Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 53. Tessuto storico

1. Sono le parti degli insediamenti interne alle aree urbane e/o di interesse urbano, in cui prevale una edificazione ottocentesca di epoca preindustriale con porzioni di edificato riferibili alla metà del secolo scorso, che esprimono qualità storiche, artistiche e testimoniali, caratterizzate dalla coerenza generale dell'impianto insediativo nelle sue configurazioni principali relative al rapporto con la trama viaria, lo spazio pubblico e capaci di definire una forma compiuta del centro abitato.

2. Nelle aree centrali essi definiscono altresì spazi pubblici costituenti componente fondamentale ed identitaria degli insediamenti esistenti, nonché sede privilegiata delle relazioni sociali, culturali ed economiche della comunità locale. Gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono pertanto essenzialmente finalizzati alla conservazione e valorizzazione:

  • * degli elementi caratterizzanti gli assetti morfologici e tipologici del patrimonio edilizio esistente;
  • * della configurazione e degli elementi costitutivi e qualificanti dello spazio pubblico.

3. Ove compatibili con le norme di cui al Titoli I e III della Parte II, nel "Tessuto storico" sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • * residenziale;
  • * direzionale;
  • * artigianale di servizio;
  • * commerciale, esclusa la media e la grande distribuzione;
  • * turistico - ricettive;
  • * ospitalità extralberghiera;
  • * agricola ed attività connesse;
  • * pubbliche o di interesse pubblico;
  • * parcheggio pubblico e/o privato;

4. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico - edilizi previsti dal Titolo III della Parte II, sulla base della classificazione ad essi attribuita, nel rispetto delle disposizioni dettate dai rispettivi articoli:

5. Nell'attuazione degli interventi deve essere garantito il rispetto delle regole insediative consolidate nel contesto storicizzato di riferimento (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti sugli spazi pubblici, etc.);

Gli eventuali ampliamenti volumetrici ammessi in base alla classe di appartenenza degli edifici sono realizzabili solamente a condizione che:

  • * la volumetria aggiuntiva sia collocata in aderenza alla facciata posteriore dell'edificio, o comunque a facciate non visibili dalla pubblica via, ovvero in sopraelevazione, interessando esclusivamente o prevalentemente la falda tergale di copertura. Sono ammessi interventi sulle falde frontali di copertura solo a condizione che le modifiche proposte non comportino rialzamenti della linea di gronda superiori a cm 30 e non determinino alterazioni dell'equilibrio compositivo della facciata principale;
  • * l'intervento risulti compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento: a tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti plano altimetrici dell'intervento sia con l'edificio che con il tessuto circostante (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti, etc.);
  • * le eventuali verande contemplate dall'intervento siano collocate sulla facciata posteriore dell'edificio, o comunque su facciate non visibili dalla pubblica via;
  • * dal volume (V) aggiuntivo di cui sopra deve essere detratto l'eventuale volume (V) una tantum già realizzato in applicazione delle disposizioni di cui al previgente strumento urbanistico;
  • * con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento, è consentita la realizzazione di balconi e terrazze.

6. È ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

7. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo III della Parte II7 per le fattispecie in esso disciplinate, nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi sono altresì consentiti i seguenti interventi:

  • a. interventi urbanistico - edilizi su legittimi edifici secondari aventi funzione accessoria e di servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62- Edifici ricompresi nella Classe 6 - Volumi secondari;
  • b. realizzazione di edifici secondari di pertinenza fuori terra (ripostigli esterni, locali di servizio, volumi tecnici, etc.), anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti, a condizione che i nuovi manufatti abbiano una superficie non superiore a 10 mq, un'altezza utile interna non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienico-sanitari per la permanenza continuativa di persone. Non è consentita la realizzazione di intercapedini sotto la copertura;
  • c. realizzazione di cantine e volumi tecnici interrati o seminterrati sotto la proiezione dell'edificio principale di riferimento;
  • d. realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate, senza limiti di superficie (S.n.r.), sotto la proiezione dell'edificio principale di riferimento;
  • e. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

8. Gli interventi di cui sopra devono garantire per caratteri morfo tipologici, tecniche costruttive e materiali usati - un corretto inserimento nel contesto storicizzato di riferimento. I relativi progetti prendono in considerazione l'intera area di pertinenza dell'edificio o complesso edilizio di riferimento. Ove la superficie permeabile di pertinenza (S.p.p.) legittimamente esistente sia inferiore al 25% tali interventi non devono determinare riduzione della S.p.p. medesima.

