Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 67. Edificazione esistente a destinazione turistico - ricettiva alberghiera

1. Sugli edifici esistenti adibiti ad attività turistico - ricettive - alberghiere (Alberghi e R.T.A.) ricadenti nelle aree urbane o nel territorio aperto sono ammessi gli interventi urbanistico - edilizi previsti dal Titolo III della Parte II sulla base della classificazione ad essi attribuita, a condizione che non comportino modifiche della destinazione d'uso.

2. Fermo restando quanto specificato al comma 1, sono consentiti, purché compatibili con la classificazione attribuita all'edificio, ampliamenti una tantum pari ad un massimo del 30% della superficie utile lorda (S.u.l.) legittima esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico - realizzabili anche nel quadro di un complessivo intervento di sostituzione edilizia, limitatamente agli edifici o parti di essi per i quali esso sia consentito sulla base della disciplina di cui al Titolo III Parte II - ma comunque nel rispetto di un'altezza massima (Hmax) non superiore a quella degli edifici immediatamente adiacenti. Gli ampliamenti volumetrici sono consentiti in conformità alle presenti norme. L'incremento volumetrico una tantum è richiedibile da tutti i proprietari delle unità immobiliari facenti parte di un complesso edilizio o dell'edificio esistente attraverso un progetto unitario, attuabile attraverso la redazione di più pratiche edilizie.

3. Gli ampliamenti proposti in forma di addizioni volumetriche sono consentiti solo ove l'intervento risulti pienamente compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento. L'ampliamento di cui al presente periodo è comunque ammesso, anche se non previsto dalla classificazione attribuita all'immobile, ove realizzato in interrato.

4. L'ampliamento è ammesso al fine di rivalutare le prestazioni di qualità delle strutture turistico - ricettive, quali le funzioni accessorie necessarie al mantenimento e/o alla variazione della categoria assegnata, come centri benessere, palestre, ecc., nonché agli interventi necessari a mantenere in efficienza o ad adeguare alle normali esigenze di servizio gli impianti tecnologici esistenti.

5. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi riferiti ad interventi comportanti incrementi di superficie utile lorda (S.u.l.) è subordinato alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, con l'impegno alla gestione unitaria e al mantenimento della destinazione d'uso turistico - ricettiva per non meno di 20 anni. Per tali interventi devono essere inoltre assicurate le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale previste dalla legge per la specifica destinazione d'uso, nonché, ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico - ricettiva, le dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione.

6. Per gli edifici disciplinati da apposita scheda normativa di cui all'elaborato PR05 sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla medesima scheda.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04