Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Titolo I DISCIPLINA DEL TERRITORIO AGRICOLO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 83. Le articolazioni del territorio agricolo

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il territorio agricolo in coerenza con la Legge Regionale ed suoi regolamenti di attuazione.

2. Il territorio agricolo si articola in:

  • * aree a prevalente funzione agricola;
  • * aree a prevalente funzione agricola produttiva.

Art. 84. Il territorio agricolo

1. Per territorio agricolo si intende la porzione di territorio aperto individuato all'esterno delle "Aree urbane e/o di interesse urbano" di cui all'art. 52 delle presenti norme e distinto negli elaborati grafici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000 del presente Regolamento Urbanistico. Esso è caratterizzato dalla presenza prevalente delle attività agricole e forestali, nonché dalle attività connesse e/o integrate all'agricoltura.

2. Il territorio agricolo è costituito dalle "Aree a prevalente funzione agricola" e "Aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva" costituenti ambito di applicazione delle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio agricolo.

3. Nel territorio agricolo sono assicurati il presidio, la manutenzione e l'integrità fisica dei suoli, il risanamento idrogeologico, l'intercettazione e il convogliamento delle acque di pioggia, la funzionalità del reticolo idrografico superficiale. Al suo interno sono conservati e relazionati, attraverso reti di connessione ecologica, i principali elementi di naturalità presenti (aree boscate, fiumi, corsi d'acqua minori).

4. Gli usi, le attività e le trasformazioni territoriali concorrono alla tutela attiva, al recupero e alla valorizzazione delle risorse naturali ed essenziali del territorio, con particolare riferimento alle invarianti strutturali presenti e ai caratteri paesaggistici identificativi dei luoghi.

5. Le attività consentite, che non devono comportare emissioni in atmosfera inquinanti e/o climalteranti, né produrre inquinamento acustico, luminoso o visuale, perseguono la qualità ambientale e paesaggistica e, congiuntamente, la valorizzazione funzionale, sociale ed economica del territorio.

6. Sono consentite tutte le attività finalizzate a:

  • a. coltivazione dei terreni,
  • b. selvicoltura
  • c. allevamento di bovini, ovini, equini, animali da cortile.

7. Sono altresì ammesse, con le specificazioni e le limitazioni di cui alle presenti norme le attività connesse ed integrative all'agricoltura, tra le quali:

  • d. agriturismo
  • e. trasformazione dei prodotti agricoli a prevalente provenienza aziendale (cantine, frantoi e simili);
  • f. lavorazione, promozione e degustazione di prodotti agricoli aziendali;
  • g. vendita diretta di prodotti agricoli a prevalente provenienza aziendale;
  • h. attività faunistico - venatorie;
  • i. servizi di supporto all'agricoltura;
  • j. attività cinotecniche;
  • k. produzione di energie rinnovabili;
  • l. attività commerciali di prodotti locali e tradizionali;
  • m. attività di produzioni artigianali tradizionali;
  • n. attività inerenti il turismo agricolo.

8. È vietato abbattere le piante forestali di cui all'art. 55 del Regolamento Forestale D.G.R. n. 48/R del 2003, fatte salve le deroghe di cui all'art. 56 del medesimo Regolamento. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico l'eventuale di tali piante è soggetto anche all'autorizzazione comunale. Per i tagli boschivi dovrà essere osservata la specifica disciplina regionale.

9. Le aree comprese nel S.I.C. "Monti del Chianti" sono soggette alle leggi e regolamenti in vigore.

Art. 85. Aree a prevalente funzione agricola

1. Le Aree a prevalente funzione agricola sono quelle ove si riscontra la presenza di diffusi miglioramenti fondiari che caratterizzano in modo permanente l'assetto del territorio ed il sistema produttivo agrario (sistemazioni idraulico agrarie, viabilità storica, formazioni arboree che caratterizzano strade, linee di confine e delimitazioni di campi, opere edilizie funzionali al ciclo produttivo aziendale, colture arboree specializzate ed in particolare viti e olivi per produzioni di pregio, infrastrutture per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti) e di un contesto economico, storico e culturale specifico e legato alla tradizione agricola (D.O.C., aziende storiche, unità aziendali di grandi dimensioni economiche, notevole numero di addetti del settore e dell'indotto, sedi di istituzioni specifiche). In tali aree, che esplicano chiaramente vocazione pedoclimatica e strutturale per la produzione di vini ed altri prodotti tipici di alta qualità, sono prioritariamente da salvaguardare e favorire l'agricoltura e le attività ad essa connesse.

2. Le aree ad esclusiva funzione agricola sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

3. Nelle aree a esclusiva funzione agricola sono ammessi gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • a. agricoltura orientata alla salvaguardia delle varietà colturali e delle forme di coltivazione tradizionali;
  • b. coltivazione dei terreni, pascolo, zootecnia e apicoltura;
  • c. selvicoltura, raccolta prodotti del bosco, conservazione, trasformazione e vendita diretta dei prodotti agricoli ed attività direttamente connesse
  • d. attività faunistico venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • e. residenza agricola;
  • f. annessi agricoli;
  • g. agriturismo in edifici esistenti;
  • h. attività turistico - ricettive in edifici esistenti;
  • i. reti ed impianti tecnologici, nel rispetto di criteri di compatibilità paesistico - ambientale;
  • j. produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili nei limiti previsti dalle presenti norme;
  • k. attività pubbliche o di interesse pubblico ivi comprese le attività sociali, culturali, formative e ricreative.
  • l. motorietà e attività per il tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed agroalimentari esistenti.

4. All'interno di tali aree:

  • a. è vietata ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui alla successiva lettera b), nonché l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso ad operazioni di carattere transitorio non eccedenti comunque i 90 giorni;
  • b. è consentita la realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità, annessi agricoli stabili, centri di trasformazione e servizi, residenze agricole di cui sia dimostrata la necessità in P.A.P.M.A.A.;
  • c. le nuove costruzioni devono essere posizionate in prossimità ad eventuali preesistenze, in maniera da ridurre al minimo la realizzazione di nuova viabilità e l'impatto paesaggistico (posizioni dominanti, caucumnali, ecc.), privilegiando materiali e tipologie costruttive rispettosi dei luoghi e delle tradizioni.

5. In generale, dovrà essere privilegiata la sentieristica già esistente: strade vicinali, doganiere, strade e piste forestali, tratturi, percorsi di accesso a edifici. Nuovi tracciati potranno essere realizzati solo in carenza di sentieri esistenti con un progetto apposito nel rispetto della vegetazione esistente e della morfologia dei luoghi.

6. Le parti delle cantine di nuova realizzazione destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione devono essere contenute nella misura massima di mq.1.000 di S.U.L.

7. La disciplina per l'impianto di nuovi vigneti deve rispettare i seguenti indirizzi:

  • * impiego di paleria lignea;
  • * reimpianto di alberature autoctone sia a filare che come pianta segnaletica singola ai margini degli appezzamenti;
  • * disposizioni dei filari assecondando l'orografia del territorio e riadattando sesti di impianto tradizionali;
  • * nel caso di adozione delle sistemazioni a rittochino, le stesse non devono interessare appezzamenti con pendenze superiori al 15÷20%;
  • * nel caso di presenza e/o di realizzazione di impianti con prevedibili azioni erosive, l'inerbimento totale;
  • * laddove sono presenti coltivazioni con ridotta regimazione idraulica e la pendenza risulti molto elevata, la realizzazione di uno stradello che consenta l'interruzione dei filari con realizzazione di scoline per l'allontanamento delle acque meteoriche;
  • * nel caso di affossature principali quali capofossi etc, il ripristino di fasce alberate con essenze autoctone su tutto il loro sviluppo;
  • * la realizzazione del reticolo idraulico minore deve essere attuata mediante messa in opera di pietrame secondo la metodologia prevista per la costruzione dei muri a secco oppure semplicemente inerbite.

8. Le colture dell'olivo costituiscono elemento insostituibile dell'agromosaico e sono tutelate dal R.U. nel rispetto dei seguenti indirizzi:

  • * procedere alla salvaguardia a scopo produttivo di tutti quegli appezzamenti ad oliveto in attuale fase di abbandono. Nel recupero dovrà essere posta la massima attenzione al ripristino ed adeguamento della regimazione idraulico-agraria anche mediante il recupero e la manutenzione dei muretti a secco.
  • * data la particolare orografia del territorio e, in particolare, della strutturazione delle aree investite ad oliveto, mantenere l'impianto inerbito.
  • * la realizzazione del reticolo idraulico minore deve essere attuata mediante terrazzamenti o ciglionamenti.

Art. 86. Aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva

1. Le aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva presentano le stesse caratteristiche delle aree di cui all'art. 85 comma 1 delle presenti norme, dalle quali si distinguono per la loro accentuata vocazione produttiva e l'elevato pregio ai fini della produzione agricola anche potenziale.

2. All'interno di tali aree, perimetrate negli elaborati PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000, sono ammessi gli interventi connessi alle attività di cui all'art. 83, comma 2 delle presenti norme.

3. All'interno di tali aree si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, e 8 dell'art. 85 delle presenti norme.

4. Le parti delle cantine di nuova realizzazione destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione devono essere contenute nella misura massima di mq. 1.500 di S.U.L.

Art. 87. Tutela e valorizzazione delle maglie del territorio agricolo.

1. Nella tavola Vi05 del Piano Strutturale su base C.T.R. in scala 1:10.000 sono individuate con apposita campitura le maglie del territorio extraurbano, in coerenza con le previsioni di tutela e valorizzazione all'agro mosaico ambientale desumibili dal piano territoriale di coordinamento provinciale.

2. Le maglie si articolano in:

  • a. maglia fitta, se caratterizzata dalla permanenza di associazioni colturali tradizionali - vite/ulivo/seminativi - della forma e dimensione dei campi, della viabilità poderale e dei confini, in genere coincidenti con la rete scolante principale;
  • b. maglia media, se caratterizzata dalla eliminazione delle colture arboree, orientamenti a seminativi o prato-pascolo, accorpamento e semplificazione dei campi, mantenendo tuttavia elementi della viabilità poderale e la forma dei confini più ampi con permanenza di siepi e di presenze arboree;
  • c. maglia larga, se caratterizzata dalla ristrutturazione totale della maglia dei campi, della rete scolante e della viabilità poderale, con accorpamenti su grandi dimensioni dei campi, in genere superiori all'ettaro, nonché eliminazione totale delle colture arboree tradizionali e di ogni forma di vegetazione arborea e arbustiva.

2. La disciplina delle maglie di cui al presente articolo integra le disposizioni relative ai sistemi e sub sistemi di cui agli artt. 91, 92, 93, 94,95,96: in ipotesi di contrasto, prevalgono le disposizioni più restrittive.

3. Qualora la tessitura abbia subito gravi processi di semplificazione rispetto ai tre predetti tipi di maglia, ogni nuovo intervento previsto deve prevedere la conservazione, la valorizzazione e/o il ripristino della tessitura agraria in modo da ricucire le relazioni paesaggistiche interrotte, comportare una maggior diversificazione al paesaggio tramite un migliore equilibrio del drenaggio e/o della gestione delle acque superficiali (processi di erosione, dilavamento, stabilità dei versanti), arricchimento biologico (creazione di habitat, aumento della biodiversità), ricchezza visiva e percettiva, e riconoscibilità.

