Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 24. Addizioni volumetriche

1. Le addizioni volumetriche sono definite all'art. 134, comma 1, lettera g), l.r. 10 novembre 2014, n. 65.

2. Le addizioni volumetriche, laddove consentite dalla disciplina delle Classi e dei Tessuti di cui alla Disciplina dei tessuti e delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (Parte II, Titolo II e III), possono essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche:

  • - siano collocate in aderenza, ovvero - se non ricomprese nel perimetro del tessuto storico- in sopraelevazione all'unità immobiliare di riferimento;
  • - rispettino i limiti e parametri fissati dal Regolamento Edilizio vigente in relazione alle distanze, altezze, rapporto di copertura (Rc) etc.;
  • - l'intervento sia proposto da tutti i proprietari delle unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio o dell'edificio esistente;
  • - l'incremento volumetrico una tantum è richiedibile da tutti i proprietari delle unità immobiliari facenti parte di un complesso edilizio o dell'edificio esistente attraverso un progetto unitario, attuabile attraverso la redazione di più pratiche edilizie.

3. Ogni unità immobiliare di riferimento può essere interessata, nel corso della vigenza del presente Regolamento urbanistico, da un solo intervento di addizione, laddove consentito dalla disciplina dei tessuti di cui alla successiva Parte II, Titolo II Capo II.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04