Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 48. Siti e percorsi di eccezionale apertura visiva e aree di eccezionale visibilità

1. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi. Sono distinti in cartografia nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. Sono luoghi assunti storicamente come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità. Sono costituiti da tratti di viabilità vicinale di cui all'art. 34 e da tratti di tracciati viari fondativi di cui all'art. 35.

3. Sono elementi di invarianza:

  • * la libera accessibilità dei luoghi,
  • * l'assenza di ostacoli alla visione;
  • * la tutela dall'inquinamento luminoso.

4. Gli atti abilitativi, comunque denominati, agli interventi edilizi ricadenti nelle aree di eccezionale visibilità quali perimetrate nelle tavole di cui al comma 1, ove consentiti dalle presenti norme, dovranno essere preceduti da specifico approfondimento paesaggistico comprovante l'incidenza dell'intervento sulla relazione visiva tra sito di osservazione e areale di riferimento. Nella localizzazione degli interventi, ove consentiti, dovranno in ogni caso essere privilegiate soluzioni il quanto possibile distanti dal punto di osservazione quale individuato nelle tavole suddette.

5. Gli approfondimenti ed i criteri di corretto inserimento di cui al comma 4 non possono, in ogni caso, ostare alla localizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti e/o stazioni di servizio lungo la viabilità pubblica.

6. Ove i tratti di viabilità vicinale di cui all'art. 36 e i tratti di tracciati fondativi di cui all'art. 35, riconosciuti come percorsi di eccezionale apertura visiva, assumano anche valore di tracciato di interesse paesaggistico europeo, quali individuati dal vigente P.T.C.P., il competente Ufficio comunale potrà prevedere, in coerenza con lo strumento provinciale, la realizzazione di aree di sosta e di connessi sentieri pedonali e ciclabili, nonché le strutture di arredo (gazebo e capanni; panchine; aree pic-nic; rastrelliere; etc.) da allocare, anche in difetto di espressa previsione del presente Regolamento, sulle aree pubbliche circostanti.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04