Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 83. Le articolazioni del territorio agricolo

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il territorio agricolo in coerenza con la Legge Regionale ed suoi regolamenti di attuazione.

2. Il territorio agricolo si articola in:

  • * aree a prevalente funzione agricola;
  • * aree a prevalente funzione agricola produttiva.

Art. 84. Il territorio agricolo

1. Per territorio agricolo si intende la porzione di territorio aperto individuato all'esterno delle "Aree urbane e/o di interesse urbano" di cui all'art. 52 delle presenti norme e distinto negli elaborati grafici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000 del presente Regolamento Urbanistico. Esso è caratterizzato dalla presenza prevalente delle attività agricole e forestali, nonché dalle attività connesse e/o integrate all'agricoltura.

2. Il territorio agricolo è costituito dalle "Aree a prevalente funzione agricola" e "Aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva" costituenti ambito di applicazione delle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio agricolo.

3. Nel territorio agricolo sono assicurati il presidio, la manutenzione e l'integrità fisica dei suoli, il risanamento idrogeologico, l'intercettazione e il convogliamento delle acque di pioggia, la funzionalità del reticolo idrografico superficiale. Al suo interno sono conservati e relazionati, attraverso reti di connessione ecologica, i principali elementi di naturalità presenti (aree boscate, fiumi, corsi d'acqua minori).

4. Gli usi, le attività e le trasformazioni territoriali concorrono alla tutela attiva, al recupero e alla valorizzazione delle risorse naturali ed essenziali del territorio, con particolare riferimento alle invarianti strutturali presenti e ai caratteri paesaggistici identificativi dei luoghi.

5. Le attività consentite, che non devono comportare emissioni in atmosfera inquinanti e/o climalteranti, né produrre inquinamento acustico, luminoso o visuale, perseguono la qualità ambientale e paesaggistica e, congiuntamente, la valorizzazione funzionale, sociale ed economica del territorio.

6. Sono consentite tutte le attività finalizzate a:

  • a. coltivazione dei terreni,
  • b. selvicoltura
  • c. allevamento di bovini, ovini, equini, animali da cortile.

7. Sono altresì ammesse, con le specificazioni e le limitazioni di cui alle presenti norme le attività connesse ed integrative all'agricoltura, tra le quali:

  • d. agriturismo
  • e. trasformazione dei prodotti agricoli a prevalente provenienza aziendale (cantine, frantoi e simili);
  • f. lavorazione, promozione e degustazione di prodotti agricoli aziendali;
  • g. vendita diretta di prodotti agricoli a prevalente provenienza aziendale;
  • h. attività faunistico - venatorie;
  • i. servizi di supporto all'agricoltura;
  • j. attività cinotecniche;
  • k. produzione di energie rinnovabili;
  • l. attività commerciali di prodotti locali e tradizionali;
  • m. attività di produzioni artigianali tradizionali;
  • n. attività inerenti il turismo agricolo.

8. È vietato abbattere le piante forestali di cui all'art. 55 del Regolamento Forestale D.G.R. n. 48/R del 2003, fatte salve le deroghe di cui all'art. 56 del medesimo Regolamento. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico l'eventuale di tali piante è soggetto anche all'autorizzazione comunale. Per i tagli boschivi dovrà essere osservata la specifica disciplina regionale.

9. Le aree comprese nel S.I.C. "Monti del Chianti" sono soggette alle leggi e regolamenti in vigore.

Art. 85. Aree a prevalente funzione agricola

1. Le Aree a prevalente funzione agricola sono quelle ove si riscontra la presenza di diffusi miglioramenti fondiari che caratterizzano in modo permanente l'assetto del territorio ed il sistema produttivo agrario (sistemazioni idraulico agrarie, viabilità storica, formazioni arboree che caratterizzano strade, linee di confine e delimitazioni di campi, opere edilizie funzionali al ciclo produttivo aziendale, colture arboree specializzate ed in particolare viti e olivi per produzioni di pregio, infrastrutture per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti) e di un contesto economico, storico e culturale specifico e legato alla tradizione agricola (D.O.C., aziende storiche, unità aziendali di grandi dimensioni economiche, notevole numero di addetti del settore e dell'indotto, sedi di istituzioni specifiche). In tali aree, che esplicano chiaramente vocazione pedoclimatica e strutturale per la produzione di vini ed altri prodotti tipici di alta qualità, sono prioritariamente da salvaguardare e favorire l'agricoltura e le attività ad essa connesse.

