Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 56. Classificazione del patrimonio edilizio. Contenuti e finalità

1. Il Regolamento Urbanistico, sulla base di una dettagliata campagna di rilevazione del patrimonio edilizio presente sul territorio comunale, definisce la classificazione dei singoli edifici, complessi edilizi, e consistenze edilizie in genere, sulla base di una valutazione combinata della qualità architettonica, delle valenze storico - testimoniali, delle caratteristiche morfo tipologiche delle costruzioni, nonché del loro rapporto con il tessuto di riferimento.

2. La documentazione di analisi del patrimonio edilizio esistente, di supporto alla classificazione di cui al presente Titolo, è contenuta nelle schede del patrimonio edilizio esistente di cui all'elaborato QC03 che sono state elaborate secondo la scheda tipo allegate alla Relazione, elaborato PR06.

3. Il patrimonio edilizio presente sul territorio comunale è distinto nelle seguenti classi di valore, in ragione delle quali sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000:

  • * Edifici ricompresi nella Classe 1 - Edifici o complessi di rilevante valore storico - architettonico dichiarati di interesse culturale ai sensi del D.lgs. 42/2004;
  • * Edifici ricompresi nella Classe 2 - Edifici o complessi di elevato valore storico - architettonico antecedenti al 1954;
  • * Edifici ricompresi nella Classe 3 - Edifici o complessi di modesto interesse architettonico e/o storico - testimoniale antecedenti al 1954;
  • * Edifici ricompresi nella Classe 4 - Edifici o complessi edilizi di interesse di formazione successiva al 1954;
  • * Edifici ricompresi nella Classe 5 - Edifici produttivi, commerciali o specialistici
  • * Edifici ricompresi nella Classe 6 - Volumi secondari ed edifici e manufatti a trasformabilità limitata.

4. Non sono classificati dal Regolamento Urbanistico:

  • * i manufatti e le consistenze edilizie interrate;
  • * gli edifici e i manufatti non presenti nella cartografia aerofotogrammetrica di base, se non presenti nell'aggiornamento cartografico speditivo.

5. Salvo quanto previsto per i ruderi all'art. 22, ed in particolare in relazione alla ristrutturazione edilizia conservativa ovunque consentita negli edifici non classificati sono ammessi gli interventi consentiti dalla classe 5, se trattasi di edifici aziendali o produttivi, ovvero per gli edifici di classe 6, se destinati a funzioni accessorie e/ o di servizio. Per tali edifici non è ammessa in alcun caso il mutamento della destinazione d'uso a fini residenziali.

6. Sulla base delle classi di valore elencate al comma 3 sono specificati nel presente Titolo gli interventi ammissibili sui singoli edifici e/o complessi edilizi, con riferimento alle singole categorie e/o tipologie di intervento urbanistico - edilizio definite dalle vigenti norme statali e regionali, come ulteriormente articolate e dettagliate dalle disposizioni di cui al Titolo II Capo III della Parte I delle presenti norme. Le disposizioni di cui al presente Titolo sono integrate dalle limitazioni e/o prescrizioni di cui all'art. 28, per gli edifici e le consistenze edilizie legittimati a seguito di provvedimenti di sanatoria straordinaria, e da quelle di cui all'art. 29 per gli edifici e le consistenze edilizie oggetto di sanzioni sostitutive della rimessa in pristino. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

7. Il patrimonio edilizio presente al 1954 è riconosciuto quale invariante strutturale del territorio ai sensi del vigente Piano Strutturale. Le norme di cui al presente Titolo, riferite agli edifici e/o complessi edilizi appartenenti alle Classi 1-2-3 costituiscono la normativa applicativa di dettaglio dei principi generali dettati dall'art. 33.

8. Agli edifici e/o complessi edilizi residenziali realizzati dopo l'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico in applicazione delle previsioni riferite alle "aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi", alle "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" e/o "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali" si applicano le disposizioni di cui alla Classe 4 a condizione che non comportino incrementi di superficie utile lorda (S.u.l.) e/o di volume (V).. Resta confermato il limite di superficie utile lorda (S.u.l.) per le singole unità immobiliari ad uso abitativo fissato dalle singole schede della disciplina di cui all'elaborato PR05.Il frazionamento di edifici non può comportare la realizzazione di unità immobiliari ad uso abitativo, con superficie utile lorda (S.u.l.) media (media minima) inferiore a mq. 65 nel territorio aperto (sia per le abitazioni civili che per quelle rurali).

1. I limiti di cui sopra non si applicano alle unità immobiliari con una diversa destinazione d'uso dal residenziale (turistico - ricettiva, terziario - direzionale, agrituristica, commerciale, pubblici esercizi, etc.). È comunque fatta salva la facoltà dell'autorità comunale competente di concedere deroghe, limitatamente a specifici casi in cui sia comprovato che il rispetto del limite di superficie utile lorda (S.u.l.) sopra specificato risulta incompatibile con le esigenze di tutela dell'immobile dettate dai singoli articoli del presente Titolo.

9. Per gli incrementi volumetrici una tantum realizzabili in applicazione della disciplina di cui alle presenti norme deve essere preso a riferimento lo stato di fatto legittimato dei singoli immobili, indipendentemente dalle modalità di calcolo del volume e degli altri parametri urbanistici ed edilizi risultanti dai rispettivi titoli abilitativi.

10. Per gli edifici e/o manufatti esistenti ricadenti all'interno delle aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi", alle "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" e/o "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali", si applicano le norme di cui al presente Titolo con riferimento alla classificazione attribuita a tali edifici e/o manufatti.

11. In concomitanza delle fasi di monitoraggio del R.U. l'Amministrazione valuta la possibilità di attivare le procedure di variante ai fini dell'aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio esistente con variante semplificata istituita dalla L.R. 65/2014 e ss.mm. ii..

12. In mancanza di titolo abilitativo, ancorché in sanatoria, l'attribuzione da parte del Regolamento Urbanistico di una classe di valore ad edifici e/o manufatti realizzati abusivamente non costituisce in alcun modo legittimazione degli stessi. Tali consistenze edilizie, in quanto soggette alle sanzioni di cui alle vigenti norme in materia di disciplina dell'attività edilizia, non possono essere oggetto di interventi urbanistico - edilizi.

13. Le disposizioni di cui al presente Titolo sono integrate dalle limitazioni e/o prescrizioni riferite a ciascun tessuto di cui al Titolo II della presente Parte.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04