Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 4. Parametri urbanistici ed edilizi

1. Ai fini dell'attuazione del Regolamento urbanistico i parametri urbanistici ed edilizi sono definiti dal Regolamento Edilizio vigente e sono integrati con i contenuti di cui ai seguenti articoli.

Art. 5. Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  • a. nuova edificazione;
  • b. ristrutturazione urbanistica;
  • c. sostituzione edilizia;
  • d. ampliamenti volumetrici di edifici esistenti comportanti incremento di superficie utile lorda (S.u.l.), ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3.

2. Per gli interventi di parziale sostituzione edilizia (lett. c) e per gli ampliamenti volumetrici (lett. d) deve essere comunque verificato, con riferimento alla porzione residua dell'immobile, il rispetto delle dotazioni di parcheggio dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario.

3. Qualora gli interventi di cui alla lett. d) del comma 2 dovessero consistere nella realizzazione di un locale accessorio o nell'ampliamento di un vano esistente è consentita la monetizzazione delle quote di parcheggio di cui al presente articolo.

4. All'interno dei tessuti consolidati prevalentemente produttivi di cui al Titolo II Capo II della Parte II, nel rispetto di quanto ivi specificato negli articoli riferiti alle diverse tipologie di tessuti, il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è altresì prescritto anche in relazione ad interventi quali:

  • a. demolizione e ricostruzione (parziale o totale) delle consistenze edilizie esistenti;
  • b. incremento del numero di unità immobiliari;
  • c. ristrutturazione edilizia con realizzazione di superficie utile lorda (S.u.l.) aggiuntiva;
  • d. modifica della destinazione d'uso.

5. Nelle aree diverse dai tessuti consolidati prevalentemente produttivi di cui sopra non è prescritto il reperimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale negli interventi di frazionamento immobiliare, ovvero per nuove attività o usi derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di edifici esistenti.

6. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale sono differenziate in funzione delle diverse destinazioni d'uso nel modo seguente:

  • a. residenza: 1 mq di parcheggio ogni 3 mq di superficie utile lorda (S.u.l.), garantendo comunque almeno 1 posto auto effettivo per ogni unità immobiliare. All'interno del 'tessuto storico' di cui all'art. 53 delle presenti norme si applicano i minimi di legge;
  • b. attività industriali e artigianali: 0,80 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie utile lorda (S.u.l.);
  • c. commercio al dettaglio e pubblici esercizi: 1 mq di parcheggio per ogni 10 mc di volume virtuale (Vv), come definito dal REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE. La superficie così ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Per le destinazioni di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui all'art. 6;
  • d. commercio all'ingrosso: 1 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie utile lorda (S.u.l.). La superficie così ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Per la destinazione di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui all'art. 6;
  • e. attività direzionali: 1 mq di parcheggio ogni 2,50 mq di superficie utile lorda (S.u.l.). All'interno dei 'tessuti storici' di cui all'art. 53 delle presenti norme si applicano i minimi di legge;
  • f. attività turistico - ricettive: 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di superficie utile lorda (S.u.l.), garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera. Ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico - ricettiva, esso viene equiparato ai pubblici esercizi ai fini delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione.

7. Fermo restando quanto stabilito alla lettera c) del precedente comma 6, è comunque prescritto il rispetto delle dotazioni minime di legge, ove superiori a quelle ricavate in applicazione del presente articolo.

8. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale non può essere inferiore ad un posto auto effettivo ogni 25 mq di superficie di parcheggio.

9. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale su aree pubbliche o ad uso pubblico.

10. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.

11. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto nella misura minima di un albero ogni 80 mq di superficie netta dei posti auto, al netto degli spazi di accesso e manovra. Tale disposizione non è comunque prescrittiva:

* per le aree a parcheggio di pertinenza di edifici residenziali;

* per le aree a parcheggio da realizzarsi nelle aree di completamento e nelle aree di recupero di cui agli artt. 72, 73 e 74. In tali aree la dotazione di alberature di alto fusto è definita in sede di elaborazione del Piano Attuativo.

12. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate le specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale. Nel caso di parcheggi soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

Art. 6. Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è prescritto in tutto il territorio comunale per gli esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso derivanti dai seguenti interventi:

  • * nuova edificazione;
  • * ristrutturazione urbanistica;
  • * sostituzione edilizia.

2. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è altresì prescritto in caso di:

  • * mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale;
  • * ampliamento della superficie di vendita (Sv) di esercizi commerciali esistenti.

3. Ai fini del reperimento delle dotazioni di parcheggio di cui al presente articolo sono assimilati agli esercizi commerciali al dettaglio:

  • * i pubblici esercizi,
  • * le attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona (barbiere, calzolaio, etc.).

4. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione - da intendersi aggiuntive rispetto a quelle relative alla sosta stanziale di cui all'art. 5 - sono definite nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia, ed in funzione:

  • * delle varie tipologie di esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture, grandi strutture di vendita);
  • * della superficie di vendita (Sv).

5. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio.

6. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione su aree pubbliche o ad uso pubblico.

7. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.

8. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto nella misura minima di un albero ogni 80 mq di parcheggio. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate le specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale. Nel caso di parcheggi soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

9. All'interno del tessuto storico di cui all'art. 53 delle presenti norme, ove sia comprovata l'impossibilità obiettiva di reperimento degli spazi per la sosta di relazione di cui al presente articolo e per la sosta stanziale di cui all'art. 5, è consentita la monetizzazione delle quote di parcheggio dovute.

Art. 7. Contenimento dell'impermeabilizzazione superficiale e smaltimento delle acque meteoriche

1. Le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti ad interventi urbanistico-edilizi comportanti la realizzazione di nuovi edifici (compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, etc.), ed ampliamenti volumetrici di edifici esistenti con incremento di superficie coperta (S.c.), ovvero derivanti dalla realizzazione di piazzali e parcheggi ad uso privato, sistemazioni esterne e loro modifiche, devono essere compensate mediante:

  • * il mantenimento di un quantitativo minimo del 25% di superficie permeabile di pertinenza (S.p.p.), come definita dal REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE;
  • * modalità costruttive e materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi di tipologia idonea a consentire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo;
  • * opere di autocontenimento, quando non sia verificata l'efficienza delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall'intervento.

2. I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza o di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici.

3. Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua superficiali deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, a condizione che non si determinino danni conseguenti a ristagno e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo, e di erosione.

4. In tutti i nuovi edifici e negli interventi rilevanti sugli edifici esistenti che prevedano l'istallazione, l'aumento o il rinnovo degli impianti idrici e sanitari, l'acqua fornita dall'acquedotto pubblico è riservata esclusivamente agli usi potabili e igienici, questi limitatamente alle abluzioni personali, al lavaggio della biancheria e delle stoviglie.

5. Sono esclusi dal precedente comma 4 gli interventi su edifici ricadenti nel tessuto storico di cui all'art. 53 delle presenti norme, nonché su edifici vincolati o notificati.

Art. 8. Distanze minime tra fabbricati

1. La distanza minima tra fabbricati è quella prevista dalle leggi e dal REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE.

2. Possono essere ammesse distanze minime inferiori a ml 10,00 negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, negli ampliamenti di fabbricati esistenti, ed in tutti gli interventi urbanistico - edilizi comunque modificativi della sagoma esistente:

  • * all'interno del "tessuto storico" di cui all'art. 53, purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o testimoniale;
  • * fra edifici o gruppi di edifici ricompresi nei perimetri delle aree assoggettate ai Piani Attuativi.

Art. 9. Distanze minime dei fabbricati dai confini

1. Sono ammesse distanze dai confini del lotto di pertinenza inferiori a quelle stabilite nel REI, oltre ai casi specificati nello stesso:

  • * all'interno del "tessuto storico" purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o testimoniale;
  • * negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, o di sostituzione edilizia, per i quali risulti opportuno l'adeguamento agli allineamenti sul fronte strada dettati dagli edifici adiacenti;
  • * nel caso di costruzione in aderenza ad un edificio esistente.

2. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, eventuali allineamenti obbligatori prescritti nelle schede di cui all'elaborato PR05 allegato alle presenti norme.

Art. 10. Individuazione delle destinazioni d'uso

1. Ai fini del presente regolamento urbanistico si individuano le seguenti destinazioni d'uso:

a. residenziale urbana, comprensiva:

  • * degli immobili per civile abitazione;
  • * degli esercizi di vicinato;
  • * del terziario e direzionale;
  • * dei volumi secondari (quali garage, depositi, ed altri) a servizio dei punti precedenti;

b. turistico - ricettivo;

c. industriale - artigianale, comprensivo dell'attività commerciale all'ingrosso e relativi depositi;

d. commerciale relativo a medie di strutture di vendita, per fattispecie non riconducibili agli esercizi di vicinato di cui alla lett. a) ed alle strutture commerciali all'ingrosso di cui alla lett. c);

e. agricolo, comprensivo:

  • * dei manufatti destinati all'agricoltura e comunque strumentali alla conduzione del fondo;
  • * della residenza rurale;
  • * delle strutture per agriturismo.

2. Salva diversa specificazione contenuta nel Capo I, Titolo I, Parte III, il dimensionamento attribuito alle diverse funzioni è da intendersi riferito alla destinazione d’uso nel suo insieme, comprensiva anche delle sotto categorie.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04