Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 16. Modalità di attuazione del Regolamento urbanistico e disposizioni generali sui Piani attuativi

1. Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano mediante:

  • * interventi urbanistico - edilizi diretti. Nelle fattispecie espressamente indicate, il titolo potrà essere subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo;
  • * piani attuativi.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, è subordinata alla previa approvazione di Piani Attuativi la realizzazione delle previsioni riferite ai seguenti ambiti di sviluppo del territorio:

  • * aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi di cui all'art. 71;
  • * aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi di cui all'art. 72;
  • * aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art. 73;

3. Tali aree sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000 e sono regolate agli artt. 72, 73 e 74.

4. Le schede normative e di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR05 di cui agli artt. 71, 72 e 73 precisano i casi in cui, per la modesta rilevanza dell'intervento, le previsioni ivi contenute e concernenti le aree indicate al precedente comma 2 sono attuate con intervento urbanistico edilizio diretto previa stipula della convenzione di cui al successivo art. 40 comma 2.

5. La realizzazione degli interventi è condizionata alla verifica e applicazione della disciplina delle Invarianti strutturali nelle norme tecniche di attuazione, individuate negli elaborati cartografici PR01aN, PR01aS, PR01bN, PR01bS in scala 1: 10.000.

6. Il Piano attuativo è corredato da specifici studi di inserimento dal punto di vista del contesto e da una definizione di dettaglio delle sistemazioni esterne previste. In particolare la progettazione degli spazi di verde e parcheggio pubblico e delle aree private di pertinenza del nuovo edificio (o complesso edilizio) deve contribuire a caratterizzare qualitativamente l'assetto delle aree adiacenti.

7. Il Regolamento urbanistico specifica puntualmente le previsioni, ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma 2, che per la loro rilevanza sono soggette a Piano attuativo.

8. L'individuazione e la delimitazione cartografica redatta su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1: 10.000 delle aree da assoggettare a Piani Attuativi potrà subire, in fase di redazione dei detti atti, modifiche dimensionali non sostanziali conseguenti agli studi di maggior dettaglio senza che ciò comporti variante al Regolamento urbanistico.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04