4. Non è in ogni caso consentita l'alterazione degli elementi costitutivi della maglia fitta, quali coltivazioni in atto, percorsi viari, canalizzazioni, terrazzamenti.

5. I Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale che interessano aree ricomprese nei perimetri delle maglie larghe e medie, quali individuati dalle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN, PR01bS" dalla tavola Vi05 del Piano Strutturale su base C.T.R. in scala 1: 10.000, dovranno prevedere, quale condizione per l'approvazione, interventi di ripristino degli elementi costitutivi degradati.

6. È in ogni caso prescritta la salvaguardia degli elementi di invarianza riconosciuti dal presente Regolamento al Titolo I, Parte II.

Art. 88. Definizioni

Per le definizioni legate alle attività agricole ed alle aziende, come le definizioni degli imprenditori agricoli ed imprenditore agricolo professionale si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore, gli altri sono definiti quali

1. OPERATORI DELL’AGRICOLTURA AMATORIALE E/O DEL TEMPO LIBERO

2. Sono privati cittadini e/o altri soggetti, che non costituiscono aziende agricole e che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.

3. L'attestazione di tali caratteri dovrà avvenire, a cura degli interessati, contestualmente alla richiesta degli interventi disciplinati al presente titolo nonché in sede di modifica degli assetti aziendali.

4. ATTIVITÀ CONNESSE ALL’AGRICOLTURA

5. Si definiscono attività connesse a quella agricola quelle che l'imprenditore agricolo può esercitare anche se non inerenti alla coltivazione o l'allevamento, comunque strettamente correlate alla attività primaria, così come definite dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001.

6. Tali attività sono caratterizzate dall'uso di beni, di capitale fondiario e di capitale di esercizio normalmente impiegati nella attività agricola.

7. La produzione di energia da fonti rinnovabili è da intendersi attività connessa a quella agricola ai sensi della normativa vigente.

8. I fabbricati utilizzati per tali attività, ancorché di nuova realizzazione, rimangono a destinazione agricola.

9. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ALL’AGRICOLTURA

10. Si definiscono attività integrative a quella agricola quelle attività commerciali, artigianali, turistiche, di servizio e supporto per lo svago, il tempo libero, didattiche, formative, nonché quelle che potranno essere definite con gli aggiornamenti normativi nazionali e comunitari. Esse sono complementari all'attività primaria e ad essa riconducibili, vengono esercitate all'interno della azienda agricola in fabbricati preesistenti o in loro ampliamenti che per i limiti dimensionali e le modalità di esercizio non alterano la connotazione agricolo del territorio e che comportano, anzi, la valorizzazione del carattere agricolo di esso. Tali attività possono essere esercitate, quindi, nell'ambito del territorio agricolo.

11. I fabbricati destinati a tale attività perdono di fatto il requisito della ruralità.

12. FABBRICATI RURALI

13. Ai fini del presente regolamento è definito fabbricato agricolo l'edificio che è asservito all'azienda agricola, di qualunque tipologia e venga da essa destinato in maniera continuativa alla attività agricola primaria ovvero alle attività connesse all'agricoltura ai sensi di legge. I fabbricati agricoli sono localizzati all'interno dei terreni dell'azienda e ad essa strettamente correlati in quanto funzionali all'espletamento delle pratiche di coltivazione, alla sorveglianza dei fondi, alla commercializzazione dei prodotti, all'esercizio delle attività connesse.

14. Sono pertanto fabbricati rurali, ancorché accatastati al Catasto Fabbricati, le abitazioni per l'imprenditore agricolo e per i familiari coadiuvanti, per i salariati nonché gli edifici destinati ad attività ricettive agrituristiche. Sono altresì rurali gli annessi agricoli a qualunque uso destinati all'interno dell'azienda.

15. CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D’USO E CAMBIO DELLA UTILIZZAZIONE DEI FABBRICATI

16. Per cambio della destinazione d'uso agricola dei fabbricati è intesa la modificazione permanente dell'uso di edifici per attività estranee all'agricoltura. Il cambio della destinazione d'uso agricola comporta di fatto la deruralizzazione degli edifici secondo le disposizioni normative vigenti all'atto dell'intervento.

17. L'attivazione di attività integrative all'interno di fabbricati agricoli è da intendersi quale cambio della destinazione d'uso comportando la conseguente deruralizzazione.

18. Per cambio della utilizzazione dei fabbricati agricoli è intesa la modificazione di utilizzo degli edifici all'interno della stessa categoria agricola di appartenenza.

19. I fabbricati soggetti a modifica della destinazione di utilizzo non perdono i requisiti della ruralità.

Art. 89. Frazionamenti di aziende e terreni agricoli

1. I frazionamenti delle aziende agricole, attuati nell'ambito della gestione derivante dalla conduzione aziendale da parte dell'Imprenditore Agricolo, sono consentiti in attuazione della normativa vigente. A seguito del frazionamento non devono essere praticate attività difformi e/o incompatibili con i caratteri del territorio agricolo né con il paesaggio locale. Non è consentito il frazionamento di terreni in lotti da destinare ad orti familiari/amatoriali.

2. È fatta salva la possibilità per il proprietario del fondo agricolo di effettuare un frazionamento che determini la costituzione di un solo appezzamento ex novo.

3. Il rispetto dei parametri minimi consentiti vige anche se il frazionamento è attuato in fasi successive ed in qualunque difformità alle combinazioni di cui sopra. Per le superfici minime risultanti dalla suddivisione in 4 appezzamenti si fa riferimento a quelle indicate per la suddivisione in 3 appezzamenti. Per le superfici minime risultanti dalla suddivisione in 6 o 7 appezzamenti si fa riferimento a quelle indicate per la suddivisione in 5 appezzamenti

4. Contestualmente alla presentazione del Tipo di Frazionamento, il proprietario deve sottoscrivere un atto di impegno con l'Amministrazione Comunale a non frazionare ulteriormente la proprietà residua per i successivi cinque anni.

5. Sono comunque consentiti, in relazione alla normativa vigente, i frazionamenti derivanti da:

  • * successione ereditaria;
  • * divisione fra comproprietà formatesi antecedentemente al 29 aprile 1995;
  • * provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
  • * disposizioni di Enti Pubblici Territoriali competenti (espropri, alienazione di usi civici, previsioni urbanistiche, lavori pubblici);
  • * cessazione dell'attività per raggiunti limiti di età degli imprenditori agricoli.

6. Salvo quanto disposto dalle leggi e regolamenti in vigore, nei terreni oggetto di frazionamento è vietata la nuova edificazione per i successivi 10 anni, la realizzazione di nuova viabilità di servizio, la realizzazione di attività diverse da quella agricola o da attività connesse all'agricoltura.

Art. 90. Boschi

1. I boschi sono individuati con apposita campitura dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico.

2. In tali aree, come individuate nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS su base C.T.R. in scala 1: 10.000, sono ammessi i seguenti interventi:

  • * residenza agricola in edifici esistenti;
  • * residenza non agricola in edifici esistenti;
  • * governo del bosco e del sottobosco a fini produttivi;
  • * agricoltura e pascolo;
  • * interventi strumentali alla prevenzione anti incendi;
  • * interventi strumentali alla prevenzione e riassetto idrogeologico e idraulico;
  • * rimboschimenti e pratiche fitosanitarie;
  • * attività faunistico - venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • * manutenzione della viabilità minore e dei sentieri.

3. All'interno di tali aree sono vietati i seguenti interventi:

  • a. realizzazione di parcheggi, salvo limitate aree perimetrali per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e/o per attività legate al tempo libero;
  • b. installazione di nuova segnaletica, di nuove linee di distribuzione di energia e di telecomunicazione che comportino modifiche significative della dotazione boschiva mediante il taglio di individui arborei adulti;
  • c. realizzazione di nuove strade e di nuove costruzioni, ancorché temporanee, fatta eccezione per quelle che si rendano necessarie ai fini della delle attività selvicolturali, delle attività di Antincendio Boschivo, delle attività di tutela ambientale, che dovranno essere soggette alle autorizzazioni di legge;
  • d. la recinzione dei boschi, o di parte di essi, è di norma proibita e potrà essere autorizzata solo in casi di documentata esigenza scientifica o naturalistica o per particolari forme di allevamento a scopo alimentare o di ripopolamento venatorio e previa realizzazione di idonei percorsi pubblici di attraversamento o di circonvallazione delle parti recintate.

4. Sono individuate con apposti segno grafico, nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS le aree da sottoporre a particolare disciplina al fine della valorizzazione del patrimonio boschivo nonché allo scopo di favorire il recupero agricolo delle aree abbandonate ed il mantenimento di quelle intercluse.

5. Qualora i perimetri dei boschi, così come individuati dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico, si dimostrassero inesatti o non aggiornati, i soggetti interessati potranno produrre documentazione tecnica asseverata atta a dimostrare il reale stato di fatto dei luoghi.

6. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, provvederà ad aggiornare il perimetro dei boschi riportato sugli elaborati di progetto del Regolamento Urbanistico.

7. Fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla disciplina a tutela degli interessi forestale ed idrogeologico, è prescritta, per le ipotesi di interventi comportanti riduzione delle specie arboree forestali, la proposizione degli elaborati previsti dal D.P.G.R. n. 48/R del 8/8/2003.

8. È favorito il recupero dei castagneti da frutto, l'affermazione delle latifoglie spontanee e la gradata sostituzione delle conifere con latifoglie autoctone nelle formazioni miste, nel rispetto degli obiettivi della conservazione dinamica e funzionale degli ecosistemi di cui all'art. 10.5 delle norme del P.T.C.P.

Art. 91. Attività integrate e compatibili

1. Si intendono per attività integrate e compatibili le attività commerciali, artigianali, ricettive e di servizio esercitate all'interno di fabbricati preesistenti con espresso divieto di nuova edificazione, salvo quanto previsto al comma 4 delle presenti norme.

2. Si considerano tali:

  • a. le attività integrate commerciali: vendita di prodotti legati alle tradizioni locali e più in generale all'attività agricola;
  • b. attività integrate artigianali: quelle di modeste dimensioni che svolgano funzione di supporto e servizio alle attività agricole o mestieri tradizionali il cui esercizio non comporti impatti negativi in termini di rumore e di visibilità rispetto all'ambiente circostante;
  • c. attività integrate ricettive: ricettività sino a 50 posti letto, realizzate esclusivamente mediante recupero di fabbricati rurali. Tali strutture potranno espletare anche attività di ristorazione sino a 50 posti a sedere;
  • d. attività integrate di servizio: sono quelle svolte da un soggetto (persona fisica, associazione o società) che svolge attività di allevamento a scopo commerciale, addestramento e pensione per animali o servizi per attività didattico culturali e ricreative.

3. Per attività integrate di servizio si prevedono:

  • * localizzazioni e modalità esecutive per la realizzazione di strutture per la detenzione di animali (cavalli, cani ed altri) o a servizio delle attività venatorie, e relativi accessori, a scopo non agricolo, preferibilmente in legno,
  • * localizzazioni e modalità esecutive per la realizzazione di strutture per sedi operative di soggetti che offrono servizi turistici e/o di protezione civile quali punto informazioni, noleggio biciclette, stazioni di monitoraggio o simili.