2. Le aree ad esclusiva funzione agricola sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

3. Nelle aree a esclusiva funzione agricola sono ammessi gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • a. agricoltura orientata alla salvaguardia delle varietà colturali e delle forme di coltivazione tradizionali;
  • b. coltivazione dei terreni, pascolo, zootecnia e apicoltura;
  • c. selvicoltura, raccolta prodotti del bosco, conservazione, trasformazione e vendita diretta dei prodotti agricoli ed attività direttamente connesse
  • d. attività faunistico venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • e. residenza agricola;
  • f. annessi agricoli;
  • g. agriturismo in edifici esistenti;
  • h. attività turistico - ricettive in edifici esistenti;
  • i. reti ed impianti tecnologici, nel rispetto di criteri di compatibilità paesistico - ambientale;
  • j. produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili nei limiti previsti dalle presenti norme;
  • k. attività pubbliche o di interesse pubblico ivi comprese le attività sociali, culturali, formative e ricreative.
  • l. motorietà e attività per il tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed agroalimentari esistenti.

4. All'interno di tali aree:

  • a. è vietata ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui alla successiva lettera b), nonché l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso ad operazioni di carattere transitorio non eccedenti comunque i 90 giorni;
  • b. è consentita la realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità, annessi agricoli stabili, centri di trasformazione e servizi, residenze agricole di cui sia dimostrata la necessità in P.A.P.M.A.A.;
  • c. le nuove costruzioni devono essere posizionate in prossimità ad eventuali preesistenze, in maniera da ridurre al minimo la realizzazione di nuova viabilità e l'impatto paesaggistico (posizioni dominanti, caucumnali, ecc.), privilegiando materiali e tipologie costruttive rispettosi dei luoghi e delle tradizioni.

5. In generale, dovrà essere privilegiata la sentieristica già esistente: strade vicinali, doganiere, strade e piste forestali, tratturi, percorsi di accesso a edifici. Nuovi tracciati potranno essere realizzati solo in carenza di sentieri esistenti con un progetto apposito nel rispetto della vegetazione esistente e della morfologia dei luoghi.

6. Le parti delle cantine di nuova realizzazione destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione devono essere contenute nella misura massima di mq.1.000 di S.U.L.

7. La disciplina per l'impianto di nuovi vigneti deve rispettare i seguenti indirizzi:

  • * impiego di paleria lignea;
  • * reimpianto di alberature autoctone sia a filare che come pianta segnaletica singola ai margini degli appezzamenti;
  • * disposizioni dei filari assecondando l'orografia del territorio e riadattando sesti di impianto tradizionali;
  • * nel caso di adozione delle sistemazioni a rittochino, le stesse non devono interessare appezzamenti con pendenze superiori al 15÷20%;
  • * nel caso di presenza e/o di realizzazione di impianti con prevedibili azioni erosive, l'inerbimento totale;
  • * laddove sono presenti coltivazioni con ridotta regimazione idraulica e la pendenza risulti molto elevata, la realizzazione di uno stradello che consenta l'interruzione dei filari con realizzazione di scoline per l'allontanamento delle acque meteoriche;
  • * nel caso di affossature principali quali capofossi etc, il ripristino di fasce alberate con essenze autoctone su tutto il loro sviluppo;
  • * la realizzazione del reticolo idraulico minore deve essere attuata mediante messa in opera di pietrame secondo la metodologia prevista per la costruzione dei muri a secco oppure semplicemente inerbite.