9. All'interno del tessuto storico si dovrà sempre tendere ad una armonizzazione degli interventi in funzione dell'ambito urbano e dell'edificio in cui si collocano. Per l'intero fronte di ogni singolo edificio l'intervento dovrà essere omogeneo e coerente con il carattere stesso del fabbricato. In particolare dovrà perseguirsi tale criterio nelle piazze, piazzette, slarghi e incroci principali per i quali ambiti urbani l'amministrazione Comunale si riserva particolari piano di riassetto figurativo.

10. All'interno del "Tessuto storico" gli insiemi spaziali sono soggetti alle seguenti disposizioni:

  • * le insegne e le vetrine degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi devono contribuire alla valorizzazione del contesto urbano di riferimento, attraverso il ricorso a soluzioni equilibrate ed armoniche per dimensioni, materiali, colorazioni, tecniche di illuminazione e progetto grafico;
  • * l'illuminazione pubblica, l'arredo urbano, le installazioni pubblicitarie, gli spazi verdi, l'uso e la sistemazione del suolo pubblico sono oggetto di specifica pianificazione e progettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, anche mediante predisposizione di appositi strumenti di settore.
  • * Nelle more della predisposizione di detto Piano, nella scelta e nel posizionamento degli elementi illuminanti è opportuno privilegiare tipologie adeguate ai diversi tipi di fruizione dello spazio. In particolare è consigliabile orientare la progettazione verso soluzioni compatibili con un uso pedonale e ciclabile degli spazi. Per quanto attiene l'arredo urbano (sedute e attrezzature), può essere introdotta l'installazione delle tradizionali attrezzature di arredo urbano di sostegno alla fruizione degli spazi e allo svolgimento di attività di socializzazione. Per quanto attiene la vegetazione si consiglia un utilizzo degli elementi vegetazionali autoctoni limitato alla selezione di alberature particolarmente adatte ai margini stradali per sottolineare gli allineamenti. La scelta di elementi arborei deve tenere conto della tipologia di essenze rilevate in prossimità dell'area. Si prevede comunque la possibilità di introdurre piante ornamentali funzionali al progetto o alla caratterizzazione dei luoghi.
  • * Mobilità e segnaletica. La realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili costituisce un segmento della rete della mobilità alternativa dell'area urbana nel territorio comunale. Rafforza la caratterizzazione del progetto dello spazio pubblico, costituendo un collegamento fra spazi verdi, attrezzature collettive e centralità urbane. Tende a soddisfare in particolare le esigenze di un'utenza differenziata con particolare riguardo per quelle di bambini e dei ragazzi. Per facilitare lo scambio fra la mobilità ordinaria e mobilità alternativa si suggerisce la predisposizione di una segnaletica che illustri opportunamente i percorsi e i punti focali che le piste ciclabili o la viabilità pedonale congiungono. Si consiglia di utilizzare le seguenti tipologie: percorso a quota del marciapiede, striscia in bordo strada; uso ciclabile di aree pedonali;
  • * la pavimentazione deve essere oggetto di differenziazione al fine di distinguere gli ambiti di fruizione, ponendo particolare attenzione alla coerenza degli interventi per gli ambiti di utilizzo individuati, adottando soluzioni progettuali che garantiscano una maggiore integrazione fra diversi tipi di pavimentazioni. Al fine di unificare lo spazio e permetterne un uso flessibile si consiglia inoltre di non utilizzare differenze di quota nella messa a punto del progetto.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04