4. Non è consentita la realizzazione di depositi di materiali ancorché collegati alle attività integrate di cui al presente articolo.

5. Gli interventi edilizi consentiti sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati, in ragione delle diverse classi di appartenenza dei manufatti interessati, nelle previsioni di cui al Titolo III, Parte II.

Art. 92. Bonifiche agrarie

1. Le bonifiche agrarie sono un complesso di lavorazioni ed interventi, comportanti una modificazione tendenzialmente irreversibile dello stato dei luoghi mediante alterazione delle originarie pendenze, sistemazioni idrauliche, eliminazione di eventuale scheletro affiorante ed altri interventi similari. Le bonifiche si differenziano dalle lavorazioni agrarie straordinarie, quali modesti livellamenti e/o scassi, perché caratterizzate da un complesso di operazioni cui consegue modifica dell'orografia dei luoghi e/o dell'assetto idrogeologico.

2. Gli interventi di bonifica e le lavorazioni straordinarie dovranno in ogni caso rispettare le prescrizioni delle vigenti norme regionali e statali in materia paesaggistica, ambientale ed estrattiva.

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SISTEMI E SUB - SISTEMI

Art. 93. Sistema dei Monti del Chianti - Sub - sistema dei boschi

1. Nel territorio del Sub - sistema dei boschi, quale definito nelle tavole PR02N e PR02S in scala 1: 10.000, non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ad eccezione delle previsioni contenute in piani attuativi e di quanto previsto nei successivi commi.

2. Nel Sub - sistema dei boschi sono consentiti interventi di nuova edificazione o ampliamento di consistenze preesistenti - previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale nei casi previsti dalla legge, esclusivamente per volumetrie aventi destinazione d'uso agricola, secondo quanto disciplinato ai successi commi.

3. Attraverso la previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale è possibile la realizzazione di nuovi manufatti con destinazione agricola strumentali alla conduzione del fondo agricolo, ad eccezione della residenza rurale, per la quale non sono consentite nuove volumetrie.

4. La realizzazione delle consistenze strumentali alla conduzione del fondo previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui al comma 3 non assume rilevanza ai fini del prelievo di dimensionamento dal piano strutturale.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, ove gli interventi di cui al comma 3 siano finalizzati alla realizzazione, attraverso interventi di nuova edificazione od ampliamento di preesistenti consistenze, di strutture agrituristiche è prescritto il rispetto di un dimensionamento massimo complessivo, relativo all'intero sub-sistema, di 42 posti letto.

6. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al precedente comma 5 assume rilevanza la data di proposizione del Programma di miglioramento agricolo ambientale, corredata di tutti gli elaborati prescritti (criterio della prevenzione temporale).

7. Nel sub sistema dei boschi non sono in ogni caso consentite nuove volumetrie per destinazioni d'uso diverse dall'agricola.

8. Ogni intervento nel sub-sistema deve preservare e valorizzare gli elementi costitutivi delle invarianti sussistenti, quali individuate dal precedente Titolo I, Parte II e perimetrate negli elaborati PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS.

9. Gli interventi edilizi consentiti sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati, in ragione delle diverse classi di appartenenza dei manufatti interessati, nelle previsioni di cui al Titolo III, Parte II e nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al successivo comma 10.

10. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso le seguenti destinazioni:

  • a. residenza rurale ed urbana;
  • b. turistico ricettivo, per un massimo di 52 posti letto.

11. Gli interventi che comportano mutamento di destinazione in attività turistico ricettiva, nei limiti consentiti al precedente comma 10, devono assicurare una dotazione minima di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale pari ad almeno 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di S.U.L., garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera.

12. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente non sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso destinazioni diverse dalla residenza rurale ed urbana e turistico - ricettivo.

13. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al precedente comma 10, lett. b) assume rilevanza la data di proposizione del titolo abilitativo all'intervento, comunque denominato, corredata di tutti gli elaborati prescritti (criterio della prevenzione temporale).

14. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 19 delle presenti norme, il mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la residenza urbana e rurale non assume rilevanza, ai fini del prelievo di dimensionamento dal Piano strutturale.

Art. 94. Sistema dei Monti del Chianti - Sub - sistema dei coltivi delle arenarie

1. Nel territorio del Sub - sistema dei coltivi delle arenarie, quale definito nelle tavole PR02N e PR02S in scala 1: 10.000, non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ad eccezione ad eccezione delle previsioni contenute in piani attuativi e di quanto previsto ai successivi commi.

2. Nel Sub - sistema dei coltivi delle arenarie sono consentiti interventi di nuova edificazione o ampliamento di consistenze preesistenti - previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale nei casi previsti dalla legge esclusivamente per volumetrie aventi destinazione d'uso agricola, secondo quanto disciplinato ai successi commi.

3. Attraverso la previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale è possibile la realizzazione di nuovi manufatti con destinazione agricola strumentali alla conduzione del fondo agricolo, ad eccezione della residenza rurale e delle strutture agrituristiche per le quali non sono previste nuove edificazioni.

4. La realizzazione delle consistenze strumentali alla conduzione del fondo previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui al comma 3 non assume rilevanza ai fini del prelievo di dimensionamento dal piano strutturale.

5. Nel sub - sistema dei coltivi delle arenarie non sono in ogni caso consentite nuove volumetrie per destinazioni d'uso diverse dall'agricola.

6. Ogni intervento nel sub-sistema deve preservare e valorizzare gli elementi costitutivi delle invarianti sussistenti, quali individuate dal precedente Titolo I, Parte II e perimetrate negli elaborati PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS.

7. Gli interventi edilizi consentiti sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati, in ragione delle diverse classi di appartenenza dei manufatti interessati, nelle previsioni di cui al Titolo III, Parte II e nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al successivo comma 8.

8. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso le seguenti destinazioni:

  • a. residenza rurale ed urbana;
  • b. agriturismo, per un massimo di 58 posti letto;
  • c. turistico - ricettivo, per un massimo di 50 posti letto.

9. Gli interventi che comportano mutamento di destinazione in attività turistico ricettive, nei limiti consentiti al precedente comma 8, devono assicurare una dotazione minima di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale pari ad almeno 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di S.U.L., garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera.

10. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente non sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso destinazioni diverse dalla residenza rurale ed urbana, dal turistico ricettivo e dall'agriturismo.

11. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al precedente comma 8, lett. b) e c) assume rilevanza la data di proposizione del titolo abilitativo all'intervento, comunque denominato, corredata di tutti gli elaborati prescritti (criterio della prevenzione temporale).

12. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 19 delle presenti norme, il mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la residenza urbana e rurale non assume rilevanza, ai fini del prelievo di dimensionamento dal Piano strutturale.

Art. 95. Sistema del bacino del fiume Pesa

1. Nel territorio del sistema del bacino del fiume Pesa, quale definito nelle tavole PR02N e PR02S in scala 1: 10.000, non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ad eccezione ad eccezione delle previsioni contenute in piani attuativi e di quanto previsto ai successivi commi.

2. Nel sistema del bacino del fiume Pesa sono consentiti interventi di nuova edificazione o ampliamento di consistenze preesistenti - previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale esclusivamente per volumetrie aventi destinazione d'uso agricola e produttiva, secondo quanto disciplinato ai successi commi.

3. Attraverso la previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale è consentita la realizzazione di nuovi manufatti con destinazione agricola strumentali alla conduzione del fondo, ad eccezione della residenza rurale e delle strutture agrituristiche.

4. La realizzazione delle consistenze strumentali alla conduzione del fondo previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui al comma 3 non assume rilevanza ai fini del prelievo di dimensionamento dal piano strutturale.

5. Nel sistema del bacino del fiume Pesa non sono in ogni caso consentite nuove volumetrie per destinazioni d'uso diverse dall'agricola e dal produttivo.

6. Ogni intervento nel sub - sistema deve preservare e valorizzare gli elementi costitutivi delle invarianti sussistenti, quali individuate dal precedente Titolo I, Parte II e perimetrate negli elaborati PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS.

7. Gli interventi edilizi consentiti sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati, in ragione delle diverse classi di appartenenza dei manufatti interessati, nelle previsioni di cui al Titolo III, Parte II e nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al successivo comma 9.

8. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso le seguenti destinazioni:

  • d. residenza rurale ed urbana;
  • e. turistico - ricettivo, per un massimo di 40 posti letto.

9. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 19 delle presenti norme, il mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la residenza urbana e rurale non assume rilevanza, ai fini del prelievo di dimensionamento dal Piano strutturale.

Art. 96. Sistema del crinale di Radda in Chianti

1. Nel territorio del sistema del crinale di Radda in Chianti, quale definito nelle tavole PR02N e PR02S in scala 1: 10.000, sono consentiti gli interventi previsti dai piani attuativi e gli interventi di nuova edificazione ai sensi e nei limiti dei commi seguenti.

2. Nel territorio del sistema del crinale di Radda in Chianti sono consentiti interventi di nuova edificazione o ampliamento di consistenze preesistenti - previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, esclusivamente per volumetrie aventi destinazione d'uso agricola, residenziale, industriale artigianale e commerciale, secondo quanto disciplinato ai successi commi.

3. Attraverso la previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale è possibile la realizzazione di nuovi manufatti con destinazione agricola strumentali alla conduzione del fondo agricolo, ad eccezione delle residenze agricole e degli agriturismi, per i quali non sono previste nuove volumetrie.

4. La realizzazione delle consistenze strumentali alla conduzione del fondo previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui al comma 3 non assume rilevanza ai fini del prelievo di dimensionamento dal piano strutturale.

5. Ogni intervento nel sistema deve preservare e valorizzare gli elementi costitutivi delle invarianti sussistenti, quali individuate dal precedente Titolo I, Parte II e perimetrate negli elaborati PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS.

6. Nel sistema del crinale di Radda in Chianti ogni intervento assentito attraverso Programma pluriennale di miglioramento agricolo ambientale deve prevedere a carico del privato obbligo di manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore nonché la realizzazione di percorsi ed itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, didattici, enogastronomici, secondo le previsioni di cui alla Parte III delle presenti norme.

7. Nel sistema del crinale di Radda in Chianti gli interventi di nuova edificazione con destinazione residenziale sono ammessi esclusivamente all'interno dei perimetri delle U.T.O.E. di Radda e La Villa, quali perimetrate nell'elaborato PR03a, secondo la disciplina di cui agli artt. 70, 71 e 72.

8. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 19 delle presenti norme, ai fini del rispetto del dimensionamento massimo prescritto dal Piano strutturale (Atlante dei Sistemi Territoriali e delle U.T.O.E.), gli interventi di addizione volumetrica con destinazione residenziale di cui all'art. 24 non assumono rilevanza ai fini del prelievo.

9. Nel sistema del crinale di Radda in Chianti gli interventi di nuova edificazione con destinazione industriale ed artigianale sono ammessi esclusivamente secondo le previsioni delle schede di cui all'elaborato PR05; tali interventi devono assicurare una dotazione minima di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale pari ad almeno 0,80 mq / 1 mq. di S.U.L.

