Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 54. Tessuto consolidato prevalentemente residenziale / commerciale

1. Sono le parti degli insediamenti di formazione anche molto recente nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi consolidati che organizzano in varia forma i rapporti tra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, attrezzature e servizi, maglia viaria. All'interno del 'Tessuto consolidato prevalentemente residenziale', individuato con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000, gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono essenzialmente finalizzati:

  • * alla riqualificazione degli assetti morfologici e tipologici del tessuto urbanistico - edilizio e degli spazi pubblici;
  • * all'adeguamento del patrimonio edilizio residenziale agli standard qualitativi e prestazionali contemporanei;
  • * a favorire, anche mediante appositi strumenti incentivanti, il ridisegno e/o la sostituzione dei tessuti edilizi postbellici di scarsa qualità estetica e costruttiva, privilegiando i linguaggi dell'architettura contemporanea.

2. Nel rispetto degli obiettivi di riqualificazione dettati dal Titolo III della Parte II, e ferme restando le disposizioni di tutela e valorizzazione dettate dalle norme di cui al Titolo I e della Parte II, nel 'Tessuto consolidato prevalentemente residenziale' sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • * residenza;
  • * attività turistico - ricettive, ad eccezione dei campeggi;
  • * attività direzionali;
  • * attività di servizio;
  • * attività commerciali ad eccezione delle grandi strutture di vendita.

3. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico - edilizi previsti dal Titolo III della Parte II, sulla base della classificazione ad essi attribuita, nel rispetto delle disposizioni dettate dai rispettivi articoli:

  • a) Gli eventuali incrementi sono realizzabili solamente a condizione che:

* la volumetria aggiuntiva sia collocata preferibilmente in aderenza alla facciata posteriore dell'edificio, o comunque preferibilmente a facciate non visibili dalla pubblica via, ovvero in sopraelevazione, interessando preferibilmente la sola falda tergale di copertura;

* l'intervento sia compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento. A tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti plano altimetrici sia con l'edificio che con l'edificato circostante (allineamenti, profili, etc.);

* le eventuali verande contemplate dall'intervento siano collocate preferibilmente sulla facciata posteriore dell'edificio, o comunque preferibilmente su facciate non visibili dalla pubblica via.

l'eventuale incremento volumetrico può essere ricompreso in un eventuale intervento di demolizione (parziale o totale) e successiva ricostruzione solo nell'ambito di un progetto proposto da tutti gli aventi titolo che prenda in considerazione unitariamente l'intero lotto urbanistico di riferimento con sensibile miglioramento dei valori architettonici e dei livelli prestazionali rispetto all'edificio preesistente.

  • b) dal volume (V) aggiuntivo previsto all'art. 23, comma 1 deve essere detratto l'eventuale volume (V) una tantum già realizzato in applicazione delle disposizioni di cui al previgente strumento urbanistico;

4. Con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento, è consentita la realizzazione di balconi e terrazze, ivi comprese quelle a tasca preferibilmente sul fronte tergale.

5. Nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi ricadenti nei tessuti di cui al presente articolo sono altresì consentiti, i seguenti interventi:

  • a. interventi urbanistico-edilizi su legittimi edifici secondari aventi funzione accessoria e di servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.61 -Edifici ricompresi nella Classe 6 - Volumi secondari;
  • b. realizzazione di edifici secondari di pertinenza fuori terra (ripostigli esterni, locali di servizio, volumi tecnici, piccoli volumi per attività di giardinaggio, etc.), anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti, a condizione che i nuovi manufatti abbiano altezza utile interna non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienico-sanitari per la permanenza continuativa di persone. Non è consentita la realizzazione di intercapedini sotto la copertura;
  • c. realizzazione di cantine e volumi tecnici interrati sotto la proiezione dell'edificio principale di riferimento;
  • d. realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate o seminterrate, senza limiti di superficie (S.n.r.), sotto della proiezione dell'edificio principale di riferimento;
  • e. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

6. Gli interventi di cui sopra sono attuati con criteri e tecniche costruttive che garantiscono un corretto inserimento nel contesto di riferimento e contribuiscono alla riqualificazione estetico - funzionale delle aree pertinenziali interessate, anche ai fini della valorizzazione dello spazio pubblico. Per gli interventi di cui alla lett. c) e d) del precedente comma deve essere garantito il ripristino degli impianti arborei esistenti e comunque la risistemazione a verde della copertura, se preesistente. I relativi progetti prendono in considerazione l'intera area di pertinenza dell'edificio o complesso edilizio di riferimento e sono sottoscritti da tutti i soggetti aventi titolo, ovvero proposti o assentiti dal condominio, ove costituito. Ove la superficie permeabile di pertinenza (S.p.p.) legittimamente esistente sia inferiore al 25% tali interventi non devono determinare riduzione della S.p.p. medesima.

7. Il completamento di lotti interstiziali presenti nel "Tessuto consolidato prevalentemente residenziale" e ancorché non individuati nella cartografia del presente Regolamento Urbanistico, è ammesso quando ricorrano i seguenti requisiti:

  • * già dotata di opere di urbanizzazione primaria (rete idrica, rete fognaria, viabilità, ecc);
  • * adeguata capacità delle infrastrutture per la mobilità carrabile e l'accessibilità (raccolta nettezza urbana, mezzi di soccorso, ecc.);
  • * sia assicurato il reperimento degli standard a parcheggio (sosta stanziale e di relazione);
  • * l'intervento si inserisca in maniera adeguata nel contesto di riferimento per tipologia, materiali e sagoma.
  • * la superficie totale sia maggiore o uguale a mq. 750. Ai lotti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma è assegnata una tantum una S.u.l. residenziale pari a mq. 240,00 distribuita su due piani con altezza massima 7,50 ml. Nei lotti di completamento di cui al presente comma devono essere rispettate le dotazioni di parcheggio pertinenziale privato previsti dall'art. 6 delle presenti norme.
  • * I lotti appartenenti a piani di lottizzazione decaduti, potranno essere edificati nel rispetto dei parametri edilizi, allineamenti e tipologia approvati nel piano di lottizzazione di appartenenza sempre che l'area risulti correttamente urbanizzata.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04