Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 93. Sistema dei Monti del Chianti - Sub - sistema dei boschi

1. Nel territorio del Sub - sistema dei boschi, quale definito nelle tavole PR02N e PR02S in scala 1: 10.000, non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ad eccezione delle previsioni contenute in piani attuativi e di quanto previsto nei successivi commi.

2. Nel Sub - sistema dei boschi sono consentiti interventi di nuova edificazione o ampliamento di consistenze preesistenti - previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale nei casi previsti dalla legge, esclusivamente per volumetrie aventi destinazione d'uso agricola, secondo quanto disciplinato ai successi commi.

3. Attraverso la previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale è possibile la realizzazione di nuovi manufatti con destinazione agricola strumentali alla conduzione del fondo agricolo, ad eccezione della residenza rurale, per la quale non sono consentite nuove volumetrie.

4. La realizzazione delle consistenze strumentali alla conduzione del fondo previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui al comma 3 non assume rilevanza ai fini del prelievo di dimensionamento dal piano strutturale.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, ove gli interventi di cui al comma 3 siano finalizzati alla realizzazione, attraverso interventi di nuova edificazione od ampliamento di preesistenti consistenze, di strutture agrituristiche è prescritto il rispetto di un dimensionamento massimo complessivo, relativo all'intero sub-sistema, di 42 posti letto.

6. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al precedente comma 5 assume rilevanza la data di proposizione del Programma di miglioramento agricolo ambientale, corredata di tutti gli elaborati prescritti (criterio della prevenzione temporale).

7. Nel sub sistema dei boschi non sono in ogni caso consentite nuove volumetrie per destinazioni d'uso diverse dall'agricola.

8. Ogni intervento nel sub-sistema deve preservare e valorizzare gli elementi costitutivi delle invarianti sussistenti, quali individuate dal precedente Titolo I, Parte II e perimetrate negli elaborati PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS.

9. Gli interventi edilizi consentiti sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati, in ragione delle diverse classi di appartenenza dei manufatti interessati, nelle previsioni di cui al Titolo III, Parte II e nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al successivo comma 10.

10. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso le seguenti destinazioni:

  • a. residenza rurale ed urbana;
  • b. turistico ricettivo, per un massimo di 52 posti letto.

11. Gli interventi che comportano mutamento di destinazione in attività turistico ricettiva, nei limiti consentiti al precedente comma 10, devono assicurare una dotazione minima di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale pari ad almeno 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di S.U.L., garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera.

12. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente non sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso destinazioni diverse dalla residenza rurale ed urbana e turistico - ricettivo.

13. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al precedente comma 10, lett. b) assume rilevanza la data di proposizione del titolo abilitativo all'intervento, comunque denominato, corredata di tutti gli elaborati prescritti (criterio della prevenzione temporale).

14. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 19 delle presenti norme, il mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la residenza urbana e rurale non assume rilevanza, ai fini del prelievo di dimensionamento dal Piano strutturale.

Art. 94. Sistema dei Monti del Chianti - Sub - sistema dei coltivi delle arenarie

1. Nel territorio del Sub - sistema dei coltivi delle arenarie, quale definito nelle tavole PR02N e PR02S in scala 1: 10.000, non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ad eccezione ad eccezione delle previsioni contenute in piani attuativi e di quanto previsto ai successivi commi.

2. Nel Sub - sistema dei coltivi delle arenarie sono consentiti interventi di nuova edificazione o ampliamento di consistenze preesistenti - previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale nei casi previsti dalla legge esclusivamente per volumetrie aventi destinazione d'uso agricola, secondo quanto disciplinato ai successi commi.

3. Attraverso la previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale è possibile la realizzazione di nuovi manufatti con destinazione agricola strumentali alla conduzione del fondo agricolo, ad eccezione della residenza rurale e delle strutture agrituristiche per le quali non sono previste nuove edificazioni.

4. La realizzazione delle consistenze strumentali alla conduzione del fondo previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui al comma 3 non assume rilevanza ai fini del prelievo di dimensionamento dal piano strutturale.

5. Nel sub - sistema dei coltivi delle arenarie non sono in ogni caso consentite nuove volumetrie per destinazioni d'uso diverse dall'agricola.

6. Ogni intervento nel sub-sistema deve preservare e valorizzare gli elementi costitutivi delle invarianti sussistenti, quali individuate dal precedente Titolo I, Parte II e perimetrate negli elaborati PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS.