10. Nel sistema del crinale di Radda in Chianti gli interventi di nuova edificazione con destinazione commerciale sono ammessi esclusivamente secondo le previsioni delle schede di cui all'elaborato PR05; tali interventi devono assicurare una dotazione minima di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale pari ad almeno 0,80 mq / 1 mq. di S.U.L.

11. Gli interventi edilizi consentiti sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati, in ragione delle diverse classi di appartenenza dei manufatti interessati, nelle previsioni di cui al Titolo III, Parte II e nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al successivo comma 12.

12. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso le seguenti destinazioni:

  • a. residenza rurale ed urbana;
  • b. agriturismo, per un massimo di 54 posti letto;
  • c. turistico - ricettivo, per un massimo di 214 posti letto.

13. Gli interventi che comportano mutamento di destinazione in attività turistico ricettive, nei limiti consentiti al precedente comma 12, devono assicurare una dotazione minima di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale pari ad almeno 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di S.U.L., garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera.

14. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente non sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso destinazioni diverse dalla residenza rurale ed urbana, dal turistico - ricettivo e dall'agriturismo.

15. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al precedente comma 12, lett. b) e c) assume rilevanza la data di proposizione del titolo abilitativo all'intervento, comunque denominato, corredata di tutti gli elaborati prescritti (criterio della prevenzione temporale).

16. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 19 delle presenti norme, il mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la residenza urbana e rurale non assume rilevanza, ai fini del prelievo di dimensionamento dal Piano strutturale.

Art. 97. Sistema delle colline meridionali del fiume pesa - Sub - sistema della formazione calcarenitica di Monte Morello

1. Nel territorio del Sub - sistema della formazione calcarenitica di Monte Morello, quale perimetrato nelle tavole PR02N e PR02S in scala 1: 10.000, non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ad eccezione delle previsioni contenute in piani attuativi e di quanto previsto ai successivi commi.

2. Nel Sub - sistema della formazione calcarenitica di Monte Morello sono consentiti interventi di nuova edificazione o ampliamento di consistenze preesistenti - previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale esclusivamente per volumetrie aventi destinazione d'uso agricola, secondo quanto disciplinato ai successi commi.

3. Attraverso la previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale è possibile la realizzazione di nuovi manufatti con destinazione agricola strumentali alla conduzione del fondo agricolo.

4. La realizzazione delle consistenze strumentali alla conduzione del fondo previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui al comma 3 non assume rilevanza ai fini del prelievo di dimensionamento dal piano strutturale.

5. Nel Sub - sistema della formazione calcarenitica di Monte Morello non sono in ogni caso consentite nuove volumetrie per destinazioni d'uso diverse dall'agricola.

6. Ogni intervento nel sub - sistema deve preservare e valorizzare gli elementi costitutivi delle invarianti sussistenti, quali individuate dal precedente Titolo I, Parte II e perimetrate negli elaborati PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS.

7. Nel Sub - sistema della formazione calcarenitica di Monte Morello ogni intervento assentito attraverso Programma pluriennale di miglioramento agricolo ambientale deve prevedere a carico del privato obbligo di manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore nonché la realizzazione di percorsi ed itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, didattici, enogastronomici, secondo le previsioni di cui alla Parte III delle presenti norme.

8. Gli interventi edilizi consentiti sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati, in ragione delle diverse classi di appartenenza dei manufatti interessati, nelle previsioni di cui al Titolo III, Parte II e nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al successivo comma 9.

9. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso le seguenti destinazioni:

  • a. residenza rurale ed urbana;
  • b. agriturismo, per un massimo di 61 posti letto;
  • c. turistico - ricettivo, per un massimo di 86 posti letto.

10. Gli interventi che comportano mutamento di destinazione in attività turistico ricettive, nei limiti consentiti al precedente comma 9, devono assicurare una dotazione minima di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale pari ad almeno 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di S.U.L., garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera.

11. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente non sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso destinazioni diverse dalla residenza rurale ed urbana, dal turistico - ricettivo e dall'agriturismo.

12. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al precedente comma 9, lett. b) e c) assume rilevanza la data di proposizione del titolo abilitativo all'intervento, comunque denominato, corredata di tutti gli elaborati prescritti (criterio della prevenzione temporale).

13. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 19 delle presenti norme, il mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la residenza urbana e rurale non assume rilevanza, ai fini del prelievo di dimensionamento dal Piano strutturale.

Art. 98. Sistema delle colline meridionali del fiume Pesa - Sub - sistema del macigno del versante di Vagliagli

1. Nel territorio del Sub - sistema del macigno del versante di Vagliagli, quale definito nelle tavole PR02N e PR02S in scala 1: 10.000, non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ad eccezione delle previsioni contenute in piani attuativi e di quanto previsto ai successivi commi.

2. Nel Sub - sistema del macigno del versante di Vagliagli sono consentiti interventi di nuova edificazione o ampliamento di consistenze preesistenti - previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale esclusivamente per volumetrie aventi destinazione d'uso agricola, secondo quanto disciplinato ai successi commi.

3. Attraverso la previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale è possibile la realizzazione di nuovi manufatti con destinazione agricola strumentali alla conduzione del fondo agricolo.

4. La realizzazione delle consistenze strumentali alla conduzione del fondo previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui al comma 3 non assume rilevanza ai fini del prelievo di dimensionamento dal piano strutturale.

5. Nel Sub - sistema del macigno del versante di Vagliagli non sono in ogni caso consentite nuove volumetrie per destinazioni d'uso diverse dall'agricola.

6. Ogni intervento nel sub-sistema deve preservare e valorizzare gli elementi costitutivi delle invarianti sussistenti, quali individuate dal precedente Titolo I, Parte II e perimetrate negli elaborati PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS.

7. Nel Sub - sistema del macigno del versante di Vagliagli ogni intervento assentito attraverso Programma pluriennale di miglioramento agricolo ambientale deve prevedere a carico del privato obbligo di manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore nonché la realizzazione di percorsi ed itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, didattici, enogastronomici, secondo le previsioni di cui alla Parte III delle presenti norme.

8. Gli interventi edilizi consentiti sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati, in ragione delle diverse classi di appartenenza dei manufatti interessati, nelle previsioni di cui al Titolo III, Parte II e nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al successivo comma 9.

9. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso le seguenti destinazioni:

  • a. residenza rurale ed urbana;
  • b. agriturismo, per un massimo di 30 posti letto;
  • c. turistico - ricettivo, per un massimo di 60 posti letto.

10. Gli interventi che comportano mutamento di destinazione in attività turistico ricettive, nei limiti consentiti al precedente comma 9, devono assicurare una dotazione minima di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale pari ad almeno 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di S.U.L., garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera.

11. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente non sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso destinazioni diverse dalla residenza rurale ed urbana, dal turistico - ricettivo e dall'agriturismo.

12. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al precedente comma 9, lett. b) e c) assume rilevanza la data di proposizione del titolo abilitativo all'intervento, comunque denominato, corredata di tutti gli elaborati prescritti (criterio della prevenzione temporale).

13. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 19 delle presenti norme, il mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la residenza urbana e rurale non assume rilevanza, ai fini del prelievo di dimensionamento dal Piano strutturale.

CAPO III INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO

Art. 99. Edifici rurali ad uso abitativo

1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, la costruzione di nuovi edifici rurali è disciplinata dalle leggi e regolamenti in materia.

2. Hanno titolo alla realizzazione di nuove residenze rurali le Aziende agricole in relazione alle esigenze abitative:

  • * dell'imprenditore agricolo professionale;
  • * dei familiari coadiuvanti e salariati fissi.

3. Non è consentito l'accorpamento di volumetrie tra Comuni anche contermini, né il trasferimento di queste.

4. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, è soggetta:

  • * all'approvazione da parte del comune del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, presentato esclusivamente da Aziende Agricole, dove si dimostri che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;

5. La nuova residenza agricola deve essere collocata nel pieno rispetto dei criteri insediativi di seguito indicati:

  • * ubicazione nel rispetto della viabilità territoriale e poderale esistente e con opere edilizie che garantiscano una continuità con le proprietà tipologiche e morfologiche dell'edilizia agricolo esistente;
  • * mantenimento, a seguito degli interventi edilizi, della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
  • * ubicazione dei nuovi interventi edilizi solo in prossimità dei nuclei poderali, se esistenti, e lungo strade esistenti, tanto che non sarà consentita l'apertura di nuove strade se non strettamente funzionali e di accesso ai fondi agricoli;
  • * predisposizione degli accorgimenti necessari alla riduzione degli impatti per i nuovi interventi da realizzare;
  • * rispetto della conformazione morfologica dei siti; in particolare i limiti superiori delle coperture non dovranno superare le linee di crinale o le vette dei poggi nelle aree collinari.
  • * dimostrazione della fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse e alle problematiche di natura idrogeologica;
  • * applicazione dei criteri costruttivi atti a ridurre i consumi ed i fabbisogni energetici.

6. Le dimensioni massime dell'abitazione agricolo sono di seguito determinate.

7. La volumetria massima dovrà comunque essere contenuta nei limiti dei mc 600 comprensiva di accessori; nel caso di aggregazione di più unità abitative potrà raggiungersi la volumetria massima di mc 1.000 per edificio, ammettendo anche più edifici da realizzare secondo i criteri insediativi di cui alla presente norma. È altresì possibile accorpare volumetrie per uso abitativo, con altre destinate ad annessi agricoli, purché rimangano ben differenziati funzionalmente i due utilizzi.

8. Nel caso di fondi edificati nei quali siano presenti più edifici, il nuovo edificio dovrà comunque inserirsi in modo organico nell'insediamento esistente e richiamarsi, nella sua localizzazione, ai rapporti esistenti fra l'edificio principale e i fienili, le stalle o i ricoveri già presenti nel fondo.

9. La forma architettonica del nuovo edificio dovrà essere il più possibile compatta, con facciate dove vi sia una prevalenza dei pieni sui vuoti, con finestre e porte disposte a distanze regolari.

10. La copertura dovrà essere a falde, realizzata con tegole marsigliesi o tegole e coppi, con pendenza tra il 25% e il 30%, con tetti a padiglione o a capanna con linea di colmo parallela al lato più lungo del manufatto e con sporgenze alla gronda massimo di ml 0,70.

11. Le finiture delle facciate saranno in intonaco civile o in muratura facciavista. È vietato l'uso di materiali plastici o al quarzo.

12. Gli infissi potranno essere realizzati in legno, in pvc tipo legno o in metallo, quest'ultimo purché verniciato.

13. Il sottotetto non potrà essere utilizzato a fini abitativi, ma solo per locali con destinazione di deposito occasionale con possibile realizzazione di un servizio igienico. Sono altresì ammessi affacci diretti verso l'esterno ma non le terrazze incassate nelle falde di copertura.

14. È ammessa la costruzione di scale esterne che dovranno essere realizzate con rampe aderenti all'edificio e con parapetto in muratura.

15. Le logge possono essere realizzate all'interno del corpo di fabbrica con una superficie non maggiore del 20% di quella utile abitabile, di profondità non maggiore di m 3.00, e su due soli lati della costruzione.

