Art. 59. Edifici ricompresi nella Classe 3 - Edifici o complessi di modesto interesse architettonico e/o storico - testimoniale antecedenti al 1954
Ferma restando la normativa nazionale e regionale per le zone agricole e la sua prevalenza sulle presenti norme:
1. È attribuita la Classe 3 agli edifici o complessi edilizi che costituiscono la parte di minor interesse architettonico e/o storico-testimoniale del patrimonio edilizio, riconosciuto quale invariante strutturale del territorio comunale. Tali edifici o complessi edilizi presentano comunque caratteri morfologici di valore strutturante nei confronti dei tessuti edilizi storicizzati o consolidati, o del paesaggio agricolo, con i quali si pongono talora in rapporto disarmonico.
2. Rientrano nella Classe 3 edifici o complessi edilizi analoghi a quelli di Classe 2, ma di minore rilevanza morfo tipologica, nonché fabbricati di origine agricola i cui caratteri originari risultano sensibilmente alterati da successive trasformazioni, ovvero in condizioni di degrado tali da rendere problematici o impraticabili eventuali interventi di recupero.
3. Gli edifici o complessi edilizi di Classe 3 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.
4. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 3 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) restauro e risanamento conservativo;
- c) ristrutturazione edilizia come definita dalla legge regionale nel rispetto dei criteri stabiliti, a seconda di dove ricade l'edificio, dalle presenti norme in:
- - "Disciplina dei Tessuti" - parte II titolo II capo II;
- - "Disciplina degli usi particolari"; parte II titolo V
- - "Disciplina del territorio Rurale" parte IV titolo I capo III;
5. È consentito il frazionamento in più unità immobiliari, purché realizzato con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche originarie dell'edificio oggetto di intervento, nel rispetto delle superfici minime stabilite all'art. 56 delle presenti norme.
6. È consentita la modifica dei prospetti purché gli interventi risultino coerenti con gli elementi tipologici, formali e costruttivi caratterizzanti il contesto di riferimento e contribuiscano all'eliminazione di eventuali elementi disarmonici originati da modifiche apportate in epoche successive a quella di costruzione.
7. È consentita la realizzazione di interventi pertinenziali Con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento, oltre che dei criteri stabiliti nella disciplina dei tessuti, degli usi particolari e del territorio rurale.
8. Gli interventi edilizi, devono caratterizzarsi per modalità progettuali, tecniche di intervento e impiego di materiali tesi al mantenimento o al recupero delle caratteristiche morfo tipologiche originarie dell'organismo edilizio, garantendo altresì la salvaguardia di eventuali elementi architettonici e/o decorativi di interesse testimoniale. Per tali interventi è ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di riqualificazione di cui al presente articolo.
9. Sugli edifici di Classe 3 è consentito una tantum un incremento volumetrico - realizzabile mediante addizioni volumetriche, come definita dall'art. 24 delle presenti norme - finalizzato a migliorare e/o a razionalizzare l'utilizzo dell'immobile. Tale incremento è fissato nella misura di
* Tessuto storico: minore uguale a 75 mc (25 mq di S.U.L.) di volume aggiuntivo per ogni lotto urbanistico di riferimento (desumibile dal catasto d'impianto o da atti abilitativi di natura edilizia); Per i pubblici esercizi o di esercizi commerciali di vicinato legittimamente insediati alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, è assegnato un ulteriore incremento di mq 12 di S.U.L. Le consistenze aggiuntive non devono essere visibili dalla pubblica via;
* Tessuto prevalentemente residenziale commerciale: minore uguale a 150 mc di volume aggiuntivo (pari a 50 mq di S.U.L.) per ogni lotto urbanistico di riferimento. Per i pubblici esercizi o di esercizi commerciali di vicinato legittimamente insediati alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, è assegnato un ulteriore incremento di mq 15 di S.U.L.;
* Territorio agricolo:
- - per edifici ad uso agricolo:
per le abitazioni rurali: ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 mc purché tale intervento non comporti aumento delle unità abitative. Lo stesso dovrà rispettare i criteri per le nuove residenze rurali di cui all'art.99 Edifici rurali ad uso abitativo del presente regolamento;
- - per gli annessi agricoli:
ampliamento "una tantum" fino ad un massimo di 300 mc, comunque nei limiti del 10% del volume esistente. Tale intervento dovrà rispettare i criteri per i nuovi annessi agricoli di cui di cui all'art. 102 del presente regolamento.
