Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Titolo I ASSETTI INSEDIATIVI

CAPO I COMPLETAMENTO E RECUPERO DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI E/O AMBIENTALI

Art. 71. Aree "CM" / Completamento di margine degli assetti insediativi

1. In ragione delle diversità insediative, paesaggistiche e funzionali, nonché sulla base degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico individua all'interno del territorio comunale le "Aree CM / completamento di margine degli assetti insediativi" sotto elencate. Tali aree costituiscono ambiti strategici per i processi di sviluppo sostenibile del territorio nonché per la valorizzazione e/o riqualificazione del patrimonio insediativo. Le stesse sono distinte in:

  • * CM: aree di completamento di margine del progetto di Regolamento urbanistico;
  • * CM_prg: aree di completamento di margine previste dal previgente P.R.G.

2. Le aree di cui al precedente comma sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000.

3. La disciplina riferita alle aree di trasformazione è definita, da apposite "Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero" di cui all'elaborato PR05. Tale elaborato costituisce parte integrante della presente disciplina.

4. La realizzazione degli interventi di interesse privato è condizionata alla contestuale realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico nonché alla cessione gratuita delle medesime all'Amministrazione Comunale come normato dalle singole schede progettuali di cui all'elaborato PR05.

5. La convenzione, atta a regolamentare le realizzazioni previste dal Piano Attuativo, ed alla cui stipula è subordinato il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi deve:

  • * disciplinare il regime giuridico dei suoli, fermo restando l'obbligo di cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle porzioni di terreno come specificato negli elaborati grafici della disciplina;
  • * individuare le opere obbligatorie di carattere pubblico con le relative forme di garanzia (ivi compresi gli interventi da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti);
  • * stabilire le modalità di attuazione degli interventi, le forme di utilizzazione e di manutenzione delle aree verdi, etc.

6. La progettazione e realizzazione delle opere di cui sopra tiene conto delle indicazioni contenute nello schema planimetrico di riferimento di cui alle schede normative.

7. Sugli edifici legittimi esistenti nelle more della attuazione delle singole schede sono possibili le seguenti trasformazioni:

  • * interventi fino alla ristrutturazione;
  • * alla ricostruzione di rudere;
  • * ampliamento per la realizzazione di locali non computabili ai fini della S.u.l. nella dimensione massima del 20% del volume esistente legittimo.

Art. 72. Aree "CI" / Completamento interstiziale degli assetti insediativi

1. In ragione delle diversità insediative, paesaggistiche e funzionali, nonché sulla base degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico individua all'interno del territorio comunale le "Aree CI / completamento interstiziale degli assetti insediativi". Tali aree costituiscono ambiti strategici per i processi di sviluppo sostenibile del territorio nonché per la valorizzazione e/o riqualificazione del patrimonio insediativo.

2. Le aree di cui al precedente comma sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

3. La disciplina riferita alle aree di trasformazione è definita, da apposite "Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero" di cui all'elaborato PR05. Tale elaborato costituisce parte integrante della presente disciplina.

4. La realizzazione degli interventi di interesse privato è condizionata alla contestuale realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico nonché alla cessione gratuita delle medesime all'Amministrazione Comunale come normato delle singole schede progettuali di cui all'elaborato PR05.

5. La convenzione, atta a regolamentare le realizzazioni previste dal Piano Attuativo, ed alla cui stipula è subordinato il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi deve:

  • * disciplinare il regime giuridico dei suoli, fermo restando l'obbligo di cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle porzioni di terreno come specificato negli elaborati grafici della disciplina;
  • * individuare le opere obbligatorie di carattere pubblico con le relative forme di garanzia (ivi compresi gli interventi da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti);
  • * stabilire le modalità di attuazione degli interventi, le forme di utilizzazione e di manutenzione delle aree verdi, etc.

6. La progettazione e realizzazione delle opere di cui sopra tiene conto delle indicazioni contenute nello schema planimetrico di riferimento di cui alle schede normative.

Art. 73. Aree "RC"/ Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali

1. Il Regolamento Urbanistico individua all'interno del territorio comunale, le "Aree RC / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali" sotto elencate. Tali aree costituiscono ambiti strategici per i processi di sviluppo sostenibile del territorio nonché per la valorizzazione e/o recupero del patrimonio insediativo.

2. Le aree di cui al precedente comma sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

3. La disciplina riferita alle aree di trasformazione è definita, da apposite "Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero" di cui all'elaborato PR05. Tale elaborato costituisce parte integrante della presente disciplina.