16. Possono essere realizzati pergolati le cui strutture potranno essere appoggiate e fissate alle pareti murarie esterne dei fabbricati. La superficie coperta di queste strutture non potrà essere superiore al 30% della superficie coperta dell'edificio a cui sono afferenti. Dovranno essere di forma rettangolare o quadrata con una profondità massima di ml 3.00, disposti parallelamente al massimo a due lati dell'edificio, con strutture totalmente lignea, non continue sui due lati.

17. È possibile la realizzazione di porticati disposti preferibilmente secondo l'asse della linea di colmo della copertura dell'edificio e con le superfici di cui al precedente comma. Essi potranno essere disposti parallelamente al massimo a due lati dell'edificio. Potranno avere struttura totalmente lignea oppure realizzata con pilastri di muratura facciavista o intonacata a sezione regolare, rettangolare o quadrata e con coperture a vista in legno o laterizio e rivestimento di tegole o coppi. La loro copertura non potrà in ogni caso sovrapporsi alla copertura dell'edificio a cui sono affiancati.

18. I nuovi edifici rurali ad uso abitativo devono essere realizzati con materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento all'edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed i fabbricati tradizionali nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con il P.I.E.R. e con il P.I.T., ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C.P.

Art. 100. Nuovi Annessi agricoli stabili

1. Gli annessi agricoli stabili sono costruzioni destinate in via esclusiva ad usi agricolo - produttivi o di supporto alle attività aziendali, ivi comprese quelle faunistico - venatorie, e prive di dotazioni idonee ad utilizzo abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo e sono regolamentati dalle leggi e regolamenti statali e regionali in materia.

2. È ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli per la corretta gestione e conduzione dell'azienda, previa dimostrazione della impossibilità di recuperare la funzionalità di strutture ed annessi esistenti.

3. La costruzione di nuovi annessi agricoli è regolamentata dalle leggi e regolamenti statali e regionali in materia.

4. Nel rispetto dei valori agrari, l'edificazione degli annessi e dei manufatti è consentita a condizione che non comporti rilevante modificazione della morfologia dei luoghi e non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo. È privilegiata la dislocazione degli stessi in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l'impegno di suolo per creazione viabilità ed altre strutture di servizio, evitando la frammentazione dei fondi ed il dislocamento incondizionato di edifici nel territorio aperto. In particolare, non è consentito posizionare nuovi annessi agricoli in posizioni di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari.

5. Non è consentito realizzare annessi agricoli all'interno delle aree sotto elencate:

  • * siti archeologici;
  • * aree interessate dalla infrastrutturazione ecologica di cui all'art. 40 delle presenti norme;
  • * aree boscate di cui all'art. 43 delle presenti norme;
  • * linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  • * fascia di 100 ml dal piede esterno dell'argine del fiume Pesa;
  • * negli ambiti di cui all'art. 42 delle presenti norme;
  • * fasce di rispetto cimiteriale.

6. I nuovi manufatti dovranno avere una S.u.l. non superiore ai 1.000 mq per quanto riguarda i fienili o gli annessi adibiti all'allevamento o ricovero del bestiame. I fienili potranno avere altezza massima di mt 6,00 in gronda, gli altri annessi un'altezza massima di m 5,00 in gronda; le stalle potranno avere altezza massima di mt 3,50 in gronda.

7. Nelle more della redazione del nuovo Regolamento edilizio gli annessi agricoli possono configurarsi, in tutto o in parte, come locali interrati o seminterrati, costituendo volumetrie computate in egual misura ai locali fuori terra.

8. Gli annessi agricoli devono essere di norma realizzati in prossimità di strade o viabilità vicinali o poderali esistenti, limitando al massimo la realizzazione di nuovi tracciati. È comunque fatta salva la facoltà dell'Amm.ne Comunale - in sede di valutazione dei progetti edilizi - di impartire indicazioni in senso diverso al fine di mitigare il più possibile l'effetto visivo generato dai nuovi annessi.

9. In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme regionali in materia di linee elettriche, in sede di progettazione di nuovi annessi agricoli deve essere tenuto conto degli eventuali corridoi infrastrutturali individuati per gli elettrodotti. Se previsti in prossimità di linee elettriche già esistenti, tali interventi devono in ogni caso garantire il rispetto del valore di qualità per il campo magnetico fissato dalla normativa vigente, anche con il ricorso ad opere di mitigazione e contenimento dell'intensità del campo magnetico stesso.

10. I nuovi manufatti devono essere ubicati al suolo rispettando l'andamento naturale dei terreni, conseguendo aggregazione significante con i fabbricati esistenti, evitando movimenti di terra che alterino sostanzialmente la struttura morfologica complessiva del sito.

11. Le nuove costruzioni devono essere realizzate in muratura o in legno, con materiali di finitura il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni a uso abitativo.

12. Gli infissi e le serrande devono essere in legno o in metallo verniciato di colore marrone verde o nero.

13. È ammessa la realizzazione di locali interrati per finalità produttive (cantine, depositi). L'accesso a tali locali dovrà essere assicurato mediante scale, rampe della larghezza massima di ml 4,00, ovvero montacarichi ubicati all'interno della proiezione a terra della superficie coperta dell'edificio.

14. La copertura dovrà essere a capanna o a padiglione con falde inclinate con una pendenza compresa tra il 25% e 30% e con un aggetto di gronda non superiore a ml 0,70. La copertura dovrà essere realizzata in tegole di laterizio o in lastre verniciate in colore rosso mattone prestampate collegabili, sia in metallo che in fibrocemento.

15. La volumetria è determinata moltiplicando la superficie coperta per l'altezza media definita dall'intradosso del solaio di copertura, ancorché siano presenti controsoffittature o elementi orizzontali.

16. Non possono essere realizzati loggiati e porticati; è ammessa la sola realizzazione di pergolati di superficie coperta non superiore al 30% di quella dell'annesso. Non sono ammesse pensiline ad eccezione di quelle a protezione dei vani porta, da realizzare con aggetto massimo di ml. 1,00, con larghezza pari a quella dei vani porta più ml. 0,30 per lato, coperte con lo stesso materiale della copertura dell'annesso.

17. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi della presente norma non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

18. La modifica della destinazione d'uso degli annessi agricoli stabili realizzati dopo l'entrata in vigore della L.R. 14.04.1995 n° 64 - con esclusione di quelli i cui lavori siano iniziati dopo l'entrata in vigore delle norme di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 03.01.2005 n° 1 - è ammessa allorché sia trascorso un periodo di almeno 30 (trenta) anni dalla data di ultimazione dei lavori.

19. Gli annessi agricoli devono essere realizzati con particolare riferimento all'edilizia sostenibile nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con il P.I.E.R. e con il P.I.T., ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C.P.

Art. 101. Manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti a P.A.P.M.A.A.

1. I manufatti aziendali non temporanei di cui all'art. 3 del DPGR 63R sono soggetti al rilascio di Permesso di Costruire, non sono computati tra i beni aziendali e non possono essere trasformati o riutilizzati per usi diversi da quelli dichiarati. Cessata la loro funzione devono essere rimossi pena l'applicazione dell'art. 196 della L.R. 65/2014.

2. I permessi rilasciati sono trasmessi ad ARTEA ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe regionale delle aziende.

Art. 102. Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A. o eccedenti le capacità produttive aziendali

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli minimi, di cui alle leggi e regolamenti in vigore, strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale è consenta per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli aventi complessivamente superficie coperta inferiore a 300 mq.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative relative alle attività di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La costruzione di nuovi annessi agricoli di cui al presente articolo è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. per una S.u.l. massima di 300 mq.;
  • b. sempreché l'azienda agricola mantenga in produzione terreni per superfici maggiori od uguali al 50% della superficie fondiaria di proprietà tramite atto d'obbligo unilaterale.
  • c. la costruzione di tali annessi non è consentita all'interno di:
  • * siti archeologici;
  • * aree interessate dalla infrastrutturazione ecologica di cui all'art. 40 delle presenti norme;
  • * aree boscate di cui all'art. 43 delle presenti norme;
  • * linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  • * fascia di 100 ml dal piede esterno dell'argine del fiume Pesa;
  • * negli ambiti di cui all'art. 42 delle presenti norme;
  • * fasce di rispetto cimiteriale.
  • d. per tipologie costruttive coerenti con i caratteri paesaggistici del territorio.

4. La costruzione di nuovi annessi agricoli deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda.

5. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo, in coerenza con i contenuti del P.I.E.R. e del P.I.T./P.P.R. della Regione Toscana, ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C.P. della Provincia di Siena, devono essere realizzati con materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento all'edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed i fabbricati tradizionali nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili.

6. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli esercitanti in via prevalente una delle seguenti attività:

  • a. allevamento intensivo di bestiame (15 mq. a capo);
  • b. trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  • c. allevamento di fauna selvatica;
  • d. cinotecnica;
  • e. allevamenti zootecnici minori.

7. Per le attività di cui alle lettere (b, (c, (d, ed (e, del precedente comma, la dimensione massima dei nuovi annessi non potrà superare i 150 mq. di S.u.l.

Art. 103. Installazione di manufatti aziendali temporanei e di serre

1. I manufatti aziendali temporanei sono manufatti realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie la cui installazione è consentita agli imprenditori agricoli per lo svolgimento delle attività agricole

2. Le serre sono manufatti finalizzati alla produzione agricola o florovivaistica, costituiti da componenti in tutto o in parte trasparenti, atte a consentire il passaggio della luce e la protezione delle colture dagli agenti atmosferici, attraverso una separazione, totale o parziale, dall'ambiente esterno.

3. L'installazione dei manufatti in oggetto è consentita con le modalità e secondo le disposizioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore.

4. L'installazione per periodi superiori a due anni di serre e di altri manufatti per lo svolgimento delle attività agricole è consentita agli imprenditori agricoli previa presentazione di SCIA di cui all'art. 135 della L.R: 65/2014 e s.m.i. corredata della documentazione specificata al comma 3 e 4 dell'art.2 del DPGR 63/2016."

Art. 104. Annessi agricoli reversibili per la coltura amatoriale o per piccole produzioni agricole

1. Gli annessi agricoli reversibili destinati all'agricoltura amatoriale o per piccole produzioni sono normati dalle leggi e regolamenti in vigore e possono essere costruiti:

  • a. interamente in legno o altri materiali leggeri, ancorati al suolo senza opere di fondazione, basamenti e/o opere permanenti in muratura;
  • b. con materiali tradizionali tipici della zona, purché l'intervento non comporti opere di fondazione invasive e di difficile rimozione.

2. Gli annessi agricoli reversibili hanno esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli e di ricovero animali, e sono privi di dotazioni idonee ad utilizzo, tassativamente vietato, abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

3. L'installazione di annessi agricoli reversibili è consentita, in ogni caso previa demolizione delle eventuali consistenze abusive esistenti:

  • a. se non sussistono sul fondo costruzioni stabili legittime utilizzabili allo stesso scopo;
  • b. se sul fondo è presente una costruzione stabile legittima di dimensioni inferiori a quelle massime consentite ai sensi del successivo comma 8 dalla superficie utile lorda (S.u.l.) dell'annesso agricolo reversibile deve essere detratta la superficie utile lorda (S.u.l.) della costruzione stabile legittima già presente;
  • c. Il posizionamento dell'annesso deve limitare al massimo l'impatto paesaggistico complessivo.

