Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 119. Fattibilità aspetti idraulici

1. Fattibilità idraulica n.f.: in situazioni di pericolosità idraulica molto elevata I4.

La previsione di interventi di nuova edificazione o infrastrutture è subordinata alla dimostrazione del rispetto di condizioni di sicurezza ovvero alla previsione prescrittiva di opere per la preventiva o contestuale messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno Tr200 anni, senza aumentare il livello di rischio in altre aree; fino alla realizzazione di studi idraulici e progettazione di tali opere, definite in fase di RU e successive Varianti,la previsione urbanistica risulta non fattibile (n.f.)

  • - Sono ammesse le opere e gli interventi di cui alla L.R.21/12
  • - Sul patrimonio edilizio esistente, sono consentiti gli interventi ai sensi del punto 10 dell'art.5 delle NTA del Piano di Bacino Ombrone;
  • - Sono consentiti solo interventi previsti al paragrafo 3.2.2.1 lettera m dell'allegato al 53/R.

2. Fattibilità idraulica Fi4: in situazioni di pericolosità idraulica elevata I3 l'intervento è subordinato alla realizzazione degli interventi prescritti di opere idrauliche per la messa in sicurezza, definite in fase di RU e successive Varianti. La dichiarazione di abitabilità o agibilità è subordinata al collaudo di dette opere e certificazione di avvenuta messa in sicurezza rispetto a Tr 200.

Nel tessuto insediativo esistente, ricadente nel bacino Arno, per gli interventi di nuova edificazione la messa in sicurezza rispetto ad eventi con Tr200 anni può essere conseguita con adeguati sistemi costruttivi di autosicurezza a condizione che sia conseguita l'eliminazione di pericolo per persone e beni e che non si determini aumento di pericolosità in altre aree.

All'interno del perimetro dei centri abitati, nel territorio del bacino Arno, non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le reti viarie, purché sia assicurata la trasparenza idraulica, e per i parcheggi a raso inferiori a mq 500.

3. Fattibilità idraulica FI3 Sul patrimonio edilizio esistente nelle aree PIE sono consentiti gli interventi di cui al punto 10 dell'art.6 delle NTA del Piano di Bacino Ombrone. oltre a quelli previsti al paragrafo 3.2.2.1 lettera m del 53/R

4. Fattibilità idraulica Fi2 Possono non essere date particolari prescrizioni salvo che per il mantenimento dell'efficienza del reticolo idrologico.

5. Fattibilità idraulica Fi1 corrispondente a situazioni di pericolosità idraulica bassa corrispondenti a terreni collinari e/o bene drenati. Non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04