Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 17. Piani attuativi

1. Le tipologie di Piani attuativi previste dal presente Regolamento urbanistico sono le seguenti:

  • * Piano Attuativo di iniziativa pubblica;
  • * Piano Attuativo di iniziativa privata;
  • * Piano per l'Edilizia Economica e Popolare;
  • * Piano di Recupero;
  • * P.A.P.M.A.A. con valore di Piano attuativo.

2. Le parti destinate alla realizzazione di viabilità pubblica o ad uso pubblico identificate espressamente negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a, PR03b e PR05 su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000 nei perimetri delle aree soggette alla preventiva redazione ed approvazione di Piani Attuativi, o ad interventi diretti con convenzione hanno valore prescrittivo.

3. Le "Aree RC / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali" sono assoggettate dal Regolamento Urbanistico a Piano Attuativo, in ragione delle particolari caratteristiche e/o della rilevanza degli interventi di recupero previsti.

4. Negli interventi di nuova realizzazione o di ristrutturazione urbanistica da realizzarsi in aree soggette a Piano Attuativo devono essere rispettate le prescrizioni di carattere ambientale definite dall'elaborato PR05.

5. I P.A.P.M.A.A. hanno valore di Piano attuativo ai sensi del vigente Piano strutturale e dell'art. 111 delle presenti norme

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04