Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 18. Intervento diretto, comprese fattispecie convenzionate o soggette a sottoscrizione di atto d'obbligo

1. Si attuano mediante intervento diretto tutte le previsioni del Regolamento urbanistico non subordinate alla preventiva approvazione dei Piani attuativi.

2. L'adozione e/o l'efficacia del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione, registrata e trascritta a cura e spese dell'interessato nel caso in cui l'intervento:

  • * interessi le aree di cui al precedente art. 16 comma 2 che risultano assoggettate, ai sensi dell'art. 16 comma 4, ad intervento diretto;
  • * comporti la preventiva o contestuale esecuzione di opere di urbanizzazione da parte del/dei titolare/i del titolo abilitativo a scomputo del contributo dovuto per i relativi oneri;
  • * interessi un'area per servizi pubblici di interesse comune di progetto o altra area a destinazione pubblica, fatta eccezione per gli interventi privati ivi consentiti nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento urbanistico;
  • * consista in opere da eseguirsi in attuazione di un P.A.P.M.A.A. approvato;
  • * comporti l'esecuzione di interventi di sistemazione ambientale;
  • * interessi le aree per il deposito o l'esposizione di merci e/o materiali all'aperto;
  • * interessi le aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione;
  • * rientri in altre fattispecie per le quali la stipula di una convenzione sia prevista dalle presenti norme o dalle vigenti leggi.

3. L'adozione e/o l'efficacia del titolo abilitativo è subordinata alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto a cura e spese dell'interessato ove l'intervento:

  • * sia riferito agli edifici esistenti a destinazione turistico - ricettiva;
  • * interessi le aree per attività culturali e/o ricreative all'aperto;
  • * interessi gli opifici ed impianti per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli;
  • * interessi le aree per impianti di autodemolizione;
  • * rientri in altre fattispecie per le quali la sottoscrizione di un atto d'obbligo sia prevista dalle presenti norme, o dalle vigenti leggi.

4. Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni contenute nei piani di settore di cui all'art. 3 delle presenti norme, ovvero nel Regolamento edilizio, in ordine ai procedimenti dagli stessi disciplinati.

5. Negli interventi di nuova realizzazione da realizzarsi in aree soggette a intervento diretto devono essere rispettate le prescrizioni di carattere ambientale definite dall'elaborato PR05.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04