Art. 23. Interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti
1. Il recupero dei sottotetti è consentito per i volumi legittimamente esistenti in edifici di classe 1, 2, 3, 4 e 5 ricadenti all'interno delle aree del territorio di cui agli artt. 53, 53, 54 e 55 aventi le caratteristiche tecniche contenute nella specifica normativa regionale di riferimento (L.R.T. 5/2010 e s.m.i.).