Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 32. Edifici e beni storico - architettonici

1. Gli edifici e i manufatti in genere sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS su base C.T.R. in scala 1: 10.000. L'individuazione discende dai vincoli esistenti e dalla specifica ricerca condotta dal P.T.C.P. di Siena, nonché alle variazioni intercorse con l'approvazione del P.S.

2. Sono elementi di invarianza:

  • * i caratteri morfo tipologici di impianto esistenti;
  • * gli elementi della connotazione stilistico - architettonica;
  • * gli elementi decorativi artistici e architettonici;
  • * le sistemazioni esterne e i giardini anche quando non individuate tra le invarianti di cui all'art. 45;
  • * gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti degli edifici e dei loro resedi con il contesto paesaggistico.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.

4. La disciplina di cui al Titolo III della Parte II delle presenti norme e le previsioni sulle classi di intervento ammesse contenute nell'elaborato QC03 garantiscono la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli elementi di invarianza di cui al comma 2.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04