Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 129. Installazione di strutture per lo spettacolo viaggiante

1. L'installazione di circhi equestri e/o di strutture per spettacoli viaggianti e attività di divertimento e simili è consentita, nel rispetto delle vigenti norme in materia, esclusivamente su aree di proprietà comunale, ricadenti nelle aree per servizi pubblici e di interesse comune.

2. La localizzazione delle suddette installazioni non deve risultare in contrasto con le norme regolamentari comunali, nonché con le specifiche disposizioni contenute nel vigente "Piano comunale di classificazione acustica".

3. L'Amministrazione Comunale può comunque negare l'autorizzazione all'installazione ove l'area prescelta non sia dotata di idonea accessibilità veicolare e/o di adeguati spazi di parcheggio in loco o nelle immediate vicinanze.

4. L'installazione non può protrarsi oltre il termine temporale assegnato dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento delle manifestazioni.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04