Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 19. Verifica generale del dimensionamento residenziale massimo - monitoraggio dell'Ufficio comunale.

1. Ai sensi dell'art. 6 del vigente Piano strutturale, ferma restando la S.u.l. massima indicata per ciascun Sistema e Sub sistema territoriale ai sensi del successivo Titolo I, Parte IV, l'incremento massimo sostenibile di nuovi abitanti, conseguente anche ad interventi sull'esistente comportanti mutamento in residenziale della pregressa, diversa destinazione d'uso, è fissato in 400 abitanti. In ordine a quanto suddetto, l'elaborato PR04 - Atlante dei Sistemi e delle U.T.O.E. ha pertanto natura prescrittiva.

Tabella riepilogativa del dimensionamento residenziale del R.U.:

Previsione totale P.S. 19.253,86 mq

Prelievo totale I R.U. 8.921,2 mq + le deruralizzazioni da monitorare alla fine del quinquennio

2. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al precedente comma, è stabilita dal Piano strutturale la seguente equivalenza:

  • a. nel perimetro del centro abitato, quale desumibile dagli elaborati cartografici PR02N e PR02S su base C.T.R. in scala 1: 10.000, 50 mq di S.u.l. conseguente a nuova edificazione con destinazione residenziale ovvero a modifica in residenziale di pregressa, diversa destinazione equivalgono ad un abitante (50 mq = 1ab);
  • b. all'esterno del perimetro del centro abitato, quale desumibile dagli elaborati cartografici PR02N e PR02S, 70 mq di S.u.l. conseguente a nuova edificazione con destinazione residenziale ovvero a modifica in residenziale di pregressa, diversa destinazione equivalgono ad un abitante (70 mq = 1ab).

3. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al comma 1, assume rilevanza esclusivamente la destinazione d'uso residenziale, con esclusione espressa dalla residenza rurale, in quanto destinazione d'uso agricola.

4. Ai fini della verifica di disponibilità di dimensionamento di cui al comma 1, l'Ufficio comunale predispone apposita tabella di monitoraggio, suscettibile di aggiornamento in ragione dell'attività edificatoria assentita nel tempo con atto abilitativo comunque denominato (permesso di costruire o S.C.I.A.).

5. Accertato, a cura dell'Ufficio comunale, il raggiungimento del dimensionamento massimo dei 400 abitanti di cui al comma 1:

  • a. non possono essere assentiti ulteriori interventi di nuova edificazione con destinazione residenziale ovvero comportanti la modifica in residenziale di pregresse, diverse destinazioni d'uso;
  • c. l'Ufficio predispone apposita relazione alla Giunta comunale in ordine alla necessità della approvazione di variante allo strumento della pianificazione vigente.

6. La tabella di monitoraggio di cui al precedente comma 4, integrata con il monitoraggio degli edifici che hanno mutato la destinazione d'uso agricola nei cinque anni precedenti, assume rilevanza ai fini della redazione della relazione quinquennale ai sensi dell'art. 95, comma 14, L.R. 65/2014 e s.m.i...

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04