4. Il posizionamento dell'annesso deve essere contestualizzato con l'assetto agrario esistente.

5. I soggetti abilitati all'installazione degli annessi agricoli di cui al presente articolo sono:

  • a. gli operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero, ovvero privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo;

6. La superficie degli annessi agricoli non può comunque superare i 40 mq di S.u.l. compresa la superficie eventualmente occupata da tettoie.

7. In caso di trasferimenti parziali dei fondi l'installazione degli annessi di cui al presente articolo sarà consentita solo se trascorsi dieci anni successivi dal frazionamento; sono fatte salve le disposizioni normative vigenti al momento del frazionamento.

8. L'installazione degli annessi di cui al presente articolo è soggetta a atto abilitativo, previa presentazione di una istanza e di un progetto che dimostri la effettiva necessità delle realizzazioni e le finalità ad esse correlate.

9. Non è ammessa l'installazione qualora l'Amministrazione abbia già rilasciato, al titolare e/o sul fondo, una concessione per la realizzazione di un annesso per lo svolgimento dell'attività agricola a titolo amatoriale.

10. La realizzazione del nuovo annesso è consentita, previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà. L'atto d'obbligo dovrà contenere anche:

  • a. l'impegno a mantenere in ordinaria coltivazione i terreni cui l'annesso è riferito;
  • b. l'impegno alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo, fondo ovvero in caso di modifica dell'assetto colturale del fondo stesso ovvero nel caso che vengano meno i minimi previsti dalle precedenti tabelle;
  • c. le relative forme di garanzia;
  • d. la verifica di conformità alle norme generali e del presente regolamento.

11. L'atto d'obbligo unilaterale contiene

* la specificazione degli interventi di sistemazione ambientale tesi al mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché alla tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;

* l'inalienabilità degli annessi di cui al primo comma separatamente dall'intera superficie di proprietà.

Art. 105. Manufatti precari

1. I manufatti precari sono strutture leggere - diverse dagli annessi agricoli reversibili necessari per utilizzazioni di breve durata strettamente legati all'attività agricola aziendale o alla stagione venatoria e che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • a. non alterano in modo permanente il terreno su cui vengono installati, né i suoi caratteri storicizzati (non presuppongono cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, manomissioni delle sistemazioni idraulico-agrarie storiche o tradizionali, alterazioni al sistema drenante superficiale, etc.);
  • b. risultano semplicemente appoggiati sul terreno o, eventualmente, ancorati ad esso, senza opere di fondazione, basamenti e/o opere permanenti in muratura;
  • c. sono adibiti a deposito, protezione o ricovero temporaneo di cose e/o animali, o ad usi connessi alla stagione venatoria, nonché alla eventuale vendita diretta di prodotti aziendali;
  • d. sono realizzati in legno o altri materiali leggeri;
  • e. la durata della loro installazione deve essere comunque inferiore ad un anno.
  • a. sono privi di dotazioni idonee ad utilizzo, tassativamente vietato, abitativo, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

2. L'installazione dei manufatti precari per lo svolgimento dell'attività agricola è consentita, previa comunicazione al Comune e in coerenza con il P.T.C.P. e con il P.I.T.

3. L'installazione dei manufatti precari è ammessa solo a condizione che nel fondo agricolo non esistano già costruzioni stabili o temporanee utilizzabili allo stesso scopo e che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano rimosse.

4. Ove perdurino le esigenze produttive e/o venatorie, i manufatti precari, previa ulteriore comunicazione, possono essere:

  • a. mantenuti per un tempo complessivo comunque non superiore ad un anno;
  • b. reinstallati, previa rimozione, anche in parti diverse della superficie aziendale, se è decorso il termine annuale. La nuova installazione non può avere durata superiore a un anno. È fatta salva la facoltà, in esito alla doverosa rimozione, di riproposizione della comunicazione.

5. È consentita la realizzazione di "Punti Vendita aziendali" realizzati in forma di tettoia o chiosco aperto in legno, a carattere essenzialmente stagionale, finalizzati allo sviluppo delle attività commerciali di filiera corta, ove le aziende possono, a seguito delle acquisizioni delle autorizzazioni sanitarie necessarie, procedere alla esposizione e vendita dei prodotti semplici e/o trasformati in accordo con le normative di settore.

  • * Il punto vendita, di dimensione non superiore a 20 mq, potrà essere realizzato anche in terreni estranei all'azienda, purché detenuti con titolo legittimo, avrà carattere stagionale o pluri stagionale, comunque per una permanenza non superiore a 12 mesi, dopodiché andrà rimosso.
  • * Il posizionamento del punto vendita aziendale dovrà rispettare le norme di sicurezza del codice della strada.
  • * La realizzazione dei punti vendita, comprese le caratteristiche degli stessi, è soggetta a comunicazione al Comune.

6. Per i manufatti precari ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono comunque fatte salve le competenze degli enti ed organismi preposti.

7. Non è consentito realizzare manufatti precari all'interno delle aree sotto elencate:

  • * siti archeologici;
  • * aree interessate dalla infrastrutturazione ecologica di cui all'art. 40 delle presenti norme;
  • * aree boscate di cui all'art. 43 delle presenti norme;
  • * linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  • * fascia di 100 ml dal piede esterno dell'argine del fiume Pesa;
  • * negli ambiti di cui all'art. 42 delle presenti norme;
  • * fasce di rispetto cimiteriale.

Art. 106. Interventi sul patrimonio edilizio esistente in territorio agricolo con destinazione d'uso agricola

1. Fatte salve le ulteriori limitazioni desumibili dal precedente Titolo I in relazione ai diversi sistemi e sub sistemi, sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso agricola sono ammessi gli interventi indicati al Titolo III, Parte II sulla base della classificazione attribuita a ciascun edificio dagli elaborati cartografici PR02N e PR02S su base C.T.R. in scala 1: 10.000, con le precisazioni ed integrazioni contenute nei successivi commi. In caso di contrasto tra le norme del presente articolo e quelle del Titolo III, Parte II si applicano le disposizioni più restrittive.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo dovranno conservare quanto più possibile i caratteri architettonici e decorativi storici degli edifici, evitando la loro alterazione formale e materica. La conservazione avverrà prioritariamente attraverso la manutenzione e la sostituzione di parti rovinate. La sostituzione e il rinnovo dovranno avvenire con forme, materiali e modalità costruttive della cultura locale secondo forme semplici e a disegno regolare, evitando tuttavia ogni mimetismo e ogni riproposizione in stile. Tali interventi sono ammessi in assenza di P.A.P.M.A.A. e sempre che non comportino mutamento di destinazione d'uso agricola.

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono rispettare le seguenti limitazioni:

  • * le nuove scale esterne devono essere realizzate secondo i tipi tradizionali e con il parapetto in muratura;
  • * la modifica della distribuzione delle aperture sui fronti esterni non deve alterare sensibilmente il rapporto tra pieni e vuoti sulle facciate dove esiste una prevalenza dei pieni sui vuoti,
  • * sono vietate, per le abitazioni, avere finestre a nastro e la dimensione delle aperture deve essere maggiore in altezza che in larghezza;
  • * è ammessa la creazione di loggiati o porticati compresi nell'involucro esistente e la cui superficie non deve essere superiore al 20% della superficie utile del piano;
  • * è ammessa la realizzazione di pergolati le cui strutture potranno essere appoggiate e fissate alle pareti murarie esterne dei fabbricati, senza alcun incastro nella muratura esistente. La superficie coperta di queste strutture non potrà essere superiore al 30% della superficie coperta dell'edificio a cui sono afferenti. Devono essere di forma rettangolare o quadrata con una profondità massima di ml 3.00, disposti parallelamente al massimo a due lati dell'edificio, con strutture totalmente lignea;
  • * ad esclusione degli edifici di classe 1, 2 e 3 è ammessa la realizzazione di porticati disposti preferibilmente secondo l'asse della linea di colmo della copertura dell'edificio e con le medesime superfici dei pergolati. Essi devono essere disposti parallelamente al massimo a due lati dell'edificio. Devono avere struttura totalmente lignea ovvero realizzata con pilastri di muratura facciavista o intonacata a sezione regolare, rettangolare o quadrata e con coperture a vista in legno o laterizio e rivestimento di tegole o coppi. La loro copertura non può in ogni caso sovrapporsi alla copertura dell'edificio a cui sono affiancati;
  • * non è ammesso l'inserimento di nuovi balconi aggettanti o terrazze che non siano coperte a tetto;
  • * non sono ammesse terrazze ricavate nelle falde del tetto;
  • * non sono ammesse pensiline ad eccezione di quelle a protezione dei portoni degli edifici abitativi, da realizzare con aggetto massimo di ml. 1,00, con larghezza pari a quella dei portoni più ml. 0,30 per lato, coperte a tegole di laterizio.
  • * la sostituzione di coperture piane con coperture a capanna o a padiglione è ammessa a condizione che non determini incremento di volumetria. La nuova copertura deve avere la stessa inclinazione di quelle già esistenti nello stesso organismo edilizio oppure un'inclinazione compresa tra il 25% e il 30% se isolate; il manto di copertura dovrà essere in tegole o in coppi. Si precisa che l'innalzamento della quota di imposta della falda non verrà considerato come ampliamento volumetrico ove la distanza massima sui muri perimetrali tra l'estradosso dell'ultimo solaio abitabile e l'intradosso della falda inclinata di copertura sia contenuta nei cm. 30;
  • * il sottotetto non può essere utilizzato a fini abitativi ma solo per locali con destinazione di deposito occasionale con possibile realizzazione di un wc, senza alterazione della copertura esistente.

4. Nei soli edifici di classe 4, 5 e 6 sono ammessi interventi di sostituzione edilizia. Tali interventi sono soggetti alle seguenti limitazioni:

  • * gli edifici ricostruiti seguono, nella realizzazione, le indicazioni contenute all'art. 97 per le nuove abitazioni e all'art. 98 per i nuovi annessi;
  • * l'edificio ricostruito deve insistere, per lo meno in parte, sull'area di sedime dell'edificio preesistente, fatti salvi gli spostamenti necessari al rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada e di eventuali vincoli di inedificabilità assoluta posti eventualmente sull'area interessata.

5. Nei soli edifici di classe 4, 5 e 6 sono ammessi interventi di trasferimento, mediante demolizione e ricostruzione, di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc, di volume ricostruito. Tali interventi devono rispettare i seguenti limiti:

  • * gli interventi di ricostruzione devono essere indirizzati alla ricomposizione di un'unitarietà formale cercando di rendere maggiormente leggibile la struttura originaria;
  • * i nuovi volumi devono comunque essere coerenti con le caratteristiche architettoniche e i materiali di finitura del volume preesistente, devono avere facciate con prevalenza dei pieni sui vuoti, con finestre e porte poste a distanza regolare e di dimensioni uguali tra loro, con infissi in legno o metallo purché verniciato. La copertura deve essere a falde con tegole o coppi;
  • * negli edifici di classe 3 che hanno mantenuto invariate e leggibili le caratteristiche originarie, le opere di demolizione e ricostruzione devono comunque comportare la ricomposizione dell'unità formale di tutto l'edificio rispettando le prescrizioni contenute nel presente articolo;
  • * nella demolizione e ricostruzione ex novo di interi edifici, questi seguono, nella realizzazione, le indicazioni per i nuovi annessi e per le nuove abitazioni di cui agli artt. 97 e 98.

