Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 33. Siti archeologici

1. I siti archeologici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS su base C.T.R. in scala 1:10.000. Sono i siti individuati dal P.S. sulla base di una ricognizione delle fonti disponibili.

2. Sono elementi di invarianza i reperti da mantenersi in sito su parere delle autorità competenti e le eventuali sistemazioni delle aree contermini aventi con essi rapporti contestuali.

3. Gli elementi di invarianza, ancorché non sottoposti a vincolo archeologico, sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle tracce e sistemazioni del suolo e sottosuolo e alla loro valorizzazione culturale.

4. Ogni azione di trasformazione, sia connessa ad interventi urbanistico - edilizi, sia che attenga al mantenimento delle sistemazioni agrarie e dell'assetto ambientale e paesaggistico esistente, è condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte.

5. Ogni azione di trasformazione connessa ad interventi urbanistico - edilizi atti ad intaccare il sottosuolo è condizionata altresì da una valutazione sul rischio archeologico da effettuare in fase pre - progettuale per valutare la probabilità di presenze di invarianti strutturali di cui al presente capo. Tale valutazione definisce la linea d'intervento per l'esecuzione di indagini archeologiche preventive sulle aree in trasformazione.

6. Le risultanze di tali indagini costituiscono un elemento imprescindibile per la valutazione della fattibilità tecnica ed economica dell'azione di trasformazione connessa ad interventi urbanistico - edilizi atti ad incidere sul sottosuolo.

7. I risultati delle indagini archeologiche preventive concorreranno altresì con gli interventi degli organi preposti ad assicurare la tutela e valorizzazione delle invarianti strutturali di cui al presente capo, ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

8. I risultati delle indagini dovranno essere contenuti in una relazione tecnica da allegare al progetto edilizio nella quale sono dettate le regole per la realizzazione e conduzione del cantiere, e/o le fasi di attuazione degli interventi che interessano i siti di cui al presente articolo. Il Regolamento edilizio potrà dettare ulteriori specifiche disposizioni in merito alla documentazione da allegare ai progetti che interessano le aree di attenzione archeologica, nonché le relative forme di sorveglianza.

9. Al fine di accertare tempestivamente eventuali emergenze, gli organi competenti possono accedere in qualunque momento, previo preavviso, nelle proprietà private, nei cantieri, sui luoghi di lavoro. Successivamente, al fine di garantire la tutela e valorizzazione dei reperti, l'Amministrazione Comunale può richiedere l'avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aree di attenzione archeologica rinvenute in data successiva all'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04