4. Le quantità volumetriche da cui sono state rielaborate le superfici complessive costruibili sono derivate da base cartografica e pertanto sono suscettibili di modifiche senza che queste costituiscano variante all'atto quando il P.A. riscontri superfici o volumetrie difformi da quelle del presente R.U.

5. Gli edifici residenziali derivante dal recupero o dal frazionamento di edifici esistenti non potranno di avere dimensioni inferiori a quelle indicate nell'art. 56 comma 9.

Titolo II INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E/O DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE

Art. 74. Disposizioni generali

1. Negli elaborati cartografici PR02N, PR02S su base C.T.R. in scala 1: 10.000 sono individuate con apposito segno grafico le aree destinate a:

  • * " Interventi per nuova viabilità".

2. L'esecuzione, manutenzione e/o modificazione delle opere di cui sopra sarà realizzata in via prioritaria dalla Amministrazione Comunale o degli altri enti pubblici competenti, che nel quinquennio, potranno attivare le procedure espropriative ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e smi, e della L.R. n. 30/2005 e s.m.i.

3. È tuttavia consentita la realizzazione delle stesse da parte di soggetti privati, previo specifico atto di assenso dell'Amministrazione Comunale e stipula di una convenzione a garanzia della corretta e completa esecuzione delle opere.

CAPO I INFRASTRUTTURE VIARIE E DI TRASPORTO E RELATIVI SERVIZI PER LA MOBILITA'

Art. 75. Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori

1. Sono le aree - pubbliche, di uso pubblico, o a destinazione pubblica - che comprendono, oltre alla rete di viabilità comunale e sovracomunale, esistente o di previsione, i relativi spazi accessori, nonché quelli necessari per consentire e/o organizzare scambi e relazioni fra i diversi mezzi di trasporto pubblici e privati. Negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000 sono individuate con apposito segno grafico:

  • * le sedi stradali esistenti;
  • * le sedi stradali di progetto (nuovi tracciati e/o interventi di adeguamento della rete esistente).

1. Sulle aree per sedi stradali, oltre alle carreggiate viarie, è ammessa la realizzazione di:

  • * parcheggi pubblici sul lato stradale, in aggiunta agli standard previsti dal Regolamento Urbanistico;
  • * spazi di sosta e parcheggio riservati ai mezzi di trasporto pubblico.

2. Sugli spazi pubblici accessori, e più in generale sulle aree scoperte non usufruite per la viabilità, e ad essa immediatamente adiacenti, è ammessa esclusivamente la realizzazione di servizi e/o attrezzature pubbliche o di uso pubblico (percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate dei mezzi di trasporto pubblico, arredo urbano, sistemazioni a verde, etc.).

3. Sugli spazi pubblici accessori sono altresì ammessi, solo ove non arrechino intralcio o pericolo per la circolazione e previo specifico atto di assenso dell'Amministrazione Comunale:

  • * chioschi e/o strutture in materiali leggeri per rivendite di giornali e biglietti, o per somministrazione di alimenti;
  • * impianti per la distribuzione dei carburanti con esclusione di quelli ad uso privato;
  • * ogni altro servizio connesso al trasporto pubblico e/o alla viabilità, con particolare riferimento a quella di lunga percorrenza.

4. I nuovi percorsi pedonali, dovranno garantire il passaggio e la sosta di persone, anche diversamente abili e carrozzine; in ambito urbano dovranno inoltre consentire, ove possibile, anche il transito lento di automezzi di emergenza.

5. Nella realizzazione dei nuovi percorsi pedonali dovranno essere preferite pavimentazioni realizzate in terra stabilizzata, mentre le canalette laterali dovranno essere realizzate in pietra, acciottolato, laterizi pieni o erbose; l'eventuale uso di altri materiali è ammesso nel contesto prevalentemente urbano, all'interno dei centri abitati.

6. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali sono riservati all'Amministrazione Comunale e/o agli Enti istituzionalmente competenti. E' tuttavia consentita l'esecuzione di opere viarie (e relativi sotto servizi) da parte di soggetti privati, previo specifico atto di assenso dell'Amministrazione Comunale e stipula di una convenzione a garanzia della corretta e completa esecuzione delle opere.

7. Le aree per sedi stradali individuate nelle tavole grafiche del Regolamento Urbanistico sono soggette a verifica per la definizione di dettaglio ed eventuale modifica nella fase di progettazione, dei singoli interventi di nuova realizzazione, modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali e ciclabili. In tale fase devono essere precisati i caratteri planoaltimetrici delle nuove infrastrutture viarie e tutte le sistemazioni di corredo, tenuto conto delle caratteristiche del sedime interessato e del contesto di riferimento.

8. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali sono eseguiti nel rispetto della disciplina di cui al Titolo I della Parte II delle presenti norme. Ove in particolare tali interventi interessino tracciati viari fondativi, strade vicinali, elementi ordinatori dello spazio pubblico, ed itinerari di interesse storico-culturale, è prescritto il rispetto delle specifiche disposizioni di invarianza di cui al predetto Titolo.

9. La progettazione deve essere generalmente improntata al criterio della riduzione dell'inquinamento acustico (tenendo conto delle indicazioni del "Piano comunale di classificazione acustica") e al contenimento dell'impatto paesaggistico dei tracciati.

Art. 76. Linee di arretramento e fasce di rispetto stradale

1. Le linee di arretramento dell'edificato rispetto alle principali infrastrutture viarie presenti sul territorio comunale sono coincidenti con le fasce di rispetto stradali disciplinate dal vigente Codice della Strada, e definiscono il limite oltre il quale il Regolamento Urbanistico non ammette l'edificazione, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

2. Le fasce di rispetto stradali - previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione in relazione alla categoria dell'infrastruttura viabilistica o di trasporto - costituiscono le porzioni di territorio suscettibili di utilizzo per l'adeguamento dei tracciati infrastrutturali, ovvero per la realizzazione di opere di mitigazione degli impatti da questi generati sull'ambiente e sul paesaggio. Le fasce di rispetto stradale - la cui ampiezza discende direttamente da previsioni di legge e varia in funzione del mutare degli assetti insediativi ed infrastrutturali - non sono indicate negli elaborati cartografici del Regolamento Urbanistico.

3. Fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui ai Titoli I Parte II e alla Parte V nelle porzioni di territorio comprese nelle linee di arretramento sono ammessi:

  • * ovunque: la realizzazione di canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche, verde di arredo urbano, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi scoperti, purché le opere previste, per le loro modalità progettuali, non arrechino danno o pregiudizio alla viabilità ed alla sicurezza del traffico;
  • * nelle aree per usi specialistici, come appositamente disciplinate dalle rispettive disposizioni di cui ai Capi III e IV del Titolo III, Parte II: la permanenza di parcheggi e spazi di servizio a corredo di aree per campeggi nonché di depositi o spazi per l'esposizione di merci e/o materiali o per lo stoccaggio di materiali edili e/o messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione già esistenti;
  • * impianti per la distribuzione dei carburanti;
  • * nel territorio aperto: le pratiche agricole, non comportanti la realizzazione di nuove costruzioni;
  • * sugli edifici esistenti: gli interventi urbanistico - edilizi previsti dal Titolo III della Parte II sulla base della classificazione ad essi attribuita, purché non comportanti incrementi di volume (V) e/o di superficie coperta (S.c.) sui tre lati adiacenti la strada.

4. All'interno delle linee di arretramento non sono ammesse recinzioni piene, ma esclusivamente recinzioni in rete metallica a maglia sciolta.

5. La realizzazione di impianti di distribuzione dei carburanti interessanti fasce di rispetto stradale di competenza di Autorità diverse dall'Amministrazione Comunale è subordinata all'atto di assenso comunque denominato ed alle eventuali prescrizioni dell'autorità preposta, fermo restando il rispetto delle norme del Codice della Strada riguardo alla localizzazione ed accessibilità veicolare dell'impianto ed al tipo di installazioni consentite all'interno delle fasce di rispetto stradale. Per la realizzazione di nuovi impianti, nonché per gli interventi di ristrutturazione e/o integrazione delle dotazioni degli impianti esistenti, è comunque prescritto il rispetto delle specifiche disposizioni contenute nell'art. 77.

Art. 77. Impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Per la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché per gli interventi di ristrutturazione e/o integrazione delle dotazioni degli impianti esistenti si rinvia alle specifiche disposizioni preposte dalle vigenti norme statali e regionali in materia.

2. In particolare la realizzazione di nuovi impianti è consentita esclusivamente all'interno delle aree individuate dal piano di settore comunale, fermo restando che nell'U.T.O.E. di Radda in Chianti è ammesso solo ed esclusivamente il trasferimento di impianti esistenti e sono vietati nel tessuto storico di cui all'art. 53.

