Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 21. Definizione degli interventi sul patrimonio edilizio e di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro / risanamento conservativo e ristrutturazione urbanistica (rinvio).

1. La definizione degli interventi di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro / risanamento conservativo, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica ed i relativi regimi abilitativi, sono definiti dalle vigenti fonti legislative statali e regionali.

2. Eventuali prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi sono desumibili dalla Classificazione del patrimonio edilizio esistente (Parte II, Titolo III)

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04