Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 58. Edifici ricompresi nella Classe 2 - Edifici o complessi di elevato valore storico architettonico antecedenti al 1954

1. Ferma restando la normativa nazionale e regionale per le zone agricole e la sua prevalenza sulle presenti norme:

1. È attribuita la Classe 2 agli edifici o complessi di epoca preindustriale (Catasto Generale Toscano, 1822) e comunque antecedenti al 1954, ai quali, per rilevanza storica e architettonica, si riconosce un particolare valore di testimonianza di cultura materiale. Tali edifici e complessi edilizi, unitamente alle loro pertinenze, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio e capisaldi degli assetti insediativi e paesaggistici.

2. È attribuita la Classe 2 agli edifici o complessi edilizi:

  • a. i beni architettonici individuati vigente P.T.C.P.,
  • b. altri edifici, edificati anteriormente al 1954, riconosciuti dal R.U. di particolare valore storico-architettonico.

3. Gli edifici o complessi edilizi di Classe 2 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

4. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 2 sono consentite, con le limitazioni di cui ai successivi commi, le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • a. manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'immobile;
  • b. restauro e risanamento conservativo, ove gli edifici in classe 2 siano ricompresi all'interno di beni storico architettonico disciplinati da piani sovraordinati e all'interno dei centri storici come individuati negli strumenti urbanistici;
  • c. ristrutturazione edilizia conservativa, come definita dalla legge regionale, negli altri casi.
  • d. per porzioni di edifici con evidenti problematiche statiche, comprovate da apposita relazione asseverata da parte di tecnico abilitato, ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione degli edifici esistenti nella stessa collocazione de ingombro planivolumetrico, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
  • e. interventi pertinenziali nei limiti di cui al comma 11 del presente articolo

5. Nel tessuto Storico: non è consentita, di norma, la modifica dei prospetti sugli spazi pubblici se non per interventi di modesta entità che risultino del tutto coerenti con i caratteri architettonici e formali dell'edificio e del contesto di riferimento.

6. Nel Tessuto prevalentemente residenziale e commerciale è consentita la modifica dei prospetti, purché si tratti di interventi di modesta entità che non comportino l'introduzione di eventuali elementi disarmonici e che per quanto possibile contribuiscano ad elevare la qualità estetiche e / o i livelli prestazionali dell'edificio.

7. È altresì ammessa la realizzazione di soppalchi, come definiti dalle vigenti norme regionali, anche comportanti incremento di superficie utile abitabile a condizione che:

  • a. l'inserimento del soppalco risulti compatibile con la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile, ed in particolare con i caratteri spaziali del vano oggetto di intervento e con gli eventuali elementi formali e decorativi in esso presenti;
  • b. l'intervento sia eseguito nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie dettate dal Regolamento Edilizio.

8. Per esigenze di miglioramento funzionale e/o di adeguamento alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, ed esclusivamente per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti e simili) ricadenti all'interno delle aree urbane e/o di interesse urbano di cui all'art. 52, è altresì consentita una tantum l'installazione di infissi per tamponamento di logge, tettoie e porticati esistenti, a condizione che l'intervento risulti pienamente compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento, a giudizio insindacabile della Commissione Integrata comunale.

9. Fermo restando il rispetto di quanto disposto relativamente ai limiti di superficie utile abitabile per ciascuna unità abitativa, è consentito il frazionamento in più unità immobiliari, nel rispetto delle superfici minime stabilite all'art. 56 delle presenti norme, purché realizzato con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento. In particolare l'intervento di frazionamento tiene conto:

  • a. del processo di formazione dell'edificio (sincronico, diacronico) e delle eventuali trasformazioni che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'edificio (o dei singoli edifici del complesso);
  • b. delle parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale.

10. Non è consentita la realizzazione di balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca. È ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

11. La realizzazione di cantine e/o di vani accessori interrati comunque denominati è ammessa entro il resede di riferimento.

12. I progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti sotto il profilo storico, morfologico e paesaggistico, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dall'art. 64 per il verde privato vincolato:

  • a. le aree di pertinenza, comunque configurate, possono essere frazionate solo mediante specifiche soluzioni progettuali - inquadrate in complessivi interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia 'R1' - che risultino facilmente reversibili e pienamente compatibili con la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'edificio o complesso edilizio e delle sue aree di pertinenza. Non possono comunque essere utilizzate recinzioni con parti in muratura o manufatti che configurino separazioni fisiche a carattere permanente;
  • b. devono essere conservate le componenti storiche del paesaggio agricolo eventualmente presenti nelle aree di pertinenza (terrazzamenti, pavimentazioni, arredi, vegetazione, etc.), che devono costituire il riferimento fondamentale e condizionante per eventuali interventi di risistemazione coerente;
  • c. gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali appropriati e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o complesso edilizio.

14. Fatte salve le determinazioni delle autorità preposte alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, il Regolamento Edilizio può dettare ulteriori disposizioni di dettaglio ad integrazione e specificazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04