7. Gli interventi edilizi consentiti sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati, in ragione delle diverse classi di appartenenza dei manufatti interessati, nelle previsioni di cui al Titolo III, Parte II e nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al successivo comma 8.

8. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso le seguenti destinazioni:

  • a. residenza rurale ed urbana;
  • b. agriturismo, per un massimo di 58 posti letto;
  • c. turistico - ricettivo, per un massimo di 50 posti letto.

9. Gli interventi che comportano mutamento di destinazione in attività turistico ricettive, nei limiti consentiti al precedente comma 8, devono assicurare una dotazione minima di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale pari ad almeno 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di S.U.L., garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera.

10. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente non sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso destinazioni diverse dalla residenza rurale ed urbana, dal turistico ricettivo e dall'agriturismo.

11. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al precedente comma 8, lett. b) e c) assume rilevanza la data di proposizione del titolo abilitativo all'intervento, comunque denominato, corredata di tutti gli elaborati prescritti (criterio della prevenzione temporale).

12. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 19 delle presenti norme, il mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la residenza urbana e rurale non assume rilevanza, ai fini del prelievo di dimensionamento dal Piano strutturale.

Art. 95. Sistema del bacino del fiume Pesa

1. Nel territorio del sistema del bacino del fiume Pesa, quale definito nelle tavole PR02N e PR02S in scala 1: 10.000, non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ad eccezione ad eccezione delle previsioni contenute in piani attuativi e di quanto previsto ai successivi commi.

2. Nel sistema del bacino del fiume Pesa sono consentiti interventi di nuova edificazione o ampliamento di consistenze preesistenti - previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale esclusivamente per volumetrie aventi destinazione d'uso agricola e produttiva, secondo quanto disciplinato ai successi commi.

3. Attraverso la previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale è consentita la realizzazione di nuovi manufatti con destinazione agricola strumentali alla conduzione del fondo, ad eccezione della residenza rurale e delle strutture agrituristiche.

4. La realizzazione delle consistenze strumentali alla conduzione del fondo previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui al comma 3 non assume rilevanza ai fini del prelievo di dimensionamento dal piano strutturale.

5. Nel sistema del bacino del fiume Pesa non sono in ogni caso consentite nuove volumetrie per destinazioni d'uso diverse dall'agricola e dal produttivo.

6. Ogni intervento nel sub - sistema deve preservare e valorizzare gli elementi costitutivi delle invarianti sussistenti, quali individuate dal precedente Titolo I, Parte II e perimetrate negli elaborati PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS.

7. Gli interventi edilizi consentiti sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati, in ragione delle diverse classi di appartenenza dei manufatti interessati, nelle previsioni di cui al Titolo III, Parte II e nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al successivo comma 9.

8. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso le seguenti destinazioni:

  • d. residenza rurale ed urbana;
  • e. turistico - ricettivo, per un massimo di 40 posti letto.

9. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 19 delle presenti norme, il mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la residenza urbana e rurale non assume rilevanza, ai fini del prelievo di dimensionamento dal Piano strutturale.

Art. 96. Sistema del crinale di Radda in Chianti

1. Nel territorio del sistema del crinale di Radda in Chianti, quale definito nelle tavole PR02N e PR02S in scala 1: 10.000, sono consentiti gli interventi previsti dai piani attuativi e gli interventi di nuova edificazione ai sensi e nei limiti dei commi seguenti.

2. Nel territorio del sistema del crinale di Radda in Chianti sono consentiti interventi di nuova edificazione o ampliamento di consistenze preesistenti - previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, esclusivamente per volumetrie aventi destinazione d'uso agricola, residenziale, industriale artigianale e commerciale, secondo quanto disciplinato ai successi commi.

3. Attraverso la previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale è possibile la realizzazione di nuovi manufatti con destinazione agricola strumentali alla conduzione del fondo agricolo, ad eccezione delle residenze agricole e degli agriturismi, per i quali non sono previste nuove volumetrie.

4. La realizzazione delle consistenze strumentali alla conduzione del fondo previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui al comma 3 non assume rilevanza ai fini del prelievo di dimensionamento dal piano strutturale.

5. Ogni intervento nel sistema deve preservare e valorizzare gli elementi costitutivi delle invarianti sussistenti, quali individuate dal precedente Titolo I, Parte II e perimetrate negli elaborati PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS.