8. Le colture dell'olivo costituiscono elemento insostituibile dell'agromosaico e sono tutelate dal R.U. nel rispetto dei seguenti indirizzi:

  • * procedere alla salvaguardia a scopo produttivo di tutti quegli appezzamenti ad oliveto in attuale fase di abbandono. Nel recupero dovrà essere posta la massima attenzione al ripristino ed adeguamento della regimazione idraulico-agraria anche mediante il recupero e la manutenzione dei muretti a secco.
  • * data la particolare orografia del territorio e, in particolare, della strutturazione delle aree investite ad oliveto, mantenere l'impianto inerbito.
  • * la realizzazione del reticolo idraulico minore deve essere attuata mediante terrazzamenti o ciglionamenti.

Art. 86. Aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva

1. Le aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva presentano le stesse caratteristiche delle aree di cui all'art. 85 comma 1 delle presenti norme, dalle quali si distinguono per la loro accentuata vocazione produttiva e l'elevato pregio ai fini della produzione agricola anche potenziale.

2. All'interno di tali aree, perimetrate negli elaborati PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000, sono ammessi gli interventi connessi alle attività di cui all'art. 83, comma 2 delle presenti norme.

3. All'interno di tali aree si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, e 8 dell'art. 85 delle presenti norme.

4. Le parti delle cantine di nuova realizzazione destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione devono essere contenute nella misura massima di mq. 1.500 di S.U.L.

Art. 87. Tutela e valorizzazione delle maglie del territorio agricolo.

1. Nella tavola Vi05 del Piano Strutturale su base C.T.R. in scala 1:10.000 sono individuate con apposita campitura le maglie del territorio extraurbano, in coerenza con le previsioni di tutela e valorizzazione all'agro mosaico ambientale desumibili dal piano territoriale di coordinamento provinciale.

2. Le maglie si articolano in:

  • a. maglia fitta, se caratterizzata dalla permanenza di associazioni colturali tradizionali - vite/ulivo/seminativi - della forma e dimensione dei campi, della viabilità poderale e dei confini, in genere coincidenti con la rete scolante principale;
  • b. maglia media, se caratterizzata dalla eliminazione delle colture arboree, orientamenti a seminativi o prato-pascolo, accorpamento e semplificazione dei campi, mantenendo tuttavia elementi della viabilità poderale e la forma dei confini più ampi con permanenza di siepi e di presenze arboree;
  • c. maglia larga, se caratterizzata dalla ristrutturazione totale della maglia dei campi, della rete scolante e della viabilità poderale, con accorpamenti su grandi dimensioni dei campi, in genere superiori all'ettaro, nonché eliminazione totale delle colture arboree tradizionali e di ogni forma di vegetazione arborea e arbustiva.

2. La disciplina delle maglie di cui al presente articolo integra le disposizioni relative ai sistemi e sub sistemi di cui agli artt. 91, 92, 93, 94,95,96: in ipotesi di contrasto, prevalgono le disposizioni più restrittive.

3. Qualora la tessitura abbia subito gravi processi di semplificazione rispetto ai tre predetti tipi di maglia, ogni nuovo intervento previsto deve prevedere la conservazione, la valorizzazione e/o il ripristino della tessitura agraria in modo da ricucire le relazioni paesaggistiche interrotte, comportare una maggior diversificazione al paesaggio tramite un migliore equilibrio del drenaggio e/o della gestione delle acque superficiali (processi di erosione, dilavamento, stabilità dei versanti), arricchimento biologico (creazione di habitat, aumento della biodiversità), ricchezza visiva e percettiva, e riconoscibilità.

4. Non è in ogni caso consentita l'alterazione degli elementi costitutivi della maglia fitta, quali coltivazioni in atto, percorsi viari, canalizzazioni, terrazzamenti.

5. I Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale che interessano aree ricomprese nei perimetri delle maglie larghe e medie, quali individuati dalle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN, PR01bS" dalla tavola Vi05 del Piano Strutturale su base C.T.R. in scala 1: 10.000, dovranno prevedere, quale condizione per l'approvazione, interventi di ripristino degli elementi costitutivi degradati.

