Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 52. Aree urbane e/o di interesse urbano - contenuti e finalità

1. Sono le parti di territorio in cui la continuità e la densità dell'edificazione, insieme alla presenza di spazi pubblici ed attrezzature collettive ed al riconoscimento collettivo, configurano una modalità insediativa accentrata di tipo morfologico e qualitativo urbano. Tali aree sono perimetrate negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000 e costituiscono il centro abitato ai sensi di legge.

2. All'interno di tali aree, sono garantiti:

  • * la dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria;
  • * la qualità e la quantità degli interventi per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali;
  • * la dotazione di esercizi commerciali (in particolare quelli di vicinato), attività terziarie, direzionali, turistico - ricettive;
  • * la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, nonché il riutilizzo delle acque reflue;
  • * la dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti;
  • * la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia di utenza;
  • * l'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche.

3. Le aree urbane e/o di interesse urbano comprendono insediamenti anche molto recenti, nei quali sono riconoscibili assetti insediativi coerenti che organizzano i rapporti tra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, attrezzature e servizi, attività produttive, ambiti di trasformazione per la realizzazione di nuove aree, maglia viaria, nonché le parti degli insediamenti prive di ordinamenti morfologici intenzionali e riconoscibili, incluse parti non edificate interstiziali o marginali, in cui si registrano talora usi incongrui e/o situazioni di degrado localizzato, formando margini incompiuti in cui non risulta completamente definito il rapporto tra insediamenti e territorio aperto. Le aree urbane e/o di interesse urbano individuano altresì le parti contigue agli insediamenti, prevalentemente inedificate, di norma caratterizzate da formazioni paesaggistiche o ambientali di pregio, o comunque destinate alla tutela dei rapporti tra insediamenti e paesaggio, coerenti con le aree e con la disciplina cui agli artt. 13.12 e 13.13 delle Norme del P.T.C.P. Sono compresi in queste parti anche i plessi insediativi ad impianto preordinato, indipendentemente dall'epoca di costruzione.

4. Le aree urbane e/o di interesse urbano, individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000, comprendono:

  • * il capoluogo (Radda in Chianti e La Croce);
  • * i centri abitati storici di Volpaia e Selvole;
  • * i centri abitati minori di La Villa e Lucarelli;
  • * il nucleo di Badiaccia a Montemuro.

5. Ricadono o interessano altresì le aree urbane e/o di interesse urbano i seguenti ambiti strategici di sviluppo del territorio:

  • * aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi di cui all'art. 71;
  • * aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi di cui all'art. 72;
  • * aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art. 73.

6. All'interno delle aree urbane e/ di interesse urbano le categorie di intervento edilizio consentite e le destinazioni d'uso ammesse sono desumibili dal combinato della disciplinata sui tessuti di cui successivo Capo II del presente Titolo e della classificazione del patrimonio edilizio esistente di cui al successivo Titolo III.

7. Il Comune, nel concepire i rifiuti solidi come risorsa, partecipa alla politica sovracomunale di ambito per la corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi nei modi e nei luoghi stabiliti dal Piano provinciale dei rifiuti ed in ordine alle infrastrutture già presenti ed attive sul territorio.

8. Nel caso in cui, l'esistente centro di raccolta non risultasse idoneo al carico urbanistico esistente e di previsione ne saranno installate dove possibile di nuove. È comunque obbligatorio l'utilizzo di campane e cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

9. L'ubicazione delle isole ecologiche e/o delle campane e cassonetti per la raccolta differenziata, dovrà essere tale da garantire il facile raggiungimento da parte dell'utenza, compatibilmente con le esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta.

10. A fronte della progressiva utilizzazione del patrimonio edilizio presente in territorio rurale, e quindi di un incremento dimensionale conseguente, sarà valutata la necessità di inserimento di nuove aree con contenitori per la raccolta di rifiuti.

11. In occasione dell'ampliamento o della realizzazione di cantine dovranno essere presentati piani rivolti alla riduzione dei rifiuti.

12. Il Comune con l'obiettivo di ridurre al minimo la produzione di rifiuti pro-capite, in continuità con l'attività sinora svolta, conferma il sostegno, anche in collaborazione con i gestori dei servizi, per le azioni e le iniziative volte ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza della popolazione su temi relativi alla produzione di rifiuti ed al loro smaltimento.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04