6. Nel sistema del crinale di Radda in Chianti ogni intervento assentito attraverso Programma pluriennale di miglioramento agricolo ambientale deve prevedere a carico del privato obbligo di manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore nonché la realizzazione di percorsi ed itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, didattici, enogastronomici, secondo le previsioni di cui alla Parte III delle presenti norme.

7. Nel sistema del crinale di Radda in Chianti gli interventi di nuova edificazione con destinazione residenziale sono ammessi esclusivamente all'interno dei perimetri delle U.T.O.E. di Radda e La Villa, quali perimetrate nell'elaborato PR03a, secondo la disciplina di cui agli artt. 70, 71 e 72.

8. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 19 delle presenti norme, ai fini del rispetto del dimensionamento massimo prescritto dal Piano strutturale (Atlante dei Sistemi Territoriali e delle U.T.O.E.), gli interventi di addizione volumetrica con destinazione residenziale di cui all'art. 24 non assumono rilevanza ai fini del prelievo.

9. Nel sistema del crinale di Radda in Chianti gli interventi di nuova edificazione con destinazione industriale ed artigianale sono ammessi esclusivamente secondo le previsioni delle schede di cui all'elaborato PR05; tali interventi devono assicurare una dotazione minima di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale pari ad almeno 0,80 mq / 1 mq. di S.U.L.

10. Nel sistema del crinale di Radda in Chianti gli interventi di nuova edificazione con destinazione commerciale sono ammessi esclusivamente secondo le previsioni delle schede di cui all'elaborato PR05; tali interventi devono assicurare una dotazione minima di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale pari ad almeno 0,80 mq / 1 mq. di S.U.L.

11. Gli interventi edilizi consentiti sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati, in ragione delle diverse classi di appartenenza dei manufatti interessati, nelle previsioni di cui al Titolo III, Parte II e nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al successivo comma 12.

12. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso le seguenti destinazioni:

  • a. residenza rurale ed urbana;
  • b. agriturismo, per un massimo di 54 posti letto;
  • c. turistico - ricettivo, per un massimo di 214 posti letto.

13. Gli interventi che comportano mutamento di destinazione in attività turistico ricettive, nei limiti consentiti al precedente comma 12, devono assicurare una dotazione minima di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale pari ad almeno 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di S.U.L., garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera.

14. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente non sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso destinazioni diverse dalla residenza rurale ed urbana, dal turistico - ricettivo e dall'agriturismo.

15. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al precedente comma 12, lett. b) e c) assume rilevanza la data di proposizione del titolo abilitativo all'intervento, comunque denominato, corredata di tutti gli elaborati prescritti (criterio della prevenzione temporale).

16. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 19 delle presenti norme, il mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la residenza urbana e rurale non assume rilevanza, ai fini del prelievo di dimensionamento dal Piano strutturale.

Art. 97. Sistema delle colline meridionali del fiume pesa - Sub - sistema della formazione calcarenitica di Monte Morello

1. Nel territorio del Sub - sistema della formazione calcarenitica di Monte Morello, quale perimetrato nelle tavole PR02N e PR02S in scala 1: 10.000, non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ad eccezione delle previsioni contenute in piani attuativi e di quanto previsto ai successivi commi.

2. Nel Sub - sistema della formazione calcarenitica di Monte Morello sono consentiti interventi di nuova edificazione o ampliamento di consistenze preesistenti - previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale esclusivamente per volumetrie aventi destinazione d'uso agricola, secondo quanto disciplinato ai successi commi.

3. Attraverso la previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale è possibile la realizzazione di nuovi manufatti con destinazione agricola strumentali alla conduzione del fondo agricolo.

4. La realizzazione delle consistenze strumentali alla conduzione del fondo previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui al comma 3 non assume rilevanza ai fini del prelievo di dimensionamento dal piano strutturale.

5. Nel Sub - sistema della formazione calcarenitica di Monte Morello non sono in ogni caso consentite nuove volumetrie per destinazioni d'uso diverse dall'agricola.

6. Ogni intervento nel sub - sistema deve preservare e valorizzare gli elementi costitutivi delle invarianti sussistenti, quali individuate dal precedente Titolo I, Parte II e perimetrate negli elaborati PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS.

