Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 45. Pertinenze paesaggistiche dei centri, degli aggregati e dei beni storico architettonici individuate dal P.T.C.P. e modificate nel P.S.

1. Sono le aree prevalentemente inedificate circostanti edifici e complessi invarianti, le cui sistemazioni artificiali e naturali esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio/suolo/paesaggio. Sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alle tavole PR01aN e PR01aS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. Sono elementi di invarianza quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:

  • * la trama fondiaria e le articolazioni colturali;
  • * le opere di sistemazione del terreno;
  • * le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
  • * le sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
  • * gli accessi e le recinzioni;
  • * gli arredi fissi in genere;
  • * le aperture visuali.

3. La disciplina degli elementi di invarianza di cui ai commi precedenti che ricadono nelle aree di cui agli artt. 13.12, 13.13 e 13.14 delle norme del P.T.C.P. dovrà essere elaborata in ossequio ai criteri di tutela desumibili dalle medesime norme tecniche dello strumento provinciale.

4. Le disposizioni delle presenti norme sono integrate da quelle contenute nel P.T.C.P., per le parti delle aree di pertinenza di cui al precedente comma.

5. Per quanto riguarda la disciplina degli aggregati e delle rispettive aree di pertinenza, in cui deve essere conservata la tessitura e le sistemazioni agrarie esistenti, la struttura geomorfologica, la rete scolante, la viabilità storica, i percorsi campestri e i sentieri, la vegetazione non colturale, e mantenuto il ruolo di cintura rurale e l'elevato valore paesaggistico, potrà essere prevista la nuova edificazione nel rispetto di prescrizioni finalizzate a:

  • - tutelate le visuali degli aggregati e dei nuclei. In particolare dovranno essere tutelate le visuali percepite da assi viari esistenti o da significativi punti panoramici identificati nelle cartografie esistenti del P.S.;
  • - rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito anche articolandosi in più manufatti, preferibilmente realizzati in contiguità secondo un assetto planimetrico che eviti l'eccessivo uso di suolo;
  • - a privilegiare, nella scelta delle aree, quelle servite dalla viabilità esistente;
  • - ad adottare soluzioni coerenti con la morfologia dei luoghi, limitando gli interventi di sbancamento;
  • - a ricorrere a proposte progettuali tecnologiche e materiali che assicurino una migliore integrazione paesaggistica. A tal fine deve essere prioritario, ove esistono, il recupero o l'eventuale ampliamento, a fini agricoli, di edifici o manufatti privi di valore storico, mal utilizzati o sotto utilizzati, ovvero l'utilizzo di porzioni di complessi già adibiti a funzioni di servizio.

6. Nelle aree di pertinenza degli aggregati non potrà essere consentito realizzare frazionamenti attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto), piccoli manufatti con funzioni accessorie, non destinate alla permanenza di persone e collocate nelle aree di pertinenza degli edifici ad uso ripostigli/attrezzi e interventi e sistemazioni esterne che introducono caratteri urbani nel paesaggio agrario. Mentre potrà essere consentito realizzare:

  • - nuovi annessi e manufatti che non richiedono P.A.P.M.A.A;
  • - la demolizione di edifici incongrui o parti di essi, nell'ambito di applicazione della L.R. 65/2014, ai fini del loro trasferimento della volumetria a parità di SUL anche all'interno delle stesse aree di pertinenza; gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) purché sia previsto l'impiego di materiali tradizionali e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio; eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi per i quali si prescrive il ricorso alle specie autoctone e tipiche del paesaggio locale; le piscine realizzate non in rilevato e relativi locali interrati per impianti tecnologici, o attrezzature sportive nel rispetto dei criteri definiti dalle N.T.A.;
  • - i pergolati, gazebo da giardino, arredi e impianti fotovoltaici a terra; le pensiline fotovoltaiche, intese quali strutture realizzate in legno con copertura permeabile realizzata tramite pannelli fotovoltaici distanziati tra loro di almeno 10 cm e privi di volumi tecnici accessori;
  • - le aree a parcheggio pubblico o privato;
  • - la installazione di serre temporanee e stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

7. Per quanto riguarda la disciplina dei Beni storico architettonici del territorio aperto (B.S.A.) e delle loro pertinenze in cui devono essere conservate le relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative, il Comune di concerto con la Provincia, in sede di P.A.P.M.A.A. con valore di "Piano Attuativo" potrà valutare l'effetto non dannoso degli interventi tramite comparazione di almeno tre soluzioni, una delle quali priva di edificazione e solo con interventi di sistemazione ambientale, effettuate sulla base dei criteri, di cui all'art. 13.14 della disciplina del P.T.C.P. (utilizzo delle infrastrutture esistenti; in caso vi siano aree a seminativi deve essere prevista una (o più) fascia arborea tra l'edificato e il seminativo; equilibri dimensionale dei volumi riconducibili a comportamenti storicamente e culturalmente consolidati, in grado di assicurare validi o almeno accettabili esisti percettivi, alle diverse scale di lettura, anche in situazioni di non particolare eccellenza; collocazione dei nuovi edifici palesemente coerente con i processi storici ma di formazione del nucleo; collocazione in prossimità di annessi agricoli ove preesistenti, razionalizzando l'utilizzo della viabilità di accesso e delle aie/piazzali già in uso).

