Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 25. Interventi pertinenziali

1. Gli interventi pertinenziali, quali descritti all'art. 135, comma 2, lett. e), l.r. 10 novembre 2014, n. 65, costituiscono opere, manufatti e consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e non suscettibili di utilizzo autonomo e presentano le seguenti caratteristiche:

  • - accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
  • - non assumono autonomo valore di mercato.

2. Gli interventi di cui al precedente comma non comportano un incremento del carico urbanistico e necessitano dell'assenso di tutti i proprietari delle unità ricomprese nell'edificio principale.

3. Gli interventi pertinenziali che non presentino le caratteristiche specificate al precedente comma 1 sono identificati come "addizioni volumetriche" e disciplinate, ove consentite dal Regolamento urbanistico, dal precedente articolo 23 ("Addizioni volumetriche").

4. La realizzazione degli interventi pertinenziali di cui al presente articolo - ivi compresi quelli realizzabili in deroga alle disposizioni del Regolamento Urbanistico ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali - presuppone comunque il rispetto delle eventuali limitazioni e/o prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui alla Parte II, III, IV e V delle presenti norme. La tipologia, la struttura e la forma delle consistenze edilizie proposte e realizzate quali interventi pertinenziali devono essere comunque conformi e coerenti con la funzione dichiarata.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04