b. impedire di introdurre caratteri urbani all'interno dei paesaggi agrari, quali recinzioni con muretti, cancellate ecc, siepi topiarizzate (geometriche) con specie arbustive invasive e decontestualizzate, in particolare a delimitazione delle proprietà private (anche se di insediamenti recenti).

2. Le recinzioni devono garantire il mantenimento dell'accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale e la fruizione collettiva del paesaggio. In caso di recinzioni di perimetro superiore a 100 metri, l'accessibilità pedonale deve essere garantita attraverso varchi di larghezza minima di 1 metro a distanza di 100 metri. In corrispondenza di tali varchi è permessa la realizzazione a terra di griglie metalliche tubolari atte a impedire il passaggio di ungulati.

3. Non possono essere realizzate nuove recinzioni in occasione di cambi di destinazione d'uso o di frazionamenti, quando gli immobili interessati costituiscano complessi edilizi organici.

4. L'eventuale cancello di accesso dovrà essere realizzato in forme semplici (in ferro o legno verniciato).

5. All'interno delle aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano Provinciale individuati dal P.T.C.P., le eventuali recinzioni possono essere realizzate esclusivamente con siepi costituite da specie arboree autoctone.

6. All'interno delle aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati e nuclei del sistema insediativo provinciale) individuati dal P.T.C.P. deve essere impedita o comunque limitata l'introduzione di recinzioni, che non devono in ogni caso introdurre caratteri urbani e invasivi dal punto di vista percettivo nel paesaggio agrario, né chiudere la viabilità agricolo e/o poderale.

7. In caso di aree destinate ad allevamenti, è consentita la realizzazione di staccionate lignee comunque di altezza non superiore a 1.80 m.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04