Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 34. Patrimonio edilizio presente al 1954

1. È riconosciuto quale invariante strutturale del territorio il patrimonio edilizio presente al 1954, in quanto espressione consolidata di un principio insediativo complessivamente coerente, successivamente in parte destrutturato ad opera delle forme di espansione e trasformazione del periodo compreso tra gli anni '60 e gli anni '80 del XX secolo. Il patrimonio edilizio presente al 1954 è individuato con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • * le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo definite dalle caratteristiche plano altimetriche del terreno e delle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
  • * le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
  • * le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo definite dagli allineamenti plano altimetrici e dagli assetti morfo tipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.).

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.

4. La disciplina di cui al Titolo III della Parte II delle presenti norme e le previsioni sulle classi di intervento ammesse contenute nell'elaborato QC03 garantiscono la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli elementi di invarianza di cui al comma 2.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04