6. Per i soli edifici di classe 4, 5 e 6 sono ammessi, anche unitamente agli interventi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, interventi di ampliamento una tantum secondo i seguenti limiti:

  • * per le abitazioni rurali: ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 mc purché tale intervento non comporti aumento delle unità abitative. Lo stesso dovrà rispettare i criteri per le nuove residenze rurali di cui all'art. 97 presente regolamento;
  • * per gli annessi agricoli: ampliamento "una tantum" fino ad un massimo di 300 mc, comunque nei limiti del 10% del volume esistente. Tale intervento dovrà rispettare i criteri per i nuovi annessi agricoli di cui di cui all'art. 98 del presente regolamento.

7. Gli interventi di ampliamento volumetrico dovranno tendere a una regolarizzazione della forma complessiva dell'edificio.

8. Gli interventi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 sono ammessi in assenza di P.A.P.M.A.A. sempre che non comportino mutamento di destinazione d'uso agricola

9. Su tutti gli edifici sono consentiti interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili.

10. Sui soli edifici agricoli classificati 6 facenti parte di aziende con superfici uguali o superiori ai minimi di cui all'art. 86 sono altresì ammessi, previa approvazione di un P.A.P.M.A.A., i seguenti interventi:

  • a. ristrutturazione urbanistica;
  • b. trasferimento, mediante demolizione e ricostruzione, di volumi oltre i limiti del 10% del volume dei fabbricati aziendali, oltre 600 mc e fino a 1800 mc di volume ricostruito, anche con aumento delle superfici utili o delle unità abitative agricole;
  • c. per le sole abitazioni agricole facenti parte di aziende di elevata e media capacità produttiva: interventi di ampliamento del volume abitativo esistente fino a 50%, per edifici di volumetria superiori a mc. 300 e fino al 75% per edifici di volumetria inferiore a mc. 300;

11. per gli annessi agricoli facenti parte di aziende di elevata e media capacità produttiva: oltre agli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b), interventi di ampliamento della superficie coperta nel rispetto dei limiti dimensionali fissati per la nuova edificazione di annessi agricoli;

12. per gli annessi esistenti di dimensioni superiori a quelle ammesse per la nuova edificazione è possibile un incremento del volume esistente compreso fino al 30%.

13. In caso di interventi di frazionamento resta fermo il limite dimensionale dei mq. 65 minimi previsti dalle presenti norme.

14. Sugli edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzione superficie fondiarie minime superiori a quelle previste dalla legge è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso, solo ove venga dimostrata mediante approvazione di P.A.P.M.A.A., la non necessità dei detti edifici alla conduzione del fondo e sempre che non ostino impegni contrari assunti con l'Amministrazione in forza di atti convenzionali o atti unilaterali d'obbligo.

15. Per gli edifici rurali che fanno parte di aziende inferiori ai minimi e che hanno già perso o che perderanno la funzione agricola il mutamento di destinazione d'uso è ammesso alle condizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore. I relativi progetti edilizi devono prevedere la individuazione delle relative aree pertinenziali. In tutti i casi sono previsti gli interventi di sistemazione ambientale richiesti dalla legge.

16. Il mutamento dovrà avvenire in una delle destinazioni ammissibili. Il mutamento di destinazione verso la ricettività alberghiera sarà subordinato alla sottoscrizione di apposito atto unilaterale d'obbligo con impegno al mantenimento della destinazione d'uso per non meno di venti anni.

17. Gli interventi di mutamento di destinazione d'uso possono essere accompagnati anche dalla esecuzione di opere edilizie ammesse sull'edificio ai sensi dei precedenti commi.

18. Gli edifici adibiti ad annessi agricoli realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento urbanistico non possono essere oggetto di mutamenti di destinazione d'uso funzionali.

19. Gli edifici rurali, a qualunque utilizzo destinati, sia oggetto di condono che di sanatoria, non possono essere soggetti a cambio della destinazione d'uso, ancorché non più facenti parte di aziende agricole.

20. A servizio degli edifici esistenti, possono essere inoltre realizzati gli interventi sulle superfici accessorie previsti dalla classificazione dell'edificio:

  • a. locali interrati o seminterrati destinati a cantine, come definite e disciplinate dal Capo II, Titolo I, Parte I delle presenti norme, purché localizzati entro la proiezione dell'edificio soprastante;
  • b. volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche. Tali volumi devono essere localizzati entro la proiezione dell'edificio soprastante, salvo eccezionali e comprovate ipotesi motivate dal rispetto delle vigenti norme di sicurezza. È fatto salvo quanto disposto all'art. 112 riguardo ai vani tecnici relativi alle piscine.

21. Gli interventi di cui sopra non devono in nessun caso prevedere la realizzazione di rampe di accesso o l'alterazione del profilo morfologico dei terreni.

Art. 107. Interventi sul patrimonio edilizio esistente in territorio agricolo con destinazione d'uso non agricola

1. Sugli edifici esistenti aventi destinazione non agricola sono ammessi gli interventi previsti dalla classificazione dell'edificio.

2. Gli interventi di cui alle precedenti lett. c) d) ed e) possono comportare un incremento massima di un'unità abitativa aggiuntiva a quelle esistente al momento di entrata in vigore del presente piano. Le unità abitative dovranno in ogni caso avere una superficie non inferiore a 65 mq.

3. Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione produttiva è ammesso un incremento, una tantum, nelle misure di cui al Capo I del Titolo III delle presenti norme. Tale ampliamento è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo con il quale l'interessato si impegna, per un periodo di almeno 20 anni, a mantenere la destinazione d'uso in relazione alla quale si è ottenuto l'incremento di superficie una tantum.

4. Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione residenziale è ammesso un incremento della S.u.l. nelle misure di cui al Capo I del Titolo III delle presenti norme, calcolata al netto di precedenti ampliamenti una tantum. Nel caso in cui l'edificio fosse stato oggetto di precedenti ampliamenti sarà possibile usufruire di questo ampliamento nella misura in cui producesse una differenza positiva tra i due incrementi.

5. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, il riutilizzo per scopi non agricoli di manufatti costituenti edifici secondari con volume (V) inferiore a mc 400 può comportare la realizzazione di una sola unità immobiliare per edificio. Al di sopra di tale soglia volumetrica si applicano i limiti minimi di superficie per unità immobiliare dettati dall'art. 56, comma 9.

6. Sugli edifici diruti sono consentiti gli interventi di cui alla L.R. 65/2014 e ss.mm. ii.

Art. 108. Edifici esistenti a destinazione produttiva in territorio agricolo

1. Sono le parti degli insediamenti di formazione anche recente nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi appartenenti al sistema del territorio rurale, costituiti da una serie di edifici per insediamenti produttivi anche agricoli, adibiti ad attività di trasformazione, conservazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti anche agricoli nonché per servizi artigianali compatibili anche con le funzioni agricole del contesto di appartenenza.

2. Per gli edifici di classe 5 e 6 con destinazione produttiva è ammessa la riorganizzazione degli assetti esistenti mediante sportello unico per le attività produttive, con le procedure di cui all'art. 35 della L.R. 65/2014 e s.m.i. La suddetta procedura può prevedere interventi fino alla sostituzione edilizia, nonché incrementi di S.u.l. pari al 40%.

3. Negli interventi che comportano una modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, deve essere assicurata la coerenza architettonica dell'edificio ed il suo corretto rapporto con le altre costruzioni realizzate in forza del piano attuativo.

4. Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione produttiva è ammessa una addizione volumetrica purché compatibile con la classificazione attribuita all'edificio, previa sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo con il quale l'interessato si obbliga a mantenere, per un periodo di almeno 20 anni, la destinazione d'uso dell'immobile.

Art. 109. Interventi di sistemazione ambientale

1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l'insieme delle opere di riqualificazione da attuarsi su terreni ad uso agricolo costituenti aree di pertinenza - di dimensioni non inferiori a un ettaro - di edifici che hanno mutato o sono soggetti a procedimenti in itinere sottesi al cambio della destinazione d'uso agricola.

2. Tali interventi devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle invarianti strutturali e delle risorse naturali e/o essenziali esistenti nelle aree interessate, concorrendo in tal modo al presidio e alla conservazione degli assetti agrari e ambientali. A tale fine non è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici a terra.

3. Il relativo progetto costituisce parte integrante della apposita convenzione, da stipularsi obbligatoriamente nei seguenti casi:

  • a. per interventi che comportino la modifica della destinazione d'uso di edifici agricoli;
  • b. per interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi su immobili con destinazione d'uso non agricola.

4. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale, da elaborarsi a cura di professionisti abilitati, devono prioritariamente prevedere opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica. Essi riguardano esclusivamente le aree di pertinenza dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, appositamente individuate dal progetto edilizio correlato.

5. Lo scomputo degli specifici oneri, previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio agricolo, è consentito solo a fronte di interventi di rilevanza pubblica o di interesse pubblico e/o generale, quali:

  • c. il recupero e la conservazione delle sistemazioni idraulico - agrarie di impianto storicizzato;
  • d. la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di strade vicinali normalmente aperte al passo pubblico;
  • e. la manutenzione di percorsi pedonali aperti al pubblico;
  • f. la tutela dei manufatti di rilevanza storico - culturale o testimoniale;
  • g. la tutela delle formazioni arboree decorative, nonché delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;
  • h. il recupero, anche attraverso operazioni di reimpianto, di fasce arborate - arbustate di valenza naturalistica al fine di accrescere la biodiversità di ambiti agricoli intensamente coltivati;

6. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale devono essere corredati dalla seguente documentazione minima:

  • a. relazione tecnica di progetto;
  • b. riporto cartografico su catastale in scala minima 1:2.000 e su topografico in scala minima 1: 5.000 della ubicazione delle opere;
  • c. particolari costruttivi per opere edilizie e murature in scala minima 1:500;
  • d. sezioni e piani quotati per le opere che prevedono movimenti di terreno;
  • e. documentazione fotografica dei luoghi prima degli interventi con riprese da punti noti;
  • f. computo metrico estimativo redatto su prezzari ufficiali.

7. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo relativo agli interventi urbanistico edilizi da attuarsi sul fabbricato di riferimento è in ogni caso subordinata alla stipula di una apposita convenzione, con idonee garanzie fideiussorie circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto.

8. Al termine dei lavori, al fine di ottenere lo svincolo della polizza fidejussoria, il titolare dell'autorizzazione deve presentare, a firma di professionista abilitato:

  • * relazione finale di asseveramento, con documentazione fotografica, attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto iniziale;
  • * elaborati cartografici alle scale di cui sopra;
  • * computo metrico a consuntivo.