3. Gli impianti di distribuzione devono rispettare i seguenti indici urbanistici, da calcolarsi con riferimento alla superficie territoriale (S.t.) interessata dall'intervento:

  • * Indice territoriale: It : 0,5 mc/mq
  • * Rapporto di copertura R.c.: 10%
  • * Altezza massima Hmax: ml 7,00

4. È comunque fatto salvo il rispetto:

  • * delle prescrizioni Codice della Strada, anche per quanto riguarda i vincoli di inedificabilità a protezione del nastro stradale;
  • * delle specifiche prescrizioni degli Enti preposti, per quanto riguarda strade e fasce di rispetto di competenza;
  • * delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
  • * delle disposizioni di cui alla Parte V delle presenti norme;
  • * delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.

Art. 78. Aree sosta camper

1. Al fine di arricchire e diversificare le funzionalità turistico - ricettive del territorio comunale il Regolamento urbanistico ammette nuove aree sosta camper opportunamente identificate nelle tavole di piano.

2. La realizzazione o l'adeguamento delle aree di sosta camper deve tenere conto delle seguenti prescrizioni di ordine generale:

  • * schermatura visuale delle aree sosta camper con elementi di arredo vegetazionale di essenze locali;
  • * rispetto delle norme igienico-sanitarie attraverso la realizzazione di impianti di smaltimento per camper;
  • * il limite consentito di piazzole per i camper è da computarsi in un numero massimo di 50 unità, allo scopo di consentire il movimento e la sosta degli automezzi.

CAPO II RETI E INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

Art. 79. Reti ed impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica

1. I limiti di esposizione dai campi elettromagnetici provenienti da elettrodotti, ed i conseguenti vincoli all'attività urbanistico - edilizia, sono desumibili dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Art. 80. Impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 133, la realizzazione sul territorio comunale di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione, pubblici o di pubblico interesse, è regolata dallo specifico strumento di settore denominato "Piano comunale per la telefonia mobile approvato con DCC n. 37/2003.

Art. 81. Impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili

1. L'istallazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è disciplinata da apposito Regolamento comunale approvato con delibera C.C. 31 del 27/07/2011, s.m.i., da valere quale parte integrante delle presenti norme.

2. Eventuali, successive modifiche al Regolamento comunale sulle energie rinnovabili integreranno la disciplina del presente atto di governo del territorio anche in difetto di espresso recepimento e senza necessità di apposita variante.

Art. 82. Reti ed impianti per il servizio idrico integrato

1. L'aumento del carico urbanistico è condizionato dalla disponibilità della risorsa idrica, pertanto le trasformazioni che comportino incrementi dei prelievi idrici dovranno essere sottoposte alla preventiva verifica della disponibilità della risorsa da parte del gestore.

2. Per le nuove edificazioni non saranno ammissibili le trasformazioni il cui bilancio complessivo dei consumi idrici comporti il superamento delle disponibilità reperibili o attivabili nel territorio di riferimento, a meno della contemporanea programmazione, a livello comunale o superiore, di altri interventi di trasformazione atti a compensare il maggior consumo idrico preventivato. Inoltre dovranno essere utilizzate tecniche costruttive rivolte al risparmio idrico prevedendo misure che consentano di perseguire il massimo risparmio della risorsa ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 152/06

3. Per le nuove trasformazioni si prescrive la preventiva realizzazione della rete fognaria e il suo allacciamento all'impianto di depurazione esistente e/o eventuali di progetto. Nei casi in cui l'allacciamento non fosse possibile per e/o economicamente sostenibile, si potrà ricorrere a sistemi individuali di smaltimento dei reflui. Tale soluzione dovrà tener necessariamente conto della vulnerabilità idrogeologica nonché della sensibilità degli acquiferi.

4. Gli interventi di realizzazione di nuove attività turistico - ricettive sono subordinati alla dichiarazione delle fonti di approvvigionamento idrico, dei consumi previsti, dei sistemi di smaltimento ed alla predisposizione di un piano per il risparmio idrico.

5. Perseguire la riduzione della quantità di acqua dispersa da tubazioni acquedottistiche, attraverso il rinnovamento e la sostituzione di tutti i tratti affetti dal problema.

6. Al fine di realizzare infrastrutture per consentire di incrementare l'attuale disponibilità idrica, il R.U. individua due aree riportate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 PR03a e PR03b. In ogni caso ulteriori opere, puntuali e/o lineari, sono ammesse in ogni zona del territorio comunale e possono pertanto essere localizzate senza preventiva variante allo strumento nel rispetto delle invarianti strutturali di cui al Titolo I, Parte II delle N.T.A. e delle norme sulla tutela degli acquiferi di cui al Titolo I, Parte V delle N.T.A.

7. Nelle aree di cui al precedente comma gli interventi sono riservati all'Amministrazione Comunale (o all'Ente proprietario, se diverso dall'Amministrazione Comunale), che può attivare i procedimenti espropriativi di legge.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04