7. Nel Sub - sistema della formazione calcarenitica di Monte Morello ogni intervento assentito attraverso Programma pluriennale di miglioramento agricolo ambientale deve prevedere a carico del privato obbligo di manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore nonché la realizzazione di percorsi ed itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, didattici, enogastronomici, secondo le previsioni di cui alla Parte III delle presenti norme.

8. Gli interventi edilizi consentiti sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati, in ragione delle diverse classi di appartenenza dei manufatti interessati, nelle previsioni di cui al Titolo III, Parte II e nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al successivo comma 9.

9. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso le seguenti destinazioni:

  • a. residenza rurale ed urbana;
  • b. agriturismo, per un massimo di 61 posti letto;
  • c. turistico - ricettivo, per un massimo di 86 posti letto.

10. Gli interventi che comportano mutamento di destinazione in attività turistico ricettive, nei limiti consentiti al precedente comma 9, devono assicurare una dotazione minima di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale pari ad almeno 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di S.U.L., garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera.

11. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente non sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso destinazioni diverse dalla residenza rurale ed urbana, dal turistico - ricettivo e dall'agriturismo.

12. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al precedente comma 9, lett. b) e c) assume rilevanza la data di proposizione del titolo abilitativo all'intervento, comunque denominato, corredata di tutti gli elaborati prescritti (criterio della prevenzione temporale).

13. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 19 delle presenti norme, il mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la residenza urbana e rurale non assume rilevanza, ai fini del prelievo di dimensionamento dal Piano strutturale.

Art. 98. Sistema delle colline meridionali del fiume Pesa - Sub - sistema del macigno del versante di Vagliagli

1. Nel territorio del Sub - sistema del macigno del versante di Vagliagli, quale definito nelle tavole PR02N e PR02S in scala 1: 10.000, non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ad eccezione delle previsioni contenute in piani attuativi e di quanto previsto ai successivi commi.

2. Nel Sub - sistema del macigno del versante di Vagliagli sono consentiti interventi di nuova edificazione o ampliamento di consistenze preesistenti - previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale esclusivamente per volumetrie aventi destinazione d'uso agricola, secondo quanto disciplinato ai successi commi.

3. Attraverso la previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale è possibile la realizzazione di nuovi manufatti con destinazione agricola strumentali alla conduzione del fondo agricolo.

4. La realizzazione delle consistenze strumentali alla conduzione del fondo previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui al comma 3 non assume rilevanza ai fini del prelievo di dimensionamento dal piano strutturale.

5. Nel Sub - sistema del macigno del versante di Vagliagli non sono in ogni caso consentite nuove volumetrie per destinazioni d'uso diverse dall'agricola.

6. Ogni intervento nel sub-sistema deve preservare e valorizzare gli elementi costitutivi delle invarianti sussistenti, quali individuate dal precedente Titolo I, Parte II e perimetrate negli elaborati PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS.

7. Nel Sub - sistema del macigno del versante di Vagliagli ogni intervento assentito attraverso Programma pluriennale di miglioramento agricolo ambientale deve prevedere a carico del privato obbligo di manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore nonché la realizzazione di percorsi ed itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, didattici, enogastronomici, secondo le previsioni di cui alla Parte III delle presenti norme.

8. Gli interventi edilizi consentiti sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati, in ragione delle diverse classi di appartenenza dei manufatti interessati, nelle previsioni di cui al Titolo III, Parte II e nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al successivo comma 9.

9. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso le seguenti destinazioni:

  • a. residenza rurale ed urbana;
  • b. agriturismo, per un massimo di 30 posti letto;
  • c. turistico - ricettivo, per un massimo di 60 posti letto.

10. Gli interventi che comportano mutamento di destinazione in attività turistico ricettive, nei limiti consentiti al precedente comma 9, devono assicurare una dotazione minima di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale pari ad almeno 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di S.U.L., garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera.

11. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente non sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso destinazioni diverse dalla residenza rurale ed urbana, dal turistico - ricettivo e dall'agriturismo.

12. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al precedente comma 9, lett. b) e c) assume rilevanza la data di proposizione del titolo abilitativo all'intervento, comunque denominato, corredata di tutti gli elaborati prescritti (criterio della prevenzione temporale).

13. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 19 delle presenti norme, il mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la residenza urbana e rurale non assume rilevanza, ai fini del prelievo di dimensionamento dal Piano strutturale.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04