Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 36. Viabilità vicinale

1. La viabilità vicinale risulta dall'apposito Repertorio comunale approvato con delibera C.C. 21 novembre 1968, n. 48 e s.m.i.

2. Le strade vicinali costituiscono una trama di percorribilità pubblica integrativa della viabilità principale, di fondamentale importanza per collegare edifici isolati, borghi e centri abitati. Raggiungono inoltre ambiti di paesaggio agrario storico, siti archeologici e storici, aree boscate, luoghi di visuali aperte ed ambienti di rilevanza paesistica ed ambientale, costituendo perciò risorsa strategica del territorio.

3. Costituiscono parte integrante delle strade vicinali le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesaggistica:

  • * i caratteri plano altimetrici generali dei tracciati;
  • * le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • * le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • * le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • * le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • * la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.

5. In sede di progettazione definitiva o di procedimento edilizio potrà essere valutata la compatibilità di eventuali proposte di modifica del tracciato con gli elementi di invarianza, in forza di specifici approfondimenti storico-paesaggistici, qualora il percorso:

  • * attraversi nuclei abitati;
  • * la strada costituisce interruzione dello spazio definito tra due o più edifici della stessa proprietà;
  • * le pendenze e/o i raggi di curvatura costituiscono pericolo alla circolazione veicolare;
  • * il tracciato è frutto di modifiche apportate successivamente alla II Guerra Mondiale.
  • * necessiti di interventi di messa in sicurezza o altri adeguamenti idraulici o strutturali.

6. Fatte salve le ipotesi contemplate al precedente comma 5, le strade vicinali devono conservare le originali caratteristiche di tracciato, di giacitura e di sezione, evitando l'introduzione di componenti incongrue e/o estranee quali marciapiedi, cordonati, zanelle, slarghi-parcheggio etc.. Eventuali inadeguatezze della sezione stradale, che determinino rilevanti problemi di fluidità del traffico veicolare, possono essere superate attraverso la realizzazione di piazzole di scambio.

7. In ogni caso le variazioni di tracciato non devono apportare fratture nelle strutture consolidate del paesaggio agrario. I nuovi tratti devono pertanto aderire alle geometrie fondiarie esistenti secondo criteri di coerenza con il sistema dei segni naturali e antropici che costituiscono la tessitura territoriale storicizzata, ed in particolare:

  • * recuperare percorsi o tracce di percorsi preesistenti;
  • * allinearsi plano altimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno, evitando significativi movimenti di terra;
  • * riproporre gli stessi caratteri tipologici e costruttivi del tratto principale.

8. Le sedi carrabili non più utilizzate devono essere in ogni caso conservate nella loro connotazione di viabilità vicinale preesistente, in quanto testimonianza del patrimonio territoriale storicizzato.

9. Per gli interventi di manutenzione è prescritto l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. La sede carrabile, ove non già asfaltata, deve conservare il fondo bianco. Per particolari e documentate esigenze prestazionali e/o di sicurezza essa può essere pavimentata con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte tipico dei luoghi

10. Il drenaggio delle acque meteoriche è assolto da canalette trasversali alla carreggiata e/o da fossette laterali parallele al percorso. Sono comunque soggetti a conservazione i tabernacoli e le croci votive ancorché non individuate dalle tavole grafiche del Regolamento Urbanistico.

11. Sulle strade vicinali deve essere garantito il pubblico transito: è pertanto fatto divieto di chiuderne o interromperne i tracciati, ancorché per tratti limitati.

12. Per le strade vicinali, o parti di esse, costituenti itinerari di interesse storico-culturale, le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate da quelle contenute nell'art. 48. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04