6. È in ogni caso prescritta la salvaguardia degli elementi di invarianza riconosciuti dal presente Regolamento al Titolo I, Parte II.

Art. 88. Definizioni

Per le definizioni legate alle attività agricole ed alle aziende, come le definizioni degli imprenditori agricoli ed imprenditore agricolo professionale si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore, gli altri sono definiti quali

1. OPERATORI DELL’AGRICOLTURA AMATORIALE E/O DEL TEMPO LIBERO

2. Sono privati cittadini e/o altri soggetti, che non costituiscono aziende agricole e che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.

3. L'attestazione di tali caratteri dovrà avvenire, a cura degli interessati, contestualmente alla richiesta degli interventi disciplinati al presente titolo nonché in sede di modifica degli assetti aziendali.

4. ATTIVITÀ CONNESSE ALL’AGRICOLTURA

5. Si definiscono attività connesse a quella agricola quelle che l'imprenditore agricolo può esercitare anche se non inerenti alla coltivazione o l'allevamento, comunque strettamente correlate alla attività primaria, così come definite dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001.

6. Tali attività sono caratterizzate dall'uso di beni, di capitale fondiario e di capitale di esercizio normalmente impiegati nella attività agricola.

7. La produzione di energia da fonti rinnovabili è da intendersi attività connessa a quella agricola ai sensi della normativa vigente.

8. I fabbricati utilizzati per tali attività, ancorché di nuova realizzazione, rimangono a destinazione agricola.

9. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ALL’AGRICOLTURA

10. Si definiscono attività integrative a quella agricola quelle attività commerciali, artigianali, turistiche, di servizio e supporto per lo svago, il tempo libero, didattiche, formative, nonché quelle che potranno essere definite con gli aggiornamenti normativi nazionali e comunitari. Esse sono complementari all'attività primaria e ad essa riconducibili, vengono esercitate all'interno della azienda agricola in fabbricati preesistenti o in loro ampliamenti che per i limiti dimensionali e le modalità di esercizio non alterano la connotazione agricolo del territorio e che comportano, anzi, la valorizzazione del carattere agricolo di esso. Tali attività possono essere esercitate, quindi, nell'ambito del territorio agricolo.

11. I fabbricati destinati a tale attività perdono di fatto il requisito della ruralità.

12. FABBRICATI RURALI

13. Ai fini del presente regolamento è definito fabbricato agricolo l'edificio che è asservito all'azienda agricola, di qualunque tipologia e venga da essa destinato in maniera continuativa alla attività agricola primaria ovvero alle attività connesse all'agricoltura ai sensi di legge. I fabbricati agricoli sono localizzati all'interno dei terreni dell'azienda e ad essa strettamente correlati in quanto funzionali all'espletamento delle pratiche di coltivazione, alla sorveglianza dei fondi, alla commercializzazione dei prodotti, all'esercizio delle attività connesse.

14. Sono pertanto fabbricati rurali, ancorché accatastati al Catasto Fabbricati, le abitazioni per l'imprenditore agricolo e per i familiari coadiuvanti, per i salariati nonché gli edifici destinati ad attività ricettive agrituristiche. Sono altresì rurali gli annessi agricoli a qualunque uso destinati all'interno dell'azienda.

15. CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D’USO E CAMBIO DELLA UTILIZZAZIONE DEI FABBRICATI

16. Per cambio della destinazione d'uso agricola dei fabbricati è intesa la modificazione permanente dell'uso di edifici per attività estranee all'agricoltura. Il cambio della destinazione d'uso agricola comporta di fatto la deruralizzazione degli edifici secondo le disposizioni normative vigenti all'atto dell'intervento.

17. L'attivazione di attività integrative all'interno di fabbricati agricoli è da intendersi quale cambio della destinazione d'uso comportando la conseguente deruralizzazione.

18. Per cambio della utilizzazione dei fabbricati agricoli è intesa la modificazione di utilizzo degli edifici all'interno della stessa categoria agricola di appartenenza.

