Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 37. Spazi pubblici centrali

1. Sono la componente fondamentale dello spazio pubblico degli insediamenti esistenti.

2. Sono elementi di invarianza:

  • * la fruibilità pubblica;
  • * l'utilizzazione per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose;
  • * le pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica;
  • * le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.

3. Gli elementi di invarianza sono oggetto di valorizzazione culturale e sociale in quanto luoghi della centralità urbana e di identificazione della comunità locale.

4. All'interno dei "Tessuti storici" di cui al successivo art. 53 il R.U. detta gli indirizzi per una specifica disciplina relativa all'arredo urbano, all'illuminazione pubblica, alle insegne ed alle vetrine degli esercizi pubblici e commerciali, all'uso del suolo pubblico.

5. Nel rispetto degli elementi di invarianza di cui al comma 2, negli insiemi spaziali di cui al presente articolo è favorito l'esercizio delle seguenti attività:

  • * il pubblico transito pedonale, con eventuale esclusione dei veicoli a motore;
  • * la sosta connessa a relazioni di tipo sociale, culturale, economico, etc.;
  • * le manifestazioni pubbliche, sociali, culturali e religiose;
  • * i mercati all'aperto;
  • * l'uso del suolo pubblico per pubblici esercizi.

6. Nel rispetto degli elementi di invarianza di cui al comma 2, gli insiemi spaziali di cui al presente articolo assumono preminente rilevanza ai fini della formazione del Centri commerciali naturali di cui al Capo XIII della legge regionale n. 28/2005 e s.m.i.

7. Il R.U. riconosce l'area coincidente con lo spazio all'interno dei "Tessuti storici", di cui al successivo art. 53, di Radda in Chianti con il perimetro del Centro commerciale naturale.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04