Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 71. Aree "CM" / Completamento di margine degli assetti insediativi

1. In ragione delle diversità insediative, paesaggistiche e funzionali, nonché sulla base degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico individua all'interno del territorio comunale le "Aree CM / completamento di margine degli assetti insediativi" sotto elencate. Tali aree costituiscono ambiti strategici per i processi di sviluppo sostenibile del territorio nonché per la valorizzazione e/o riqualificazione del patrimonio insediativo. Le stesse sono distinte in:

  • * CM: aree di completamento di margine del progetto di Regolamento urbanistico;
  • * CM_prg: aree di completamento di margine previste dal previgente P.R.G.

2. Le aree di cui al precedente comma sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000.

3. La disciplina riferita alle aree di trasformazione è definita, da apposite "Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero" di cui all'elaborato PR05. Tale elaborato costituisce parte integrante della presente disciplina.

4. La realizzazione degli interventi di interesse privato è condizionata alla contestuale realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico nonché alla cessione gratuita delle medesime all'Amministrazione Comunale come normato dalle singole schede progettuali di cui all'elaborato PR05.

5. La convenzione, atta a regolamentare le realizzazioni previste dal Piano Attuativo, ed alla cui stipula è subordinato il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi deve:

  • * disciplinare il regime giuridico dei suoli, fermo restando l'obbligo di cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle porzioni di terreno come specificato negli elaborati grafici della disciplina;
  • * individuare le opere obbligatorie di carattere pubblico con le relative forme di garanzia (ivi compresi gli interventi da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti);
  • * stabilire le modalità di attuazione degli interventi, le forme di utilizzazione e di manutenzione delle aree verdi, etc.

6. La progettazione e realizzazione delle opere di cui sopra tiene conto delle indicazioni contenute nello schema planimetrico di riferimento di cui alle schede normative.

7. Sugli edifici legittimi esistenti nelle more della attuazione delle singole schede sono possibili le seguenti trasformazioni:

  • * interventi fino alla ristrutturazione;
  • * alla ricostruzione di rudere;
  • * ampliamento per la realizzazione di locali non computabili ai fini della S.u.l. nella dimensione massima del 20% del volume esistente legittimo.

Art. 72. Aree "CI" / Completamento interstiziale degli assetti insediativi

1. In ragione delle diversità insediative, paesaggistiche e funzionali, nonché sulla base degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico individua all'interno del territorio comunale le "Aree CI / completamento interstiziale degli assetti insediativi". Tali aree costituiscono ambiti strategici per i processi di sviluppo sostenibile del territorio nonché per la valorizzazione e/o riqualificazione del patrimonio insediativo.

2. Le aree di cui al precedente comma sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

3. La disciplina riferita alle aree di trasformazione è definita, da apposite "Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero" di cui all'elaborato PR05. Tale elaborato costituisce parte integrante della presente disciplina.

4. La realizzazione degli interventi di interesse privato è condizionata alla contestuale realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico nonché alla cessione gratuita delle medesime all'Amministrazione Comunale come normato delle singole schede progettuali di cui all'elaborato PR05.

5. La convenzione, atta a regolamentare le realizzazioni previste dal Piano Attuativo, ed alla cui stipula è subordinato il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi deve:

  • * disciplinare il regime giuridico dei suoli, fermo restando l'obbligo di cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle porzioni di terreno come specificato negli elaborati grafici della disciplina;
  • * individuare le opere obbligatorie di carattere pubblico con le relative forme di garanzia (ivi compresi gli interventi da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti);
  • * stabilire le modalità di attuazione degli interventi, le forme di utilizzazione e di manutenzione delle aree verdi, etc.

6. La progettazione e realizzazione delle opere di cui sopra tiene conto delle indicazioni contenute nello schema planimetrico di riferimento di cui alle schede normative.

Art. 73. Aree "RC"/ Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali

1. Il Regolamento Urbanistico individua all'interno del territorio comunale, le "Aree RC / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali" sotto elencate. Tali aree costituiscono ambiti strategici per i processi di sviluppo sostenibile del territorio nonché per la valorizzazione e/o recupero del patrimonio insediativo.

2. Le aree di cui al precedente comma sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

3. La disciplina riferita alle aree di trasformazione è definita, da apposite "Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero" di cui all'elaborato PR05. Tale elaborato costituisce parte integrante della presente disciplina.

4. Le quantità volumetriche da cui sono state rielaborate le superfici complessive costruibili sono derivate da base cartografica e pertanto sono suscettibili di modifiche senza che queste costituiscano variante all'atto quando il P.A. riscontri superfici o volumetrie difformi da quelle del presente R.U.

5. Gli edifici residenziali derivante dal recupero o dal frazionamento di edifici esistenti non potranno di avere dimensioni inferiori a quelle indicate nell'art. 56 comma 9.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04