Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 114. Recinzioni

1. Ai fini della tutela e della valorizzazione del paesaggio, e della protezione delle colture di pregio, nel territorio rurale sono consentite nuove recinzioni, di altezza massima complessiva non superiore a 1.80 m., e realizzate con pali in legno e rete metallica a maglia larga o cavi elettrificati nel rispetto dei seguenti criteri:

  • a. limitare l'accorpamento dei campi coltivati;
  • b. impedire di introdurre caratteri urbani all'interno dei paesaggi agrari, quali recinzioni con muretti, cancellate ecc, siepi topiarizzate (geometriche) con specie arbustive invasive e decontestualizzate, in particolare a delimitazione delle proprietà private (anche se di insediamenti recenti).

2. Le recinzioni devono garantire il mantenimento dell'accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale e la fruizione collettiva del paesaggio. In caso di recinzioni di perimetro superiore a 100 metri, l'accessibilità pedonale deve essere garantita attraverso varchi di larghezza minima di 1 metro a distanza di 100 metri. In corrispondenza di tali varchi è permessa la realizzazione a terra di griglie metalliche tubolari atte a impedire il passaggio di ungulati.

3. Non possono essere realizzate nuove recinzioni in occasione di cambi di destinazione d'uso o di frazionamenti, quando gli immobili interessati costituiscano complessi edilizi organici.

4. L'eventuale cancello di accesso dovrà essere realizzato in forme semplici (in ferro o legno verniciato).

5. All'interno delle aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano Provinciale individuati dal P.T.C.P., le eventuali recinzioni possono essere realizzate esclusivamente con siepi costituite da specie arboree autoctone.

6. All'interno delle aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati e nuclei del sistema insediativo provinciale) individuati dal P.T.C.P. deve essere impedita o comunque limitata l'introduzione di recinzioni, che non devono in ogni caso introdurre caratteri urbani e invasivi dal punto di vista percettivo nel paesaggio agrario, né chiudere la viabilità agricolo e/o poderale.

7. In caso di aree destinate ad allevamenti, è consentita la realizzazione di staccionate lignee comunque di altezza non superiore a 1.80 m.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04