Art. 25. Interventi pertinenziali
1. Gli interventi pertinenziali, quali descritti all'art. 135, comma 2, lett. e), l.r. 10 novembre 2014, n. 65, costituiscono opere, manufatti e consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e non suscettibili di utilizzo autonomo e presentano le seguenti caratteristiche:
- - accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
- - non assumono autonomo valore di mercato.
2. Gli interventi di cui al precedente comma non comportano un incremento del carico urbanistico e necessitano dell'assenso di tutti i proprietari delle unità ricomprese nell'edificio principale.
3. Gli interventi pertinenziali che non presentino le caratteristiche specificate al precedente comma 1 sono identificati come "addizioni volumetriche" e disciplinate, ove consentite dal Regolamento urbanistico, dal precedente articolo 23 ("Addizioni volumetriche").
4. La realizzazione degli interventi pertinenziali di cui al presente articolo - ivi compresi quelli realizzabili in deroga alle disposizioni del Regolamento Urbanistico ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali - presuppone comunque il rispetto delle eventuali limitazioni e/o prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui alla Parte II, III, IV e V delle presenti norme. La tipologia, la struttura e la forma delle consistenze edilizie proposte e realizzate quali interventi pertinenziali devono essere comunque conformi e coerenti con la funzione dichiarata.