Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 29. Interventi ammissibili su consistenze edilizie oggetto di sanzioni sostitutive della rimessa in pristino

1. Le consistenze edilizie che siano state oggetto di sanzioni amministrative sostitutive della rimessa in pristino, ai sensi degli artt. 200, comma 6 e 206, comma 2, L.R. 65/2014 e s.m.i., possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di interventi urbanistico edilizi sulla base della classificazione attribuita dal Regolamento urbanistico alla porzione legittima dell'edificio del quale costituiscono modifica o ampliamento.

2. Le consistenze edilizie di cui al comma 1 costituenti incremento di volume (V) rispetto alla porzione legittima dell'edificio sono portate in detrazione al dimensionamento degli incrementi volumetrici consentiti dal Regolamento urbanistico.

3. In ipotesi di interventi edilizi comportanti demolizione e ricostruzione del manufatto, le consistenze edilizie di cui al comma 1 costituenti incremento di volume (V) rispetto alla porzione legittima dell'edificio non possono essere oggetto di ricostruzione.

4. La realizzazione di interventi urbanistico - edilizi sulle consistenze di cui al presente articolo è consentita solo dopo l'integrale corresponsione all'Amministrazione Comunale dell'importo della sanzione pecuniaria.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04