8. Nelle aree di pertinenza dei B.S.A. non potrà essere consentita la realizzazione dei frazionamenti attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto); di piccoli manufatti con funzioni accessorie, non destinate alla permanenza di persone collocate nelle aree pertinenza degli edifici ad uso ripostigli/attrezzi; di interventi e sistemazioni esterne che introducono caratteri urbani nel paesaggio agrario; di addizioni volumetriche; di interventi pertinenziali.

9. Nelle aree di pertinenza dei B.S.A. potrà essere consentita la realizzazione:

  • - di nuovi annessi e manufatti che non richiedono P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 70 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;
  • - di interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, etc.) purché sia previsto l'impiego di materiali tradizionali e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio; di eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi per i quali si prescrive il ricorso alle specie autoctone e tipiche del paesaggio locale; di piscine realizzate non in rilevato e relativi locali interrati per impianti tecnologici, o attrezzature sportive; la demolizione di edifici incongrui o parti di essi, nell'ambito di applicazione dell'art. 71 comma 2 lett. b) della L.R. 65/2014 ai fini del loro trasferimento in aree esterne alle pertinenze dei B.S.A.;
  • - di pergolati, gazebo da giardino, arredi e impianti fotovoltaici a terra e di pensiline fotovoltaiche, intese quali strutture realizzate in legno con copertura permeabile realizzata tramite pannelli fotovoltaici distanziati tra loro di almeno 10 cm e privi di volumi tecnici accessori e l'istallazione di serre temporanee e stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
  • - Gli interventi suddetti non potranno alterare le visuali dei B.S.A., in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o da significati punti panoramici individuati dalle specifiche cartografie del P.S.; comportare la modifica della morfologia dei luoghi con elementi o tecniche estranee al contesto di riferimento (eliminazione di terrazzamenti, realizzazione di terrapieni rivestiti in pietra che per altezza, tipologia e collocazione e materiali appaiano estranei al contesto di riferimento) e creare cesure tra la parte edificata e il contesto rurale in cui si inseriscono. Gli impianti solari e fotovoltaici non potranno essere collocati nelle coperture degli edifici ricadenti all'interno dell'area di tutela, fatta eccezione di quei casi in cui le falde del tetto, interessate dall'intervento, non interferiscono o non sono visibili né da punti panoramici, né dalla viabilità principale esistente né dal bene generatore. Tali impianti dovranno essere completamente integrati nel manto di copertura. Tali prescrizioni si applicano integralmente nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico

10. In linea di massima i progetti relativi alle opere sopra elencate, in riferimento ai BSA, esaminano il contesto di riferimento, le emergenze di valore storico architettonico che conferiscono al bene valore aggiungo (pavimentazione, merlature, cornici, marcapiano...), l'impianto architettonico, il rapporto tra vuoti e pieni (edifici, aie, strade, giardini....), la gerarchia tra gli edifici (podere principale e annessi...), le visuali dalla viabilità esistente e dall'alto (foto aerea); inseriscono le opere/impianti tenendo conto sia degli elementi rilevati che delle visuali dalla viabilità esistente e dall'alto; adottano materiali tipologie e forme adeguante al contesto di riferimento; propongono sistemazioni ambientali che contribuiscono al corretto inserimento delle opere/impianti; valutano le cromie da adottare per eventuali elementi di arredo al fine di ridurre l'impatto visivo del manufatto/impianto; prediligono aree che appaiano decontestualizzate per la presenza di immobili, pertinenze o sistemazioni e propongono soluzioni di ricucitura con il contesto rurale e il costruito di riferimento; limitano il consumo di suolo e la dispersione edilizia e propongono opere di valorizzazione, recupero o manutenzione di emergenze ambientali (strade bianche, terrazzamenti, manufatti minori....) ricadenti in tali pertinenze, tramite redazione di un elaborato progettuale che individui le stesse e la sottoscrizione di atto d'obbligo disciplinante i tempi e le modalità di esecuzione.

11. La verifica della compatibilità degli interventi, ammissibili dalla presente disciplina (addizioni volumetriche, annessi agricoli precari e non e tutti gli interventi di cui ai precedenti commi, ecc.), nelle aree di cui all'art 13.14 del P.T.C.P., per le quali sussiste di norma una inedificabilità, potrà essere valutata dalla Commissione paesaggistica con successivo invio di report informativo ai fini del monitoraggio delle attività.

12. In ordine generale gli interventi ammessi per i B.S.A. sono tesi alla tutela dei complessi censiti nell'atlante del P.T.C.P. (V - Ville, ES - edifici specialistici) e pertanto atterranno alla manutenzione ordinaria; alla manutenzione straordinaria; al restauro e risanamento conservativo; agli interventi per il superamento delle barriere architettoniche non comportando modifica alla sagoma; alla ristrutturazione edilizia conservativa e al mutamento della destinazione d'uso a fini agricoli o residenziali.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04