19. I fabbricati soggetti a modifica della destinazione di utilizzo non perdono i requisiti della ruralità.

Art. 89. Frazionamenti di aziende e terreni agricoli

1. I frazionamenti delle aziende agricole, attuati nell'ambito della gestione derivante dalla conduzione aziendale da parte dell'Imprenditore Agricolo, sono consentiti in attuazione della normativa vigente. A seguito del frazionamento non devono essere praticate attività difformi e/o incompatibili con i caratteri del territorio agricolo né con il paesaggio locale. Non è consentito il frazionamento di terreni in lotti da destinare ad orti familiari/amatoriali.

2. È fatta salva la possibilità per il proprietario del fondo agricolo di effettuare un frazionamento che determini la costituzione di un solo appezzamento ex novo.

3. Il rispetto dei parametri minimi consentiti vige anche se il frazionamento è attuato in fasi successive ed in qualunque difformità alle combinazioni di cui sopra. Per le superfici minime risultanti dalla suddivisione in 4 appezzamenti si fa riferimento a quelle indicate per la suddivisione in 3 appezzamenti. Per le superfici minime risultanti dalla suddivisione in 6 o 7 appezzamenti si fa riferimento a quelle indicate per la suddivisione in 5 appezzamenti

4. Contestualmente alla presentazione del Tipo di Frazionamento, il proprietario deve sottoscrivere un atto di impegno con l'Amministrazione Comunale a non frazionare ulteriormente la proprietà residua per i successivi cinque anni.

5. Sono comunque consentiti, in relazione alla normativa vigente, i frazionamenti derivanti da:

  • * successione ereditaria;
  • * divisione fra comproprietà formatesi antecedentemente al 29 aprile 1995;
  • * provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
  • * disposizioni di Enti Pubblici Territoriali competenti (espropri, alienazione di usi civici, previsioni urbanistiche, lavori pubblici);
  • * cessazione dell'attività per raggiunti limiti di età degli imprenditori agricoli.

6. Salvo quanto disposto dalle leggi e regolamenti in vigore, nei terreni oggetto di frazionamento è vietata la nuova edificazione per i successivi 10 anni, la realizzazione di nuova viabilità di servizio, la realizzazione di attività diverse da quella agricola o da attività connesse all'agricoltura.

Art. 90. Boschi

1. I boschi sono individuati con apposita campitura dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico.

2. In tali aree, come individuate nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS su base C.T.R. in scala 1: 10.000, sono ammessi i seguenti interventi:

  • * residenza agricola in edifici esistenti;
  • * residenza non agricola in edifici esistenti;
  • * governo del bosco e del sottobosco a fini produttivi;
  • * agricoltura e pascolo;
  • * interventi strumentali alla prevenzione anti incendi;
  • * interventi strumentali alla prevenzione e riassetto idrogeologico e idraulico;
  • * rimboschimenti e pratiche fitosanitarie;
  • * attività faunistico - venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • * manutenzione della viabilità minore e dei sentieri.

3. All'interno di tali aree sono vietati i seguenti interventi:

  • a. realizzazione di parcheggi, salvo limitate aree perimetrali per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e/o per attività legate al tempo libero;
  • b. installazione di nuova segnaletica, di nuove linee di distribuzione di energia e di telecomunicazione che comportino modifiche significative della dotazione boschiva mediante il taglio di individui arborei adulti;
  • c. realizzazione di nuove strade e di nuove costruzioni, ancorché temporanee, fatta eccezione per quelle che si rendano necessarie ai fini della delle attività selvicolturali, delle attività di Antincendio Boschivo, delle attività di tutela ambientale, che dovranno essere soggette alle autorizzazioni di legge;
  • d. la recinzione dei boschi, o di parte di essi, è di norma proibita e potrà essere autorizzata solo in casi di documentata esigenza scientifica o naturalistica o per particolari forme di allevamento a scopo alimentare o di ripopolamento venatorio e previa realizzazione di idonei percorsi pubblici di attraversamento o di circonvallazione delle parti recintate.

