Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 28. Interventi ammissibili su edifici e/o consistenze edilizie legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria straordinaria

1. Alle consistenze edilizie e/o agli edifici esistenti legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria edilizia di carattere straordinario, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Parte II delle presenti norme in funzione della classificazione ad essi attribuita dal Regolamento Urbanistico, fatte salve le specifiche disposizioni, limitazioni e/o prescrizioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. In caso di contrasto con la disciplina di cui al Titolo III, Parte II, o con altre disposizioni contenute nelle presenti norme, si applicano le disposizioni più restrittive.

3. Non possono comunque eccedere la manutenzione straordinaria - previa esplicita rinuncia da parte dell'avente titolo al plusvalore derivante dalle opere realizzate - gli interventi su edifici, consistenze edilizie e/o manufatti oggetto di sanatoria straordinaria ricadenti nelle seguenti aree:

  • * aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori;
  • * fasce di rispetto stradale;
  • * aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune;
  • * aree cimiteriali;
  • * aree comunque destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.

4. Il volume (V) delle consistenze edilizie di cui al presente articolo realizzate successivamente al 31.12.1993 in aderenza o in sopraelevazione ad edifici per i quali il Regolamento Urbanistico consenta la realizzazione di incrementi volumetrici una tantum è portato in detrazione al dimensionamento degli incrementi stessi.

5. Ferme restando le limitazioni di cui ai commi precedenti, gli interventi sugli edifici, le consistenze edilizie e/o i manufatti di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono finalizzati:

  • * al miglioramento estetico e funzionale dei manufatti sanati, ai fini di un più armonico inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale di riferimento;
  • * al superamento di situazioni di degrado igienico, architettonico, ambientale, paesaggistico, anche mediante l'eliminazione di elementi dissonanti e/o consistenze incongrue, il contenimento della superficie coperta (S.c.), l'incremento delle superfici permeabili di pertinenza (S.p.p.).

6. Il Regolamento edilizio può dettare specifiche disposizioni in ordine ai materiali, alle finiture e alle modalità costruttive da osservare negli interventi urbanistico - edilizi.

7. Gli edifici, le consistenze edilizie e i manufatti legittimati mediante atti di sanatoria edilizia a carattere straordinario rilasciati dall'Amministrazione Comunale in applicazione di leggi statali o regionali emanate successivamente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04