Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 60. Edifici ricompresi nelle Classe 4 - Edifici o complessi di formazione successiva al 1954

1. Ferma restando la normativa nazionale e regionale per le zone agricole e la sua prevalenza sulle presenti norme:

1. E' attribuita la Classe 4 agli edifici di varia tipologia (edifici multipiano in linea, tipologie a torre, a blocco, aggregazioni lineari di case a schiera, etc.) unifamiliari o plurifamiliari, di formazione successiva alla II Guerra Mondiale, che spesso privi di interesse sotto il profilo architettonico e/o morfologico, possono anche presentare elementi di attenzione sotto il profilo morfo tipologico, risultando altresì coerenti o quantomeno in rapporto di compatibilità ed equilibrio con il contesto urbano, periurbano o agricolo di riferimento.

2. Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 4 ricadono in prevalenza nel 'Tessuto consolidato prevalentemente residenziale/commerciale'.

3. Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 4 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

4. Sugli edifici di Classe 4 sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • a. manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • b. restauro e risanamento conservativo;
  • c. ristrutturazione edilizia;
  • d. ampliamenti volumetrici;
  • e. interventi pertinenziali di sostituzione edilizia e altri interventi di demolizione e ricostruzione (parziale o totale) comunque denominati dalle vigenti norme statali e regionali, anche comprensivi di incremento volumetrico una tantum, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo comma 6.

5. Sono consentiti, solo se coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento:

  • a. il frazionamento in più unità immobiliari, nel rispetto delle superfici minime stabilite all'art. 56 delle presenti norme, purché l'intervento non comporti l'introduzione di elementi disarmonici nell'edificio e/o nella sua area di pertinenza, e fermo restando quanto specificato al successivo comma 9. Devono essere comunque garantiti adeguati livelli di qualità sotto il profilo igienico e funzionale alle unità immobiliari derivanti dall'intervento;
  • b. la modifica dei prospetti, che deve per quanto possibile contribuire ad elevare la qualità architettonica e/o i livelli prestazionali dell'edificio e purché, nel caso di interventi su edifici di particolare interesse si tratti di interventi di modesta entità e che non comportino l'introduzione di eventuali elementi disarmonici;
  • c. la realizzazione di balconi e terrazze, ivi comprese quelle a tasca, con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento. Le terrazze a tasca sono consentite solo sulla falda tergale di copertura;
  • d. la realizzazione di cantine, vani accessori e/o volumi tecnici interrati o seminterrati sotto la proiezione dell'edificio (in aggiunta agli interventi consentiti nel lotto urbanistico di riferimento in applicazione delle disposizioni che regolano i singoli tessuti o aree).

6. Sugli edifici di Classe 4, è consentito una tantum un incremento volumetrico - realizzabile mediante addizioni volumetriche, come definite dall'art. 24 delle presenti norme - finalizzato a migliorare e/o a razionalizzare l'utilizzo dell'immobile. Tale incremento è fissato nella misura di:

* Tessuto storico: minor uguale a 75 mc (25 mq di S.U.L.) di volume aggiuntivo per ogni lotto urbanistico di riferimento (desumibile dal catasto d'impianto o da atti abilitativi di natura edilizia); Per i pubblici esercizi o di esercizi commerciali di vicinato legittimamente insediati alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, è assegnato un ulteriore incremento di mq 12 di S.U.L. Le consistenze aggiuntive non devono essere visibili dalla pubblica via;

* Tessuto prevalentemente residenziale commerciale: minore uguale a 150 mc di volume aggiuntivo (pari a 50 mq di S.U.L.) per ogni lotto urbanistico di riferimento. Per i pubblici esercizi o di esercizi commerciali di vicinato legittimamente insediati alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, è assegnato un ulteriore incremento di mq 15 di S.U.L.;

* Territorio agricolo:

per edifici ad uso agricolo:

  • - per le abitazioni rurali: ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 mc purché tale intervento non comporti aumento delle unità abitative. Lo stesso dovrà rispettare i criteri dettati per le nuove residenze rurali di cui al presente regolamento;
  • - per gli annessi agricoli: ampliamento "una tantum" fino ad un massimo di 300 mc, comunque nei limiti del 10% del volume esistente. Tale intervento dovrà rispettare i criteri per i nuovi annessi agricoli di cui di cui al presente regolamento.

per edifici ad uso non agricolo:

1. Uso produttivo: 20 % della S.U.L. esistente;

2. Turistico ricettivo: 30% della S.U.L. esistente;

3. Residenziale: 45 mq

7. Tali ampliamenti sono realizzabili solo a condizione che:

  • a. la volumetria aggiuntiva sia collocata in aderenza alla facciata posteriore dell'edificio, o comunque a facciate non visibili dalla pubblica via, ovvero in sopraelevazione, interessando preferibilmente la sola falda tergale di copertura;
  • b. l'intervento sia compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento. A tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti plano altimetrici dell'intervento sia con l'edificio che con l'edificato circostante (allineamenti, profili, etc.);
  • c. le eventuali verande contemplate dall'intervento siano collocate sulla facciata posteriore dell'edificio, o comunque su facciate non visibili dalla pubblica via;
  • d. nelle aree urbane e/o di interesse urbano di cui all'art. 52 delle presenti norme non sia superato il rapporto di copertura (R.C.) massimo consentito dalle norme che regolano i singoli tessuti insediativi.

L'incremento volumetrico una tantum di cui sopra può essere ricompreso in un eventuale intervento di demolizione (parziale o totale) e successiva ricostruzione solo nell'ambito di un progetto proposto da tutti gli aventi titolo che prenda in considerazione unitariamente l'intero lotto urbanistico di riferimento con sensibile miglioramento dei valori architettonici e dei livelli prestazionali rispetto all'edificio preesistente.

8. Sugli edifici di Classe 4 sono consentiti interventi pertinenziali, come definiti all'art. 24 delle presenti norme in relazione a:

  • - Tessuto storico: sugli edifici pertinenziali è ammesso l'ampliamento degli edifici pertinenziali esistenti, ovvero nuova edificazione purché interrati o seminterrati. Le suddette volumetrie non devono in ogni caso alterare i caratteri plano altimetrici del complesso edilizio e degli spazi pertinenziali
  • - Territorio agricolo: è ammessa la sola demolizione e ricostruzione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio ancorché in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento.

9. I progetti edilizi - in particolare quelli riferiti ad interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione (parziale o totale), nonché quelli comunque comportanti incrementi volumetrici - debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti attraverso soluzioni architettoniche finalizzate a garantire un corretto inserimento dell'intervento nel contesto. A tale scopo sono corredati da una ampia documentazione fotografica estesa all'intorno (urbano, periurbano, agricolo) di riferimento.

10 La realizzazione di interventi pertinenziali, sistemazioni arboree e arbustive, recinzioni, cancelli, pavimentazioni, elementi di arredo etc. nelle aree di pertinenza degli edifici di Classe 4 è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali.

11 Sono comunque fatte salve le eventuali diverse previsioni contenute nelle 'Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero di cui all'elaborato PR05 relativamente agli interventi urbanistico - edilizi consentiti sugli edifici o complessi edilizi di Classe 4 ricadenti nelle "aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi" cui all'art. 71, nelle di "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" cui all'art. 72 e nelle "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art. 73", anche ove eccedenti le disposizioni di cui al presente articolo.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04