4. Sono individuate con apposti segno grafico, nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS le aree da sottoporre a particolare disciplina al fine della valorizzazione del patrimonio boschivo nonché allo scopo di favorire il recupero agricolo delle aree abbandonate ed il mantenimento di quelle intercluse.

5. Qualora i perimetri dei boschi, così come individuati dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico, si dimostrassero inesatti o non aggiornati, i soggetti interessati potranno produrre documentazione tecnica asseverata atta a dimostrare il reale stato di fatto dei luoghi.

6. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, provvederà ad aggiornare il perimetro dei boschi riportato sugli elaborati di progetto del Regolamento Urbanistico.

7. Fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla disciplina a tutela degli interessi forestale ed idrogeologico, è prescritta, per le ipotesi di interventi comportanti riduzione delle specie arboree forestali, la proposizione degli elaborati previsti dal D.P.G.R. n. 48/R del 8/8/2003.

8. È favorito il recupero dei castagneti da frutto, l'affermazione delle latifoglie spontanee e la gradata sostituzione delle conifere con latifoglie autoctone nelle formazioni miste, nel rispetto degli obiettivi della conservazione dinamica e funzionale degli ecosistemi di cui all'art. 10.5 delle norme del P.T.C.P.

Art. 91. Attività integrate e compatibili

1. Si intendono per attività integrate e compatibili le attività commerciali, artigianali, ricettive e di servizio esercitate all'interno di fabbricati preesistenti con espresso divieto di nuova edificazione, salvo quanto previsto al comma 4 delle presenti norme.

2. Si considerano tali:

  • a. le attività integrate commerciali: vendita di prodotti legati alle tradizioni locali e più in generale all'attività agricola;
  • b. attività integrate artigianali: quelle di modeste dimensioni che svolgano funzione di supporto e servizio alle attività agricole o mestieri tradizionali il cui esercizio non comporti impatti negativi in termini di rumore e di visibilità rispetto all'ambiente circostante;
  • c. attività integrate ricettive: ricettività sino a 50 posti letto, realizzate esclusivamente mediante recupero di fabbricati rurali. Tali strutture potranno espletare anche attività di ristorazione sino a 50 posti a sedere;
  • d. attività integrate di servizio: sono quelle svolte da un soggetto (persona fisica, associazione o società) che svolge attività di allevamento a scopo commerciale, addestramento e pensione per animali o servizi per attività didattico culturali e ricreative.

3. Per attività integrate di servizio si prevedono:

  • * localizzazioni e modalità esecutive per la realizzazione di strutture per la detenzione di animali (cavalli, cani ed altri) o a servizio delle attività venatorie, e relativi accessori, a scopo non agricolo, preferibilmente in legno,
  • * localizzazioni e modalità esecutive per la realizzazione di strutture per sedi operative di soggetti che offrono servizi turistici e/o di protezione civile quali punto informazioni, noleggio biciclette, stazioni di monitoraggio o simili.

4. Non è consentita la realizzazione di depositi di materiali ancorché collegati alle attività integrate di cui al presente articolo.

5. Gli interventi edilizi consentiti sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati, in ragione delle diverse classi di appartenenza dei manufatti interessati, nelle previsioni di cui al Titolo III, Parte II.

Art. 92. Bonifiche agrarie

1. Le bonifiche agrarie sono un complesso di lavorazioni ed interventi, comportanti una modificazione tendenzialmente irreversibile dello stato dei luoghi mediante alterazione delle originarie pendenze, sistemazioni idrauliche, eliminazione di eventuale scheletro affiorante ed altri interventi similari. Le bonifiche si differenziano dalle lavorazioni agrarie straordinarie, quali modesti livellamenti e/o scassi, perché caratterizzate da un complesso di operazioni cui consegue modifica dell'orografia dei luoghi e/o dell'assetto idrogeologico.

2. Gli interventi di bonifica e le lavorazioni straordinarie dovranno in ogni caso rispettare le prescrizioni delle vigenti norme regionali e statali in materia paesaggistica, ambientale ed estrattiva.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04