- - per edifici ad uso non agricolo:
1. Uso produttivo: 20% della S.U.L. esistente;
2. Turistico ricettivo: 30% della S.U.L. esistente;
3. Residenziale: 30 mq.
10. Tali ampliamenti sono realizzabili solo a condizione che:
- a. negli edifici ricadenti nelle aree urbane la volumetria aggiuntiva sia collocata in aderenza alla facciata posteriore dell'edificio, o comunque a facciate non visibili dalla pubblica via, ovvero in sopraelevazione, interessando esclusivamente o prevalentemente la falda tergale di copertura. Sono ammessi interventi sulle falde frontali di copertura solo a condizione che le modifiche proposte non determinino alterazioni dell'equilibrio compositivo della facciata principale, ovvero a condizione che contribuiscano ad eliminare situazioni di disarmonia con i caratteri plano altimetrici prevalenti nel contesto edificato di riferimento;
- b. l'intervento risulti pienamente compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento: a tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti plano altimetrici dell'intervento sia con l'edificio che con il tessuto circostante (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti sugli spazi pubblici, etc.);
- c. le eventuali verande contemplate dall'intervento siano collocate sulla facciata posteriore dell'edificio, o comunque su facciate non visibili dalla pubblica via;
- d. nelle aree urbane e/o di interesse urbano di cui all'art. 52 delle presenti norme non sia superato il rapporto di copertura (R.C.) massimo consentito dalle norme che regolano i singoli tessuti insediativi.
Dal volume (V) aggiuntivo di cui sopra deve essere detratto:
- a. l'eventuale volume (V) una tantum già realizzato considerando anche quello edificato in applicazione delle disposizioni di cui al previgente P.R.G.C.;
- b. l'eventuale volume (V) realizzato dopo la data di approvazione del previgente P.R.G. e legittimato a seguito di provvedimenti di sanatoria straordinaria (c.d. condono edilizio).
L'incremento volumetrico una tantum di cui sopra può essere realizzato contestualmente ad un eventuale intervento di demolizione (parziale o totale) e successiva fedele ricostruzione, nell'ambito di un progetto proposto da tutti gli aventi titolo che prenda in considerazione unitariamente l'intero lotto urbanistico di riferimento e sia teso al raggiungimento di più elevati livelli qualitativi, sotto il profilo architettonico e prestazionale, rispetto alla situazione preesistente e ad un più equilibrato inserimento dell'edificio nel contesto di riferimento, fermo restando il rispetto degli elementi di invarianza di cui all'art. 55.
L'incremento volumetrico una tantum è richiedibile da tutti i proprietari dell'immobile interessato, attraverso un progetto unitario attuabile anche attraverso la redazione di più pratiche edilizie.
11. Sugli edifici di Classe 3 sono consentiti interventi pertinenziali, come definiti all'art. 24 delle presenti norme in relazione:
- * Tessuto storico: è ammesso l'ampliamento degli edifici pertinenziali esistenti, ovvero nuova edificazione purché interrati o seminterrati. Le suddette volumetrie non devono in ogni caso alterare i caratteri plano altimetrici del complesso edilizio e degli spazi pertinenziali.
- * Tessuto prevalentemente residenziale commerciale - La realizzazione di cantine e/o di vani accessori interrati comunque denominati sono ammessi, entro il resede di riferimento, purché non in aderenza;
- * Nel tessuto prevalentemente produttivo è consentito realizzare le autorimesse interrate, senza limiti di superficie ed anche fuori della proiezione dell'edificio e/o complesso edilizio.
- * Territorio agricolo: è ammessa la sola demolizione e ricostruzione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio ancorché in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento.
12. I progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive, al fine di garantire un corretto inserimento dell'intervento nel contesto. A tale scopo sono corredati da una ampia documentazione fotografica estesa all'intorno urbano di riferimento.
13. La realizzazione di nuove sistemazioni o elementi di arredo (recinzioni, cancelli, pavimentazioni, sistemazioni arboree, etc.) nelle aree pertinenziali degli edifici o complessi edilizi di Classe 3 è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto e garantisce comunque la salvaguardia di eventuali sistemazioni e/o elementi di arredo aventi rilevanza storica o testimoniale.
14. Sono comunque fatte salve le eventuali diverse previsioni contenute nelle "Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero" di cui all'elaborato PR05 relativamente agli interventi urbanistico - edilizi consentiti sugli edifici o complessi edilizi di Classe 3 ricadenti nelle "aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi" cui all'art. 71 nelle di "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" cui all'art. 72 e nelle "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art. 73", anche ove eccedenti le disposizioni di cui al presente articolo.