Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 41. Sistemazioni agrarie storiche (vigneti, oliveti, muri a secco, terrazzamenti)

1. La presenza di tali sistemazioni è distinta con apposito segno grafico nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS, su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. Sono le parti del territorio in cui sono visibili le sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole. Tali sistemazioni consistono in terrazzamenti, muri di contenimento a secco, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie.

3. Sono elementi di invarianza:

  • * le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni;
  • * le opere di contenimento (muri a secco, terrazzamenti, ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato di consistenza formale e funzionale;
  • * le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
  • * le alberature segnaletiche;
  • * il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, geomorfologica e idraulica, ad azioni di ripristino di parti mancanti o degradate e a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale e d'uso. Gli elementi costitutivi dei manufatti devono essere conservati, nei loro caratteri formali e funzionali di presidio idrogeologico, come struttura costitutiva del paesaggio agrario storico.

5. Le tavole di cui al comma 1 individuano gli areali interessati da sistemazioni agrarie storiche ove consentire la nuova edificazione stabile e l'installazione di annessi temporanei e/o manufatti precari.

6. In tali aree non sono consentite:

  • * le trasformazioni delle sistemazioni agrarie esistenti;
  • * la costruzione di nuove strade fatti salvi gli interventi a scala comunale e provinciale giustificati da pubblica necessità;
  • * le trasformazioni morfologiche e ambientali;
  • * le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura;

7. In tali aeree sono consentite:

  • * il ripristino, la manutenzione e il recupero della rete sentieristica e delle strade vicinali e di servizio;
  • * le opere di consolidamento dei terreni attraverso interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale;
  • * le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse, purché interrate, quali: le reti di trasporto energetico, le reti di acque potabili ed irrigue, le reti di acque luride, ecc.; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
  • * il recupero del patrimonio edilizio esistente;
  • * la costruzione di fabbricati agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo I Parte IV.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04