Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 61. Edifici ricompresi nella Classe 5 - Edifici produttivi, commerciali o specialistici

1. Ferma restando la normativa nazionale e regionale per le zone agricole e la sua prevalenza sulle presenti norme:

1. È attribuita la Classe 5 agli edifici realizzati con caratteri tipologici e morfologici finalizzati allo svolgimento di attività produttive o di tipo specialistico comunque diverse dalla residenza (edifici per uso industriale, artigianale, commerciale, magazzini, depositi, etc.) nei quali si riscontrano elementi di interesse architettonico o morfologico. Ricadono in prevalenza nel 'Tessuto consolidato prevalentemente produttivo'.

2. Gli edifici o complessi edilizi di Classe 5 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

3. Costituendo esito coerente e leggibile - quanto a materiali, caratteri tipologici e plano altimetrici, finiture, sistemazione di pertinenze - di un progetto architettonico concepito unitariamente, gli edifici o complessi edilizi di cui al presente articolo presuppongono modalità corrispondentemente coerenti e possibilmente unitarie nelle trasformazioni ammissibili.

4. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 5 sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • a. manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • b. restauro e risanamento conservativo;
  • c. ristrutturazione edilizia;
  • d. sostituzione edilizia e altri interventi di demolizione e ricostruzione comunque denominati dalle vigenti norme statali e regionali, anche comprensivi di incrementi volumetrici, nel rispetto delle disposizioni sotto specificate.

5. Ampliamenti volumetrici ai sensi dell'art. 124 della L.R. 65/2016 nella misura di cui al successivo comma 8 che comunque assicuri il rispetto dei requisiti stabiliti all'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Gli interventi urbanistico - edilizi sopra elencati sono comunque subordinati al rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme per i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali, laddove comportino:

  • a. Incremento di volume (V)
  • b. incremento di superficie utile lorda (S.u.l.);
  • c. aumento del numero di unità immobiliari;
  • d. modifica della destinazione d'uso.

6. Indipendentemente da quanto disposto dal successivo comma 7, sono comunque consentiti:

  • a. l'accorpamento delle unità immobiliari;
  • b. la realizzazione di scantinati e/o volumi tecnici interrati o seminterrati sotto la proiezione dell'edificio (in aggiunta agli interventi consentiti nel lotto urbanistico di riferimento in applicazione delle disposizioni che regolano i singoli tessuti o aree).

7. Con riferimento a quanto specificato al precedente comma 6, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nonché le addizioni funzionali o volumetriche eventualmente consentite, da eseguirsi sugli edifici o complessi edilizi di cui al presente articolo:

  • a. devono risultare coerenti con gli elementi tipologici, formali e costruttivi caratterizzanti l'edificio;
  • b. non devono comportare l'introduzione di elementi disarmonici nei prospetti dell'edificio o nella sua area di pertinenza.

Modifiche sostanziali all'aspetto esteriore degli edifici sono attuabili solo con riferimento ad interi corpi di fabbrica o intere unità morfo tipologiche.

Le addizioni volumetriche eventualmente consentite perseguono la maggior qualificazione architettonica dell'edificio e delle sue aree di pertinenza. All'interno delle aree urbane e/o di interesse urbano di cui all'art. 52 delle presenti norme tali interventi concorrono per quanto possibile alla riqualificazione o alla valorizzazione dello spazio pubblico.

8. Sugli edifici di Classe 5, è consentito una tantum un incremento volumetrico - realizzabile mediante addizioni volumetriche, come definite dall' art. 24 delle presenti norme - finalizzato a migliorare e/o a razionalizzare l'utilizzo dell'immobile. Tale incremento è fissato nella misura di:

  • * Tessuto storico: non è ammesso:
  • * Tessuto prevalentemente residenziale commerciale: minore uguale a 150 mc di volume aggiuntivo (pari a 50 mq di S.U.L.) per ogni lotto urbanistico di riferimento;
  • * Tessuto prevalentemente produttivo: esclusivamente destinata all'Uso produttivo: 25 % della S.U.L. esistente;
  • * Territorio agricolo:
  • per edifici ad uso agricolo:
  • * per gli annessi agricoli: in assenza di P.A.P.M.A.A., ampliamento "una tantum" fino ad un massimo di 300 mc, comunque nei limiti del 10% del volume esistente. Tale intervento dovrà rispettare i criteri per i nuovi annessi agricoli del presente regolamento.
  • * per edifici ad uso non agricolo: ampliamenti una tantum fino al 20% della S.U.L. esistente.

9. All'interno delle aree urbane e/o di interesse urbano di cui all'art. 52 delle presenti norme, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione comunque denominati dalle vigenti norme statali e regionali (anche comprensivi di incremento volumetrico una tantum, ove consentito):

  • a. comportano la maggior qualificazione architettonica dell'edificio, ed in particolare dei prospetti rivolti verso gli spazi pubblici, privilegiando i linguaggi e le tecniche costruttive proprie dell'architettura contemporanea;
  • b. determinano il miglioramento dei livelli prestazionali dell'intero organismo edilizio dal punto di vista della sicurezza antisismica, del contenimento dei consumi energetici, dell'abbattimento delle barriere architettoniche etc.;
  • c. contribuiscono alla valorizzazione o alla riqualificazione dello spazio pubblico, anche attraverso la caratterizzazione o riconfigurazione delle aree di pertinenza dell'edificio.

I relativi progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti attraverso soluzioni architettoniche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sopra specificati. A tale scopo sono corredati da una ampia documentazione grafica e fotografica estesa all'intorno di riferimento.

10. La realizzazione di interventi pertinenziali, sistemazioni arboree e arbustive, recinzioni, cancelli, pavimentazioni, elementi di arredo etc. è attuata con criteri e tecniche costruttive che contribuiscono alla maggior qualificazione estetico - funzionale delle aree pertinenziali interessate - anche ai fini della valorizzazione dello spazio pubblico nelle aree urbane di cui all'art. 52 delle presenti norme - nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali.

11. Sono comunque fatte salve le eventuali diverse previsioni contenute nelle "Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero" di cui all'elaborato PR05 relativamente agli interventi urbanistico - edilizi consentiti sugli edifici o complessi edilizi di Classe 5 ricadenti nelle "aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi" cui all'art. 71, nelle di "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" cui all'art. 72 e nelle "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art. 73", anche ove eccedenti le disposizioni di cui al presente articolo.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04