9. Nel caso di aree di pertinenza inferiori all'ettaro non si dà luogo alla sottoscrizione della convenzione, o dell'atto d'obbligo, e sono previamente corrisposti specifici oneri stabiliti dal Comune e connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo e in misura comunque non inferiore a alla quota massima stabilita per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima stabilita per gli interventi di nuova edificazione.

10. Gli interventi interferenti con il SIC Monti del Chianti dovranno perseguire gli obiettivi e le misure di conservazione individuati dal D.G.R. 644/2004 e dal D.G.R. 1223/2015.

Art. 110. Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.)

1. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (di seguito P.A.P.M.A.A.) contiene gli elaborati previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio agricolo, la definizione motivata e la descrizione specifica delle opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica previste nella superficie aziendale, in coerenza con i contenuti statutari e strategici del vigente Piano Strutturale, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014 e suo Regolamento di attuazione D.P.G.R. 63/R/2016.

2. Gli interventi interferenti con il SIC Monti del Chianti dovranno perseguire gli obiettivi e le misure di conservazione individuati dal D.G.R. 644/2004 e dal D.G.R. 1223/2015.

Art. 111. Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) con valore di Piano Attuativo

1. Il P.A.P.M.A.A. assume valore di Piano Attuativo nei casi in cui prevede:

  • * nuova edificazione o cambio di destinazione pari o superiori a 600 mc, ove interessanti, anche parzialmente, aree soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
  • * nuova edificazione o cambio di destinazione pari o superiori a 1.200 mc. nel caso di aree non vincolate paesaggisticamente;
  • * in ogni caso, se interessanti i beni enumerati all'art. 45 delle presenti norme;
  • * nuova edificazione con realizzazione di unità abitative rurali;

2. Nei casi di cui al comma 1, la documentazione prevista dagli artt. 74 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e art. 7 D.P.G. 63/R/2016 è integrata dagli elaborati planivolumetrici, dalle norme di attuazione, nonché dagli altri elaborati richiesti per gli strumenti urbanistici di dettaglio. Tale documentazione è predisposta da professionisti abilitati per le rispettive competenze.

3. Il dimensionamento della nuova edificazione prevista dal P.A.P.M.A.A. è determinato in base al prioritario criterio di ampliamento o recupero delle consistenze legittime esistenti.

4. Il P.A.P.M.A.A. con valore di Piano Attuativo:

  • * individua gli edifici da realizzare in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, volumi e superfici utili, tipologia, caratteristiche costruttive e porzioni dell'azienda cui ciascun edificio è riferito;
  • * definisce le modalità di razionalizzazione dell'uso delle acque potabili e per uso irriguo attraverso corrette modalità di captazione e/o di uso dei pozzi e delle sorgenti secondo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali;
  • * prevede, ove possibile, la realizzazione di reti idriche duali, anche attraverso la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche.

5. I P.A.P.M.A.A. con valore di Piano Attuativo definiscono le modalità atte a razionalizzare l'uso delle acque - potabili e per uso irriguo (attraverso corrette modalità di captazione e/o di uso dei pozzi e delle sorgenti secondo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali) - e di norma devono prevedere la realizzazione di reti idriche duali, anche attraverso la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche.

Art. 112. Disciplina di impianti per animali da affezione, canili e ricovero di equini.

1. Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo i concentramenti di cani in numero superiore a 5 soggetti adulti e di gatti in numero superiore a 10 capi adulti.

2. Le attività inerenti la cinotecnica sono esercitate da imprenditori agricoli che potranno realizzare e/o recuperare volumetrie allo scopo destinate nel rispetto di quanto indicato nelle norme del presente Titolo per gli annessi agricoli.

3. Per l'attività di pensione, ricovero, spazi per commercio o addestramento degli animali domestici, non equiparabile alla attività agricola, devono essere utilizzate esclusivamente volumetrie esistenti e non è consentita la realizzazione di nuove volumetrie.

4. È altresì ammessa la realizzazione, nel territorio agricolo, di ricoveri per equini detenuti a scopo amatoriale. Il relativo progetto deve evidenziare le strutture da realizzare, la loro ubicazione ed i materiali costruttivi nel rispetto di quanto segue:

  • * il materiale da costruzione è in legno;
  • * i ricoveri potranno ospitare fino ad un massimo di sei cavalli adulti.
  • * il richiedente dovrà sottoscrivere apposito atto unilaterale d'obbligo con cui si impegna a rimuovere le strutture al cessare delle esigenze per cui sono state autorizzate.

Art. 113. Piscine ed altre opere autonome a corredo degli edifici

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistico - edilizia incidenti sulle risorse essenziali del territorio le opere autonome a corredo di edifici comportanti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate a titolo esemplificativo:

  • * piscine;
  • * campi da tennis;
  • * campi da calcetto;
  • * maneggi.

2. È consentita la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo (piscina, o campo da tennis, o maneggio, o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso privato) per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Una seconda opera autonoma di corredo è consentita solo nel caso di complessi edilizi unitari il cui volume totale risulti superiore a mc 3.000. Sono da considerarsi 'complessi edilizi unitari':

  • * i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui di origine coeva e/o legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati;
  • * i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui, non legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ma con evidenti relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico.

3. In ipotesi di pluralità di proprietari è richiesto esplicito atto di assenso da parte di tutti gli aventi titolo.

4. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:

  • * non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato da allegare al progetto);
  • * non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  • * si mostrino coerenti con la semiologia dei luoghi rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.);
  • * non prevedano volumetrie che fuoriescano sensibilmente dal profilo originario del terreno, ad eccezione del superamento di piccoli dislivelli di terreno;
  • * garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  • * usufruiscano di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico;
  • * prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.

5. In deroga a quanto previsto dall'art. 115 del Regolamento edilizio vigente, la superficie massima delle piscine, (superficie netta della vasca) è:

  • * ad uso privato, pari a mq 100;
  • * a servizio dei complessi agrituristici, pari a mq 150;
  • * a servizio delle strutture turistico - ricettive, pari a mq 200.

6. La profondità massima consentita è pari a ml 2,00. Il vano tecnico deve essere interrato ed avere una superficie utile lorda (S.u.l.) strettamente necessaria a contenere le strumentazioni occorrenti al funzionamento della piscina, rispettando le norme ed i regolamenti in materia, con una altezza tra pavimento e intradosso del solaio di copertura non superiore a ml 2,20. Il ciclo idraulico deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale.

7. La piscina deve presentare colore di rivestimento interno intonato all'ambiente circostante, con preferenza per i verdi e le terre ed esclusi in ogni caso l'azzurro, il verde - azzurro, il turchese e l'acquamarina. La pavimentazione dei rivestimenti esterni deve essere in cotto e/o pietra locale.

8. I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 4,00 ml.

9. Il fondo dei campi da tennis deve essere realizzato in terra battuta o in erba.

10. I maneggi ad uso privato sono ammessi solo all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica, e devono essere recintati esclusivamente con staccionate in legno di altezza adeguata.

11. Ogni intervento consentito, sotto il profilo della coerenza paesaggistica e della qualità architettonica, deve essere conforme ai contenuti del P.I.T ed in particolare della scheda di paesaggio Ambito 10 del Chianti.

12. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:

  • a. da uno studio di inserimento (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
  • b. dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
  • c. da una relazione geologico - tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

Art. 114. Recinzioni

1. Ai fini della tutela e della valorizzazione del paesaggio, e della protezione delle colture di pregio, nel territorio rurale sono consentite nuove recinzioni, di altezza massima complessiva non superiore a 1.80 m., e realizzate con pali in legno e rete metallica a maglia larga o cavi elettrificati nel rispetto dei seguenti criteri:

  • a. limitare l'accorpamento dei campi coltivati;
  • b. impedire di introdurre caratteri urbani all'interno dei paesaggi agrari, quali recinzioni con muretti, cancellate ecc, siepi topiarizzate (geometriche) con specie arbustive invasive e decontestualizzate, in particolare a delimitazione delle proprietà private (anche se di insediamenti recenti).

2. Le recinzioni devono garantire il mantenimento dell'accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale e la fruizione collettiva del paesaggio. In caso di recinzioni di perimetro superiore a 100 metri, l'accessibilità pedonale deve essere garantita attraverso varchi di larghezza minima di 1 metro a distanza di 100 metri. In corrispondenza di tali varchi è permessa la realizzazione a terra di griglie metalliche tubolari atte a impedire il passaggio di ungulati.

3. Non possono essere realizzate nuove recinzioni in occasione di cambi di destinazione d'uso o di frazionamenti, quando gli immobili interessati costituiscano complessi edilizi organici.

4. L'eventuale cancello di accesso dovrà essere realizzato in forme semplici (in ferro o legno verniciato).

5. All'interno delle aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano Provinciale individuati dal P.T.C.P., le eventuali recinzioni possono essere realizzate esclusivamente con siepi costituite da specie arboree autoctone.

6. All'interno delle aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati e nuclei del sistema insediativo provinciale) individuati dal P.T.C.P. deve essere impedita o comunque limitata l'introduzione di recinzioni, che non devono in ogni caso introdurre caratteri urbani e invasivi dal punto di vista percettivo nel paesaggio agrario, né chiudere la viabilità agricolo e/o poderale.

7. In caso di aree destinate ad allevamenti, è consentita la realizzazione di staccionate lignee comunque di altezza non superiore a 1.80 m.

Titolo II TITOLI EDILIZI, ONERI E CONDIZIONI PER IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO

Art. 115. Mutamenti di destinazione d'uso

I mutamenti di destinazione d'uso sono normati dalle norme e regolamenti in vigore.

Art. 116. Mutamenti di destinazione d'uso a titolo gratuito

1. Sono gratuiti i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, tra funzioni ricomprese all'interno delle medesime categorie funzionali principali.

2. Sono altresì gratuiti i mutamenti della destinazione d'uso da altra categoria di funzione verso la destinazione agricola.

Art. 117. Dotazioni di standard urbanistici e di spazi di relazione richiesti per i mutamenti di destinazione d'uso

Le dotazioni minime di standard urbanistici necessari ai mutamenti di destinazione d'uso sono normate dalle norme e regolamenti in vigore.

1. Per i mutamenti di destinazione d'uso è richiesta la contestuale realizzazione di nuovi parcheggi, o la loro monetizzazione, quando il nuovo uso comporti una quantità di parcheggi, calcolata con i parametri di legge, superiore di almeno 1 posti auto (circa mq. 12,5), rispetto alla destinazione d'uso originaria.

2. I parcheggi pubblici o di uso pubblico, ove risultino convenientemente funzionali, potranno essere distribuiti su diversi livelli.

3. Le aree per gli standard di cui al presente articolo, esclusi gli spazi di relazione, devono essere localizzate preferibilmente su aree destinate a tale funzione dal Regolamento Urbanistico, nell'ambito del tessuto di appartenenza dell'intervento.

4. Gli spazi di relazione previsti dal presente articolo dovranno rimanere di pertinenza comune degli edifici. Inoltre dovranno essere collocati preferibilmente all'esterno del sedime dell'edificio e di facile accessibilità. Negli interventi di recupero, in mancanza di spazi a cielo aperto, potranno essere ammesse soluzioni diverse, verificandone l'idoneità all'uso cui sono destinati.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04