Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 62. Edifici ricompresi nella Classe 6 - Volumi secondari

1. Ferma restando la normativa nazionale e regionale per le zone agricole e la sua prevalenza sulle presenti norme:

1. È attribuita la Classe 6 ai manufatti identificati come 'volumi secondari' (V.S.) ovvero ai manufatti esistenti collocati in aderenza o in prossimità dell'edificio principale di riferimento - o comunque nel lotto urbanistico o nell'area di pertinenza edilizia afferente al medesimo - costituenti superfetazioni, consistenze accessorie coeve o aggiunte successive. Trattasi di consistenze edilizie destinate a funzioni accessorie e/o di servizio, chiaramente individuabili per le diverse caratteristiche - tipologiche, formali e/o costruttive - rispetto all'edificio principale di riferimento.

2. Le consistenze incongrue la cui permanenza e/o il cui consolidamento confliggono con le finalità perseguite dal Regolamento Urbanistico nelle aree interessate, ed in particolare:

  • a. i manufatti e le consistenze di vario genere che presentano caratteristiche costruttive precarie e/o facilmente reversibili (box metallici, tettoie in materiali leggeri, baracche in legno, serre, manufatti in materiali eterogenei, etc.), in genere suscettibili di utilizzo autonomo;
  • b. le consistenze di varia origine, talora realizzate in assenza di titolo abilitativo - ivi compresi edifici che presentano caratteristiche costruttive di stabilità e durevolezza - che autonomamente o in concorrenza con altre costruzioni determinano assetti insediativi incompatibili, dal punto di vista urbanistico, paesaggistico e ambientale, con il contesto di riferimento.

Sono oggetto di limitazioni agli interventi urbanistico-edilizi di trasformazione e alla modifica della destinazione d'uso.

3. Ove gli edifici e manufatti legittimi di cui al presente articolo ricadano all'interno delle "aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi" cui all'art. 71, delle "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" cui all'art. 72 e delle "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art. 73", si applicano le diverse disposizioni contenute nelle rispettive ''Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero" di cui all'elaborato PR05 anche ove eccedenti le disposizioni di cui al presente articolo. Ove le schede non contengano specifiche disposizioni si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

4. I 'volumi secondari' (V.S.) sono identificati con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

5. Sui volumi secondari legittimi esistenti sono consentiti i seguenti interventi:

  • a. manutenzione ordinaria e straordinaria
  • b. restauro e risanamento conservativo
  • c. ristrutturazione edilizia

Gli interventi devono comunque garantire la conservazione dei volumi secondari (V.S.) costituenti componenti di interesse storico o testimoniale degli assetti insediativi di origine agricola.

6. Nelle aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune (aree standard), nelle more della realizzazione delle previsioni di interesse pubblico o generale contenute nel Regolamento Urbanistico gli interventi urbanistico - edilizi sui volumi secondari (V.S.) nelle aree di cui trattasi non possono comunque eccedere la manutenzione straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie, previa esplicita rinuncia da parte dell'avente titolo al plusvalore derivante dalle opere realizzate.

7. Gli interventi urbanistico - edilizi non possono in nessun caso determinare:

  • a. modifica del carattere ed uso accessorio e/o di servizio dei volumi secondari rispetto all'edificio principale di riferimento;
  • b. creazione di superficie utile abitabile o agibile (S.u.a.);
  • c. realizzazione di vani con requisiti igienico-sanitari idonei alla permanenza continuativa di persone;
  • d. realizzazione di servizi igienici.

8. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di volumi secondari (V.S.) prendono in considerazione l'intero lotto urbanistico o area di pertinenza dell'edificio principale di riferimento. L'altezza utile dei volumi secondari (V.S.) ricostruiti non può superare i ml 2,40, senza creazione di controsoffitti o intercapedini, fatta eccezione per gli ambiti urbani storicizzati, o in adiacenza di edifici di valore storico o testimoniale, qualora l'altezza dell'esistente sia superiore, al fine di garantire un più armonico inserimento nel contesto di riferimento, l'altezza utile interna massima di ml 2,40 può essere ottenuta facendo ricorso alla realizzazione di intercapedini delimitate da solai strutturali: in tal caso il volume secondario ricostruito deve essere collocato in aderenza all'edificio principale, su fronti posteriori o laterali.

9. Gli interventi urbanistico - edilizi sui volumi secondari (V.S.), ed in particolare quelli che comportino demolizione e ricostruzione, sono in ogni caso finalizzati:

  • a. all'eliminazione di situazioni di degrado igienico, architettonico, ambientale, paesaggistico;
  • b. al riordino insediativo delle aree interessate, anche mediante il contenimento della superficie coperta (S.c.), l'incremento delle superfici permeabili di pertinenza, l'eliminazione di consistenze incongrue;
  • c. al miglioramento estetico e funzionale dei manufatti, anche ai fini di un più armonico inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale di riferimento.

10. Le consistenze edilizie realizzate mediante gli interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione consentiti sulla base delle presenti disposizioni assumono direttamente la classificazione di 'volumi secondari' (V.S.). Ad esse continuano pertanto ad applicarsi le disposizioni di cui al presente articolo.

11. Nei casi in cui -sulla base di documentazione comprovante prodotta dall'interessato- all'identificazione cartografica riferita a 'volumi secondari' (V.S.) corrispondano consistenze edilizie di carattere primario o siano legate ad una attività produttiva (unità immobiliari con destinazione d'uso artigianale, etc.), su tali consistenze sono consentiti interventi urbanistico - edilizi di cui alla classe 5, comprensivi del mutamento della destinazione d'uso.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04